<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="singleVersion" name="legge"/><meta><publication date="2023-08-09" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="15"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2023-08-02/17/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2023-08-02/17"/><FRBRdate date="2023-08-02" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2023-08-02/17/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2023-08-02/17/ita@"/><FRBRdate date="2023-08-02" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2023-08-02/17/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2023-08-02/17/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2023-08-02" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2025-08-05" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.liguria/2023-08-02/17/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/legge/regione.liguria/1986-08-28/21" showAs="Other act"/><activeRef id="rp2" href="/it/legge/regione.liguria/1994-07-01/29" showAs="Other act"/><activeRef id="rp3" href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9" showAs="Other act"/><activeRef id="rp4" href="/it/legge/regione.liguria/1999-01-22/4" showAs="Other act"/><activeRef id="rp5" href="/it/legge/regione.liguria/1999-12-06/36" showAs="Other act"/><activeRef id="rp6" href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-06/26" showAs="Other act"/><activeRef id="rp7" href="/it/legge/regione.liguria/2006-10-04/28" showAs="Other act"/><activeRef id="rp8" href="/it/legge/regione.liguria/2006-10-31/33" showAs="Other act"/><activeRef id="rp9" href="/it/legge/regione.liguria/2006-12-07/41" showAs="Other act"/><activeRef id="rp10" href="/it/legge/regione.liguria/2007-01-16/2" showAs="Other act"/><activeRef id="rp11" href="/it/legge/regione.liguria/2009-06-16/24" showAs="Other act"/><activeRef id="rp12" href="/it/legge/regione.liguria/2015-04-10/15" showAs="Other act"/><activeRef id="rp13" href="/it/legge/regione.liguria/2016-07-29/17" showAs="Other act"/><activeRef id="rp14" href="/it/legge/regione.liguria/2017-05-11/9" showAs="Other act"/><activeRef id="rp15" href="/it/legge/regione.liguria/2022-04-06/4" showAs="Other act"/><activeRef id="rp16" href="/it/legge/regione.liguria/2022-12-28/16" showAs="Other act"/><activeRef id="rp17" href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2018-02-21/1" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.liguria/2023-12-28/20" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp2" href="/it/legge/regione.liguria/2025-07-31/14" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>1<classifications source="eurovoc"><keyword value="normativa istituzionale" showAs="normativa istituzionale" dictionary="Toscana" id="c1.01."/></classifications><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2023-12-28/20/main#art25" id="1">art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20</ref>.</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2023-12-28/20/main#art25" id="2">art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20</ref>.</p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2023-12-28/20/main#art25" id="3">art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20</ref>.</p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2023-12-28/20/main#art25" id="4">art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20</ref>.</p></note><note id="not5" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2025-07-31/14/main#art10" id="5">art. 10 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14</ref>.</p></note></notes></meta><preface><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2023-08-02">2 agosto 2023</docDate><docNumber>17</docNumber><docTitle>DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E FINANZIARIO E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli iscritti nella banca dati del portale ZeroGis)</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>Per l’anno 2023 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli adibiti alle funzioni di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nella banca dati del portale ZeroGis, gestito dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.</p></content></clause><clause id="art1-cla3"><num>3.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>stato di previsione dell’entrata</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000,00 (quarantamila/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>stato di previsione della spesa</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione della spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Semplificazione documentale per i titolari di patente di guida speciale ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui all'<ref href="/it/legge/stato/1997-12-27/449/main#art8-com7" id="6">articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449</ref> (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica))</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui all'<ref href="/it/legge/stato/1997/449/main#art8-com7" id="7">articolo 8, comma 7, della l. 449/1997</ref> da parte della Regione Liguria, i soggetti richiedenti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono presentare, in luogo della copia del certificato d’invalidità rilasciato dalla commissione medica competente, la copia della patente speciale posseduta di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992-04-30/285/main#art116-com4" id="8">articolo 116, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</ref> (Nuovo codice della strada), ove essa contenga l'indicazione di adattamenti per il veicolo da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, commi 4 e 5, <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992/285/main" id="9">del d.lgs. 285/1992</ref>. In tali casi l’esenzione viene riconosciuta per il solo periodo di validità della patente speciale.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Il titolare della patente speciale deve essere anche l’intestatario del veicolo per il quale viene chiesta l’esenzione di cui al comma 1.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>Il beneficiario dell’esenzione di cui al comma 1 è tenuto a comunicare alla Regione Liguria qualsiasi variazione intervenuta sulla validità della patente speciale, secondo le modalità indicate da specifico provvedimento regionale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-06/26/main" id="10">legge regionale 6 agosto 2001, n. 26</ref> (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto e per le terapie riabilitative))</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001/26/main" id="11">l.r. 26/2001</ref>, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>al comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: “nel territorio nazionale ”, sono inserite le seguenti:  “ a una distanza superiore a trenta chilometri dal comune di residenza” e le parole: “inProvince diverse da quella del comune di residenza ”, sono soppresse;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>l’articolo 3, è sostituito dal seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ Articolo 3 </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Limiti e criteri di rimborso) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il rimborso delle spese di trasporto, viaggio e soggiorno sostenute in relazione alle fattispecie elencate all'articolo 2 è corrisposto nel limite massimo complessivo di euro 3.098,74 per ogni evento di trapianto laddove il reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF sia inferiore a euro 51.645,69. ”. </p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p> Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 2 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. <noteRef href="not1" marker="(1)"/></p></content></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2025 si fa fronte con i relativi bilanci.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-12-07/41/main" id="12">legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41</ref> (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/41/main" id="13">l.r. 41/2006</ref>, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>dopo il comma 5 bis dell’articolo 54, sono aggiunti i seguenti:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 5 ter. Le farmacie convenzionate, pubbliche e private, forniscono il servizio di cambio e revoca del medico di base. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva gli schemi di accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, predisposti da A.Li.Sa. ”. </p></content><list><num>b)</num><content><p> dopo l’articolo 54 bis, è inserito il seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ Articolo 54 ter </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Locali esterni per laboratori di galenica) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Le farmacie possono svolgere l’attività di laboratorio galenico anche in locali disgiunti, non accessibili al pubblico, destinati esclusivamente all’effettuazione di tali preparazioni galeniche, ubicati nel medesimo comune della farmacia territoriale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, su proposta di A.Li.Sa. le linee guida per l’utilizzo di tali locali. ”. </p></content><list><num>c)</num><content><p> dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 60 bis, è aggiunta la seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ l bis) Registro degli impianti protesici mammari. ”. </p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p> Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 2 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a) per gli esercizi successivi al 2025 si fa fronte con i relativi bilanci.