Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15
Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989
INDICE
Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Obiettivi).
Art. 2 bis. - (Concertazione istituzionale e partecipazione).
Art. 3. - (Definizione di barriera architettonica e localizzativa).
Art. 4. - (Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto).
Art. 5. - (Campo di applicazione).
Art. 6. - (Norme tecniche di attuazione).
Art. 7. - (Censimento degli immobili ed edifici pubblici).
Art. 8. - (Atti di programmazione regionale).
Art. 9. - (Atti di programmazione comunale e provinciale).
Art. 10. - (Strumenti urbanistici comunali, norme tecniche di attuazione, regolamenti edilizi e d'igiene).
Art. 11. - (Autorizzazioni e concessioni a edificare).
Art. 12. - (Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata).
Art. 13. - (Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica).
Art. 14. - (Assegnazione in via d'urgenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 15. - (Oneri di urbanizzazione).
Art. 16. - (Rapporti con la strumentazione urbanistica).
Art. 17. - (Variazione della destinazione d'uso degli immobili).
Art. 18. - (Consulenza regionale agli enti locali).
Art. 19. - (Sanzioni).
Art. 20. - (Interventi nel campo degli investimenti sui trasporti pubblici di interesse locale e sulle infrastrutture).
Art. 21. - (Direttive).
Art. 22. - (Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza).
Art. 23. - (Interventi informativi, educativi e di aggiornamento).
Art. 23 bis. - (Interventi finanziari per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico).
Art. 23 ter. - (Contributi per interventi in edifici privati)
Art. 23 quater. - (Competenze della Regione e dei Comuni)
Art. 23 quinquies. - (Procedura di concessione dei contributi)
Art. 23 sexies. - (Progetti speciali)
Art. 23 septies. - (Norma transitoria)
Art. 24. - (Simbolo di accessibilità).
Art. 24 bis. - (Accessibilità sostenibile)
Art. 25. - (Abrogazioni).
Art. 26. - (Norme transitorie).
Art. 26 bis. - (Norma finanziaria)
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .