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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).

Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 febbraio 2018

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce:
a) i criteri per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dei tecnici abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;
b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);
c) i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;
d) le disposizioni attuative del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 );
e) i criteri per l’interconnessione tra SIAPEL e Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.
TITOLO II
CRITERI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA L. R. 22/2007 DEI TECNICI ABILITATI AL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN REGIONE LIGURIA
Art. 3.
(Criteri per l’iscrizione)
1. I soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ) e successive modificazioni e integrazioni , per iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere abilitati alla redazione degli attestati di prestazione energetica in Regione Liguria, devono presentare apposita istanza, compilando il modulo on line reso disponibile sul sito web istituzionale della Regione nella sezione dedicata alla certificazione energetica.(21)

Comma così modificato dall'art. 1 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

1 bis. L’iscrizione implica la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dei seguenti dati obbligatori: nome, cognome, numero di iscrizione, comune e provincia della sede del certificatore. (22)

Comma inserito dall'art. 1 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

2. L’iscrizione nell’elenco viene effettuata previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Art. 4.
(Requisiti per l’iscrizione)
1. Per essere iscritti nell’elenco ed essere abilitati all’esercizio dell’attività di certificatore energetico degli edifici nel territorio della Regione Liguria occorre alternativamente:
a) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall’articolo 2, comma 3, lettere da a) ad e) Sito esternodel D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritti al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, ed essere abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall’articolo 2, comma 4, lettere da a) a d) del Sito esternoD.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni. e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell’articolo2 Sito esternodel D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
1 bis. Gli ordini e collegi professionali comunicano a Regione la sospensione, cancellazione, decadenza e radiazione di un proprio iscritto, specificando la data di inizio ed eventuale fine della validità del relativo provvedimento, nonché l’eventuale ripristino /riattivazione dell’iscrizione. Regione verifica la sussistenza dei requisiti affinché il soggetto, se iscritto all’elenco dei certificatori liguri, possa continuare ad operare sul SIAPEL, per trasmettere e protocollare gli attestati di prestazione energetica. In caso negativo, tale tipologia di accesso è inibita e gli attestati eventualmente rilasciati in data successiva all’avverarsi della perdita dei requisiti sono nulli. (23)

Comma aggiunto dall'art. 2 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

TITOLO III
METODOLOGIA E PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DEGLI APE AL SIAPEL
Art. 5.
(Procedure per la trasmissione dell’APE al SIAPEL)
1. L’attestato di prestazione energetica, conforme al modello di cui all’appendice B) al Sito esternodecreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 , (Adeguamento del Sito esternodecreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), composto dal file con estensione xml e dal corrispondente file con estensione pdf, compilati e firmati digitalmente dal soggetto certificatore, deve essere trasmesso per via telematica al SIAPEL tramite l’applicazione dedicata alla certificazione energetica disponibile sul sito web istituzionale della Regione.(24)

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

2. Ai fini della trasmissione, i files xml e pdf di cui al comma 1, possono essere generati mediante il software messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Liguria o mediante altro software sviluppato nel rispetto delle disposizioni nazionali e secondo le specifiche pubblicate sul sito web istituzionale della Regione.(25)

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

3. Il tecnico abilitato per poter trasmettere l'attestato deve :
a) caricare il file con estensione xml, di cui al comma 2, firmato digitalmente;
b) caricare il file con estensione pdf corrispondente al file con estensione xml, firmato digitalmente;
c) pagare il contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Avvenuta la trasmissione, viene attribuito un numero di protocollo all'attestato di prestazione energetica.
5. A protocollazione avvenuta, l'APE non può più essere modificato. Gli attestati, dopo la protocollazione, rimangono a disposizione del tecnico abilitato che li ha rilasciati per essere visionati e stampati.
6. SIAPEL crea un file "ricevuta" con estensione pdf avente i seguenti contenuti:
a) nome, cognome e numero di iscrizione nell'elenco di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, del tecnico abilitato;
b) anno e codice identificativo dell’attestato di prestazione energetica;
c) data e numero del protocollo dell’attestato di prestazione energetica;
d) impronta del file con estensione pdf firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato;
e) impronta del file con estensione xml firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato.
7. Il file "ricevuta" è a disposizione del tecnico abilitato sul SIAPEL.
8. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace solo dopo la sua protocollazione.
9. Qualora si renda necessario sostituire un attestato protocollato, tale sostituzione deve avvenire mediante l’apposita funzione presente nel SIAPEL.
10. Il tecnico abilitato deve consegnare al richiedente copia del file "ricevuta" di cui al comma 6 unitamente alla copia firmata dell’attestato di prestazione energetica.
11. I cittadini possono consultare la banca dati SIAPEL al fine di conoscere, in forma aggregata e anonima, i dati statistici, suddivisi per annualità, concernenti il numero degli edifici appartenenti alle varie classi energetiche.
Art. 6.
(Modalità per il pagamento del contributo)
1. Il pagamento del contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni. è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica dell’APE al SIAPEL.
2. I tecnici abilitati, per utilizzare il servizio di pagamento, devono accedere all’applicazione dedicata alla certificazione energetica di cui all’articolo 5 comma 1.
3. Il SIAPEL consente la trasmissione dell’APE solamente a seguito della conclusione con esito positivo del pagamento del contributo.
4. Le modalità operative di dettaglio per la trasmissione dell’attestato e per il pagamento del contributo sono specificate in un apposito manuale, reso disponibile sul SIAPEL.
TITOLO IV
PROCEDURE PER LA VERIFICA A CAMPIONE DEGLI APE TRASMESSI AL SIAPEL
Art. 7.
(Estrazione degli APE)
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 5 del Sito esternoD.M. 26/06/2015 gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli attestati trasmessi al SIAPEL protocollati e non sostituiti durante l’anno solare antecedente a quello in cui avvengono i sorteggi.
2. Gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati in modo casuale mediante sorteggi, effettuati informaticamente.
3. Le verifiche sono prioritariamente orientate agli attestati che riportano le classi energetiche più efficienti, così come previsto dall’articolo 5 del Sito esternoD.M. 26/06/2015 ed a quelli che riportano valori molto elevati dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio. (26)

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. I sorteggi sono effettuati due volte l’anno, rispettivamente, nel mese di gennaio e nel mese di marzo. In ciascun sorteggio viene estratto almeno il 50% degli APE di cui al comma 1. Da entrambe le estrazioni sono esclusi gli APE sostituiti in data antecedente alle stesse. Dalla seconda estrazione inoltre sono esclusi gli APE sorteggiati durante la prima estrazione.
5. Gli attestati estratti sono sottoposti a procedimento di verifica anche nel caso in cui vengano sostituiti con un nuovo attestato.
6. I criteri adottati ai fini delle estrazioni degli attestati di prestazione energetica sono riportati nell’Allegato O. (27)

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

8. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, dell'avvio del procedimento di verifica che avviene con l'estrazione degli attestati da sottoporre a controllo. La comunicazione contiene l'indicazione della data delle operazioni di estrazione e di pubblicazione degli elenchi degli attestati estratti.(1)

Comma così sostituito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

8 bis. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione di cui al comma 8 è effettuata, prima di ciascuna estrazione, mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche.(2)

Comma inserito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

8 ter. L'elenco degli attestati estratti, con il relativo codice identificativo e i dati catastali identificativi degli immobili cui gli stessi si riferiscono, è pubblicato entro cinque giorni dall'estrazione sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. Ai soggetti certificatori viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, degli attestati dagli stessi rilasciati sottoposti a verifica a seguito dell'estrazione. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è di 180 giorni dalla data dell'estrazione.(3)

Comma inserito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

9. Tutti gli APE estratti sono sottoposti ad una prima verifica, tramite il codice catasto regionale degli impianti termici, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al servizio dell’edificio/unità immobiliare oggetto dell’APE.
10. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui al comma 9, l’APE conserva la sua validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, così come previsto dall’Sito esternoarticolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).
11. Per gli APE che risultano decaduti antecedentemente alla data di estrazione, non si procede alle ulteriori verifiche previste dall’articolo 9 e viene comunicata l’avvenuta decadenza.
Art. 8.
(Graduatoria di non conformità)
1. Ai fini dell’effettuazione delle ulteriori verifiche, ad ogni attestato estratto e non decaduto è assegnato un punteggio di non conformità calcolato secondo le modalità previste nell’allegato A.
2. Tale punteggio esprime le non conformità, riscontrate nell’attestato di prestazione energetica, dei parametri e degli indicatori individuati nell’allegato A, rispetto ai valori di riferimento, ai corrispondenti intervalli di ammissibilità ed agli ulteriori criteri di valutazione, anch’essi individuati nell’allegato medesimo. L’allegato A precisa, altresì, quali valori siano risultato di analisi statistiche svolte sugli attestati trasmessi alla Regione negli anni precedenti, e quali siano determinati sulla base della normativa vigente e dei principi fisico-tecnici.
3. Per ogni estrazione, sulla base del punteggio di non conformità assegnato ad ogni APE, viene formata una graduatoria degli attestati seguendo un ordine decrescente.
4. Tali graduatorie vengono pubblicate sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. Gli attestati collocati in ciascuna graduatoria sono individuati mediante il loro codice identificativo.(4)

