Legge regionale 31 marzo 2014, n. 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 54 del 24 febbraio 2015 , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2015, n. 14 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 54 del 24 febbraio 2015 , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2015, n. 14 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 54 del 24 febbraio 2015 , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2015, n. 14 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.