Legge regionale 29 marzo 2004, n. 5



Bollettino Ufficiale n. 3 del 31 marzo 2004
La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2012, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2012, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo».
Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 85 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .
Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2004, n. 17 , dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 33 , dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 2005, n. 9 , dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 , dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Il comma 3 dello stesso art. 20, L.R. 38/2011 , ha stabilito che i termini sono sospesi nel caso in cui il rilascio della sanatoria è subordinato ad atti autorizzativi da parte di soggetti terzi.
Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2004, n. 17 , dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 33 , dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 2005, n. 9 , dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 , dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Il comma 3 dello stesso art. 20, L.R. 38/2011 , ha stabilito che i termini sono sospesi nel caso in cui il rilascio della sanatoria è subordinato ad atti autorizzativi da parte di soggetti terzi.