Legge regionale 24 luglio 2001, n. 22
Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti.
Bollettino Ufficiale n. 7 dell' 1 agosto 2001
MULTIVIGENZA - ricostruzione storica dell’atto :
coordinamenti | note | |
![]() | 01-07-2015 | Testo coordinato dalla l.r. 15/2015 |
![]() | 01-01-2013 | Testo come presente in Banca Dati al 1 gennaio 2013 |
INDICE
Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Iniziative di interesse regionale).
Art. 3. - (Funzioni della Regione).
Art. 4. - (Funzioni delegate alle Province).
Art. 5. - (Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero).
Art. 6. - (Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero).
Art. 7. - (Attività di formazione permanente).
Art. 8. - (Università della Terza Età).
Art. 9. - (Iniziative in materia di tempo libero).
Art. 10. - (Formazione ed educazione permanente degli adulti).
Art. 11. - (Beneficiari dei contributi).
Art. 12. - (Procedure).
Art. 13. - (Obblighi dei beneficiari dei contributi).
Art. 14. - (Disposizioni per l'esercizio delle deleghe).
Art. 15. - (Rapporti finanziari delle deleghe).
Art. 16. - (Relazione annuale).
Art. 17. - (Norme transitorie).
Art. 18. - (Abrogazione di norme).
Art. 19. - (Norma finanziaria).
Note del Redattore:
Lettera soppressa dall' art. 25 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Vedi inoltre quanto previsto dall'art. 25, comma 4, della stessa L.R. 10/2008 .
Comma abrogato dall' art. 25 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.