Legge regionale 13 agosto 1997, n. 33
Disposizioni attuative della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).Bollettino Ufficiale n. 15 del 3 settembre 1997
INDICE
Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Ambito di applicazione).
Art. 3. - (Fondo regionale per la montagna).
Art. 4. - (Modalità di attuazione degli interventi).
Art. 5.(Attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20/1996 - individuazione delle fasce altimetriche e di svantaggio socio-economico).
Art. 6. - (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).
Art. 6 bis. - (Compendio unico).
Art. 6 ter. - (Superficie minima indivisibile).
Art. 7. - (Sistemazione idrogeologica).
Art. 8. - (Piccole opere di manutenzione ambientale).
Art. 9. - (Gestione del patrimonio forestale).
Art. 10. - (Azioni per il miglioramento della zootecnia di montagna).
Art. 11. - (Azioni per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).
Art. 12. - (Contributi per investimenti in agricoltura).
Art. 14. - (Azioni a tutela dell'artigianato e dei mestieri tradizionali delle zone montane).
Art. 15. - (Trasporti pubblici e scolastici).
Art. 16. - (Organizzazione dei servizi scolastici).
Art. 17. - (Sportello del cittadino e informatizzazione).
Art. 18. - (Interventi storico culturali).
Art. 19. - (Servizi sociali).
Art. 20. - (Individuazione dei centri abitati ai fini fiscali).
Art. 21. - (Comitato regionale permanente per la montagna).
Art. 22. - (Progetti pilota di carattere regionale).
Art. 23. - (Relazione annuale sulle politiche per la montagna).
Art. 24. - (Limiti nel cumulo dei contributi).
Art. 25. - (Norma finanziaria).
Art. 26. - (Norma transitoria).
Art. 27. - (Norme di prima applicazione).
TABELLA "A" (ARTICOLO 5) -
SUDDIVISIONE TERRITORI MONTANI SU BASE COMUNALE IN CLASSI
Note del Redattore:
La Commissione europea si è espressa positivamente sugli articoli 6, 8, 9, 11, 12 e 22 (B.U. 3 settembre 1997, n. 15 - Parte I). Per gli articoli 10 e 13, che rimanevano conseguentemente sospesi è intervenuta la L.R. 27 dicembre 1999, n. 46 (Vedi nota 1 e 2).



