Legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6
Bollettino Ufficiale n. 3 del 27 febbraio 2002
INDICE
Abrogata dall' art. 61 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40 , salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della stessa L.R. 40/2009 . In particolare si vedano gli artt. 57 e 58 della L.R. 40/2009 .
Comma abrogato dall' art. 26 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , a decorrere dal primo rinnovo del Comitato regionale per lo sport. Successivamente l'art. 26 della L.R. 10/2008 è stato abrogato dall'art. 61 della L.R. 40/2009 .
Il termine di cui al presente comma, prorogato al 31 dicembre 2006 dall' art. 7 della L.R. 4 febbraio 2005, n. 3 , è ulteriormente prorogabile, a richiesta degli interessati, per un periodo non superiore ad un anno a decorrere da tale data, ai sensi dell' art. 4 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 44 .
La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 2008, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.



