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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="singleVersion" name="legge"/><meta><publication date="2004-07-14" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="6"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2004-06-29/10/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2004-06-29/10"/><FRBRdate date="2004-06-29" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2004-06-29/10/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2004-06-29/10/ita@"/><FRBRdate date="2004-06-29" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2004-06-29/10/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2004-06-29/10/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2004-06-29" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2026-01-01" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.liguria/2004-06-29/10/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.liguria/2007-02-20/7" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp2" href="/it/legge/regione.liguria/2008-12-24/44" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp3" href="/it/legge/regione.liguria/2009-05-11/16" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp4" href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp5" href="/it/legge/regione.liguria/2014-11-27/38" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp6" href="/it/legge/regione.liguria/2014-12-29/41" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp7" href="/it/legge/regione.liguria/2016-12-23/33" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp8" href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp9" href="/it/legge/regione.liguria/2017-12-28/29" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp10" href="/it/legge/regione.liguria/2018-05-29/5" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp11" href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp12" href="/it/legge/regione.liguria/2020-12-29/32" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp13" href="/it/legge/regione.liguria/2023-12-28/20" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp14" href="/it/legge/regione.liguria/2025-12-24/20" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>1<classifications source="eurovoc"><keyword value="edilizia sociale" showAs="edilizia sociale" dictionary="Toscana" id="c4.02."/></classifications><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-02-20/7/main#art25" id="1">art. 25 della L.R. 20 febbraio 2007, n. 7</ref> . </p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Lettera già modificata dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-12-24/44/main#art14" id="2">art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44</ref>, ulteriormente modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art6" id="3">art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref> e così sostituita dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art13" id="4">art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> . </p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-05-11/16/main#art17" id="5">art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16</ref> . </p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-05-11/16/main#art17" id="6">art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16</ref> . </p></note><note id="not5" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-05-11/16/main#art17" id="7">art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16</ref> . </p></note><note id="not6" class="NOTA_NDR"><p> Sostituisce il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main#art2-com2" id="8">comma 2 dell' art. 2 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9</ref> . </p></note><note id="not7" class="NOTA_NDR"><p> Sostituisce la <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main#art3-com4-letb" id="9">lettera b) del comma 4 dell' art. 3 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9</ref> . </p></note><note id="not8" class="NOTA_NDR"><p> Sostituisce il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main#art3-com5" id="10">comma 5 dell' art. 3 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9</ref> . </p></note><note id="not9" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-05-11/16/main#art17" id="11">art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16</ref> . Sostituisce il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main#art7-com3" id="12">comma 3 dell' art. 7 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9</ref> . </p></note><note id="not10" class="NOTA_NDR"><p> Sostituisce l' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main#art21" id="13">art. 21 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9</ref> . </p></note><note id="not11" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art1" id="14">art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not12" class="NOTA_NDR"><p> Comma già modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art2" id="15">art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref> e così successivamente modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art7" id="16">art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref>.</p></note><note id="not13" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art2" id="17">art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not14" class="NOTA_NDR"><p> Articolo già sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art3" id="18">art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref> e così successivamente sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art9" id="19">art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13</ref> . </p></note><note id="not15" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art4" id="20">art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not16" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art5" id="21">art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.</ref></p></note><note id="not17" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art5" id="22">art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not18" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art5" id="23">art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not19" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art5" id="24">art 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not20" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art5" id="25">art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not21" class="NOTA_NDR"><p> Alinea così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art6" id="26">art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not22" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art6" id="27">art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not23" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art6" id="28">art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not24" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art6" id="29">art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not25" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art6" id="30">art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.