Art. 1
Art. 2
Art. 3
“ 4. Fermo restando quanto previsto ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all’analisi della consistenza dei giacimenti in essere sul territorio regionale;
b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione ardesiaci e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;
c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;
d) documento di definizione dei contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
e) piano di monitoraggio.”.
Art. 4
2. Alla fine del
comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “La delibera di adozione, con gli atti costitutivi del Piano, è pubblicata nel sito medesimo.”.
3. Il primo periodo del
comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale della Regione, è trasmesso alle province, alla Città metropolitana e ai comuni il cui territorio è interessato dal Piano medesimo, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l’espletamento delle procedure di VAS ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
“4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto di Piano, le province e la Città metropolitana trasmettono il proprio parere alla Regione. La Giunta, nei centoventi giorni successivi al ricevimento dei pareri dei comuni, della Città metropolitana e delle province o all’infruttuoso decorso dei termini all’uopo stabiliti, sentito il Comitato Tecnico Regionale, propone al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria l’approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS.”.
5. Al
comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Dell'approvazione è dato avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un esemplare del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e” sono sostituite dalle seguenti: “Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a”.
Art. 5
1. La rubrica dell’
articolo 6 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Varianti e aggiornamenti del Piano”.
“3. Gli aggiornamenti del Piano conseguenti alla chiusura e sistemazione di un sito e le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono effettuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”.
Art. 6
“2 bis. Il catasto viene aggiornato a seguito dell’approvazione delle varianti e degli aggiornamenti del Piano di cui all’articolo 6 ovvero di approfondimenti conoscitivi.”.
Art. 7
1. Alla fine del
comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e previa verifica del possesso da parte dell’istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “su terreni dei quali abbia la disponibilità giuridica presenta, in conformità con le indicazioni del Piano,” sono sostituite dalla seguente: “presenta”.
“6. La titolarità dell’autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione, che viene rilasciata previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e delle capacità tecnico-economiche del subentrante e sentito il Comune in merito al pagamento dei contributi di estrazione di cui all’articolo 14. A seguito della consegna della nuova autorizzazione al subentrante, la Regione rilascia, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, il nulla osta allo svincolo della cauzione prestata dal cedente.”.
Art. 8
“b) le singole fasi di attuazione del progetto e le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell’attività e per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d);”.
Art. 9
“Articolo 10
(Durata dell’autorizzazione e sospensione volontaria dell’attività)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi.
2. In caso di volontaria cessazione anticipata dell’attività, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi.
3. In caso di volontaria sospensione dell’attività, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi, salvo che preveda di riprendere l’attività non oltre il centottantesimo giorno dall’inizio della sospensione. In ogni caso la cava deve essere lasciata in condizioni di sicurezza.
4. Qualora la sospensione dell’attività non sia stata comunicata ai sensi del comma 3 e tuttavia l’attività non venga ripresa entro centottanta giorni dall’inizio della sospensione, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a provvedere alla comunicazione nei dieci giorni successivi.
5. La ripresa dei lavori va denunciata allo SUAP almeno otto giorni prima del loro inizio.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono inoltrate dallo SUAP a tutti i soggetti interessati, compresi gli organi di vigilanza di cui all’articolo 25.”.
Art. 10
2. Alla fine della
lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini della verifica della sottoponibilità del programma presentato a VIA o screening, il responsabile dello SUAP si coordina con l’ufficio regionale competente in materia;”.
5. Alla
lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ conclusa l’istruttoria di competenza delle strutture regionali ” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale in merito agli aspetti attinenti alla sicurezza”.
“1 bis. Per le spese istruttorie relative al provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera f), è definita, con il regolamento regionale di cui all’
articolo 18, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, una tariffa unica regionale omnicomprensiva.”.
Art. 11
1. Al
comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “articolo 11” sono inserite le seguenti: “, con provvedimento comprensivo dell’autorizzazione paesaggistica”.
Art. 12
1. Al
comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al Comune o ai comuni interessati per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio di ogni anno” e le parole: “in ciascun anno solare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno precedente”.
“2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è di spettanza del Comune o dei comuni interessati per territorio, ai quali è versato dal titolare dell’autorizzazione, ad eccezione della quota di un trentesimo di tale contributo, che è da versare direttamente alla Regione per le attività di programmazione e gestione. Il contributo è comprensivo degli oneri e dei canoni demaniali eventualmente dovuti ai sensi dell’
articolo 47 bis, comma 2, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni e dell’
articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.”.
