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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 aprile 2022, n. 4

DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE LIGURIA

Bollettino Ufficiale n. 6 del 13 aprile 2022


Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 aprile 2023, n. 8 e così successivamente modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 107.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 133.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 134.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n.115.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 115.

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Nota soppressa. Vedi nota n.116.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 120.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 121.

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificata dall'art. 24 della legge regionale 21 ottobre 2025, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificata dall'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 2025, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificata dall'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 2025, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificata dall'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 2025, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente sostituita dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.