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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. (1)

Vedi anche quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

Bollettino Ufficiale n. 8 del 5 maggio 1999

INDICE

Art. 1. - (Oggetto della legge).
Art. 2. - (Ruolo della Regione).
Art. 3. - (Competenze della Regione).
Art. 4. - (Competenze delle Province).
Art. 5. - (Competenze dei Comuni).
Art. 6. - (Approvazione dei progetti).
Art. 7. - (Norma transitoria).
Art. 8. - (Competenze della Regione).
Art. 8 bis. - (Proroga delle concessioni demaniali)
Art. 9. - (Competenze delle Province).
Art. 10. - (Competenze dei Comuni).
Art. 11. - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ).
Art. 11 bis. - (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)
Art. 11 ter. - (Obblighi nelle spiagge libere attrezzate)
Art. 11 quater.(Aree ad uso turistico-ricreativo ricadenti nella giurisdizione delle Autorità Portuali)
Art. 11 quinquies.(Violazioni urbanistico-edilizie e paesistico-ambientali)
Art. 11 quinquies 1. - (Tipologia di opere ammesse in area demaniale)
Art. 11 sexies. - (Sanzioni)
Art. 12. - (Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo).
Art. 12 bis. - (Procedura a evidenza pubblica per rilascio di concessioni di aree del demanio idrico e di concessioni demaniali marittime relative a specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico)
Art. 13. - (Riordino e semplificazione della normativa di settore).
Art. 14. - (Esercizio delle funzioni regionali).
Art. 15. - (Potere sostitutivo).
Art. 16. - (Risorse finanziarie, strumentali ed umane).
Art. 16 bis. - (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)
Art. 17. - (Decorrenza competenze).
Art. 18. - (Esercizio delle deleghe o subdeleghe).
Art. 19. - (Abrogazione di norme).

Note del Redattore:

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Vedi anche quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Lettera aggiunta dall' art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 e successivamente abrogata dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 .

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Nota soppressa. Vedi nota 47.

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Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 , modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 , ulteriormente modificata dall'art. 14 della L.R. 13/2014 ed abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 171 Sito esternodel 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 .

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Lettera già modificata dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 della L.R. 31 luglio 2025, n. 14 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 2014, n. 13 fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima legge e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale.

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Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .

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Punto così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016 .

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Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 . Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016 ”.

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Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Punto così modificato dall'art. 9 della L.R. 3 febbraio 2025, n. 1 .