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Legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6

Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 marzo 1983

INDICE

Art. 1. - (Finalità dell'azione della Regione).
Art. 2. - (Azioni di competenza regionale).
Art. 3. - (Contenuti del programma quadriennale regionale).
Art. 4. - (Approvazione del programma quadriennale regionale).
Art. 5. - (Contenuti ed approvazione del progetto biennale regionale di intervento).
Art. 7. - (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Individuazione delle porzioni di patrimonio edilizio).
Art. 8. - (Criteri per la definizione dei requisiti di fattibilità).
Art. 9. - (Organi regionali).
Art. 10. - (Commissione regionale per l'edilizia residenziale).
Art. 11. - (Competenza della commissione regionale per l'edilizia residenziale).
Art. 12. - (Competenze del Consiglio regionale).
Art. 13. - (Competenze della Giunta regionale).
Art. 14. - (Competenze del Presidente della Giunta regionale).
Art. 47. - (Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Art. 48. - (Delega ai Comuni delle funzioni di verifica e di controllo dei requisiti).
Art. 49. - (Contributi ai Comuni per l'acquisizione e la preparazione delle aree di intervento).
Art. 50. - (Zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente).
Art. 51. - (Approvazione dei piani di recupero).
Art. 52. - (Disposizioni transitorie relative all'individuazione delle zone di recupero).
Art. 53. - (Sostituzione di precedenti norme).
Art. 54. - (Canoni e limiti del reddito provvisori).
Art. 55. - (Norma di sanatoria).
Art. 56. - (Regime transitorio).
Art. 57. - (Decorrenza dei controlli).
Art. 58. - (Norma finanziaria).

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 29 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33 .

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Lettera così sostituita dall' art. 30 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33 .

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Articolo così sostituito dall' art. 31 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33 .

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Articolo abrogato dall' art. 27 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9 ; in precedenza modificato dall' art. 32 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33 e sostituito dall' art. 63 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10 .

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Articolo abrogato dall' art. 27 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9 , in precedenza sostituito dall' art. 64 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 49 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l' art. 5 della L.R. 9 agosto 2004, n. 12 .

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Comma così integrato dall' art. 50 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33 .

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Comma abrogato dall' art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93 .

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Comma abrogato dall' art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93 .

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Comma abrogato dall' art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93 .

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Comma abrogato dall' art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93 .

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Comma così modificato dall' art. 51 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33 .

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Lettera così sostituita dall' art. 52 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33 .