</ref></p></note><note id="not26" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art7" id="31">art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not27" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-03-11/3/main#art8" id="32">art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3</ref>.</p></note><note id="not28" class="NOTA_NDR"><p> Vedi la norma transitoria prevista dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014/3/main#art9" id="33">art. 9 della L.R. 3/2014</ref> per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale. </p></note><note id="not29" class="NOTA_NDR"><p> Vedi la norma transitoria prevista dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014/3/main#art9" id="34">art. 9 della L.R. 3/2014</ref> per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.</p></note><note id="not30" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-11-27/38/main#art1" id="35">art. 1 della L.R. 27 novembre 2014, n. 38</ref> .</p></note><note id="not31" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-12-29/41/main#art24" id="36">art. 24 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41</ref> .</p></note><note id="not32" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dal <ref href="/it/legge/regione.liguria/2016-12-27/33/main#art2-com19" id="37">comma 19 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33</ref>.</p></note><note id="not33" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dal <ref href="/it/legge/regione.liguria/2016-12-27/33/main#art2-com20" id="38">comma 20 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33</ref>.</p></note><note id="not34" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art1" id="39">art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not35" class="NOTA_NDR"><p> Lettera aggiunta dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art1" id="40">art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref>.</p></note><note id="not36" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art1" id="41">art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not37" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art2" id="42">art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not38" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art2" id="43">art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not39" class="NOTA_NDR"><p> Comma sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art3" id="44">art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> e così successivamente modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2025-12-24/20/main#art17" id="45">art. 17 della L.R. 24 dicembre 2025, n. 20</ref>.</p></note><note id="not40" class="NOTA_NDR"><p> Comma abrogato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art3" id="46">art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not41" class="NOTA_NDR"><p> Comma abrogato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art3" id="47">art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not42" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art4" id="48">art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> . Con <ref href="/it/////main" id="49">sentenza n. 106/2018</ref>, pubblicata nella <ref href="/it/////main" id="50">Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018</ref>, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.</p></note><note id="not43" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art4" id="51">art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> . Vedi sentenza della Corte Costituzionale <ref href="/it/////main" id="52">n. 77 del 20 aprile 2023</ref>, pubblicata nella <ref href="/it/////main" id="53">Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17</ref>, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.</p></note><note id="not44" class="NOTA_NDR"><p> Lettera inserita dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art4" id="54">art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not45" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art4" id="55">art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not46" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art4" id="56">art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not47" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art4" id="57">art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not48" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art5" id="58">art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not49" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art5" id="59">art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not50" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art5" id="60">art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not51" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art5" id="61">art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not52" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art6" id="62">art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017/13/main#art18" id="63">art. 18 della medesima L.R. 13/2017.</ref></p></note><note id="not53" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art8" id="64">art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not54" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art8" id="65">art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not55" class="NOTA_NDR"><p> Comma abrogato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art8" id="66">art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not56" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art10" id="67">art. 10 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not57" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art11" id="68">art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref>. </p></note><note id="not58" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art11" id="69">art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017/13/main#art18" id="70">art. 18 della medesima L.R. 13/2017.