Comma così modificato dall'art. 2 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

Art. 9.
(Verifiche)
1. Ai fini dell’effettuazione delle ulteriori verifiche è individuato, secondo le modalità indicate nell’allegato A, un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli attestati di prestazione energetica.
2. Per gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo. In questi casi, la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata, mediante avviso, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8.(5)

Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

3. Gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, vengono sottoposti alle ulteriori verifiche previste dal presente articolo.
4. I primi trenta attestati di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengono sottoposti a verifica con sopralluogo secondo le modalità di cui all’articolo 10.
5. Per i restanti attestati con un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, la verifica consiste nella richiesta al soggetto certificatore di chiarimenti e/o della documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate.
6. Qualora la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio assegnato, l’esito della verifica si considera negativo.
7. Qualora la documentazione o i chiarimenti inviati giustifichino le non conformità, dimostrandone la correttezza, l’esito della verifica si considera positivo.
8. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le non conformità riscontrate, si procederà ad effettuare un sopralluogo presso l’edificio/unità immobiliare oggetto dell’attestato di prestazione energetica.
9. Qualora la documentazione o i chiarimenti confermino le non conformità riscontrate, l’esito della verifica si considera negativo.
10. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in pendenza del termine assegnato per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 56/2009 .
11. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l’APE decade e si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
12. In tutti i casi di decadenza dell’APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.
13. Il soggetto certificatore deve conservare per almeno due anni i documenti riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell’APE, e metterli a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche, in caso di specifica richiesta da parte dello stesso. Tale documentazione comprende, tra l’altro, il rilievo dell’immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell’edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo e l’eventuale relazione di progetto di cui all’Sito esternoarticolo 8, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
Art. 10.
(Sopralluoghi)
1. La data e l’orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell’immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell’esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche. (6)

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

3. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell’edifico/unità immobiliare oggetto dell’APE, il proprietario deve contattare il responsabile dell’impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l’accesso ai locali tecnici al soggetto incaricato delle verifiche. L’accesso deve essere consentito gratuitamente. È inoltre fatto obbligo agli amministratori degli edifici di fornire piena collaborazione ai condomini attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari per la verifica degli APE. (29)

Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

5. Qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico nella data stabilita ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato delle verifiche fissa per una sola volta una nuova data e la comunica al proprietario. Il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima rispetto alla data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE. In tal caso, non trova applicazione quanto previsto dal comma 13. (8)

Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

6. Il soggetto incaricato delle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.
7. Il sopralluogo è diretto a rilevare tutte le grandezze dell’APE oggetto di verifica, individuate nell’allegato B. Tali grandezze sono quelle che concorrono in misura più significativa al calcolo della prestazione energetica dell’edificio/unità immobiliare, e che hanno contribuito a determinare il punteggio di non conformità di cui all’articolo 8, comma 1.
8. I criteri di valutazione di ogni grandezza sono specificati nell’allegato B.
9. La valutazione delle singole grandezze consente, attraverso la relazione individuata nell’allegato B, l’assegnazione all’APE di un punteggio di penalità che permette di valutare l’entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo.
10. Nell’allegato B è individuato il valore limite che rappresenta il riferimento con cui confrontare il punteggio di penalità proprio di ogni APE e le modalità per la determinazione dello stesso.
11. Qualora il punteggio di penalità dell’APE risulti inferiore o uguale al valore limite, l’esito della verifica si considera positivo.
12. Qualora invece, il punteggio di penalità dell’APE risulti superiore al valore limite, l’esito della verifica si considera negativo.
13. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l’APE decade e, ai sensi dell’articolo 33, comma 10, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all’Sito esternoarticolo 15, Sito esternocomma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
14. In tutti i casi di decadenza dell’APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.
Art. 11.
(Comunicazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, il responsabile del procedimento comunica l’esito della verifica e l’eventuale decadenza dell’APE, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al soggetto certificatore, al proprietario attuale dell’edificio/unità immobiliare ed al proprietario dell’edificio/unità immobiliare al momento della trasmissione in via telematica dell’APE al SIAPEL, ove diverso da quello attuale. (9)

Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

Art. 12.
(Accertamento della violazione e processo verbale)
1. Il soggetto incaricato delle verifiche, accertata la violazione di norme che prevedono l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’Sito esternoarticolo 15, comma 3, del d.lgs. Sito esternon. 192/2005 e successive modificazioni, provvede alla redazione di apposito processo verbale che viene notificato al soggetto certificatore e alla Regione Liguria, autorità competente ad irrogare la sanzione.
2. Per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), e successive modificazioni.
TITOLO V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL Sito esternoDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 APRILE 2013, N.74 , (REGOLAMENTO RECANTE DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL’ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E C), Sito esternoDEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N.192 )
Art. 13.
(Oggetto)
1. Il presente titolo contiene le disposizioni dirette a dare attuazione ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, contenuti nel Sito esternoD.P.R. 74/2013 .
2. In particolare, le presenti disposizioni:
a) disciplinano le modalità di accesso ed utilizzo del CAITEL;
b) definiscono i compiti del responsabile degli impianti termici e del manutentore;
c) definiscono le modalità di effettuazione dei controlli di efficienza energetica sugli impianti termici;
d) stabiliscono le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al CAITEL;
e) disciplinano le modalità per la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per le ispezioni sugli impianti termici, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla loro potenza;
f) disciplinano le procedure e i criteri per la programmazione e l'esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio regionale.
Art. 14.
(Catasto degli Impianti Termici della regione Liguria)
1. Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) di cui all’articolo 25 bis, comma 1, lettera a), della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è reso disponibile per gli installatori e operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, per le Autorità competenti e per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 sul sito web istituzionale della Regione. (30)

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

2. Al fine di compilare, aggiornare e trasmettere i libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché di compilare la dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), ogni installatore e manutentore degli impianti termici accede al CAITEL attraverso credenziali univoche.(31)

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

3. Il legale rappresentante della ditta di manutenzione deve presentare apposita domanda redatta sul modulo di cui all’allegato C per ottenere l’accesso al CAITEL. Il modulo è disponibile per la compilazione in forma digitale sul sito web istituzionale della Regione. (32)

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. Ogni impianto presente nel CAITEL è individuato da un “codice catasto”, assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto.
5. Il CAITEL consente altresì ai responsabili di impianto di consultare i dati relativi ai propri impianti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i manutentori o gli installatori, devono accatastare sul CAITEL, compilando le apposite schede, gli impianti da loro manutenuti o installati, entro il termine di cui all’articolo 18, comma 1, decorrente dall’effettuazione del primo intervento sull’impianto o dalla data di installazione. Gli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici devono altresì comunicare senza indugio al responsabile dell’impianto il codice catasto. É compito dell’operatore verificare che eventuali dati già presenti nel CAITEL siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.
7. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione del CAITEL sono descritte all’interno della documentazione resa disponibile sul sito web istituzionale della Regione. (33)

Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

Art. 15.
(Compiti del Responsabile dell’impianto termico)
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, spettano al responsabile dell’impianto che può delegarle ad un terzo. Il terzo responsabile, utilizzando il modello di cui all’allegato D, informa l’Autorità competente:
a) della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 4, del DPR 74/2013 , entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quinquies, della I. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'irrogazione nei confronti del terzo responsabile della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.(10)

Comma sostituito dall'art. 6 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

3. Il responsabile dell’impianto termico è tenuto:
a) a provvedere, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare, a consegnare l’insieme della documentazione afferente l’impianto termico all’avente causa;
b) a inviare all’Autorità competente:
1) apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo il modello di cui all’allegato E, in caso di disattivazione globale o parziale dell’impianto termico. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di disattivazione; una copia di tale dichiarazione deve essere allegata al libretto d’impianto;
2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico nei casi previsti dall’articolo 23, comma 8, redatta secondo il modello di cui all’allegato F. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di adeguamento;
c) In caso di riattivazione di impianto disattivato, a richiedere l’intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell’impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica, e ad inviare al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica; in tal caso la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo, se ancora in corso di validità ai sensi dell’articolo 19; (34)

Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

d) consentire l’ispezione dell’impianto termico da parte dell’ispettore inviato dall’Autorità competente, firmando, per presa visione, il rapporto di prova di cui all’allegato L compilato al termine delle operazioni;(35)

Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. In caso di nuovo responsabile (es.: nuovo proprietario, occupante o amministratore di condominio), quest’ultimo è tenuto a comunicare, entro 30 giorni il subentro all’Autorità competente, utilizzando il modulo di cui all’Allegato G; tale obbligo opera anche nel caso in cui il responsabile precedente abbia delegato un terzo responsabile ai sensi del comma 1.(36)

Comma così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4 bis. Le Autorità competenti aggiornano i dati sul CAITEL inserendo i contenuti delle dichiarazioni di cui agli allegati D, E e G rispettivamente richiamati ai commi 1, 3 e 4. (37)

Comma inserito dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio all’Sito esternoarticolo 6 del D.P.R. 74/2013 .
Art. 16.
(Manutenzione e controllo degli impianti termici)
1. Il controllo e la manutenzione degli impianti termici devono avvenire nel rispetto delle modalità individuate dall’Sito esternoarticolo 7 del D.P.R. 74/2013 e dal Sito esternodecreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'Sito esternoarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), richiamato dal medesimo D.P.R..(38)

Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

1 bis. L’accatastamento dell’impianto e la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti alimentati da fonti a energie rinnovabili sono effettuati dai soggetti in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalle lettere a), a bis), b), c) e d) dell’articolo 4 del Sito esternoD.M. 37/2008 , delle certificazioni FER di cui al Sito esternod.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e delle certificazioni FGAS ai sensi del Sito esternoD.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006). (39)

Comma inserito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

2. Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una macchina frigorifera, il manutentore inserisce, nel libretto di impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera se disponibili. Se si conosce solo l’anno e non il giorno, il manutentore dovrà inserire, per convenzione, il 1° gennaio dell’anno di costruzione. Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, il manutentore inserirà la data convenzionale del 1° gennaio 1900.
3. L’installatore è tenuto a redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità di cui al Sito esternoD.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni, consegnandone copia al responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di generatore di calore), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate all’impianto, restando valida, ove esistente, per le parti dell’impianto non interessate dall’intervento, la dichiarazione rilasciata dall’installatore.
4. L’installatore o il manutentore è tenuto:
a) a definire e rendere noto, in forma scritta, al responsabile di impianto, che a sua volta sottoscrive tale documentazione, nell’ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:(40)

Alinea così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

1) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
2) la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate;
b) a provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto. (41)

Numero così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

5. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013 , l’inadempimento di quanto previsto dal comma 4, lettera a), numeri 1) e 2), comporta l’irrogazione nei confronti del manutentore o dell’installatore della sanzione amministrativa di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 , previa diffida da parte dell’Autorità competente a provvedere entro trenta giorni decorrenti dalla data di ispezione. (42)

Comma così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

6. Le eventuali integrazioni al modello di libretto di impianto di cui all’ Sito esternoarticolo 7, Sito esternocomma 6, del D.P.R. 74/2013 , sono approvate con decreto del dirigente della struttura competente.
Art. 17.
(Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 8 del D.P.R. 74/2013 , sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
2. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall’Sito esternoarticolo 8 del D.P.R. 74/2013 , e secondo le cadenze indicate nell’allegato H. Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice copia il rapporto di controllo di efficienza energetica, appropriato alla tipologia impiantistica controllata. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’ Sito esternoarticolo 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013 , per gli impianti alimentati a gas, metano o g.p.l, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.(43)

Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. Eventuali modifiche tese ad ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, nonché a differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
5. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL, secondo le modalità indicate all’articolo 18.
6. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a cura del manutentore o dell'installatore, oltre i termini perentori di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, comporta l'irrogazione nei confronti di questi ultimi della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00.(11)

Comma sostituito dall'art. 7 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

Art. 18.
(Modalità di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL)
1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull’impianto, indicata sul rapporto stesso.
2. Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l’impianto non idoneo all’utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso entro 2 giorni lavorativi dall’effettuazione del controllo.(44)

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

3. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata al pagamento dei contributi di cui all’articolo 19. Il responsabile dell’impianto esibisce alle Autorità competenti, su richiesta, la ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento del contributo a favore del manutentore. In caso di mancata esibizione, l’Autorità competente procede alla diffida nei confronti del responsabile dell’impianto secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 11. (45)

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. La trasmissione si intende completata a seguito dell’avvenuta protocollazione da parte di Regione Liguria del rapporto di controllo di efficienza energetica. La ricevuta di protocollazione viene resa disponibile sul CAITEL. Il pagamento del contributo e la protocollazione eseguiti secondo le scadenze di cui all’allegato H attribuiscono validità al rapporto. In sede di accertamento o ispezione, il responsabile dell’impianto che esibisce la ricevuta del pagamento è esonerato dalle relative sanzioni. (46)

Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4 bis. Qualora, in caso di subentro di una nuova impresa nella manutenzione di un impianto termico, la trasmissione dei rapporti di controllo da parte dell'impresa subentrante non sia possibile a causa della giacenza sul CAITEL di rapporti compilati e non trasmessi dalla ditta precedentemente incaricata, la Regione intima a quest'ultima di provvedere alla trasmissione o alla cancellazione di tali rapporti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'intimazione stessa. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla cancellazione dei rapporti. La Regione provvede a trasmettere d'ufficio anche i rapporti per i quali il manutentore abbia pagato il contributo previsto dall'articolo 19, comma 1, ma non abbia provveduto a protocollare i rapporti stessi.(12)

