Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20
Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 dicembre 2023
Articolo abrogato dall'art. 75 della legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1 . Rubrica così rettificata come da avviso di rettifica pubblicato nel BURL 27 marzo 2024, n. 2 Parte I .
Lettera così rettificata come da avviso di rettifica pubblicato nel BURL 27 marzo 2024, n. 2 Parte I .
Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 e così successivamente modificato dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 2025, n.1 .
Con sentenza n. 153/2024 , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 31 del 31 luglio 2024 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Con sentenza n. 153/2024 , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 31 del 31 luglio 2024 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: “anche con le modalità di cui al comma 1”.
Con sentenza n. 153/2024 , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 31 del 31 luglio 2024 , la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma.