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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 aprile 2022, n. 4

DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE LIGURIA

Bollettino Ufficiale n. 6 del 13 aprile 2022

INDICE

Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2 - (Principi generali e finalità)
Art. 3(Indirizzo politico-amministrativo)
Art. 3 bis - (Responsabile dell’attuazione del programma di governo)
Art. 4 - (Attribuzioni della dirigenza)
Art. 5 - (Strumenti di programmazione organizzativa)
Art. 6 - (Tutela della salute dei lavoratori)
Art. 7 - (Modello organizzativo)
Art. 8 - (Segreteria generale)
Art. 8 bis - (Incarico di Segretario generale)
Art. 8 ter. - (Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale)
Art. 8 quater - (Direzione generale di coordinamento)
Art. 8 quinquies - (Incarico di Direttore generale di coordinamento)
Art. 9 - (Direzione generale centrale)
Art. 9 bis - (Incarichi di direzione generale)
Art. 9 ter - (Strutture dirigenziali)
Art. 10 - (Direzione generale di area)
Art. 11 - (Direzione generale)
Art. 12 - (Unità organizzativa)
Art. 13 - (Settore)
Art. 14 - (Servizio)
Art. 15 - (Ufficio)
Art. 16 - (Unità specialistica di staff)
Art. 17 - (Graduazione delle strutture dirigenziali)
Art. 18 - (Provvedimenti di organizzazione delle strutture regionali)
Art. 19 - (Segretario generale)
Art. 20 - (Incarico di Segretario generale)
Art. 21 - (Direttore generale centrale e direttore generale di area)
Art. 22 - (Direttore generale)
Art. 23 - (Comitato di direzione)
Art. 24 - (Dirigente di unità organizzativa)
Art. 25 - (Dirigente di settore e dirigente di servizio)
Art. 26 - (Dirigente di ufficio)
Art. 27 - (Dirigente di unità specialistica di staff)
Art. 28 - (Sostituzione dei dirigenti)
Art. 29 - (Determinazione della dotazione organica)
Art. 30 - (Accesso alla dirigenza a tempo indeterminato)
Art. 31 - (Accesso alla dirigenza a tempo determinato)
Art. 32 - (Incarichi dirigenziali)
Art. 33 - (Il rapporto di lavoro)
Art. 34 - (Mobilità)
Art. 35 - (Assegnazione provvisoria e distacco)
Art. 36 - (Cause di estinzione)
Art. 37 - Regime delle responsabilità)
Art. 38 - (Codice di comportamento)
Art. 39 - (Sistema di relazioni sindacali)
Art. 40 - (Partecipazione alle scelte organizzative)
Art. 41 - (Finalità)
Art. 42 - (Ciclo di gestione della performance)
Art. 43 - (Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale)
Art. 44 - (Nucleo di valutazione)
Art. 45 - (Scuola regionale di pubblica amministrazione)
Art. 46 - (Formazione del personale)
Art. 47 - (Disposizione di rinvio)
Art. 48 - (Disposizioni transitorie)
Art. 49 - (Disposizioni finanziarie)
Art. 50 - (Disposizioni abrogative)

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 aprile 2023, n. 8 e così successivamente modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 107.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 107.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 107.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 133.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 134.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Nota soppressa. Vedi nota n.115.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 115.

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Nota soppressa. Vedi nota n.116.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 120.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 121.

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificata dall'art. 24 della legge regionale 21 ottobre 2025, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificata dall'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 2025, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificata dall'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 2025, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificata dall'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 2025, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente sostituita dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 135.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.

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Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.