Comma aggiunto dall'art. 8 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

Art. 19.
(Contributi)
1. In applicazione dell’Sito esternoarticolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013 , è prevista la corresponsione di un contributo alla Regione al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del CAITEL, e all’Autorità competente per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici.
2. L’ammontare dei contributi da pagare alla Regione Liguria e alla Autorità competente, varia in base alla potenza e alla tipologia degli impianti ed è indicato nell’allegato I.
3. Il pagamento dei contributi viene effettuato, per conto del responsabile di impianto, dal manutentore, contestualmente alla trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le scadenze di cui all’allegato H.(47)

Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. Per consentire il pagamento dei contributi, a ciascuna impresa di manutenzione accreditata sul CAITEL è assegnato un “borsellino elettronico”, che si configura come un portafoglio digitale che può essere caricato con l’importo necessario per pagare la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
5. Le modalità operative di caricamento e utilizzo del borsellino elettronico sono specificate all’interno della documentazione resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.(48)

Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

5 bis. In caso di mancato riversamento del contributo da parte del manutentore, l’Autorità competente intima la protocollazione del rapporto ed il versamento del contributo e applica la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00 di cui all’articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 . (49)

Comma inserito dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

6. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza necessità di versare i relativi contributi. La data di riferimento per l’invio del successivo rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento dei contributi, rimane quella dell’ultimo rapporto per il quale sono stati pagati i contributi.
7. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.
Art. 20.
(Criteri per la programmazione delle ispezioni)
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
2. Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: (50)

Alinea così modificato dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

a) impianti non accatastati ed impianti accatastati per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica secondo le scadenze di cui all’allegato H o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; (51)

Lettera così sostituita dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
c) ispezioni, ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla lettera b), con anzianità inferiore a 15 anni;
d) ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
f) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;
g) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro - cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.
Art. 21.
1. Le ispezioni si effettuano, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/2013 , su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L’ispezione sugli impianti è comunicata al responsabile dell’impianto, a cura dell’Autorità competente, con almeno 15 giorni d’anticipo, mediante apposita lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con cui vengono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.
2 bis. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il responsabile dell’impianto, almeno cinque giorni prima della data programmata per l’ispezione, può confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta nei termini di cui al comma 3. In caso di mancata conferma la data si intende concordata. (16)

Comma inserito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17.

3. La data programmata per l’ispezione potrà essere modificata, una volta soltanto, qualora il responsabile dell’impianto ne faccia richiesta scritta, anche per PEC o posta elettronica, che pervenga all’autorità competente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data programmata per l’ispezione. La nuova data, che dovrà essere debitamente comunicata dall’autorità competente, non potrà eccedere i sessanta giorni dalla prima data programmata. (17)

Comma così sostituito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17.

4. Il soggetto a cui è inviato l’avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l’indirizzo o il responsabile indicato.
5. Per consentire e agevolare l’esecuzione delle ispezioni, il responsabile dell’impianto:
a) può delegare per iscritto una persona maggiorenne di sua fiducia, in caso di impedimento ad essere presente;
b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
c) deve mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
2) le istruzioni tecniche e le prescrizioni riguardanti la manutenzione di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3, Sito esternodel D.P.R. 74/2013 ;
3) la dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), e i relativi rapporti di manutenzione effettuati;
4) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del Sito esternoD.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
5) nei casi previsti, il certificato di prevenzione incendi, la documentazione INAIL e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
d) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di prova, di cui all’Allegato L, compilate dall’ispettore.
6. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all’ispettore.
7. L’ispettore deve presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nella comunicazione di cui al comma 2, munito di apposita tessera di riconoscimento e deve accertare:
a) le generalità del responsabile dell’impianto termico o della persona delegata;
b) la presenza della documentazione di cui al comma 5, lettera c);
c) l’esecuzione, secondo le norme vigenti, della conduzione e della gestione dell’impianto;
d) le condizioni di funzionamento dell’impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione, grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore.
8. L’ispettore deve altresì:
a) eseguire i controlli e le misurazioni previste nei rapporti di prova;
b) compilare il rapporto di prova, annotando le eventuali osservazioni e prescrizioni;
c) consegnare una copia del rapporto di prova al responsabile dell’impianto;
d) trasmettere la versione digitale del rapporto di prova al CAITEL.
9. Il rapporto di prova deve essere allegato al libretto di impianto di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 5, del D.P.R. 74/2013 .
10. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite indicati nell’Allegato M.
11. Qualora, a seguito dell’ispezione, si riscontri l’inesistenza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, o la mancata effettuazione delle manutenzioni prescritte, il responsabile di impianto sarà diffidato a provvedere in merito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell’ispezione; entro il medesimo termine, il responsabile dovrà fare pervenire all’autorità competente copia della documentazione attestante l’adempimento alla diffida. In caso di mancato rispetto dei disposti della diffida, sarà applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 . Qualora, a seguito dell’ispezione, si riscontri invece l'esistenza del rapporto di efficienza energetica redatto nei termini di legge, ma la sua mancata trasmissione al CAITEL nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, è applicata nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00 ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 . (13)

