Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 36
Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico.
Bollettino Ufficiale n. 19 del 22 dicembre 1999
MULTIVIGENZA - ricostruzione storica dell’atto :
coordinamenti | note | |
![]() | 01-01-2013 | Testo come presente in Banca Dati all'1-1-2013 |
INDICE
Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Azioni preliminari e di supporto).
Art. 3. - (Marchi di settore).
Art. 4. - (Disciplinari di produzione).
Art. 5. - (Controlli).
Art. 6. - (Incentivi per i sistemi di qualità).
Art. 7. - (Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità).
Art. 8. - (Disposizioni per l'agricoltura biologica).
Art. 9. - (Procedure di notifica).
Art. 10. - (Elenco regionale degli operatori biologici).
Art. 11. - (Associazioni di produttori agricoli biologici).
Art. 12. - (Modalità dei controlli).
Art. 13. - (Agriturismo biologico).
Art. 14. - (Agevolazioni).
Art. 15. - (Abrogazione di norme).
Art. 16. - (Disposizioni finanziarie).
Allegato A (Articolo 8) -
NORME PER LE PRODUZIONI OTTENUTE MEDIANTE METODI DI COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO BIOLOGICI.
Allegato B (Articolo 8) -
REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO SULLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE.
Allegato C (Articolo 8) -
- – ATTIVITA' DI VERIFICA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO RICONOSCIUTI
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011 , nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.