Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.
Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 1982
INDICE
Art. 1. - (Ambito di applicazione).
Art. 1 bis - (Competenza all’irrogazione di sanzioni amministrative)
Art. 2. - (Accertamento della violazione e processo verbale).
Art. 3. - (Contestazione).
Art. 4. - (Notificazione della violazione).
Art. 5. - (Pagamento in misura ridotta).
Art. 6. - (Accertamento e contestazione della violazione)
Art. 7. - (Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze).
Art. 8.(Ordinanza - ingiunzione).
Art. 9.(Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione).
Art. 10. - (Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido).
Art. 11. - (Esecuzione forzata).
Art. 12. - (Sequestro).
Art. 13. - (Confisca).
Art. 14. - (Altre sanzioni amministrative accessorie).
Art. 15. - (Prescrizione).
Art. 16. - (Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 17. - (Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate).
Art. 18.(Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione).
Art. 19. - (Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della l. 689/1981)
Art. 20. - (Conferma di talune funzioni amministrative proprie della Regione e di quelle già delegate ai Comuni; delega alle Province delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L.R. 7 gennaio 1980, n. 6).
Art. 21. - (Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 22. - (Accertamenti mediante analisi di campioni e revisioni delle analisi).
Art. 23. - (Violazioni in materia finanziaria e disciplinare).
Art. 24. - (Abrogazioni e modificazioni di leggi regionali).
Note del Redattore: