Statuto 3 maggio 2005
Bollettino Ufficiale n. 17 del 23 dicembre 2025
Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 .
Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 e così sostituito dall'art. 2 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n.1 .
Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 , nuovamente modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 18 maggio 2015, n. 1 e così successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 22 dicembre 2025, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2015 hanno trovato applicazione a partire dalla X legislatura. Per le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2025 vedi disposizione di prima applicazione di cui all'art. 7 della legge statutaria 1/2025 .
Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 maggio 2013, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale statutaria 22 dicembre 2025, n. 1 . Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2013 (numero dei Consiglieri) hanno trovato applicazione a partire dalla X legislatura. Le modifiche introdotte con legge statutaria 1/2025 (numero dei Consiglieri) si applicano a partire dalla XIII legislatura.



