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Legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6

Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.(1)

Legge abrogata salvo norma transitoria dall' art. 26 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 febbraio 1997

INDICE

Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Competenze).
Art. 3. - (Servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi).
Art. 4. - (Centro Operativo Regionale).
Art. 5. - (Centri Operativi Provinciali).
Art. 6. - (Unità di intervento comunali o intercomunali).
Art. 7. - (Modalità di attivazione delle Unità di intervento).
Art. 8. - (Compiti delle Unità di intervento comunali o intercomunali).
Art. 9. - (Organizzazioni di volontariato).
Art. 10. - (Rapporto delle Organizzazioni di volontariato col servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi).
Art. 11. - (Tesserino e distintivi di riconoscimento).
Art. 12. - (Equipaggiamento per gli interventi di spegnimento).
Art. 13. - (Commissione tecnica regionale).
Art. 14. - (Compiti della Commissione).
Art. 15. - (Spese di gestione delle Unità di intervento).
Art. 16. - (Copertura assicurativa).
Art. 17. - (Contributi alle Organizzazioni di volontariato).
Art. 18. - (Riparto dei fondi agli Enti delegati).
Art. 19. - (Contributi alle Organizzazioni di volontariato convenzionate).
Art. 20. - (Compensi alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento).
Art. 21. - (Corsi di addestramento e qualificazione delle Unità di intervento).
Art. 22. - (Rendicontazione).
Art. 23. - (Interventi previsti nel Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo).
Art. 24. - (Norme transitorie).
Art. 25. - (Abrogazione).
Art. 26. - (Norma finanziaria).

Note del Redattore:

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Legge abrogata salvo norma transitoria dall' art. 26 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 21 .