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2016-07-29/17/main#art3" id="14">articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17</ref> (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria))</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Al <ref href="/it/legge/regione.liguria/2016/17/main#art3-com2" id="15">comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016</ref>, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>alla lettera i), prima delle parole: “la definizione e la stipula ”, sono inserite le seguenti: “ la definizione dei criteri di selezione di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992/502/main#art8quinquies-com1bis" id="16">articolo 8 quinquies, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992</ref>, ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> alla fine del numero 1 della lettera i), sono aggiunte le parole: “ nonché l’eventuale ridefinizione del fabbisogno stesso in relazione all'andamento epidemiologico, ai tempi d'attesa, alle modifiche della domanda e dell'offerta ”; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p> dopo il numero 3 della lettera i), è aggiunto il seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 3 bis) l’espletamento delle procedure di selezione di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992/502/main#art8quinquies-com1bis" id="17">articolo 8 quinquies, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992</ref>; ”. </p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-05-11/9/main" id="18">legge regionale 11 maggio 2017, n. 9</ref> (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>All’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017/9/main#art3" id="19">articolo 3 della l.r. 9/2017</ref>, sono apportate le seguenti modiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>dopo la lettera b) del comma 1, è inserita la seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“b bis) i tempi di adeguamento da parte delle strutture già autorizzate ai sensi della presente legge all’esercizio delle attività, nel caso di modifiche dei requisiti di autorizzazione definiti con i provvedimenti di cui alla lettera b); ”; </p></content><list><num>b)</num><content><p> dopo la lettera e) del comma 1, è inserita la seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ e bis) i tempi, i criteri e le modalità di adeguamento delle strutture già accreditate ai sensi della presente legge, nel caso di modifiche dei requisiti di accreditamento definiti con i provvedimenti di cui alla lettera e); ”; </p></content><list><num>c)</num><content><p> dopo il comma 1, è inserito il seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 1 bis. La Regione approva, altresì, i criteri di selezione di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992/502/main#art8quinquies-com1bis" id="20">articolo 8 quinquies, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992</ref>, definiti da A.Li.Sa. ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2016/17/main#art3-com2-let9" id="21">articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016</ref>. ”; </p></content><list><num>d)</num><content><p> al comma 3, le parole: “ lettere b) ed e) ”, sono sostituite dalle seguenti: “ lettere b), b bis), e) ed e bis) ”. </p></content></list></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>Al comma 2 dell’articolo 12, dopo le parole: “Gli accordi di cui al comma 1 individuano ”, sono inserite le seguenti: “ , nel rispetto delle disposizioni di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992/502/main#art8quinquies-com2" id="22">articolo 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. 502/1992</ref>, ”. </p></content></clause><clause id="cla"><num>3.</num><content><p> All’articolo 13, sono apportate le seguenti modifiche: </p></content><list><num>a)</num><content><p> prima del comma 1, è inserito il seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 01. A.Li.Sa. espleta le procedure di selezione di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992/502/main#art8quinquies-com1bis" id="23">articolo 8 quinquies, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992</ref> e stipula i contratti con i soggetti privati accreditati di cui al comma 2 del medesimo articolo. ”; </p></content><list><num>b)</num><content><p>al comma 2, dopo le parole: “ I contratti ”, sono inserite le seguenti: “ , nel rispetto delle disposizioni di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992/502/main#art8quinquies-com2" id="24">articolo 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. 502/1992</ref>, ”.</p></content></list></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Incremento del massimale di scelte degli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici in formazione specifica in medicina generale)</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Al fine di contrastare la contingente carenza di medici di medicina generale, aggravata dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e garantire i livelli essenziali di assistenza assicurando il pubblico servizio nell’assistenza territoriale, le aziende del servizio sanitario regionale, fino al 31 dicembre 2024, possono prevedere, nelle convenzioni concernenti gli incarichi temporanei di assistenzaprimaria assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, un massimale di scelte fino a un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno e di 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo.<noteRef href="not3" marker="(3)"/></p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>Le ore di incarico di assistenza primaria risultanti dalla convenzione sottoscritta dal medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale con l’azienda sono computabili quali attività pratiche del corso.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><heading>(Modifica all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2022-12-28/16/main#art51" id="25">articolo 51 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16</ref> (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)))</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Il <ref href="/it/legge/regione.liguria/2022/16/main#art51-com1" id="26">comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/2022</ref>, è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ 1. Ai consorzi di difesa di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2004/102/main#art11" id="27">articolo 11 del d.lgs. 102/2004</ref>, è concesso per l’anno 2023 un contributo di euro 30.000,00 nei limiti del regime “de minimis” di cui al <ref href="/it/////main" id="28">regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013</ref>, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per gli allevatori per coprire i costi di smaltimento delle carcasse dei capi morti nonché al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per le altre finalità previste dall’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2011-12-05/34/main#art4-com1" id="29">articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34</ref> (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2010-02-03/1/main" id="30">legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1</ref> (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2010/1/main" id="31">l.r. 1/2010</ref> e alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-01-02/1/main" id="32">legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1</ref> (Testo unico in materia di commercio)). ”. </p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9.</num><heading>(Incremento del contributo ai consorzi di difesa di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2022/16/main#art51" id="33">articolo 51 della l.r. 16/2022</ref>)</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>Per l’anno 2023 il contributo di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2022/16/main#art51" id="34">articolo 51 della l.r. 16/2022</ref> è incrementato di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00).</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 13.500,00 per l’esercizio 2023, si provvede mediante variazione compensativa del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10.</num><heading>(Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1999-12-06/36/main#art7" id="35">articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 36</ref> (Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico))</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>All’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1999/36/main#art7" id="36">articolo 7 della l.r. 36/1999</ref>, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>il comma 4, è abrogato;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 5 bis. I soggetti proponenti e organizzatori delle iniziative di cui al comma 1 inserite nel documento di indirizzi di cui al comma 5 riportano, con oneri a proprio carico, il logo della Regione e indicano Regione Liguria quale soggetto promotore o partecipante all’organizzazione, negli atti e nel materiale, anche in formato digitale, relativo alle medesime iniziative. ”. </p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11.</num><heading>(Supporto degli enti di gestione delle aree protette ad attività regionali)</heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>Per l’anno 2023 gli enti di gestione delle aree protette concorrono al potenziamento delle attività istruttorie del piano di sviluppo rurale (PSR) e alle azioni di contrasto dell’epidemia di peste suina africana (PSA).</p></content></clause><clause id="art11-cla2"><num>2.</num><content><p>La Giunta regionale definisce le forme e le modalità di attuazione del supporto di cui al comma 1.</p></content></clause><clause id="art11-cla3"><num>3.</num><content><p>Per l’attuazione delle attività di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2023, a trasferire agli enti di gestione delle aree protette, individuati ai sensi del comma 2, l’importo di euro 238.534,98.</p></content></clause><clause id="art11-cla4"><num>4.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 238.534,98 (ducentotrentottomilacinquecentotrentaquattro/98) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 3 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12.</num><heading>(Contributo straordinario per la XL Assemblea annuale di Associazione nazionale comuni italiani (ANCI))</heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p>Al fine di valorizzare il sistema delle autonomie locali, la Regione concede ad ANCI Liguria, associazione riconosciuta senza scopo di lucro e organismo di diritto pubblico, un contributo straordinario di euro 250.000,00 per l’organizzazione a Genova, con la partecipazione delle autorità governative e degli enti locali, della XL assemblea annuale dell’ANCI nell’anno 2023.</p></content></clause><clause id="art12-cla2"><num>2.</num><content><p>Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l’anno 2023 con provvedimento del dirigente competente in materia di relazioni istituzionali che stabilisce altresì le modalità di liquidazione.</p></content></clause><clause id="art12-cla3"><num>3.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- autorizzazione della spesa e iscrizione dell’importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13.</num><heading>(Inserimento dell’articolo 7 ter nella <ref href="/it/legge/regione.liguria/1986-08-28/21/main" id="37">legge regionale 28 agosto 1986, n. 21</ref> (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione))</heading><clause id="art13-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo l’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1986/21/main#art7bis" id="38">articolo 7 bis della l.r. 21/1986</ref>, è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ Articolo 7 ter </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Gonfalonieri) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. È istituito, in via sperimentale, un elenco di soggetti idonei a svolgere attività di gonfaloniere nelle manifestazioni e iniziative ufficiali in cui è richiesta l’esposizione del gonfalone della Regione. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Per il 2023 ai soggetti che svolgono l’attività di cui al comma 1 è riconosciuto un importo omnicomprensivo fino a euro 120,00 per i giorni feriali e fino a euro 180,00 per i giorni festivi. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati criteri e modalità di selezione dei soggetti di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente articolo. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 3.000,00 (tremila/00) per l’esercizio 2023, si provvede mediante variazione compensativa del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. ”. </p></content></clause></article><article id="art14"><num>Art. 14.</num><heading>(Modifica all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-01-16/2/main#art9" id="39">articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2</ref> (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))</heading><clause id="art14-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/2/main#art9-com1-let3" id="40">lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 2/2007</ref>, dopo le parole: “articolazioni sul territorio,”, sono inserite le seguenti: “inclusa la progettazione,”. </p></content></clause></article><article id="art15"><num>Art. 15.</num><heading>(Intervento per lo sviluppo del Polo marittimo universitario della Spezia)</heading><clause id="art15-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione, nell’ambito degli interventi di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/2/main#art9-com1-let3" id="41">articolo 9, comma 1, lettera c), della l.r. 2/2007</ref>, stipula con Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure – (IRE) s.p.a., in house della Regione, una convenzione, ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2011-04-12/6/main#art4-com4" id="42">articolo 4, comma 4, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6</ref> (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), fino ad un massimo di euro 400.000,00, per la redazione di uno studio preliminare di fattibilità, da acquisire entro la fine dell’esercizio 2024, relativo al completamento degli interventi di cui all’accordo attuativo tra Regione Liguria, Ministero della difesa, Comune della Spezia, Distretto ligure delle tecnologie marine e Promostudi La Spezia, relativo al polo marittimo universitario della Spezia sottoscritto in data 23 maggio 2015.</p></content></clause><clause id="art15-cla2"><num>2. </num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2024:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) in termini di competenza nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 4 “Istruzione universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art16"><num>Art. 16.</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2022-04-06/4/main" id="43">legge regionale 6 aprile 2022, n. 4</ref> (Disciplina dell’organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))</heading><clause id="art16-cla1"><num>1.</num><content><p>All’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2022/4/main#art4" id="44">articolo 4 della l.r. 4/2022</ref>, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>al comma 4, le parole: “ , i direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ centrali, i direttori generali di area, i direttori generali ”; </p></content></list><list><num>b) </num><content><p>al comma 5, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ” e le parole: “ dei direttori generali e dei direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “dei direttori generali centrali, dei direttori generali di area e dei direttori generali ”; </p></content></list><list><num>c) </num><content><p>al comma 7, dopo le parole: “ da parte del direttore ”, sono inserite le seguenti: “ generale centrale, del direttore generale di area ”; </p></content></list><list><num>d) </num><content><p>al comma 8, le parole: “ , dei direttori o ”, sono sostituite dalle seguenti: “ centrali, dei direttori generali di area, dei direttori generali o ”. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla2"><num>2.</num><content><p>Al comma 2 dell’articolo 6, dopo le parole: “ il direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla3"><num>3. </num><content><p>Alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole: “ la direzione ”, è inserita la seguente: “ generale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla4"><num>4. </num><content><p>All’articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) nella rubrica, dopo la parola: “ Direzione ”, è inserita la seguente: “ generale ”; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) al comma 1, dopo la parola: “ direzione ”, è inserita la seguente: “ generale ” e ogni volta che ricorre la parola “ direzioni ”, è inserita di seguito la seguente: “ generali ”; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) al comma 2, dopo la parola: “ direzione ”, è inserita la seguente: “ generale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla5"><num>5. </num><content><p>All’articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) nella rubrica, dopo la parola: “ Direzione ”, è inserita la seguente: “ generale ”; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) al comma 1, dopo la parola: “ direzione ”, è inserita la seguente: “ generale ”. </p></content></clause><clause id="cla"><num> 6.</num><content><p> All’articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p> nella rubrica, dopo la parola: “ Direzione ”, è aggiunta la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> al comma 1, ogni volta che ricorre la parola: “ direzione ”, è inserita di seguito la seguente: “ generale ” e dopo le parole: “ dell’ente ”, sono inserite le seguenti: “ ovvero assicura un supporto tecnico specialistico agli organi di governo, alla segreteria generale, alle direzioni generali centrali, alle direzioni generali di area e alle altre direzioni generali ”. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla7"><num>7.</num><content><p>Al comma 1 degli articoli 12, 13, 14 e 15, ogni volta che ricorre la parola: “ direzione ”, è inserita di seguito la seguente: “ generale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla8"><num>8.</num><content><p>Alla fine del comma 1 dell’articolo 16, sono aggiunte le parole: “ all’interno delle medesime strutture ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla9"><num>9.</num><content><p>All’articolo 17, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>al comma 2, le parole: “ 9 e 10 ”, sono sostituite dalle seguenti: “ 9, 10 e 11 ” e le parole: “ all’articolo 21 ”, sono sostituite dalle seguenti: “ agli articoli 21 e 22 ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> al comma 3, le parole: “ agli articoli 11 e 12 ”, sono sostituite dalle seguenti: “ all’articolo 12 ” e le parole: “ , rispettivamente, i direttori di cui all’articolo 22 e ”, sono soppresse; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p> al comma 6, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ”; </p></content></list><list><num>d)</num><content><p> il comma 7, è abrogato. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla10"><num>10.</num><content><p>Al comma 1 dell’articolo 18, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla11"><num>11.</num><content><p>All’articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>al comma 1, le parole: “ e ai direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ di cui agli articoli 9, 10 e 11 ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> alla lettera c) del comma 2, le parole: “ e i direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ di cui agli articoli 9, 10 e 11 ”; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p> alla lettera e) del comma 2, le parole: “ direzioni, direzioni di area e direzioni centrali ”, sono sostituite dalle seguenti: “ le direzioni generali di cui agli articoli 9, 10 e 11 ”; </p></content></list><list><num>d)</num><content><p> alla lettera f) del comma 2, le parole: “ e dei direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ di cui agli articoli 9, 10 e 11 ”; </p></content></list><list><num>e)</num><content><p> alla lettera i) del comma 2, le parole: “ delle direzioni centrali, delle direzioni di area e delle  direzioni ”, sono sostituite dalle seguenti: “ delle direzioni generali di cui agli articoli 9, 10 e 11 ”; </p></content></list><list><num>f)</num><content><p>alla lettera j) del comma 2, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ” e ogni volta che ricorre la parola: “ direzioni ”, è inserita di seguito la seguente: “ generali ”; </p></content></list><list><num>g)</num><content><p> alla fine della lettera k) del comma 2, sono aggiunte le parole: “ di cui agli articoli 9 e 10 ”; </p></content></list><list><num>h)</num><content><p> alla lettera l) del comma 2, dopo le parole: “ la nomina dei direttori ”, sono inserite le seguenti: “ generali di cui all’articolo 11 ”, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ” e dopo le parole: “ competente direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>i)</num><content><p> alla lettera m) del comma 2, le parole: “ e dei direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ di cui agli articoli 9, 10 e 11 ”; </p></content></list><list><num>j)</num><content><p> al comma 4, dopo le parole: “ un direttore ”, è aggiunta la seguente: “ generale ”; </p></content></list></clause><clause id="art16-cla12"><num>12.</num><content><p>All’articolo 21, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>alla fine della rubrica, sono aggiunte le parole: “ centrale e direttore generale di area ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> al comma 1, le parole: “ Il direttore generale è responsabile ”, sono sostituite dalle seguenti: “ Il direttore generale centrale e il direttore generale di area sono responsabili ”, ogni volta che ricorre la parola: “ direzione ”, è inserita di seguito la parola: “ generale ”, la parola: “ assicura ”, è sostituita dalla seguente: “ assicurano ” e la parola: “ Risponde ”, è sostituita dalla seguente: “ Rispondono ”; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p> alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: “ centrale e il direttore generale di area ”; </p></content></list><list><num>d)</num><content><p> alla lettera a) del comma 2, la parola: “ predispone ”, è sostituita dalla seguente: “ predispongono ”, dopo la parola: “ direttori ”, è inserita la seguente: “ generali ” e dopo le parole: “ i dirigenti ”, sono inserite le seguenti: “ che agli stessi afferiscono ”; </p></content></list><list><num>e)</num><content><p> alla lettera b) del comma 2, la parola: “ definisce ”, è sostituita dalla seguente: “ definiscono ”; </p></content></list><list><num>f)</num><content><p> alla lettera c) del comma 2, la parola: “ sovraintende ”, è sostituita dalla seguente: “ sovraintendono ”; </p></content></list><list><num>g)</num><content><p> alla lettera d) del comma 2, la parola: “ presenta ”, è sostituita dalla seguente: “ presentano ” e dopo le parole: “ direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>h)</num><content><p> alla lettera e) del comma 2, la parola: “ esprime ”, è sostituita dalla seguente: “ esprimono ” e dopo le parole: “ dei direttori ”, è inserita la seguente: “ generali ”; </p></content></list><list><num>i)</num><content><p> alla lettera f) del comma 2, la parola: “ assicura ”, è sostituita dalla seguente: “ assicurano ”; </p></content></list><list><num>j)</num><content><p> alla lettera g) del comma 2, la parola: “ può ”, è sostituita dalla seguente: “ possono ”, dopo le parole: “ ai direttori ”, è inserita la seguente: “ generali ” e dopo le parole: “ ai dirigenti ”, sono inserite le seguenti: “ che agli stessi afferiscono ”; </p></content></list><list><num>k)</num><content><p> alla lettera h) del comma 2, dopo le parole: “ ai direttori ”, è inserita la seguente: “ generali ”, dopo la parola: “ dirigenti ”, sono inserite le seguenti: “ che agli stessi afferiscono ”, la parola: “ adotta ”, è sostituita dalla seguente: “ adottano ” e la parola “ esercita ”, è sostituita dalla seguente: “ esercitano ”; </p></content></list><list><num>l)</num><content><p> alla lettera i) del comma 2, la parola: “ definisce ”, è sostituita dalla seguente: “ definiscono ”; </p></content></list><list><num>m)</num><content><p> alla lettera j) del comma 2, la parola: “ interviene ”, è sostituita dalla seguente: “ intervengono ”; </p></content></list><list><num>n)</num><content><p> alla lettera k) del comma 2, la parola: “ partecipa ”, è sostituita dalla seguente: “ partecipano ”; </p></content></list><list><num>o)</num><content><p> alla lettera l) del comma 2, la parola: “ definisce ”, è sostituita dalla seguente: “ definiscono ” e la parola “ valuta ”, è sostituita dalla seguente: “ valutano ”; </p></content></list><list><num>p)</num><content><p> alla lettera m) del comma 2, la parola: “ attribuisce ”, è sostituita dalla seguente: “attribuiscono ” e le parole: “posizione organizzativa ”, sono sostituite dalle seguenti: “ elevata qualificazione ”; </p></content></list><list><num>q)</num><content><p> alla lettera n) del comma 2, le parole: “ valuta, su proposta ”, sono sostituite dalle seguenti: “ valutano, previa acquisizione del parere ” e le parole: “ posizione organizzativa ”, sono sostituite dalle seguenti: “ elevata qualificazione ”; </p></content></list><list><num>r)</num><content><p> alla lettera o) del comma 2, la parola: “ può ”, è sostituita dalla seguente: “ possono ”; </p></content></list><list><num>s)</num><content><p> al comma 3, le parole: “ è titolare ”, sono sostituite dalle seguenti: “ centrale e il direttore generale di area sono titolari ”; </p></content></list><list><num>t)</num><content><p> al comma 4, dopo le parole: “ di impedimento del direttore generale ”, sono inserite le seguenti: “ centrale o del direttore generale di area ”, dopo le parole: “ svolte da un direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ”, dopo le parole: “ o da un dirigente ”, sono inserite le seguenti: “ che allo stesso afferiscono, ”, dopo le parole: “ definito dallo stesso direttore generale ”, sono inserite le seguenti: “ centrale o direttore generale di area ” e dopo le parole: “ a un altro direttore generale ”, sono inserite le seguenti: “ o a un altro direttore generale di area ”; </p></content></list></clause><clause id="art16-cla13"><num>13.</num><content><p>All’articolo 22, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>alla rubrica, dopo la parola: “ Direttore ”, è aggiunta la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> al comma 1, ogni volta che ricorre la parola: “ direttore ”, è inserita di seguito la seguente: “ generale ” e ogni volta che ricorre la parola: “ direzione ”, è inserita di seguito la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p> al comma 2, dopo la parola: “ direttore ”, è aggiunta la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>d)</num><content><p> alla lettera a) del comma 2, dopo la parola: “ direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>e)</num><content><p> alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ”; </p></content></list><list><num>f)</num><content><p> alla lettera m) del comma 2, le parole: “ posizione organizzativa ”, sono sostituite dalle seguenti: “ elevata qualificazione ”; </p></content></list><list><num>g)</num><content><p> alla lettera n) del comma 2 le parole: “ posizione organizzativa ”, sono sostituite dalle seguenti: “ elevata qualificazione ” e le parole: “ valuta, su proposta ”, sono sostituite dalle seguenti: “ valuta, previa acquisizione del parere ”; </p></content></list><list><num>h)</num><content><p> al comma 3, la parola: “ Direttore ”, è sostituita dalle seguenti: “ direttore generale ”; </p></content></list><list><num>i)</num><content><p> al comma 4, ogni volta che ricorre la parola: “ direttore ”, è inserita di seguito la seguente: “ generale ”. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla14"><num>14.</num><content><p>All’articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche: </p></content><list><num>a)</num><content><p>al comma 1, le parole: “dei direttori generali e dei direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ dei direttori generali centrali, dei direttori generali di area e dei direttori generali ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> al comma 2, le parole: “ dai direttori generali e dai direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ dai direttori generali centrali, dai direttori generali di area e dai direttori generali ”. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla15"><num>15.</num><content><p>All’articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: “ con il direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ” e dopo le parole: “ direttore generale ”, sono inserite le seguenti: “ centrale o con il direttore generale di area ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> alla lettera e) del comma 2, dopo le parole: “ al direttore generale ”, sono inserite le seguenti: “ centrale o al direttore generale di area ” e dopo la parola: “ direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>c) </num><content><p>al comma 3, le parole: “ dal direttore o dal direttore generale ”, sono sostituite dalle seguenti: “ dal direttore generale centrale, dal direttore generale di area o dal direttore generale ”; </p></content></list><list><num>d) </num><content><p>al comma 4, le parole: “ al direttore o al direttore generale ”, sono sostituite dalle seguenti: “ al direttore generale centrale, al direttore generale di area o al direttore generale ”. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla16"><num>16.</num><content><p>Alle lettere a) ed e) del comma 2 e al comma 3 dell’articolo 25, dopo la parola: “ direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ” e dopo le parole: “ direttore generale ”, sono inserite le seguenti: “ centrale o direttore generale di area ”. </p></content></clause><clause id="cla"><num>17.</num><content><p>  Al comma 3 dell’articolo 26, le parole: “ al direttore o al direttore generale ”, sono sostituite dalle seguenti: “ al direttore generale, al direttore generale centrale o al direttore generale di area ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla18"><num>18.</num><content><p>Al comma 1 dell’articolo 28, le parole: “ il direttore generale o il direttore ”, sono sostituite dalle seguenti: “ il direttore generale centrale o il direttore generale di area o il direttore generale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla19"><num>19.</num><content><p>Al comma 1 dell’articolo 29, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla20"><num>20.</num><content><p>Al comma 3 dell’articolo 30, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla21"><num>21.</num><content><p>All’articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>al comma 3, dopo le parole: “ direttore generale ”, sono inserite le seguenti: “ centrale o direttore generale di area ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> al comma 4, dopo le parole: “ L’incarico di direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ”, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ” e dopo le parole: “ il competente direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ”; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p> al comma 7, dopo le parole: “ su proposta del direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ”, dopo le parole: “ sentito il direttore ”, è inserita la seguente: “ generale ” e dopo le parole: “ o il direttore generale ”, sono inserite le seguenti “ centrale o direttore generale di area ”.</p></content></list></clause><clause id="art16-cla22"><num>22.</num><content><p>All’articolo 34, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>al comma 1, le parole: “ I direttori generali, i direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ I direttori generali centrali, i direttori generali di area, i direttori generali ”; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> dopo il comma 1, è inserito il seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai dirigenti e ai dipendenti del settore regionale allargato ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-01-24/2/main#art25" id="45">articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2</ref> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)). ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla23"><num>23.</num><content><p>Al comma 2 dell’articolo 36, dopo le parole: “ Il direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ” e le parole: “ direttore o del direttore generale ”, sono sostituite dalle seguenti: “ direttore generale, del direttore generale centrale o del direttore generale di area ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla24"><num>24.</num><content><p>Al comma 1 dell’articolo 39, dopo le parole: “ direttore generale ”, è inserita la seguente: “ centrale ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla25"><num>25.</num><content><p>Al comma 2 dell’articolo 40, le parole: “ i direttori generali e i direttori ”, sono sostituite dalle seguenti: “ i direttori generali centrali, i direttori generali di area e i direttori generali ” e le parole: “ di categoria D titolare di posizione organizzativa ”, sono sostituite dalle seguenti: “ titolare di incarico di elevata qualificazione ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla26"><num>26.</num><content><p>Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 42, ogni volta che ricorre la parola: “ direzione ”, è inserita di seguito la seguente: “ generale ”, dopo le parole: “ ai direttori generali ”, sono inserite le seguenti: “ centrali o ai direttori generali di area ” e dopo le parole: “ ai direttori ”, è inserita la seguente: “ generali ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla27"><num>27.</num><content><p>Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell’articolo 43, dopo le parole: “ direttori generali ”, sono inserite le seguenti: “ centrali o direttori generali di area ” e dopo la parola: “ direttori ”, è inserita la seguente: “ generali ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla28"><num>28.</num><content><p>Alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 44, dopo le parole: “ direttori generali ”, sono inserite le seguenti: “ centrali o dei direttori generali di area ” e dopo le parole: “ dei direttori ”, è inserita la seguente: “ generali ”. </p></content></clause><clause id="art16-cla29"><num>29.</num><content><p>Al comma 1 dell’articolo 48, le parole: “ Gli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale, questi ultimi assumendo la nuova denominazione di direttore, ”, sono sostituite dalle seguenti: “ Fatti salvi gli esiti della ridefinizione degli assetti organizzativi, gli incarichi di struttura organizzativa complessa di cui agli articoli 9, 10 e 11 ”. </p></content></clause></article><article id="art17"><num>Art. 17.</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main" id="46">legge regionale 12 marzo 1998, n. 9</ref> (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))</heading><clause id="art17-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998/9/main#art3-com5" id="47">comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 9/1998</ref>, è aggiunto il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ 5 bis. Le Aziende, in quanto enti pubblici di natura economica che non beneficiano per il loro funzionamento di finanziamenti ricorrenti derivanti da trasferimenti correnti del bilancio regionale, possono contrarre anticipazioni di cassa unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle “Entrate da vendite di beni e prestazioni di servizi”. ”. </p></content></clause><clause id="art17-cla2"><num>2.</num><content><p>Dopo l’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1998/9/main#art15bis" id="48">articolo 15 bis della l.r. 9/1998</ref>, è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“Articolo 15 ter </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Perdita di esercizio) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Alle perdite d’esercizio si fa fronte attraverso interventi individuati dall'Amministratore Unico, in via prioritaria, in materia di organizzazione e di funzionamento, tesi a garantire economie di gestione e, in via subordinata, attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministratore Unico è tenuto a indicare nella relazione da allegare al bilancio di esercizio le specifiche cause che hanno determinato le perdite, indicando puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Qualora il ripiano delle perdite non possa essere operato in un esercizio, l'Amministratore Unico è tenuto a predisporre un piano di risanamento pluriennale, di durata pari al budget economico, finalizzato all'assorbimento della perdita di esercizio, da allegare al bilancio annuale. ”.</p></content></clause></article><article id="art18"><num>Art. 18.</num><heading>(Modalità di gestione del Fondo unico nazionale turismo di parte capitale)</heading><clause id="art18-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione, al fine di dare attuazione al decreto interministeriale del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 marzo 2022, n. 3462 (Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, <ref href="/it/legge/stato/2021-12-30/234/main" id="49">della legge 30 dicembre 2021, n. 234</ref>) e ai successivi atti attuativi e di programmazione di cui all’articolo 5 del citato decreto, si avvale, per le attività di gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale assegnate alla Regione Liguria per l’anno 2023, della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FI.L.S.E.) s.p.a. di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1973-12-28/48/main" id="50">legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48</ref> (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.).</p></content></clause><clause id="art18-cla2"><num>2.</num><content><p>Gli oneri finanziari per le attività di cui al comma 1 sono quantificati nel limite complessivo di euro 80.000,00, di cui euro 40.000,00 per l’esercizio 2023, euro 24.000,00 per l’esercizio 2024 ed euro 16.000,00 per l’esercizio 2025.</p></content></clause><clause id="art18-cla3"><num>3.