Legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6
Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 marzo 1983
Articolo abrogato dall' art. 27 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9 ; in precedenza modificato dall' art. 32 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33 e sostituito dall' art. 63 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10 .
Articolo abrogato dall' art. 27 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9 , in precedenza sostituito dall' art. 64 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10 .
Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l' art. 5 della L.R. 9 agosto 2004, n. 12 .
Comma abrogato dall' art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93 .
Comma abrogato dall' art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93 .
Comma abrogato dall' art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93 .
Comma abrogato dall' art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93 .



