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Legge regionale 4 aprile 1991, n. 3

Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell' Sito esternoarticolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Bollettino Ufficiale n. 6 del 24 aprile 1991

INDICE

Art. 1. - (Attribuzioni della Regione).
Art. 2. - (Attribuzioni del Comune).
Art. 3. - (Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale).
Art. 4. - (Concorsi per il conferimento di farmacie).
Art. 5. - (Pianta organica delle farmacie).
Art. 6. - (Ispezioni).
Art. 7. - (Modalità per la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie).
Art. 8. - (Esercizio della funzione di controllo ed istituzione di poli operativi).
Art. 9. - (Modalità per la gestione unitaria dei rapporti economici con i soggetti operanti in regime di convenzionamento esterno).
Art. 10. - (Orari, turni e ferie delle farmacie)
Art. 11. - (Abrogazione e modificazione di norme).
Art. 12. - (Copertura finanziaria).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 32 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 . L'art. 33 della stessa L.R. 57/2009 dispone la seguente norma transitoria: "Fino all'adozione degli indirizzi previsti dall'articolo 10 della l.r. 3/1991 , come modificato dalla presente legge, continua ad avere applicazione il R.R. 16 luglio 1992, n. 3 ".

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Modifica la L.R. 3 aprile 1989, n. 8 , oggi abrogata.