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>anno 2023 </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>anno 2024</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) in termini di competenza nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) in termini di competenza alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>anno 2025</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 16.000,00 (sedicimila/00) in termini di competenza nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 16.000,00 (sedicimila/00) in termini di competenza alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art19"><num>Art. 19.</num><heading>(Inserimento dell’articolo 31 quater alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-10-31/33/main" id="51">legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33</ref> (Testo unico in materia di cultura))</heading><clause id="art19-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo l’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/33/main#art31ter" id="52">articolo 31 ter della l.r. 33/2006</ref>, è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ Articolo 31 quater </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Intervento straordinario per la Capitale del Libro) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. La Regione, allo scopo di implementare il programma di attività già predisposto dal Comune di Genova nell’ambito del riconoscimento di “Capitale del Libro 2023”, sostiene per l’anno 2023 iniziative volte alla valorizzazione della figura e dell’opera di Italo Calvino in occasione del centenario della nascita. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale con proprio provvedimento è autorizzata a concedere per l’anno 2023 un contributo al Comune di Genova nel limite di euro 150.000,00, stabilendo altresì le modalità di erogazione. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”. ”. </p></content></clause></article><article id="art20"><num>Art. 20.</num><heading>(Contributo straordinario alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo per l’anno 2023)</heading><clause id="art20-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, sostenuta dalla Regione in via ordinaria ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-10-31/34/main#art8" id="53">articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34</ref> (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) in quanto istituzione concertistico-orchestrale disciplinata dall'<ref href="/it/legge/stato/1967-08-14/800/main#art28" id="54">articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800</ref> (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), è concesso per l’anno 2023 un contributo straordinario di euro 50.000,00.</p></content></clause><clause id="art20-cla2"><num>2.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="art20-cla3"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art21"><num>Art. 21.</num><heading>(Iniziative regionali in materia di aree marine protette e di tutela degli ecosistemi)</heading><clause id="art21-cla1"><num>1.</num><content><p>Le risorse pari a euro 15.000,00 assegnate, per il tramite del capofila, alla Regione in qualità di partner del progetto “Sunrise” finanziato nell’ambito del bando “Simbiosi” della Fondazione Compagnia di San Paolo, finalizzato alla conoscenza e al miglioramento dello stato degli ecosistemi marini e della biodiversità nelle aree marine protette, sono destinate ad azioni di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione e di governance territoriale tramite il coinvolgimento degli attori socio-economici e della rete territoriale con gli enti parco regionali e le aree marine protette.</p></content></clause><clause id="art21-cla2"><num>2.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>stato di previsione dell’entrata </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- aumento, in termini di competenza e di cassa di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>stato di previsione della spesa </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 15.000,00 (quindicimila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art22"><num>Art. 22.</num><heading>(Contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice)</heading><clause id="art22-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, alla quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/34/main#art6" id="55">articolo 6 della l.r. 34/2006</ref>, è concesso per l’anno 2023 un contributo straordinario di euro 250.000,00.</p></content></clause><clause id="art22-cla2"><num>2.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art23"><num>Art. 23.</num><heading>(Aumento di capitale della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FI.L.S.E.) s.p.a.)</heading><clause id="art23-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FI.L.S.E.) s.p.a., nel limite massimo di euro 1.550.000,00, per il perfezionamento dell’operazione di aggregazione, mediante fusione per incorporazione, di Sviluppo Genova s.p.a. in Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure (IRE) s.p.a. quale misura di razionalizzazione e potenziamento di IRE di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2016-12-27/33/main#art3-com8" id="56">articolo 3, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33</ref> (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017).</p></content></clause><clause id="art23-cla2"><num>2.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”.</p></content></clause></article><article id="art24"><num>Art. 24.</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1994-07-01/29/main" id="57">legge regionale 1 luglio 1994, n. 29</ref> (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))</heading><clause id="art24-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1994/29/main" id="58">l.r. 29/1994</ref>, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>il comma 2 bis dell’articolo 26, è sostituito dal seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“2 bis. La Giunta regionale fissa l’entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell’A.T.C. o C.A. ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall’articolo 25, commi 6 e 7.”. </p></content><list><num>b)</num><content><p> dopo il comma 1 dell’articolo 27, è inserito il seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), può ospitare per dieci giornate di caccia, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto, un altro cacciatore indipendentemente dalla forma di caccia prescelta dallo stesso, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) o c), può ospitare, a partire dal 1° ottobre di ogni stagione venatoria, per dieci giornate di caccia, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto, un altro cacciatore indipendentemente dalla forma di caccia prescelta dallo stesso. Per la fruizione delle dieci giornate è obbligatorio, sia per il cacciatore ospite che per quello ospitante, cerchiare in modo indelebile sul tesserino regionale gli spazi in cui sono riportati il giorno e mese della giornata di caccia in cui si fruisce o si concede l’invito e scrivere sotto la parola “invito”. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia. L’interscambio non deve superare il tetto massimo del 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammessi all’ambito territoriale o al comprensorio alpino dell’anno precedente.”. </p></content><list><num>c)</num><content><p>all’articolo 35, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><num>1)</num><content><p> dopo il comma 2, è inserito il seguente: </p></content><content><p>“2 bis. Per gli A.T.C. o C.A. interessati, in tutto o in parte, dalla presenza di zone soggette a restrizione a seguito dell’introduzione del virus della peste suina africana, non è prevista la definizione del contingente di cui al comma 2.”; </p></content><num>2)</num><content><p> al comma 7, dopo la parola: “daino”, è inserita la parola: “, muflone” e dopo le parole: “cannocchiale di mira”, sono inserite le parole: “o con arco”. </p></content><num>3)</num><content><p>al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content></list><list><num>a)</num><content><p>la lettera b), è sostituita dalla seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“b) daino (Dama dama) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- maschi di età compresa tra uno e due anni dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- maschi di età superiore ai due anni dal 1° novembre al 15 marzo; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;”; </p></content><list><num>b)</num><content><p> la lettera d), è sostituita dalla seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“d) cinghiale (Sus scrofa) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- tutto l’anno;”; </p></content><list><num>c)</num><content><p> dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“d bis) cervo (Cervus elaphus) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- maschi di età compresa tra un anno e due anni dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° ottobre al 15 marzo; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- maschi di età compresa tra due anni e quattro anni dal 1° ottobre al 15 marzo; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- maschi di età superiore ai quattro anni dal 1° ottobre al 15 febbraio; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d ter) muflone (Ovis aries) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- maschi dal 1° agosto al 30 settembre; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- tutte le classi dal 1° novembre al 31 gennaio;”. </p></content></clause></article><article id="art25"><num>Art. 25.