Legge regionale 5 agosto 1986, n. 17
Bollettino Ufficiale n. 35 del 27 agosto 1986
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INDICE
Articolo già modificato dall' art. 39 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17 , e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .
Articolo inserito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , modificato dall' art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 e abrogato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .
Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Il testo previgente recava: " Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24 ".
Modifica le tabelle allegate alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.