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Legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6

Bollettino Ufficiale n. 3 del 27 febbraio 2002

INDICE

Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Funzioni della Regione).
Art. 3. - (Funzioni delegate alle Province).
Art. 4. - (Programma regionale di promozione sportiva).
Art. 5. - (Comitato regionale per lo sport).
Art. 6. - (Conferenza regionale dello sport).
Art. 7. - (Discipline di tradizione ligure e Musei dello Sport).
Art. 8. - (Ambito di applicazione).
Art. 9. - (Contributi in conto capitale).
Art. 10. - (Contributi in conto interessi).
Art. 11. - (Contributi straordinari per eventi naturali).
Art. 12. - (Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito).
Art. 13. - (Vincolo di destinazione).
Art. 14. - (Manifestazioni e attività di interesse regionale).
Art. 15. - (Contributi agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva).
Art. 16. - (Tutela del talento sportivo).
Art. 17. - (Interventi a tutela del talento sportivo).
Art. 18. - (Domande di contributo per impianti sportivi).
Art. 19. - (Concessione dei contributi e termine per l'inizio dei lavori).
Art. 20. - (Liquidazione dei contributi).
Art. 21. - (Domande di contributo straordinario per eventi naturali).
Art. 22. - (Concessione dei contributi straordinari per eventi naturali).
Art. 23. - (Domande di contributo per attività e per la tutela del talento sportivo).
Art. 24. - (Domande di contributo alle Province).
Art. 25.(Convenzioni Regione - C.O.N.I.).
Art. 26. - Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche).
Art. 27.(Convenzione Regione Liguria-Amministrazione Penitenziaria).
Art. 28. - (Convenzioni con le Forze Armate e con le Forze dell'Ordine).
Art. 29. - (Requisiti ed autorizzazione degli impianti e delle attrezzature).
Art. 30. - (Obbligo di adeguamento e autorizzazione provvisoria).
Art. 31.(Attività anti-doping).
Art. 32. - (Corsi di formazione per operatore sportivo).
Art. 33. - (Corsi di formazione per istruttore sportivo).
Art. 34. - (Corsi di formazione per massaggiatore sportivo).
Art. 35. - (Sanzioni).
Art. 36. - (Abrogazione di norme).
Art. 37. - (Disposizioni per l'esercizio delle deleghe).
Art. 38. - (Rapporti finanziari delle deleghe).
Art. 39. - (Obblighi dei beneficiari dei contributi per attività sportive).
Art. 40. - (Relazione annuale).
Art. 41. - (Norme transitorie).
Art. 42. - (Norma finanziaria).

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 61 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40 , salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della stessa L.R. 40/2009 . In particolare si vedano gli artt. 57 e 58 della L.R. 40/2009 .

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Comma abrogato dall' art. 26 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , a decorrere dal primo rinnovo del Comitato regionale per lo sport. Successivamente l'art. 26 della L.R. 10/2008 è stato abrogato dall'art. 61 della L.R. 40/2009 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 44 .

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Il termine di cui al presente comma, prorogato al 31 dicembre 2006 dall' art. 7 della L.R. 4 febbraio 2005, n. 3 , è ulteriormente prorogabile, a richiesta degli interessati, per un periodo non superiore ad un anno a decorrere da tale data, ai sensi dell' art. 4 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 44 .

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Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13 .

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La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 2008, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.