Legge regionale 12 aprile 1994, n. 19
Bollettino Ufficiale n. 11 del 4 maggio 1994
Il Titolo III è stato abrogato dall' art. 120 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 , ad esclusione dell'art. 15.
Comma abrogato, così come previsto dall'articolo 20, comma 2, della L.R. 9/2017 , a seguito dell'approvazione della d.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1188 .
Articolo abrogato, così come previsto dall'articolo 20, comma 2, della L.R. 9/2017 , a seguito dell'approvazione della d.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1188 .
Articolo abrogato, così come previsto dall'articolo 20, comma 2, della L.R. 9/2017 , a seguito dell'approvazione della d.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1188 .
Articolo abrogato, così come previsto dall'articolo 20, comma 2, della L.R. 9/2017 , a seguito dell'approvazione della d.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1188 .
Articolo abrogato, così come previsto dall'articolo 20, comma 2, della L.R. 9/2017 , a seguito dell'approvazione della d.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1188 .