Comma già modificato dall'art. 9 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così sostituito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17.

12. Qualora l’ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto termico, l’ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CAITEL.
13. Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato all’interessato.
14. Qualora l’ispezione debitamente comunicata o modificata ai sensi del comma 3, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al responsabile dell’impianto, l’ispezione verrà effettuata in altra data comunicata con raccomandata o PEC al responsabile dell’impianto, con addebito delle spese nella misura prevista dall’articolo 22, comma 4. Qualora anche questa seconda ispezione non possa essere effettuata, sempre per causa imputabile al responsabile dell’impianto, l’autorità competente provvede ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all’articolo 15, comma 5, del Sito esternod.lgs. 192/2005 e a d informare tutti i soggetti competenti in materia di pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata anche l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall’ Sito esternoarticolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 , (Attuazione della Sito esternodirettiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Sito esternoarticolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), e successive modificazioni.(18)

Comma così modificato dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17.

14 bis. La sanzione di cui al comma 14, non si applica nel caso in cui l’ispezione non possa essere effettuata per cause documentate di forza maggiore. (19)

Comma aggiunto dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17.

Art. 22.
(Ispezioni con addebito)
1. Qualora il manutentore trasmetta al CAITEL un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione sia inferiore al minimo stabilito nell’allegato M, o nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l’impianto non idoneo all’utilizzo, la trasmissione del rapporto avviene senza il pagamento dei contributi di cui all’articolo 19.
2. Nel caso in cui si verifichino una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, l’impianto sarà automaticamente oggetto di ispezione da parte dell’Autorità competente, con addebito dei costi nella misura indicata al comma 4.
3. L’ispezione con addebito dei costi avviene anche:
a bis) nel caso di impianti accatastati per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica nel rispetto delle scadenze di cui all’allegato H ovvero in caso di trasmissione successiva al mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo sull’impianto; in tal caso, se il responsabile dell’impianto esibisce la documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18, l’ispezione è addebitata al manutentore; (53)

Lettera inserita dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

b) nel caso di richiesta di un condomino che utilizza l’impianto;
b bis) nel caso di richiesta di un soggetto diverso da quello di cui alla lettera b); (54)

Lettera aggiunta dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

4. L’importo forfettario del rimborso spese delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo è indicato nell’Allegato N. Tale importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile dell’impianto che riceverà apposito avviso contenete data, ora dell’ispezione e le modalità di pagamento.
6. Nel caso in cui durante l’ispezione non siano riscontrate anomalie, l’onere di spesa per l’ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo. (55)

Comma così sostituito dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

Art. 23.
(Adeguamento delle anomalie riscontrate a seguito di ispezione)
1. Nel caso in cui, durante l’ispezione sugli impianti termici venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti indicati nell’Allegato M, il responsabile dell’impianto, entro 30 giorni dalla data di ispezione, dovrà adottare opportune azioni manutentive volte a ricondurre tale parametro entro i valori di legge.
2. A seguito delle effettuazione delle azioni di cui al comma 1 il manutentore dovrà redigere ed inviare al CAITEL, entro il termine di 30 giorni dall’adeguamento, il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica da cui risulti che il rendimento di combustione è rientrato nei limiti di legge.
3. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 2, l’Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all’articolo 22.
4. Qualora dall’ispezione risulti la mancata effettuazione degli interventi manutentivi prescritti, l’Autorità competente applica al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa di cui all’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Qualora dall'ispezione risulti l'adeguamento dell'impianto e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini di cui al comma 2, sia imputabile al manutentore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 , e successive modificazioni e integrazioni. (14)