</ref></p></note><note id="not59" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art12" id="71">art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not60" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art12" id="72">art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not61" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art12" id="73">art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not62" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art13" id="74">art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not63" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art14" id="75">art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref> .</p></note><note id="not64" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art15" id="76">art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13</ref>. </p></note><note id="not65" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-12-28/29/main#art19" id="77">art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29</ref> e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018/5/main#art1" id="78">art. 1 della L.R. 5/2018</ref>.</p></note><note id="not66" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29/main#art3" id="79">art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29</ref>.</p></note><note id="not67" class="NOTA_NDR"><p> Comma modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29/main#art3" id="80">art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29</ref> e così ulteriormente modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2023-12-28/20/main#art71" id="81">art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20</ref>.</p></note><note id="not68" class="NOTA_NDR"><p> Comma inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29/main#art3" id="82">art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29</ref>.</p></note><note id="not69" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29/main#art3" id="83">art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29</ref>.</p></note><note id="not70" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29/main#art3" id="84">art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29</ref>.</p></note><note id="not71" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29/main#art3" id="85">art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29</ref>.</p></note><note id="not72" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2020-12-29/32/main#art6" id="86">art. 6 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32</ref>.</p></note></notes></meta><preface><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2004-06-29">29 giugno 2004</docDate><docNumber>10</docNumber><docTitle>Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main" id="87">legge regionale 12 marzo 1998 n. 9</ref> (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><title id="tlt1"><num>TITOLO I</num><heading>DISPOSIZIONI GENERALI</heading><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Finalità)</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente normativa disciplina il sistema dell'assegnazione e della gestione del patrimonio d'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ed è rivolta in particolare a:</p></content><list><num>a)</num><content><p>soddisfare la domanda abitativa delle famiglie e dei soggetti meno abbienti, nonché di particolari categorie sociali;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>definire procedure efficienti in grado di evitare disagi a carico dell'utenza;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>razionalizzare la gestione del patrimonio di E.R.P. attraverso l'unificazione dello stesso in capo alle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.) garantendo il contenimento dei costi ed il miglioramento degli standard abitativi, anche attraverso interventi di riqualificazione energetica, sicurezza sismica ed accessibilità agli immobili. <noteRef href="not32" marker="(32)"/></p></content></list><list><num>d)</num><content><p>favorire il raccordo degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie.</p></content></list></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Ambito di applicazione)</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli alloggi di E.R.P. A tal fine sono considerati d'E.R.P. gli alloggi: </p></content><list><num>a)</num><content><p>acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici per le finalità sociali proprie dell'E.R.P.;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>realizzati o recuperati con la totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla <ref href="/it/legge/stato/1993-12-24/560/main" id="88">legge 24 dicembre 1993 n. 560</ref> (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nell'ambito dei piani di investimento. </p></content></list></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente legge gli alloggi:</p></content><list><num>a)</num><content><p>realizzati con contributi di edilizia agevolata o con finanziamenti di edilizia sovvenzionata se destinati alla locazione di cui agli articoli 8 e 9 della <ref href="/it/legge/stato/1992-02-19/179/main" id="89">legge 19 febbraio 1992 n. 179</ref> (norme per l'edilizia residenziale pubblica);</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti; </p></content></list><list><num>d)</num><content><p>di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico dello Stato o della Regione; </p></content></list><list><num>e)</num><content><p>realizzati con finanziamenti specifici per case parcheggio o ricoveri provvisori sino a che durino la causa ed i motivi contingenti per i quali furono realizzati;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>realizzati o acquistati dagli enti pubblici economici con fondi propri;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p>la cui costruzione, recupero e/o acquisto, pur essendo stata realizzata con l'impiego di fondi per l'edilizia sovvenzionata, sia risultata non idonea, per sopravvenute motivazioni, alle finalità proprie di tale edilizia.<noteRef href="not34" marker="(34)"/></p></content></list><list><num>g bis)</num><content><p> inseriti in edifici o zone di pregio e liberi da contratti di locazione. <noteRef href="not35" marker="(35)"/> </p></content></list></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>La disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi realizzati, acquistati o recuperati da enti pubblici nell'ambito di programmi complessi è definita dalla normativa gestionale prevista negli stessi anche in deroga alle disposizioni della presente legge per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi stessi.</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><num>4.</num><content><p>Nell'ipotesi di programmi di riqualificazione di ambiti urbani di preminente interesse pubblico definiti dai Comuni, le deroghe di cui al comma 3 possono avere ad oggetto anche i criteri previsti per la concessione di contributi di edilizia agevolata.</p></content></clause><clause id="art2-cla5"><num>5.</num><content><p>L'ipotesi di cui alla lettera g) del comma 2, su richiesta dell'ente attuatore, è autorizzata dalla Regione fermo restando la restituzione dei finanziamenti pubblici utilizzati, maggiorati degli interessi legali da destinare nel medesimo ambito territoriale comunale, con priorità per la stessa circoscrizione, per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un corrispondente numero di alloggi per soddisfare il fabbisogno che aveva indotto la localizzazione del finanziamento.</p></content></clause><clause id="art2-cla5bis"><num>5 bis.</num><content><p> L’ipotesi di cui al comma 2, lettera g bis), su richiesta dell’ente proprietario, è autorizzata dalla Regione subordinatamente alla redazione da parte dello stesso ente di un programma di costruzione, acquisto o recupero di alloggi pubblici alla cui attuazione sono destinati i proventi della vendita degli alloggi di cui alla lettera g bis) sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.  <noteRef href="not36" marker="(36)"/> </p></content></clause><clause id="art2-cla6"><num>6.</num><content><p>Gli enti che con programmi di edilizia agevolata e convenzionata o, comunque, finanziati contraendo mutui o con quota parte degli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio, realizzano alloggi destinati alla locazione, li assegnano in base ad indirizzi e criteri definiti dalla Giunta regionale.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Competenze)</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Sono di competenza della Regione:</p></content><list><num>a)</num><content><p>la programmazione delle risorse finanziarie e l'individuazione di specifiche misure di sostegno finalizzate a sostenere le fasce sociali più deboli dell'utenza; <noteRef href="not66" marker="(66)"/></p></content></list><list><num>b)</num><content><p> l'approvazione dei requisiti e dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio d'E.R.P volti a garantire su tutto il territorio regionale un omogeneo livello di tutela;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>l'individuazione degli ambiti ottimali di utenza;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>l'emanazione di direttive ed indirizzi relativi all'assegnazione, alla gestione e cessioni del patrimonio pubblico;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>l'approvazione dei programmi di cessione del patrimonio pubblico.</p></content></list></clause><clause id="art3-cla1bis"><num>1 bis.</num><content><p>La Regione, nel definire i requisiti e i criteri di cui al comma 1, lettera b), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare <noteRef href="not1" marker="(1)"/> .</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p>Sono di competenza dei Comuni:</p></content><list><num>a)</num><content><p>l'assegnazione degli alloggi di E.R.P;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>gli interventi di sostegno economico e sociale della relativa utenza. </p></content></list></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p>Per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti connessi all'alienazione del proprio patrimonio, i Comuni possono, previa convenzione, avvalersi delle A.R.T.E. territorialmente competenti.</p></content></clause><clause id="art3-cla4"><num>4.</num><content><p> I comuni disciplinano con appositi regolamenti, sulla base delle disposizioni della presente legge e degli indirizzi regionali, le procedure di assegnazione del patrimonio pubblico. <noteRef href="not37" marker="(37)"/></p></content></clause><clause id="art3-cla5"><num>5.</num><content><p> Sono di competenza delle A.R.T.E.: <noteRef href="not38" marker="(38)"/> </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) la gestione del patrimonio pubblico condotta secondo parametri di efficienza ed economicità che consentano di destinare adeguate risorse finanziarie agli interventi di manutenzione, ivi compresa la stipula degli atti convenzionali di locazione con gli aventi titolo come individuati dal provvedimento comunale di assegnazione, nonché la formazione ed aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) la realizzazione di interventi costruttivi secondo i parametri di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-12-03/38/main#art2-com1-let8" id="90">articolo 2, comma 1, </ref><ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-12-03/38/main#art2-com1-let8" id="91">lettera h), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38</ref> (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni. </p></content></clause></article></title><title id="tlt2"><num>TITOLO II</num><heading>ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI D'E.R.P.</heading><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Bandi di concorso)</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>  I comuni emanano ogni due anni un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.<inline name="inlinea0">, potendosi anche avvalere dell’ARTE territorialmente competente.</inline> <noteRef href="not39" marker="(39)"/> </p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>  (Omissis) <noteRef href="not40" marker="(40)"/> </p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Il Comune che ha emanato il bando individua idonee forme di pubblicità dello stesso, estese anche ai restanti Comuni dell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).</p></content></clause><clause id="art4-cla4"><num>4.</num><content><p> (Omissis) <noteRef href="not41" marker="(41)"/> </p></content></clause><clause id="art4-cla5"><num>5.</num><content><p>La graduatoria, formulata in base ai commi precedenti, ha validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della graduatoria vigente.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Principi per l'assegnazione degli alloggi)</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:</p></content><list><num>a)</num><content><p>cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione; <noteRef href="not42" marker="(42)"/></p></content></list><list><num>b)</num><content><p>residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando tenendo conto della decorrenza della stessa nell'ambito del territorio regionale;<noteRef href="not43" marker="(43)"/></p></content></list><list><num>c)</num><content><p>limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente;</p></content></list><list><num>d bis)</num><content><p> assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;  <noteRef href="not44" marker="(44)"/>  </p></content></list><list><num>e)</num><content><p>limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare da accertarsi secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);<noteRef href="not45" marker="(45)"/></p></content></list><list><num>f)</num><content><p>ulteriori condizioni previste dai regolamenti comunali di cui all'articolo 3, comma 4, in relazione a peculiari esigenze locali.