4. Al
comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “compensazione e riqualificazione ambientale strettamente connessi ai disagi conseguenti all’attività di cava” sono sostituite dalle seguenti: “riqualificazione ambientale, prevalentemente di riequilibrio idrogeologico,”.
“7 bis. I comuni, nell’ambito di quanto stabilito dalla normativa statale, possono stipulare convenzioni che prevedano lo scomputo del contributo di cui al comma 1 a fronte dell’esecuzione diretta degli interventi di cui al comma 7, anche di somma urgenza, secondo criteri e garanzie stabiliti dalla convenzione.”.
“8. Il titolare dell’autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a fornire i dati sull’attività svolta nell’anno precedente, secondo indicazioni fornite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b). Tali dati comprendono il quantitativo di materiale estratto e l’importo del contributo di estrazione da versare al Comune e alla Regione ai sensi del presente articolo.”.
Art. 13
“Articolo 15
(Decadenza dell’autorizzazione)
1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva nei seguenti casi:
a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;
b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l’approvazione di una variante all’autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell’intervento autorizzato;
c) mancato inizio dell’attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera f);
d) inosservanza di prescrizioni stabilite nell’autorizzazione a pena di decadenza o insorgenza di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio;
e) trasferimento dell’autorizzazione in assenza della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 6;
f) cessazione anticipata o sospensione dell’attività estrattiva senza le comunicazioni previste dall’articolo 10;
g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell’attività in rapporto ad esigenze di rilevante interesse pubblico;
h) mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale previste nel programma autorizzato.
2. Non si procede alla decadenza ai sensi del comma 1, lettera b), nel caso in cui la perdita della disponibilità giuridica interessi fondi su cui devono essere realizzati interventi di ricomposizione ambientale, senza estrazione di materiale. In tal caso, il proprietario dei fondi non può opporsi alla realizzazione degli interventi medesimi.
3. La decadenza dell’autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all’interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.
4. L’atto di decadenza dispone anche il blocco della cauzione di cui all’articolo 21 ovvero autorizza la sua acquisizione da parte del Comune, nel caso in cui questo debba provvedere immediatamente alle opere di messa in sicurezza del sito, da eseguirsi ove possibile tramite l’intervento del proprietario delle aree interessate. Il proprietario delle aree ha in ogni caso la custodia delle aree stesse fino al subentro del soggetto incaricato della messa in sicurezza.
5. La cauzione di cui all’articolo 21, ove non sia stata utilizzata per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un’altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione. Nessun indennizzo spetta nel caso di provvedimento di decadenza.
6. Decorso un anno dalla pronuncia di decadenza senza che sia stata presentata una nuova domanda di autorizzazione, la Regione autorizza il Comune ad incamerare la cauzione ai fini del suo utilizzo per il ripristino ambientale del sito, salvo che intenda attivare la procedura di cui all’articolo 23.”.
Art. 14
1. Alla fine del
comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 21.”.
Art. 15
“2. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è tenuto a presentare allo SUAP una SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della
l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per l’avvio dell’attività di cui al comma 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b). In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l’articolo 19, commi 3 e 4, della
l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.”.
(6) Con sentenza n. 210/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 38 del 21 settembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
“2 bis. Nel caso in cui la lavorazione di materiale di provenienza esterna sia necessaria per l’esecuzione di un’opera pubblica, la Giunta regionale può, con apposito provvedimento, esentare il titolare dal rispetto della condizione di prevalenza dell’attività estrattiva prevista dal comma 1, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ambientale.”.
Art. 16
“ Articolo 17 bis
(Cave sottoposte al regime di trasformazione)
1. Per le cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l’attività estrattiva, il titolare può presentare allo SUAP un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza ricorso allo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) o al Progetto Urbanistico Operativo (PUO). Il progetto è autorizzato secondo la procedura di cui all’articolo 11. L’esecuzione del progetto dà luogo allo svincolo della cauzione ai sensi dell’articolo 21, comma 5, previo accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere autorizzate.
2. Il titolare di una cava sottoposta al regime normativo di trasformazione (TRZ), che abbia già provveduto alla risistemazione ambientale del sito, può chiedere lo svincolo della cauzione, che viene disposto previo accertamento dello stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 21, comma 5. Qualora da tale accertamento risultino necessari ulteriori interventi, il titolare presenta allo SUAP un progetto di adeguamento, ai fini dello svincolo della cauzione.
Art. 17ter
(Autorizzazione al riutilizzo del sito di cava)
1. Quando l’attività estrattiva sia prossima alla conclusione, il titolare della cava può presentare allo SUAP un progetto di riutilizzo del sito, da realizzarsi in sostituzione del progetto di sistemazione ambientale autorizzato dalla Regione. Il progetto di riutilizzo, corredato dall’attestazione da parte della Regione che l’attività di estrazione è prossima alla conclusione, è autorizzato, fatte salve le competenze regionali in materia urbanistica e paesaggistica, a condizione che tale progetto si faccia carico della sistemazione e messa in sicurezza dell’intero ambito interessato dall’attività di cava.
2. La Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 21 solo a seguito della verifica, da parte del Comune, dell’avvenuta realizzazione del progetto di riutilizzo. Nel caso in cui esso non possa essere realizzato, il titolare deve darne immediata comunicazione anche alla Regione ed è tenuto ad eseguire il programma di sistemazione ambientale già autorizzato dalla stessa.
3. A seguito dello svincolo della cauzione, la Regione dispone l’eliminazione dal Piano della scheda di progetto relativa alla cava, ai sensi dell’articolo 6, comma 3.”.
Art. 17
Art. 18
“2. Laddove la sistemazione ambientale consista esclusivamente nella chiusura degli imbocchi e nella risistemazione del piazzale e delle piste di servizio, può essere determinata una cauzione di importo inferiore a euro 60.000,00, dietro presentazione da parte dell’interessato di un computo metrico estimativo asseverato dei costi relativi alla sistemazione ambientale così come previsti nel progetto, desunti dal Prezzario regionale opere edili, comprensivi dei costi relativi a spese tecniche e oneri per la sicurezza.”.
“4. La cauzione di cui al comma 1 è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da confidi o altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’
articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) vigente alla data del 4 settembre 2010 e operanti ai sensi dell’
articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario) e successive modificazioni e integrazioni. La cauzione per il permesso di ricerca ha la stessa durata del permesso e la cauzione da prestarsi in caso di autorizzazione ha una durata minima di tre anni. Prima della scadenza della fideiussione, l’interessato provvede con congruo anticipo al rinnovo della medesima o alla stipula di una nuova fideiussione in continuità con la precedente, al fine di poter proseguire l’attività autorizzata.”.
“5. Lo svincolo della cauzione è disposto dal Comune, su domanda dell’interessato, previo nulla osta della Regione, che viene concesso a seguito dell’accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale ovvero negli altri casi previsti dal presente testo unico. Qualora le opere di sistemazione non vengano eseguite dal soggetto obbligato, la Regione pronuncia la decadenza ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera h).”.
“6. Nel caso in cui il Comune proceda all’esecuzione d’ufficio delle opere di sistemazione ambientale e le spese risultino inferiori all’entità della cauzione, la differenza è restituita all’avente diritto. Qualora, esse superino l’importo della cauzione, il soggetto obbligato e il proprietario dell’area sono tenuti in solido al pagamento dell’eccedenza. ”.
Art. 19
1. La rubrica dell’
articolo 22 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Direttore responsabile dell’esercizio dell’attività estrattiva”.
Art. 20
Art. 21
“Articolo 25
(Vigilanza)
1. Fatta salva la competenza regionale al rilascio dell’attestazione di cui all’
articolo 296, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.
2. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei programmi di ricerca e di coltivazione autorizzati e sul rispetto delle disposizioni in materia di attività estrattiva emanate dalla Regione sono svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL), con poteri di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6. Resta ferma la vigilanza di ARPAL sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA o di screening, ai sensi della normativa vigente.
3. ARPAL, qualora nell’esercizio della vigilanza in materia di attività estrattiva di cui al comma 2 riscontri una situazione di imminente pericolo alle persone o alle cose, impartisce le prime misure di sicurezza e trasmette immediatamente il provvedimento all’Azienda Sanitaria Locale competente, ai fini della conferma, revoca o modifica dello stesso, ai sensi dell’
articolo 675, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un’applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale, ed applica le sanzioni di cui all’articolo 26, commi 4, 5 e 7.
