Legge regionale 6 settembre 1984, n. 46
Tutela sanitaria delle attività sportive.
Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 ottobre 1984
MULTIVIGENZA - ricostruzione storica dell’atto :
coordinamenti | note | |
![]() | 01-01-2013 | Testo come presente in Banca Dati all'1-1-2013 |
INDICE
Art. 1. - (Finalità della legge e specificazione degli interventi).
Art. 2. - (Destinatari degli interventi).
Art. 3. - (Funzioni della Regione).
Art. 3 bis. - (Soggetti competenti agli accertamenti e alle certificazioni).
Art. 4. - (Compiti delle Unità sanitarie locali).
Art. 5. - (Presidi privati di medicina dello sport).
Art. 6. - (Educazione sanitaria).
Art. 7.(Tutela delle attività fisico-sportive che si svolgono nell'ambito scolastico e nelle fasi locali dei giochi della gioventù e delle attività motorio-formative e sportive non agonistiche in genere).
Art. 8.(Tutela delle attività sportivo-agonistiche).
Art. 9. - (Controlli antidoping).
Art. 10. - (Commissione regionale di appello).
Art. 11. - (Comitato di controllo per la medicina dello sport).
Art. 12. - (Compensi).
Art. 13. - (Adempimenti degli organizzatori).
Art. 14. - (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 15. - (Gratuità delle prestazioni).
Art. 16. - (Copertura finanziaria).
Note del Redattore:
Articolo già modificato dall' art. 1 della L.R. 8 maggio 1985, n. 38 , ora così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 settembre 1996, n. 38 .
Articolo già modificato dall' art. 2 della L.R. 8 maggio 1985, n. 38 , ora così sostituito dall' art. 5 della L.R. 5 settembre 1996, n. 38 .
Comma già sostituito dall' art. 3 della L.R. 8 maggio 1985, n. 38 , ora così nuovamente sostituito dall' art. 6 della L.R. 5 settembre 1996, n. 38 .