</p></content></list></clause><clause id="art5-cla1bis"><num>1 bis.</num><content><p> Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui al comma 1, lettera e), i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto al comma 1, lettere c), d), d bis) e f), dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione. <noteRef href="not46" marker="(46)"/>  </p></content></clause><clause id="art5-cla1ter"><num>1 ter.</num><content><p> In deroga al requisito di cui al comma 1, lettera c), al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale. <noteRef href="not47" marker="(47)"/> </p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1989-05-30/223/main" id="92">decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223</ref> (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente. </p></content></clause><clause id="art5-cla3"><num>3.</num><content><p>La situazione economica per l'accesso e per la permanenza, nonché le modalità di aggiornamento sono indicati nei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria)</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Ogni Comune provvede all'istruttoria delle domande pervenute ed alla formazione della graduatoria provvisoria che riporta il punteggio conseguito da ciascun concorrente.</p></content></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>Gli interessati possono presentare opposizione ed il Comune provvede sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso.</p></content></clause><clause id="art6-cla3"><num>3.</num><content><p>Conclusa la fase dell'esame delle opposizioni, il Comune approva la graduatoria definitiva. In caso di concorrenti che abbiano ottenuto pari punteggio si da priorità ai residenti nel Comune ove è effettuato l'intervento. In assenza di residenti nel Comune, si effettua il sorteggio fra i concorrenti aventi pari punteggio.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Supporto alle attività di competenza comunale)</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>I Comuni si avvalgono di un organo tecnico collegiale quale supporto nelle operazioni ed attività di competenza con riferimento a:</p></content><list><num>a)</num><content><p>predisposizione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. di cui all'articolo 4;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>verifica della rispondenza della procedura amministrativa di assegnazione alla vigente normativa nonché agli indirizzi ed alle direttive di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d);</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>esame delle opposizioni alla graduatoria provvisoria di cui al comma 2 dell'articolo 6;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>formulazione della graduatoria unificata nei casi di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>espressione di pareri concernenti le questioni relative al procedimento di assegnazione, nonché quelle connesse all'emanazione del bando di concorso.</p></content></list></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>L'organo di cui al comma 1, denominato Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.), è nominato dalla Regione per ciascun ambito territoriale provinciale, fatta salva per la Provincia di Genova la costituzione di due Commissioni. La composizione di tale organo è la seguente:</p></content><list><num>a)</num><content><p>un rappresentante regionale, in qualità di Presidente;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>due rappresentanti comunali, designati dall'A.N.C.I. nell'ambito dei Comuni facenti parte della provincia interessata, di cui uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione uguale o superiore ai 15.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a tale limite;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>due rappresentanti delle Associazioni dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>un rappresentante dell'A.R.T.E. territorialmente competente.</p></content></list></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p>Non possono essere nominati nella Commissione di cui al presente articolo coloro che ricoprono incarichi di natura istituzionale o comunque che fanno parte degli organi degli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività della Commissione stessa.</p></content></clause><clause id="art7-cla4"><num>4.</num><content><p>Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate entro un mese dalla richiesta. La C.R.E.R. può essere nominata ed insediata nel caso in cui i componenti designati siano almeno in numero di tre, fra i quali colui che svolge le funzioni di Presidente, fatte salve le successive integrazioni. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p></content></clause><clause id="art7-cla5"><num>5.</num><content><p>La C.R.E.R. dura in carica quattro anni che decorrono dalla data di nomina ed i componenti possono essere riconfermati. La sede della C.R.E.R. è istituita presso l'A.R.T.E. competente per territorio. A tali aziende spetta l'organizzazione e lo svolgimento dei compiti di segreteria della C.R.E.R..</p></content></clause><clause id="art7-cla6"><num>6.</num><content><p>Ai componenti della C.R.E.R. è corrisposto per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nonché il rimborso delle spese. Tali oneri sono posti a carico degli enti proprietari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'entità del gettone da corrispondere ai membri della C.R.E.R. è fissata nella misura di cui alla Tabella "B" della <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-06-04/25/main" id="93">legge regionale 4 giugno 1996 n. 25</ref> (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1994-06-28/28/main" id="94">legge regionale 28 giugno 1994 n. 28</ref> (disciplina degli Enti strumentali della Regione)) e alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1995-04-05/20/main" id="95">legge regionale 5 aprile 1995 n. 20</ref> (norme per l'attuazione del programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare tecnologico). La partecipazione di dipendenti regionali alla C.R.E.R. avviene in qualità di esperto.</p></content></clause><clause id="art7-cla7"><num>7.</num><content><p>La Regione provvede, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d), alla definizione dei criteri di funzionamento della C.R.E.R..</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><heading>(Assegnazione di alloggi in locazione)</heading><clause id="art8-cla01"><num>01.</num><content><p> L’offerta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è rivolta ai seguenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) anziani ultrasessantacinquenni; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d) nuclei familiari con presenza di malati terminali; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>f) appartenenti alle Forze dell’Ordine; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>g) nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>h) genitori separati o divorziati; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>i) persone sole con minori; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>j) nuclei familiari in condizioni abitative improprie; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>k) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’assegnazione. <noteRef href="not48" marker="(48)"/> </p></content></clause><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione il Comune sede dell'intervento, fatta salva la riserva del 60 per cento per i propri residenti da almeno sette anni con cittadinanza italiana, provvede a formulare una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell'assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell'ambito territoriale.<noteRef href="not49" marker="(49)"/></p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>Gli alloggi recuperati sono assegnati:</p></content><list><num>a)</num><content><p>prioritariamente ai precedenti occupanti previo accertamento nei riguardi degli stessi da parte del Comune dell'esistenza dei requisiti per l'assegnazione, assumendosi come limite riferito alla situazione economica quello previsto per la permanenza nella assegnazione; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>mediante concorso riservato ai soggetti di cui al capoverso precedente, qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>mediante utilizzo della graduatoria comunale esistente, per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnati, fatto salvo quanto disposto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2002-07-10/29/main#art10-com2" id="96">articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29</ref> (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).</p></content></list></clause><clause id="art8-cla2bis"><num>2 bis.</num><content><p> Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2, una percentuale non superiore al 50 per cento degli alloggi costruiti, acquistati, recuperati o che si rendono disponibili è assegnata ai nuclei familiari di cui al comma 01, lettera a). <noteRef href="not50" marker="(50)"/>  </p></content></clause><clause id="art8-cla2ter"><num>2 ter.</num><content><p> La rimanente quota degli alloggi è assegnata ai restanti soggetti di cui al comma 01, in modo tale da garantire un’equa distribuzione tra le differenti tipologie di nuclei familiari presenti in graduatoria. <noteRef href="not51" marker="(51)"/>  </p></content></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p>Gli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero sono assegnati dal Comune mediante l'utilizzo della propria graduatoria esistente al momento in cui si verifica l'assegnabilità.</p></content></clause><clause id="art8-cla4"><num>4.</num><content><p>Nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all'assegnazione di tutti o parte degli alloggi recuperati o disponibili, si procede a formulare una graduatoria unificata con le modalità di cui al comma 1.</p></content></clause><clause id="art8-cla5"><num>5.</num><content><p>Gli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali sono assegnati mediante l'individuazione, nella graduatoria esistente, degli aventi titolo, ovvero, in subordine, mediante la predisposizione d'apposito bando.</p></content></clause><clause id="art8-cla6"><num>6.</num><content><p>I Comuni individuano ulteriori criteri per l'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati che tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap. nonché di quelle derivanti da peculiari situazioni sociali. <noteRef href="not11" marker="(11)"/></p></content></clause></article><article id=""><num>Art. 8 bis.</num><heading>(Durata del rapporto di assegnazione) <noteRef href="not52" marker="(52)"/> </heading><clause id="art8bis-cla1"><num>1.</num><content><p> L’atto convenzionale di locazione stipulato in forza del provvedimento comunale di assegnazione ha durata di otto anni ed è rinnovato, ad ogni successiva scadenza, per uguale periodo, salvo che non sia stata pronunciata la decadenza ai sensi dell’articolo 16, comma 2.</p></content></clause><clause id="art8bis-cla2"><num>2.</num><content><p> Alla scadenza dell’atto convenzionale di locazione è consentita l’occupazione dell’immobile, per un periodo di tempo massimo di sei mesi, necessario ad effettuare la verifica dei requisiti di permanenza.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9.</num><heading>(Casi particolari d'assegnazioni)</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>In presenza di situazioni di emergenza abitativa il Comune può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti per l'assegnazione, a sistemazioni provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non possono eccedere la durata di due anni. In presenza di tale circostanza l'ente gestore provvede a stipulare con l'avente titolo una specifica convenzione di durata pari a quella risultante dal provvedimento comunale di assegnazione provvisoria, rinnovabile fino al massimo di due anni solo su motivata richiesta del Comune qualora risulti comprovato il persistere della situazione di emergenza abitativa. Il canone di locazione è stabilito dal Comune d'intesa con l'ente gestore. In caso di inosservanza delle prescrizioni convenzionali si applicano gli articoli 16, 17 e 18. <noteRef href="not12" marker="(12)"/></p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>I Comuni possono riservare agli appartenenti alle Forze dell'ordine e alla Polizia locale una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l'assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che si avvale della facoltà di cui al presente comma. Analogamente, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), nella quota non superiore al 15 per cento possono rientrare anche gli operatori sanitari e sociosanitari che esercitano la professione nell’ambito dell’ASL di appartenenza del Comune. <noteRef href="not67" marker="(67)"/></p></content></clause><clause id="art9-cla3"><num>3.</num><content><p>Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell'ordine non comporta la perdita del diritto all'assegnazione dell'alloggio a suo favore previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In caso di superamento del limite per la permanenza, l’ente gestore propone la mobilità in alloggio a canone moderato, ove disponibile. <noteRef href="not13" marker="(13)"/></p></content></clause></article><article id=""><num>Art. 9 bis.