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Legge regionale 13 agosto 1997, n. 33

Disposizioni attuative della Sito esternolegge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

Bollettino Ufficiale n. 15 del 3 settembre 1997

INDICE

Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Ambito di applicazione).
Art. 3. - (Fondo regionale per la montagna).
Art. 4. - (Modalità di attuazione degli interventi).
Art. 5.(Attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20/1996 - individuazione delle fasce altimetriche e di svantaggio socio-economico).
Art. 6. - (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).
Art. 6 bis. - (Compendio unico).
Art. 6 ter. - (Superficie minima indivisibile).
Art. 7. - (Sistemazione idrogeologica).
Art. 8. - (Piccole opere di manutenzione ambientale).
Art. 9. - (Gestione del patrimonio forestale).
Art. 10. - (Azioni per il miglioramento della zootecnia di montagna).
Art. 11. - (Azioni per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).
Art. 12. - (Contributi per investimenti in agricoltura).
Art. 14. - (Azioni a tutela dell'artigianato e dei mestieri tradizionali delle zone montane).
Art. 15. - (Trasporti pubblici e scolastici).
Art. 16. - (Organizzazione dei servizi scolastici).
Art. 17. - (Sportello del cittadino e informatizzazione).
Art. 18. - (Interventi storico culturali).
Art. 19. - (Servizi sociali).
Art. 20. - (Individuazione dei centri abitati ai fini fiscali).
Art. 21. - (Comitato regionale permanente per la montagna).
Art. 22. - (Progetti pilota di carattere regionale).
Art. 23. - (Relazione annuale sulle politiche per la montagna).
Art. 24. - (Limiti nel cumulo dei contributi).
Art. 25. - (Norma finanziaria).
Art. 26. - (Norma transitoria).
Art. 27. - (Norme di prima applicazione).
TABELLA "A" (ARTICOLO 5) - SUDDIVISIONE TERRITORI MONTANI SU BASE COMUNALE IN CLASSI

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24 .

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Comma così modificato dall' art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24 .

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Comma così modificato dall' art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24 .

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Comma così modificato dall' art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24 .

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Comma così modificato dall' art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24 .

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Comma così modificato dall' art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 27 dicembre 1999, n. 46 .

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La Commissione europea si è espressa positivamente sugli articoli 6, 8, 9, 11, 12 e 22 (B.U. 3 settembre 1997, n. 15 - Parte I). Per gli articoli 10 e 13, che rimanevano conseguentemente sospesi è intervenuta la L.R. 27 dicembre 1999, n. 46 (Vedi nota 1 e 2).