5. Alla Regione, inoltre, competono, sotto il profilo paesaggistico:
a) la verifica finale sulla conformità delle opere eseguite in base all’autorizzazione paesaggistica regionale che siano soggette al certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall’
articolo 8, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio);
b) la verifica, dopo l’ultimazione di ogni singola fase di attuazione del progetto, sulla conformità sotto il profilo paesaggistico degli interventi eseguiti rispetto a quanto previsto con riferimento alla fase ultimata, con eventuale emanazione dei provvedimenti sanzionatori o di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’
articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. La verifica è effettuata secondo i termini e le modalità di cui all’
articolo 8, comma 4, lettere da a) a f), della l.r. 13/2014 , sulla base dell’attestazione, da parte di tecnico abilitato, della conformità degli interventi, corredata da rilievo tecnico dello stato dei luoghi e da idonea documentazione fotografica.
6. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell’
articolo 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. Essi hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell’autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l’espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.
7. Restano fermi i poteri di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza del comune, della Città metropolitana e della Provincia, a norma della legislazione vigente.”.
Art. 22
“Articolo 26
(Sanzioni)
1. Chiunque svolge attività di cava in assenza dell’autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo.
2. Lo svolgimento dell’attività di cava in difformità dall’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero l'inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione o delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione medesima sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo.
3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.
4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 14, comma 8, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
5. La mancata o incompleta trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all’articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
6. La mancata SCIA di cui all’articolo 17, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
7. La mancata integrazione della cauzione a seguito dell’adeguamento previsto dall’articolo 28, comma 7, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000,00, oltre alla sospensione dell’attività.
8. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 sono riscossi da ARPAL, i proventi di cui ai commi 4, 5 e 7 sono riscossi dalla Regione. ARPAL e Regione applicano le sanzioni di rispettiva competenza secondo le procedure di cui alla
legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale e dalle norme in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.
Art. 23
“1 bis. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 4, la Regione può rilasciare, per una sola volta, autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento non eccedente il 25 per cento della superficie dell’areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa. Tali autorizzazioni non comportano variante al Piano approvato ai sensi della
l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni, né al PTCP e sono rilasciate secondo la procedura di cui all’articolo 11, purché sia verificata la coerenza con gli altri strumenti di tutela del territorio e ricorrano le seguenti condizioni:
a) la cava sia in esercizio al momento della presentazione della domanda di autorizzazione;
b) il programma di coltivazione abbia esaurito le potenzialità previste dal Piano vigente;
c) la scheda di progetto del Piano relativa alla cava sia stata già presente nel Piano originario approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 16 e non abbia mai subito modifiche in termini di ampliamento dell’areale o di variazioni del regime normativo;
d) il materiale oggetto di coltivazione non contenga amianto;
e) l’ampliamento dell’areale di cava interessi esclusivamente zone a destinazione agricola e/o agricolo-boschiva;
f) l’ampliamento dell’areale di cava non interessi, nemmeno parzialmente:
1) gli ambiti di Conservazione (CE), livello locale del PTCP;
2) i Siti Interesse Comunitario (SIC) o Zone Protezione Speciale (ZPS);
“6. Negli ambiti di cava previsti nel Piano approvato ai sensi della
l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni sono ammessi gli interventi sui corsi d’acqua esistenti che risultino necessari per consentire l’attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l’adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale deve comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d’acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 11.”.
Art. 24
(Norme transitorie relative all’autorizzazione paesaggistica)
2. Relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione prima dell’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le varianti di tali autorizzazioni finalizzate all’individuazione dei margini di flessibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo e le varianti non sostanziali rientranti nei casi di cui all’
articolo 12, comma 2, della l.r. 12/2012 come modificato jkdalla presente legge, le funzioni di vigilanza e sanzionatorie di natura paesaggistica sono esercitate dal Comune e, in via sostitutiva, dalla Provincia o dalla Città metropolitana, secondo quanto previsto dagli
articoli 9 e
13 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio), fatta salva in ogni caso la competenza della Regione in ordine alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate a norma dell’
articolo 6, comma 2, della medesima legge .
(12) Con sentenza n. 210/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 38 del 21 settembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art. 25
Art. 26
(Modifica all’
articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))
Art. 27