Legge regionale 29 novembre 2018, n. 23
DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL TERRITORIO AGRICOLO
Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018
Art. 6
(Incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana)
1. Le attività comunali di progettazione per l’individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all’articolo 2 possono essere finanziate mediante utilizzo del fondo di cui all’articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni sulla base di apposito bando che, per ciascuna delle condizioni di degrado urbanistico ed edilizio di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), selezioni casi suscettibili del finanziamento regionale sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel bando stesso.
2. Gli interventi di rigenerazione urbana attuativi della scheda normativa di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), sono ammissibili ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e con le procedure ivi previste.
3. Per gli interventi di rigenerazione urbana previsti nella scheda normativa, i valori della Tabella di cui all’Allegato B della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, riferiti alle voci di cui alla sigla “C” e alla sigla “RIS%” sono sostituiti e integrati da quelli indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge.
4. Gli interventi in attuazione della presente legge non sono soggetti al contributo di cui all’articolo 26 bis, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni, qualora la superficie di suolo impermeabilizzata esistente, riferita all’intero lotto di intervento, sia ridotta di almeno il 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente del Comune.
5. L’intervento di rigenerazione urbana a carattere unitario che preveda lo svincolo totale o parziale di alberghi esistenti non più in esercizio con contestuale realizzazione o riapertura anche parziale di alberghi, indipendentemente dal numero dei posti letto, non è soggetto alla maggiorazione del costo di costruzione di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni e in tal caso trovano applicazione i valori della Tabella di cui all’Allegato B della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituiti e integrati ai sensi del comma 3.
6. Nei casi in cui gli interventi di rigenerazione urbana prevedano la demolizione di edifici senza ricostruzione nel relativo lotto, la volumetria demolita, con gli eventuali incrementi volumetrici previsti, può costituire credito edilizio ai sensi dell’articolo 29 ter, comma 3, della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni utilizzabile all’interno dello stesso ambito con le modalità stabilite nella relativa scheda normativa o, al di fuori dell’ambito, con le modalità previste dalla disciplina urbanistica comunale.
7. Possono essere previsti altri eventuali incentivi economici e fiscali rientranti nelle competenze del Comune ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale. (1)
Note del Redattore:



