Legge regionale 25 marzo 2013, n. 8
Bollettino Ufficiale n. 3 del 27 marzo 2013
Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15 .
Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15 .
Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15 .
Comma aggiunto dall 'art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15 .
Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15 .
Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5. Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5