PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto della legge)
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel
d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle vigenti normative di settore.
Art. 2.
1. I comuni si dotano di regolamento edilizio in conformità ai contenuti e alla struttura del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’
articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione.
Art. 3.
(Procedimento di approvazione del regolamento edilizio)
1. I regolamenti edilizi e le relative varianti sono elaborati dai Comuni in conformità alle disposizioni della presente legge e sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 4.
(Commissione edilizia)
1. La Commissione edilizia è l'organo tecnico - consultivo del Comune in materia urbanistica ed edilizia.
3. Il regolamento edilizio deve prevedere l'istituzione di un organo per l'esame degli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale.
Art. 5.
(Omissis)
Art. 5 bis
1. L’individuazione del regime giuridico delle opere edilizie in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse appartengono in base alle definizioni di cui all’
articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni è contenuta nel glossario unico nazionale emanato in attuazione dell’
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 222/2016 e della relativa Tabella A.
1 bis. Allo scopo di promuovere gli investimenti in agricoltura, tutelare il paesaggio, favorire il recupero e il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, le opere di manutenzione e ripristino funzionale di sistemazioni idrauliche agrarie quali le fasce terrazzate con muri a secco, ove rientranti nella fattispecie prevista dall'
articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e dall’
articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) per la loro esecuzione non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta né altri atti di assenso comunque denominati.(305) Comma aggiunto dall'art. 70 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 2024, n. 8.
TITOLO II
TIPOLOGIE DI INTERVENTI URBANISTICO EDILIZI
Art. 6.
(Omissis)
Art. 7.
(Omissis)
Art. 8.
(Omissis)
Art. 9.
(Omissis)
Art. 10.
(Omissis)
Art. 11.
(Requisiti igienico - sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari)
1. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari che incidano sugli aspetti igienico - sanitari si può prescindere dal rispetto dei relativi requisiti laddove l'immobile presenti caratteristiche tipologiche strutturali o architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale dell'unità immobiliare non consenta l'osservanza dei requisiti medesimi. A tal fine la dichiarazione del progettista deve documentare l'esistenza delle condizioni di cui sopra e comunque attestare il complessivo miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie preesistenti.
Art. 12.
(Omissis)
Art. 13
1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie:
a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;
b) turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;
c) produttiva e direzionale, comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili;
d) commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;
e) rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;
f) autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;
g) servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei mercati annonari e dei macelli pubblici.
2. E’ sempre ammesso il passaggio all’interno di una delle categorie funzionali di cui al comma 1 ad una delle forme di utilizzo ivi indicate. I piani urbanistici comunali possono stabilire limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio da una forma di utilizzo all’altra all’interno della stessa categoria funzionale soltanto in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell’ambiente.
3. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile o di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all’accatastamento.
(220) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Art. 13 bis
1. I mutamenti di destinazione d’uso di cui all’articolo 13 non comportanti opere edilizie sono soggetti a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13 ter
1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento e adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.
2. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria di cui al comma 1 volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.
3. Costituiscono interventi di restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico e all’adeguamento funzionale delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari.
Art. 14.
2. Tali interventi:
a) sono disciplinati dallo strumento urbanistico generale alla stregua degli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per l'indice di fabbricabilità o di utilizzazione insediativa, previa definizione dei parametri urbanistico-edilizi e dell'entità dell'eventuale incremento della volumetria esistente ammissibile entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale tenuto conto dei caratteri paesaggistici, urbanistici ed ambientali, delle modalità di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. La ricostruzione può essere prevista nello stesso lotto di proprietà, ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui è localizzato l'immobile originario, o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei dallo strumento urbanistico e comunque in conformità alle indicazioni del vigente PTCP;
(201) Lettera così modificata dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .
b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione.
Art. 15.
(Omissis)
Art. 16.
(Omissis)
Art. 17.
(Pertinenze di un fabbricato)
2. Detti manufatti sono caratterizzati da:
a) mancata incidenza sul carico urbanistico;
b) oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell'immobile principale;
c) ridotta dimensione sia in senso assoluto, sia in relazione a quella dell'immobile principale, sia in relazione alla superficie su cui insistono;
d) individuabilità fisica e strutturale propria;
e) non utilizzabilità giuridica ed economica in modo autonomo.
3. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo
(16) Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .
.
4. Gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio paesistico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i parametri e le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui dimensioni ove si tratti di volumi chiusi non possono eccedere il 20 per cento del volume dell'edificio principale, né, comunque, risultare superiori a 45 metri cubi
(17) Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
.
5. In assenza della specifica disciplina di cui al comma 4 tali manufatti possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi stabiliti per le nuove costruzioni dal vigente strumento urbanistico per la zona di intervento, salvi i casi dei parcheggi pertinenziali di cui all'
articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ) e successive modifiche e integrazioni.
Art. 18.
1. Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia comportanti sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non può essere inferiore a 10 metri, salva la possibilità di fissare nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), con riferimento a gruppi di edifici, distanze inferiori purché le relative previsioni abbiano contenuto di indicazioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive di dettaglio, equivalenti alle prescrizioni progettuali contenute nei Piani Urbanistici Operativi (PUO), contrassegnate da efficacia vincolante in sede attuativa e che risultino idonee a garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico, un equilibrato assetto, sulla base di apposite analisi a corredo del PUC.
Art. 19.
(Parcheggi privati)
2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l'obbligazione del pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantita dal richiedente mediante rilascio a favore dell'Amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All'ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell'Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria
(20) Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .
.
3. Le dimensioni dei parcheggi pertinenziali realizzabili ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e dei parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità di cui al comma 2, non devono eccedere la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi di accesso e di manovra. Tali parcheggi sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione
(21) Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .
.
4. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1 in eccedenza alle dimensioni e alle quantità minime ivi prescritte ovvero la realizzazione di quelli di cui al comma 1 che si intendano eseguire in assenza di atto di asservimento è soggetta al contributo di costruzione da determinarsi ai sensi della
l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può fissare valori maggiorati rispetto a quelli stabiliti in base alla
l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni
(22) Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .
.
6. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedano, in base alla normativa dei vigenti strumenti urbanistici comunali, l'obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari in funzione dell’incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1, la relativa dotazione deve essere garantita mediante l'atto di asservimento secondo le modalità di cui al comma 2; laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di tali parcheggi nell'area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati, per ogni nuova unità immobiliare oggetto di intervento, predeterminato dal Comune per ogni zona del territorio comunale e, da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.
(24) Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9, ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.
.
7. La realizzazione di nuove strutture commerciali comporta il reperimento di dotazione di parcheggi per la clientela nei casi e nelle quantità previsti dalla vigente strumentazione urbanistica comunale e dalla normativa regionale in materia.
9. La dotazione di parcheggi privati al servizio delle attività produttive è determinata dallo strumento urbanistico comunale.
TITOLO III
ATTIVITÀ EDILIZIA
Art. 20.
(Omissis)
Art. 21.
(Omissis)
Art. 21 bis.
(Omissis)
Art. 21 ter.
(Omissis)
Art. 22.
(Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005)
1. Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel comma 2 e realizzate prima del 17 marzo 1985, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, può inviare al Comune una comunicazione corredata della seguente documentazione:
a) relazione descrittiva delle opere realizzate e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritte da tecnico abilitato;
b) autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di esecuzione delle opere;
c) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale.
2. Ai fini di cui al comma 1, per opere interne alle costruzioni si intendono quelle non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con i regolamenti edilizi vigenti all'epoca di realizzazione e che non abbiano comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell'edificio.
3. Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel comma 2, realizzate successivamente al 17 marzo 1985 e prima del 1° gennaio 2005, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, può inviare al Comune una comunicazione preceduta dal versamento della somma di 172,15 euro e corredata dalla seguente comunicazione:
a) relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato;
b) elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico abilitato;
c) autocertificazione resa dal proprietario attestante l'epoca di realizzazione dei lavori;
d) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale e ricevuta di avvenuto versamento della somma di 172,15 euro.
Art. 23.
(Omissis)
Art. 24.
(Omissis)
Art. 25
1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo edilizio dell'intervento principale e possono essere presentate prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.
2. Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. La fine dei lavori deve essere comunicata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
3. Le varianti in corso d’opera relative ad interventi oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), semprechè consistenti in opere rientranti nel relativo campo di applicazione, possono essere eseguite purchè attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
4. Le varianti in corso d’opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova SCIA da individuarsi in relazione all’oggetto dei lavori in variante.
Art. 26.
(Omissis)
Art. 27.
(Omissis).
Art. 28.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica relativa a progetti di infrastrutture lineari energetiche i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione competente ai sensi del comma 1 corredata di:
a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso;
b) elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
c) eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
3. Per l’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l’istanza è corredata della documentazione minima indicata nel
decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso.
4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia o la Città metropolitana acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell’ambito della conferenza di servizi.
5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti e ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia o dalla Città metropolitana in base al tariffario regionale. Il soggetto interessato deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.
6. Nel caso di istanze per il rilascio di autorizzazione di impianti non sottoposti a procedure di VIA, a seguito dell’avvio del procedimento, le amministrazioni competenti provvedono a pubblicare nel proprio sito informatico istituzionale un avviso in cui sono precisati il luogo e le modalità di consultazione del progetto, nonché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Ove gli impianti siano soggetti a verifica-screening ai sensi della vigente legislazione la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città metropolitana. L'iter del procedimento di autorizzazione unica è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di verifica-screening.
9. Il provvedimento di autorizzazione unica emanato a conclusione della conferenza di servizi comporta:
a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio;
b) l’approvazione delle eventuali varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;
d) l’autorizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti.
10. Il provvedimento di autorizzazione unica:
a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
b) definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
c) prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori.
Art. 29.
(Omissis)
Art. 30.
(Omissis)
Art. 31.
(Omissis)
Art. 32.
(Omissis)
Art. 33.
(Intervento sostitutivo regionale)
2. L'interessato, a fronte dell'inerzia comunale, intima al Comune, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'interessato può inoltrare alla Regione istanza per la nomina di un Commissario ad acta. La Regione, accertato il perdurare dell'inerzia e previo contraddittorio con l'Amministrazione comunale, provvede sulla richiesta nel termine di trenta giorni.
4. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire; gli oneri derivanti dall'attività del Commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.
Art. 34.
(Omissis)
Art. 35.
(Certificato urbanistico e valutazione preventiva)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia interesse può chiedere al competente ufficio comunale il certificato contenente l'indicazione della disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-territoriale, vigente o adottata, operante sull'area interessata; il certificato contiene altresì l'indicazione dei vincoli gravanti sull'area aventi incidenza ai fini della realizzazione degli interventi urbanistico-edilizi ammessi.
3. l proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione del permesso di costruire ha facoltà di richiedere allo SUE una valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. La valutazione preventiva è effettuata mediante parere da rendere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini della presentazione del permesso di costruire a condizione che il progetto sia elaborato in conformità alle risultanze del parere.
(125) Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3 e così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Art. 36.
(Omissis)
Art. 37.
(Omissis)
Art. 38.
1. Sono soggetti a contributo di costruzione gli interventi di nuova costruzione rilevanti in termini di carico urbanistico, in quanto comportanti creazione di nuova superficie utile, ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente che determinino un incremento del carico urbanistico, conseguenti a:
(238) Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche non comportanti esecuzione di opere edilizie, laddove la precedente destinazione d'uso non rilevava ai fini della superficie utile, ovvero laddove la nuova categoria funzionale comporti la corresponsione di oneri maggiori rispetto a quelli dovuti per la destinazione in atto ai sensi della vigente legislazione regionale;
(239) Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
2. Sono in ogni caso soggetti a contributo di costruzione gli interventi di realizzazione di parcheggi privati non assoggettati a vincolo pertinenziale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 19 e comunque quelli eccedenti le dimensioni minime o le quantità prescritte nei commi 1 e 3 del medesimo articolo.
3. Il contributo di costruzione è dovuto dal proprietario dell'immobile o da colui che abbia titolo per richiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA. Esso è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione ed è stabilito dal Comune secondo le disposizioni di cui alla
l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
(241) Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
6. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.
In attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del
d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della
legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l’approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14 del citato
d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L’importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del titolo edilizio. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.
(169) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 4, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Art. 39.
(Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
b) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi dell'
articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della
legge 7 marzo 2003 n. 38 ) e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso l'agriturismo, anche al di fuori delle zone agricole, a norma delle vigenti leggi regionali;
d) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ivi compresi gli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica (ERP)
(51) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .
;
e) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
f) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;
g) per la realizzazione di parcheggi privati assoggettati a vincolo pertinenziale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 19.
2. Il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza dei soli oneri di urbanizzazione per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato e degli Enti territoriali e per le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto all'incidenza del costo di costruzione ove venga mantenuta la stessa destinazione d'uso in atto. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie di cui all'articolo 13 sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, tramite conguaglio rispetto alla destinazione d'uso in atto
(52) Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
4. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
5. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo definita dalle disposizioni regionali in materia.
6. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può individuare ulteriori casi di riduzione o di esonero dal pagamento del contributo di costruzione laddove, pur a fronte di un incremento del carico urbanistico di cui all'articolo 38, gli interventi di nuova costruzione ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente siano funzionali al perseguimento di un prevalente interesse pubblico specificamente individuato.
7. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla
l.r. 25/1995 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 39bis
1. Salvo quanto previsto dall’
articolo 6 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il caso di mancata presentazione della comunicazione, il responsabile dello SUE effettua sulle CILA presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento prevedendo anche sopralluoghi in loco. Resta fermo il potere di vigilanza sulle opere realizzate o in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 40.
2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 4, della
l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in materia di SCIA.
Art. 39 ter
1. Le segnalazioni certificate presentate ai sensi dell’
articolo 24 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni per l’attestazione dell’agibilità degli edifici sono sottoposte a controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio, comunica all’interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione.
2. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dal permesso di costruire o con variazioni essenziali di cui all’articolo 44. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilità presentate ai sensi dell’
articolo 24 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale, nonché l’assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della
l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA
Art. 40.
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, accertato d'ufficio, su denuncia di privati o su segnalazione della polizia giudiziaria, l'inizio di opere in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso, provvede ad ordinare:
a) l'immediata demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per le opere la cui realizzazione sia in corso in assenza di titolo abilitativo, sempre che gli interventi interessino aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità assoluta o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'immediata sospensione dei lavori in tutti gli altri casi di opere in corso non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a).
3. Qualora la demolizione interessi aree assoggettate alla tutela di cui al
regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e successive modifiche e integrazioni, o appartenenti ai beni disciplinati dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del
regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del
regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l'
articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del
regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall'
articolo 2 del regio decreto legge 22 maggio
1924, n. 751 ), nonché quelle assoggettate alla tutela di cui al
d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, il dirigente provvede a darne comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire anche di propria iniziativa.
4. L'ordine di sospensione ha efficacia fino alla adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli da notificare non oltre il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data di notifica dello stesso.
5. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla competente Provincia o alla Città metropolitana e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. La mancata esibizione del titolo abilitativo e la mancata apposizione del cartello, secondo le modalità previste dal regolamento edilizio, comporta la applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.
(246) Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Art. 41.
(Omissis)
TITOLO V
RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Art. 42.
(Omissis)
Art. 43.
(Omissis)
Art. 44.
a) mutamento parziale della destinazione d'uso comportante alternativamente:
1) l'insediamento di una diversa destinazione d'uso non consentita dallo strumento urbanistico generale;
2) un incremento degli standard urbanistici, salvo il reperimento da parte dell'interessato, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o convenzione, delle aree o dotazioni di standard dovuti per la nuova destinazione, da formalizzare prima della ultimazione dei lavori nel contesto dell'accertamento di conformità;
(250) Numero così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
1. per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati;
303) Numero così sostituito dall'art. 19 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .
2. per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all’ingrosso, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad almeno:
1.1 il 7 per cento della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta;
1.2 il 5 per cento della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta;
c) modifiche di entità superiore al 10 per cento rispetto all'altezza dei fabbricati, alle distanze da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade, anche a diversi livelli di altezza, nonché diversa localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato sia inferiore al 50 per cento;
e) mutamenti delle caratteristiche degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, comportanti il passaggio ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica;
f) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
3. Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 2, se effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale difformità.
5. Costituiscono variazioni essenziali gli interventi di consistenza inferiore alle misure indicate alle lettere b) e c), del comma 2, qualora siano effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali.
Art. 45.
(Omissis)
Art. 46.
(Omissis)
Art. 47.
(Omissis)
Art. 48.
1. Le opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all'articolo 22, comma 2, purché già accatastate all'epoca di loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità, sono regolarizzabili, sotto il profilo amministrativo, mediante invio al Comune, da parte del proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, di comunicazione corredata da relazione descrittiva delle opere realizzate e da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.
2. Ove le opere in difformità di cui al comma 1 concretino variazioni non già accatastate all'epoca della loro realizzazione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità sono regolarizzabili mediante invio al Comune di comunicazione di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c), preceduta dal versamento della somma di euro 516,00.
3. Ove le opere in difformità di cui al comma 2 concretino variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare fino alla soglia di 10 metri quadrati, la somma da corrispondere è pari a euro 5.164,00. Ove le variazioni in aumento siano di entità superiore e sino alla soglia di 20 metri quadrati la somma da corrispondere è pari a euro 10.328,00. Nel caso di variazioni di maggiore estensione la somma da corrispondere è preventivamente determinata dal Comune, su richiesta dell'interessato, tra un minimo di euro 15.492,00 ed un massimo di euro 46.476,00, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali della porzione interessata.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione e la attestazione di versamento di cui ai commi 2 e 3, ove richiesto, certifica l'avvenuta presentazione.
5. Ove le opere di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino realizzate in aree od edifici già soggetti al vincolo di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) in violazione dell'articolo 7 della medesima legge, sotto il profilo amministrativo il Comune, in applicazione dell'articolo 15 della stessa legge, impone il pagamento di una sanzione pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
Art. 49.
(Omissis)
Art. 50.
(Omissis)
Art. 51.
(Omissis)
Art. 52.
1. Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al Presidente della Provincia o della Città metropolitana e, tramite l'Ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
(256) Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
a) di tutti gli accertamenti effettuati dagli uffici comunali, anche a seguito di rapporto di polizia giudiziaria, in relazione ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali come definite all'articolo 44;
b) di tutti i provvedimenti cautelari o definitivi correlativamente assunti dal Comune nei confronti delle opere di cui alla lettera a);
c) delle violazioni paesistico-ambientali e dei provvedimenti cautelari o sanzionatori assunti dal Comune nell'esercizio delle funzioni ad esso sub-delegate.
3. Il Segretario comunale è tenuto ad inviare gli elenchi previsti al comma 2 anche se negativi, entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui gli elenchi stessi si riferiscono.
4. Il potere di controllo in via sostitutiva di cui all'articolo 40 è esercitato quando il Comune:
a) non ordini la immediata sospensione dei lavori, se ancora in corso, ovvero non adotti i definitivi provvedimenti sanzionatori entro quarantacinque giorni dall'accertamento dell'abuso;
b) non verifichi la regolarità delle opere e non disponga gli atti conseguenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 40, comma 5;
c) non proceda alla verifica della regolarità delle opere entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione da parte di soggetti pubblici, diversi dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, o da privati, fermo restando quanto previsto alla lettera a) in caso di accertata abusività dell'opera.
5. L'inerzia di cui al comma 4 si verifica inoltre allorché il Comune non assuma i definitivi provvedimenti entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori.
6. Qualora dagli elenchi di cui al comma 2 risulti l'inerzia del Comune nei confronti di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, la Provincia o la Città metropolitana, entro dieci giorni dal ricevimento degli elenchi stessi, invita il Comune a provvedere in merito entro il termine di cinque giorni.
(258) Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
7. Decorso tale termine senza che il Comune abbia comunicato la determinazione assunta in proposito, la Provincia o la Città metropolitana, nei successivi trenta giorni, emette il pertinente provvedimento di sospensione o demolizione o ripristino dello stato dei luoghi ovvero di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a norma della presente legge. Tale provvedimento è notificato:
(259) Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
a) al Comune per la sua esecuzione;
b) al proprietario e al responsabile dell'abuso e, in caso di difformità dal titolo abilitativo, al titolare dello stesso e comunque al committente, al costruttore e al direttore dei lavori;
c) alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale;
d) al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo.
8. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
9. Nel provvedimento provinciale o metropolitano di cui al comma 7 è assegnato un congruo termine entro cui il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e ferme restando le sanzioni penali, all'esecuzione del provvedimento stesso ovvero al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Scaduto inutilmente tale termine:
(260) Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Art. 53.
1. Il potere di annullamento dei titoli abilitativi già delegato alle Province a norma della
legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni) e successive modifiche e integrazioni è trasferito alle medesime Amministrazioni e si applica anche nei confronti delle autorizzazioni paesistico-ambientali rilasciate dai Comuni in violazione della legislazione in materia di beni paesaggistici.
2. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i titoli abilitativi, che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia o dalla Città metropolitana, sempre che sussista un sostanziale interesse pubblico alla rimozione di tali atti.
(264) Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
3. Ove venga riscontrata la sussistenza delle condizioni per procedere ai sensi del comma 2, la Provincia, o la Città metropolitana, contesta le relative violazioni al titolare del permesso di costruire o della SCIA alternativa, al proprietario dell'immobile quale risultante dai registri immobiliari tenuti presso la competente Conservatoria al momento della contestazione stessa, al progettista nonché all'Amministrazione comunale, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
(265) Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
4. Il provvedimento di annullamento deve essere adottato entro diciotto mesi dalla contestazione di cui al comma 3, reso noto mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificato:
b) agli altri soggetti indicati al comma 3.
5. Decorso infruttuosamente il termine previsto alla lettera a) del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 7.
6. In pendenza delle procedure di annullamento è facoltà della Provincia o della Città metropolitana ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare ai soggetti indicati al comma 3 nonché al direttore dei lavori e da comunicare al Comune sia per la sua pubblicazione all'Albo pretorio sia per il controllo della sua esecuzione da parte dei destinatari. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notifica, non sia stato adottato il provvedimento di annullamento.
(267) Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Art. 54.
(Omissis)
Art. 55.
(Omissis)
Art. 56.
(Omissis)
Art. 57.
(Omissis)
Art. 58.
(Omissis)
Art. 59.
(Omissis)
Art. 60.
(Omissis)
Art. 61.
(Omissis)
Art. 62.
(Omissis).
Art. 62 bis
1. Le sanzioni per le violazioni della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative sono stabilite all’
articolo 19 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 63.
(Omissis)
Art. 64.
(Omissis)
Art. 65.
(Omissis)
Art. 66.
(Omissis)
Art. 66 bis
1. Fatte salve le specificazioni contenute nel presente Titolo le definizioni dei parametri urbanistico-edilizi sono contenute nel RET nazionale, come recepito dalla Regione. ”
TITOLO I
DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICO - EDILIZI
Art. 67.
1. I comuni nell’ambito della disciplina del PUC stabiliscono le percentuali di SA realizzabile nel limite massimo del 60 per cento della SU in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ammesse.
2. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e di migliorare la qualità degli edifici negli interventi di nuova costruzione non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti , dei solai intermedi e di chiusura nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’
articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE ).
3. Gli strumenti e i piani urbanistici comunali possono prevedere per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti incrementi di cubatura in sede di rilascio del titolo edilizio nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 12 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 67 bis.
(Omissis)
Art. 68.
(Omisiss)
Art. 69.
(Omissis)
Art. 70.
(Omissis)
Art. 71.
(Lotto asservibile)
1. Si definisce lotto asservibile la porzione di terreno nella disponibilità del proponente destinata all'edificazione.
2. Non è consentito l'asservimento di superfici già asservite a costruzioni, salvi i casi in cui il PUC attribuisca all'area un'edificabilità maggiore.
3. Le fattispecie in cui è consentito l'asservimento di lotti non contigui o la traslazione dell'asservimento preesistente su altra area dovranno essere espressamente previste e disciplinate dal PUC.
Art. 72.
(Indice di utilizzazione insediativa)
Art. 73.
(Superficie asservita)
1. Si definisce superficie asservita alle nuove costruzioni quella alla quale viene applicato l'I.U.I..
2. Per area di pertinenza fondiaria degli edifici esistenti si intende quella calcolata in base agli indici volumetrici o agli altri parametri edilizi vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo. Nel caso di edifici realizzati in precedenza per i quali non esista agli atti dell'ufficio tecnico comunale il progetto approvato, si intende asservita una fascia minima di metri 5,00 attorno al perimetro dell'edificio e, comunque, non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale.
3. L'asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati nell'estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo. La Civica amministrazione può prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari. In ogni caso tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune.
(284) Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Art. 74.
(Omissis)
Art. 75.
(Omissis)
Art. 76.
(Omissis)
Art. 77.
(Omissis)
Art. 78.
(Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive)
1. L'altezza interna utile degli immobili destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive, non può essere inferiore a 2,70 metri per i locali abitabili riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a 1.000 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, possono essere consentite altezze per i locali abitabili non inferiori a 2,55 metri, riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e di servizio.
2. Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l'immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate al comma 1, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali ivi indicati sempreché venga dimostrato e verificato l'effettivo miglioramento igienico e funzionale rispetto alla situazione in atto. A tal fine alla dichiarazione del progettista che attesti la conformità del progetto al regolamento edilizio e alle norme igienico-sanitarie dovrà essere allegato il parere della ASL competente.
3. Negli interventi di nuova costruzione e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, laddove il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - non può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e di servizio. L'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a 1.000 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta può essere ridotta a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. L'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,30 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,10 metri per gli spazi accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo.
(157) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 .
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle residenze di tipo specialistico e agli immobili i cui requisiti igienico-sanitari siano fissati da specifiche disposizioni di settore.
Art. 79.
(Omissis)
Art. 80.
(Omissis)
Art. 81.
(Omissis)
Art. 82.
(Omissis)
Art. 83.
(Omissis)
TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 84.
1. Nelle aree i cui vincoli a servizi pubblici derivanti da piani urbanistici siano decaduti ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 9 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ove entro centottanta giorni dalla data di decadenza il Comune non adotti apposita variante volta ad introdurre la relativa disciplina urbanistica, trova automatica applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nelle zone o negli ambiti contigui e, in caso di compresenza di diverse discipline, quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. In attesa delle iniziative pianificatorie del Comune possono comunque essere assentiti i seguenti interventi:
a) sul patrimonio edilizio esistente fino al restauro e risanamento conservativo aventi ad oggetto singole unità immobiliari o parti di esse;
b) volti alla realizzazione delle originarie previsioni di piano, ove sia previamente acquisito il consenso del proprietario dell'area;
c) volti alla realizzazione e cessione al Comune di spazi da destinare all'uso pubblico comportanti la contestuale realizzazione di interventi privati nel sottosuolo dell'area corrispondente, in conformità alla disciplina contenuta nei piani urbanistici;
d) volti alla realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'
articolo 9 della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, non comportanti realizzazione di nuove costruzioni nel sottosuolo.
2. Non sono soggetti a decadenza ai sensi dell'
articolo 9 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni le previsioni del PUC contenenti vincoli di assoggettamento dell'attività edificatoria ad obbligo di SUA o PUO o a progettazioni unitarie ad essi assimilabili, sempreché sia assicurata per il proprietario interessato l'iniziativa dei pertinenti progetti. In caso di vincolo di assoggettamento ad unico SUA o PUO o a progettazione unitaria di iniziativa pubblica, decorsi cinque anni dall'approvazione del PUC, possono essere presentati progetti di intervento in deroga al suddetto obbligo, da approvarsi a norma della
legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni contestualmente ad apposita variante urbanistica con la quale il Comune definisce le modalità di attuazione di tale intervento e di frazionamento dello strumento urbanistico attuativo originario.
Art. 85.
1. Per vincoli imposti a tutela degli interventi idrogeologici di cui all'
articolo 32,
comma 27, lettera d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004) preclusivi della sanatoria delle opere abusive non conformi alla disciplina degli strumenti urbanistici si considerano i vincoli comportanti inedificabilità assoluta individuati nell'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione al
decreto legge 30 settembre
2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", come convertito dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004" concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) e successive modifiche, e non quelli di cui al
regio decreto 3267/1923 .
Art. 86.
(Omissis) .
Art. 87.
(Omissis)
Art. 88.
(Omissis)
Art. 88 bis.
(Omissis)
Art. 89.
2. La presente legge abroga:
a) la
legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni) e successive modifiche e integrazioni;
g) gli articoli 4, 5, 7 e 21 della
legge regionale 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).
3. E' da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.