</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1999-01-22/4/main" id="59">legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4</ref> (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))</heading><clause id="art25-cla1"><num>1.</num><content><p>L’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1999/4/main#art2" id="60">articolo 2 della l.r. 4/1999</ref>, è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ Articolo 2 </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Definizione di bosco) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Agli effetti della presente legge e secondo le disposizioni di cui al <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2018-04-03/34/main" id="61">decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34</ref> (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, ivi compresa la macchia mediterranea, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Sono assimilate al bosco: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Non sono considerati bosco: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea, a meno che la destinazione a bosco sia specificatamente prevista dalle iniziative di finanziamento pubblico, da bandi o dagli atti di finanziamento pubblico o autorizzativi; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) l’arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione  rapida, come definiti dalle disposizioni nazionali; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2003-11-10/386/main" id="62">decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386</ref> (Attuazione della <ref href="/it/////main" id="63">direttiva 1999/105/CE</ref> relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del <ref href="/it/////main" id="64">regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014</ref> recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell’<ref href="/it/legge/stato/1990-08-07/241/main#art15" id="65">articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241</ref> (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura ovvero nell’ambito dei Piani forestali di indirizzo territoriale di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2018/34/main#art6-com3" id="66">articolo 6, comma 3 del d.lgs. 34/2018</ref>; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>f) le formazioni di cui alla lettera e), di superficie inferiore a 3 ettari che, in assenza degli strumenti ivi indicati e conformemente all’<ref href="/it/////main" id="67">articolo 3 del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica 12 agosto 2021</ref> (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali), siano ritenute meritevoli di tutela e ripristino secondo la procedura di cui all’articolo 47, comma 5. L’estensione della superficie di cui al primo periodo è calcolata sommando a quella del lotto interessato dalla procedura anche l’area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno dello stesso e che sono stati interessati a ripristini nei cinque anni precedenti. ”. </p></content></clause><clause id="art25-cla2"><num>2.</num><content><p>L’articolo 47, è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ Articolo 47 </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Tutela dei boschi) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Tutti i boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale che essi svolgono in base alla vigente normativa di tipo ambientale, idrogeologico e paesaggistico. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, si applicano le prescrizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 48 ovvero gli atti a questo equiparati. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. È vietata la riduzione della superficie definita bosco ai sensi dell'articolo 2, fatti salvi i casi espressamente autorizzati sulla base delle normative di cui al comma 1. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3 bis. In relazione al vincolo idrogeologico si applicano le disposizioni previste dall’articolo 35 della presente legge, in conformità̀ alle previsioni della pianificazione di bacino. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p> 4. Nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, la riduzione della superficie definita bosco è soggetta alle sole disposizioni di cui alla vigente normativa paesaggistica e ambientale. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Per la ripresa dell'attività̀ agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) è necessario inoltrare al comune territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati; i terreni oggetto di comunicazione di ripresa dell’attività̀ agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d’uso per i venti anni successivi alla  comunicazione medesima. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5 bis. Il comune che riceve la denuncia di cui al comma 5 accerta la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-pastorali sulle superfici interessate attraverso la documentazione di cui all’<ref href="/it/////main" id="68">articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica 12 agosto 2021</ref>. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5 ter. Qualora, a seguito dell’attività istruttoria di cui al comma 5 bis, non siano accertate le condizioni di precedente uso agro-pastorale dei terreni interessati o nei casi indicati all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto interministeriale, il comune comunica all’interessato, entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 5, la improcedibilità delle operazioni di ripristino secondo la presente procedura. In mancanza di comunicazioni entro il termine citato l’avvio delle operazioni si intende consentito. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5 quater. Il comune annota il vincolo ventennale di destinazione agricola per i terreni oggetto di ripristino nella propria strumentazione urbanistica, al fine di garantirne l’efficacia e la conoscenza. Il vincolo deve essere indicato negli eventuali atti di compravendita, pena la nullità degli stessi. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>6. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2018/34/main#art3-com2-let3" id="69">articolo 3, comma 2, lettera c), del d.lgs. 34/2018</ref> eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 48 ovvero agli atti aventi analoga forza regolamentare, sono equiparati ai tagli colturali di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2004-01-22/42/main#art149-com1-let3" id="70">articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</ref> (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/stato/2002-07-06/137/main#art10" id="71">articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</ref>). ”. </p></content></clause></article><article id="art26"><num>Art. 26.</num><heading>(Modifica all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-10-04/28/main#art18" id="72">articolo 18 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28</ref> (Organizzazione turistica regionale))</heading><clause id="art26-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo la <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/28/main#art18-com2bis-let1bis" id="73">lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 28/2006</ref>, è inserita la seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ a ter) attività di informazione e comunicazione integrata delle risorse territoriali, culturali, turistiche, promozionali e agroalimentari della Regione Liguria e degli enti del settore regionale allargato; ”. </p></content></clause></article><article id="art27"><num>Art. 27.</num><heading>(Modifica all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-06-16/24/main#art4" id="74">articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24</ref> (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))</heading><clause id="art27-cla1"><num>1.</num><content><p>Il <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009/24/main#art4-com6" id="75">comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009</ref>, è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ 6. Qualora i percorsi proposti includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, si applicano in tali tratte le disposizioni di cui al <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1992-04-30/285/main" id="76">decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</ref> (Nuovo codice della strada). ”. </p></content></clause></article><article id="art28"><num>Art. 28.</num><heading>(Modifica all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-04-10/15/main#art170" id="77">articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15</ref> (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della <ref href="/it/legge/stato/2014-04-07/56/main" id="78">legge 7 aprile 2014, n. 56</ref> (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))</heading><clause id="art28-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo il <ref href="/it/legge/regione.liguria/2015/15/main#art170-com4" id="79">comma 4 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015</ref>, è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“ 4 bis. In materia di protezione della fauna selvatica e disciplina della caccia, gli atti di cui al comma 4 restano in vigore fino al 31 dicembre 2023. ”. </p></content></clause></article><article id="art29"><num>Art. 29.</num><heading>(Modifiche al <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2018-02-21/1/main" id="80">regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1</ref> (Regolamento di attuazione dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-05-29/22/main#art29" id="81">articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22</ref> (Norme in materia di energia)))</heading><clause id="art29-cla1"><num>1.</num><content><p>All’articolo 21 del <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2018-02-21/1/main" id="82">r.r. 1/2018</ref>, sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p>dopo il comma 2, è inserito il seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 2 bis. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il responsabile dell’impianto, almeno cinque giorni prima della data programmata per l’ispezione, può confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta nei termini di cui al comma 3. In caso di mancata conferma la data si intende concordata. ”; </p></content><list><num>b)</num><content><p> il comma 3, è sostituito dal seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 3. La data programmata per l’ispezione potrà essere modificata, una volta soltanto, qualora il responsabile dell’impianto ne faccia richiesta scritta, anche per PEC o posta elettronica, che pervenga all’autorità competente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data programmata per l’ispezione. La nuova data, che dovrà essere debitamente comunicata dall’autorità competente, non potrà eccedere i sessanta giorni dalla prima data programmata. ”; </p></content><list><num>c)</num><content><p> il comma 11, è sostituito dal seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 11. Qualora, a seguito dell’ispezione, si riscontri l’inesistenza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, o la mancata effettuazione delle manutenzioni prescritte, il responsabile di impianto sarà diffidato a provvedere in merito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell’ispezione; entro il medesimo termine, il responsabile dovrà fare pervenire all’autorità competente copia della documentazione attestante l’adempimento alla diffida. In caso di mancato rispetto dei disposti della diffida, sarà applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2005/192/main#art15-com5" id="83">articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005</ref>. Qualora, a seguito dell’ispezione, si riscontri invece l'esistenza del rapporto di efficienza energetica redatto nei termini di legge, ma la sua mancata trasmissione al CAITEL nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, è applicata nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00 ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/22/main#art33-com15quater" id="84">articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007</ref>. ”; </p></content><list><num>d)</num><content><p> al primo periodo del comma 14, le parole: “ e non modificata”, sono sostituite dalle seguenti: “ o modificata ” e dopo le parole: “ in altra data comunicata ”, sono inserite le seguenti: “ con raccomandata o PEC ”; </p></content></list><list><num>e)</num><content><p> dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: </p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“ 14 bis. La sanzione di cui al comma 14, non si applica nel caso in cui l’ispezione non possa essere effettuata per cause documentate di forza maggiore. ”. </p></content></clause><clause id="art29-cla2"><num>2.</num><content><p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le fattispecie per le quali non siano ancora attivate le procedure di accertamento.</p></content></clause></article><article id="art30"><num>Art. 30.</num><heading>(Incentivazione a sistemi di welfare integrativi)</heading><clause id="art30-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione riconosce ai sistemi di welfare integrativi alle prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale, per prestazioni sanitarie e di assistenza in caso di gravi patologie, il ruolo di strumento utile per incrementare prospettive di sicurezza economica ai propri cittadini.</p></content></clause><clause id="art30-cla2"><num>2.</num><content><p>Ai fini di cui al comma 1, la Regione:</p></content><list><num>a)</num><content><p>può promuovere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro, affinché adottino misure di incentivazione verso il proprio personale dipendente, volte ad agevolare i sistemi di welfare integrato per prestazioni sanitarie e di assistenza;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>può stipulare specifiche convenzioni con soggetti che offrano forme sanitarie e di assistenza integrative delle prestazioni erogate dal sistema socio-sanitario regionale, affinché il proprio personale dipendente possa usufruire per se stesso e per il proprio nucleo familiare dei servizi di tali soggetti, per prestazioni sanitarie e di assistenza in caso di gravi patologie.<noteRef href="not3" marker="(3)"/></p></content></list></clause><clause id="art30-cla3"><num>3.</num><content><p>Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione Liguria incentiva le adesioni del proprio personale dipendente interessato a forme sanitarie e di assistenza integrative con oneri parzialmente a proprio carico.</p></content></clause><clause id="art30-cla4"><num>4.</num><content><p>La Giunta regionale determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali, i criteri e le modalità di incentivazione di cui al comma 3.</p></content></clause><clause id="art30-cla5"><num>5.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione della lettera b) del comma 2, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art31"><num>Art. 31.</num><heading>(Il Golfo dell’Isola Trail Race)</heading><clause id="art31-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione valorizza e sostiene l’organizzazione della finale della Golden Trail World Series 2023 “Il Golfo dell’Isola Trail Race” che si terrà nel mese di ottobre 2023 nei comuni del ponente ligure, riconoscendo l’importanza dell’evento sportivo anche come strumento di promozione del territorio ligure a livello internazionale.</p></content></clause><clause id="art31-cla2"><num>2.</num><content><p>Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2023, a concedere con proprio atto contributi ai comuni ricompresi nell’area del ponente ligure denominata il Golfo dell’Isola interessati alla realizzazione di tale manifestazione sportiva fino a un massimo di euro 150.000,00.</p></content></clause><clause id="art31-cla3"><num>3.</num><content><p>Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito Pubblico” Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari “ Titolo 1 “Spese Correnti” e contestuale  autorizzazione della spesa e iscrizioni del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 6 “Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero”, Programma 1 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause></article><article id="art32"><num>Art. 32.</num><heading>(Misure urgenti in materia di infrastrutture pubbliche)</heading><clause id="art32-cla1"><num>1.</num><content><p>Sono ammissibili infrastrutture lineari strategiche di trasporto pubblico, situate in grandi centri urbani e finalizzate al miglioramento della mobilità urbana con contestuale riduzione del trasporto privato e delle emissioni, non altrimenti localizzabili, anche qualora ricadenti nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua o interessanti aree del demanio idrico, previo accertamento che le aree interessate non risultino necessarie al ripristino del corretto deflusso del corso d’acqua, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle condizioni di sicurezza idraulica per la piena di riferimento con adeguati franchi idraulici.</p></content></clause><clause id="art32-cla2"><num>2.</num><content><p>Sono, altresì, ammissibili volumi tecnici funzionali alle infrastrutture indicate nel comma 1, qualora ricadenti nelle stesse aree.</p></content></clause><clause id="art32-cla2bis"><num><inline name="inlinea0">2 bis.</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> Interventi di ricollocazione di impianti di distribuzione di carburanti già insediati nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua in contesti di tessuto urbano consolidato e interferenti con la realizzazione di opere strategiche di interesse pubblico individuate dalla Regione possono essere consentiti nelle medesime fasce qualora siano necessari a garantire la continuità del servizio alla viabilità, come verificato dal comune interessato. La realizzazione degli interventi di ricollocazione, ove compatibili con la pianificazione di bacino, può essere consentita a condizione che sia garantita la possibilità dello svolgimento delle attività di manutenzione dell’alveo e delle opere idrauliche e che gli interventi non comportino danni o problematiche di stabilità alle strutture arginali o di difesa idraulica. Nulla è dovuto ad alcun titolo né indennitario né risarcitorio a favore del soggetto autorizzato nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica che interessino l’area oggetto della ricollocazione.</inline> <noteRef href="not5" marker="(5)"/> </p></content></clause></article><article id="art33"><num>Art. 33.</num><heading>(Disposizione di invarianza finanziaria)</heading><clause id="art33-cla1"><num>1.</num><content><p>Dall’attuazione degli articoli 2, 4, comma 1, lettere b) e c), 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 commi 1, 2, lettera a), 3 e 4, 32 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.</p></content></clause></article><article id="art34"><num>Art. 34.</num><heading>(Dichiarazione d’urgenza)</heading><clause id="art34-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></content></clause></article></body><conclusions period="20250805"><p>Citta...
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