Comma già modificato dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

5. Qualora sia impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti di legge mediante interventi manutentivi, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data dell’ispezione. Entro la stessa data, l’installatore/manutentore dell’impianto dovrà:
a) aggiornare i dati identificativi dei generatori;
b) inviare al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica.
6. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 5, l’Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all’articolo 22. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall’ispezione risulti la mancata sostituzione del generatore, l’Autorità competente applica al responsabile di impianto la sanzione amministrativa di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
7. Qualora dall'ispezione risulti che il generatore sia stato sostituito nei termini previsti, e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini di cui al comma 5, sia imputabile al manutentore/installatore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni. (15)

Comma sostituito dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

8. Qualora, durante l’ispezione, si rilevino difformità tali da rendere l’impianto non idoneo all’utilizzo, l’ispettore prescrive l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto deve eseguire gli interventi entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 sulla base di adeguate motivazioni tecniche e/o procedurali e/o autorizzative. Ad intervento effettuato, il responsabile dell’impianto trasmette all’Autorità competente, entro 30 giorni dalla data dell’intervento, la dichiarazione di cui all’Allegato F e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del Sito esternoD.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i documenti non vengano inviati nel termine stabilito, l’Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito ai sensi dell’articolo 22 comma 4, volta ad accertare l’effettuazione degli interventi prescritti.
9. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall’ispezione risulti che gli interventi non siano stati eseguiti, l’autorità competente applica la sanzione amministrativa di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa l’Autorità competente e il Comune interessato, ove questi non coincidano. Qualora l’impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo16, comma 6, Sito esternodel d.lgs. 164/2000 e successive modificazioni La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma, il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e successive modificazioni e integrazioni, e l’inoltro di copia della stessa al Comune e all’ Autorità competente, ove non coincidenti.
11. Qualora, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai manutenuti e per i quali non sia stato mai inviato un rapporto di controllo di efficienza energetica, l’ispettore prescrive la regolarizzazione. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, richiedendo al manutentore/installatore l’aggiornamento della scheda identificativa dell’impianto. Il manutentore/installatore, inoltre, dovrà inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica.
11 bis. In caso di difformità diverse da quelle di cui ai commi 8 e 10, l’ispettore trasmette la segnalazione al settore competente del Comune in cui è situato l’impianto per gli adempimenti conseguenti. (56)

Comma aggiunto dall'art. 14 del r.r, 19 dicembre 2023, n. 3.

Art. 24.
(Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici)
1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013 , le Autorità competenti trasmettono ogni due anni alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio ed alle sanzioni irrogate pro soluto e pro solvendo. La relazione deve contenere una dettagliata descrizione delle attività delle Autorità competenti ed una rendicontazione analitica dei contributi di competenza. (57)

Comma così modificato dall'art. 15 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3.

TITOLO VI
CRITERI PER L’INTERCONNESSIONE TRA SIAPEL E CAITEL
Art. 25.
(Finalità dell’interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)
1. L’interconnessione informatica tra il SIAPEL e il CAITEL è finalizzata a consentire il collegamento degli APE agli impianti termici registrati nel CAITEL a servizio dell’edificio/unità immobiliare oggetto dell’APE.
2. Il collegamento consente il controllo sull’effettuazione degli adempimenti previsti in capo al responsabile degli impianti termici.
Art. 26.
(Criteri per l’interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)
1. L’interconnessione tra il SIAPEL e il CAITEL avviene tramite il codice catasto degli impianti termici rilasciato dal sistema CAITEL e riportato sull’APE dal certificatore.
2. I dati tecnici degli impianti termici e i dati identificativi dell’edificio/unità immobiliare registrati sul CAITEL devono essere confrontabili con i dati trasmessi dal soggetto certificatore a SIAPEL.
3. Il dirigente della struttura competente per materia può aggiornare, con proprio provvedimento, i criteri di interconnessione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27.
(Modifiche agli allegati)
1. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, modificare i contenuti degli allegati al presente regolamento.
Art. 28.
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i sorteggi di cui all’articolo 7, comma 4, sono effettuati, rispettivamente, nel mese di febbraio e in quello di aprile.
Art. 29.
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il regolamento regionale 13 novembre 2012 n. 6 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 , così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di energia) e successive modificazioni, è abrogato e cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1673 (Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici).
Art. 30
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 .

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Comma già modificato dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma sostituito dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 14 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Comma così modificato dall'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Vedi anche quanto disposto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 2 agosto 2023, n. 17 in relazione alle modifiche al presente articolo apportate dalla citata legge regionale.

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Comma così modificato dall'art. 1 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificata dall'art. 7 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Numero così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall'art. 12 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Lettera così sostituita dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 15 del r.r. 19 dicembre 2023, n. 3 .