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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 luglio 2007, n. 23

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 luglio 2007


Note del Redattore:

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Comma già modificato dall' art. 1 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 2 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e nuovamente sostituito dall'art. 5 della l.r. 1 dicembre 2015, n. 20 .

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Allegato già sostituito dall' art. 3 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 a decorrere dal 1 gennaio 2012, per effetto dell'art. 4 della stessa L.R. 19/2011 , successivamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 luglio 2016, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25 .

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Vedi l'articolo 8 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 , che prevede la possibilità di esenzione dal versamento su decisione della Giunta regionale in particolari fattispecie.

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Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 luglio 2016. n. 16 .