</num><heading>(Coabitazione sociale) <noteRef href="not31" marker="(31)"/> </heading><clause id="art9bis-cla1"><num>1.</num><content><p> La Regione al fine di favorire il raccordo degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie, prevede attività di coabitazione sociale rivolte a fasce deboli della popolazione residente quale forma di risposta integrata al disagio economico-sociale-personale di soggetti in carico ai servizi sociali e sociosanitari territoriali. </p></content></clause><clause id="art9bis-cla2"><num>2.</num><content><p> Per coabitazione sociale si intende la coabitazione di persone appartenenti a nuclei familiari diversi che condividono il medesimo alloggio al fine di un reciproco sostegno anche di carattere economico. </p></content></clause><clause id="art9bis-cla3"><num>3.</num><content><p> L’individuazione del gruppo di coabitazione sociale avviene sulla base di progetti definiti dai servizi sociali del Comune di ubicazione dell’alloggio.</p></content></clause><clause id="art9bis-cla4"><num>4.</num><content><p> Nell’ambito del patrimonio immobiliare gli enti proprietari (ARTE e comuni) individuano alloggi adeguati da destinare a progetti di coabitazione sociale. </p></content></clause><clause id="art9bis-cla5"><num>5.</num><content><p> Le persone che hanno accesso al progetto di coabitazione sociale devono essere in possesso singolarmente dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi ERP. </p></content></clause><clause id="art9bis-cla6"><num>6.</num><content><p> Il progetto di inserimento prevede la partecipazione delle persone coassegnatarie alle spese di conduzione inerenti l’alloggio e/o l’impegno formale del soggetto proponente il progetto. Il canone è determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di ERP in relazione al numero complessivo degli occupanti.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10.</num><heading>(Assegnazione ai profughi)</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>L'assegnazione degli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui alla <ref href="/it/legge/stato/1952-03-04/137/main" id="97">legge 4 marzo 1952 n. 137</ref> (assistenza a favore dei profughi) è disciplinata dalla vigente legislazione nazionale speciale di riferimento.</p></content></clause></article></title><title id="tlt3"><num>TITOLO III</num><heading>GESTIONE DEL PATRIMONIO</heading><article id="art11"><num>Art. 11.</num><heading>(Atto convenzionale di locazione)</heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p> L'ente gestore provvede alla stipulazione dell'atto convenzionale di locazione con l'assegnatario.<noteRef href="not53" marker="(53)"/></p></content></clause><clause id="art11-cla2"><num>2.</num><content><p>A seguito della richiesta dell'assegnatario, è ammessa la cointestazione dell'atto convenzionale di locazione ad un altro componente maggiorenne facente parte del nucleo familiare così come definito ai sensi dell'articolo 5.</p></content></clause><clause id="art11-cla3"><num>3.</num><content><p>La mancata sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione nei tempi stabiliti dall'ente gestore, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, determina l'automatica decadenza dall'assegnazione e comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.<noteRef href="not54" marker="(54)"/></p></content></clause><clause id="art11-cla4"><num>4.</num><content><p>L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, ovvero sessanta giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero, dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concedersi da parte dell'ente gestore. L'inosservanza del termine comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato.</p></content></clause><clause id="art11-cla5"><num>5.</num><content><p>A tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione entro i termini.</p></content></clause><clause id="art11-cla5.1"><num>5.1.</num><content><p> Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di certificazione energetica in caso di nuove assegnazioni di alloggi di ERP, per gli atti convenzionali di locazione da stipularsi coi nuclei familiari già assegnatari, ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art18-com2" id="98">articolo 18, comma 2, della legge </ref><ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-06-06/13/main#art18-com2" id="99">regionale 6 giugno 2017, n. 13</ref> (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main" id="100">legge regionale 12 marzo 1998, n. 9</ref> (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-12-03/38/main" id="101">legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38</ref> (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)), non è richiesta la produzione dell’attestato di prestazione energetica.<noteRef href="not68" marker="(68)"/></p></content></clause><clause id="art11-cla5bis"><num>5 bis.</num><content><p> (Omissis) <noteRef href="not" marker="("/><noteRef href="not65" marker="65)"/> </p></content></clause><clause id="art11-cla6"><num>6.</num><content><p> (Omissis) <noteRef href="not55" marker="(55)"/> </p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12</num><heading>(Ampliamenti)<noteRef href="not14" marker="(14)"/></heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p> Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) il coniuge o il convivente di fatto dell’assegnatario ed i figli con lo stesso residenti; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) i figli dell’assegnatario ed i figli degli altri componenti del nucleo familiare; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) il coniuge o il convivente di fatto dei soggetti di cui alla lettera b) ed i figli con lo stesso residenti; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario. </p></content></clause><clause id="art12-cla2"><num>2.</num><content><p> Nei casi di cui al comma 1 l’ampliamento avviene previa verifica da parte dell’ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione. </p></content></clause><clause id="art12-cla3"><num>3.</num><content><p> È consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario nei confronti di discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che, pur con nucleo familiare proprio, si trovino in condizione di emergenza abitativa dovuta a: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) perdita dell’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) mancanza di alloggio e contestuale domicilio in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza o ricovero, ovvero utilizzo di locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o a totale carico dello stesso; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) mancanza di alloggio per comprovato stato di indigenza certificato dai servizi sociali del Comune e relativo stato di disoccupazione. </p></content></clause><clause id="art12-cla4"><num>4.</num><content><p> È consentito, altresì, alle condizioni di cui al comma 2, l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario nei confronti di un diverso nucleo familiare titolare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il cui assegnatario rinunci volontariamente all’assegnazione dello stesso. L’alloggio così liberato è reso disponibile per una nuova assegnazione.</p></content></clause></article><article id=""><num>Art. 12 bis.</num><heading>(Subentri) <noteRef href="not56" marker="(56)"/> </heading><clause id="art12bis-cla1"><num>1.</num><content><p> In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione, purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento, il coniuge o il convivente di fatto dell’assegnatario e gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla2"><num>2.</num><content><p> Il subentro è consentito, altresì, nei confronti dei seguenti soggetti qualora sia dimostrata anagraficamente la convivenza continuativa con l’assegnatario nei trentasei mesi che precedono la data del decesso del medesimo: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) i soggetti facenti parte del nucleo al momento dell’assegnazione; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) i figli dell’assegnatario; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) gli ultrasettantacinquenni. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla3"><num>3.</num><content><p> I nipoti discendenti in linea retta dall’assegnatario subentrano nell’assegnazione, in caso di decesso del medesimo, nei seguenti casi: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) se inseriti nel nucleo familiare in età prescolare o di frequenza della scuola primaria ed ivi presenti senza soluzione di continuità; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) se residenti anagraficamente nell’alloggio in modo continuativo nei quarantotto mesi che precedono la data del decesso dell’assegnatario per comprovata finalità di assistenza socio sanitaria. Il termine si riduce a trentasei mesi se si tratta di minore affidato all’assegnatario per effetto di provvedimento giudiziale. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla4"><num>4.</num><content><p> Si prescinde dal possesso del requisito della convivenza continuativa di cui ai commi 2 e 3 nei casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di risiedere in tale periodo nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per cause indipendenti dalla propria volontà. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla5"><num>5.</num><content><p> E’ consentito, altresì, il subentro nel caso di cui all’articolo 12, comma 4. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla6"><num>6.</num><content><p> Al momento della voltura dell'atto convenzionale di locazione l’ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all’eventuale voltura dell’atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice. Nel caso in cui il subentro avvenga tra coniugi si provvede mediante integrazione dell’atto convenzionale di locazione originario. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla7"><num>7.</num><content><p> Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla8"><num>8.</num><content><p> Il subentro è consentito solo nei casi indicati nel presente articolo. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla9"><num>9.</num><content><p> Al subentro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 bis. </p></content></clause><clause id="art12bis-cla10"><num>10.</num><content><p> L’ente gestore può consentire l’ospitalità temporanea che non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di locazione. A tal fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell’utenza.</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13.</num><heading>(Gestione del patrimonio di E.R.P.)</heading><clause id="art13-cla1"><num>1.</num><content><p>Le A.R.T.E., in qualità di enti gestori, contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dalla presente legge.</p></content></clause><clause id="art13-cla1bis"><num>1 bis.</num><content><p> Ai fini della determinazione del canone di locazione gli enti gestori acquisiscono annualmente dagli assegnatari la dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di mancata o incompleta presentazione di tale dichiarazione l’ente gestore applica il canone massimo previsto dalle vigenti disposizioni per la durata dell’omissione. <noteRef href="not57" marker="(57)"/> </p></content></clause><clause id="art13-cla2"><num>2.</num><content><p>I Comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui all'articolo 2 stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La convenzione può riguardare anche la gestione delle unità immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale pubblica.</p></content></clause><clause id="art13-cla3"><num>3.</num><content><p>E' fatto obbligo alle A.R.T.E. di aggiornare permanentemente l'elenco del patrimonio di E.R.P. da tenere a disposizione del pubblico.</p></content></clause><clause id="art13-cla4"><num>4.</num><content><p>La Regione al fine di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica approva la convenzione - tipo sentite le associazioni dell'utenza più rappresentative a livello regionale.</p></content></clause><clause id="art13-cla5"><num>5.</num><content><p>I Comuni nel caso in cui l'assegnatario o un componente del suo nucleo familiare abbisogni di assistenza sanitaria o sociale predispongono, d'intesa con l'ente gestore, interventi di sostegno per attenuare le eventuali situazioni di disagio.</p></content></clause><clause id="art13-cla5bis"><num>5bis.</num><content><p> Negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il soggetto gestore può finanziare gli stessi utilizzando anche una parte del risparmio ottenuto sulle spese a carico dell’utenza. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, individua i criteri e le modalità di attuazione che dovranno garantire comunque una quota di risparmio all’utenza in relazione al risparmio energetico conseguito.<noteRef href="not33" marker="(33)"/></p></content></clause><clause id="art13-cla5ter"><num>5 ter.</num><content><p> Gli enti gestori adottano un sistema di pronto intervento, di ascolto e di intermediazione sociale nei confronti dell’utenza al fine di garantire una risposta tempestiva a problemi di manutenzione, di sicurezza e di vivibilità dei quartieri. Gli enti gestori garantiscono la propria  presenza negli ambiti di rispettiva competenza attraverso appositi presidi sul territorio. <noteRef href="not58" marker="(58)"/> </p></content></clause></article><article id="art14"><num>Art. 14.</num><heading>(Gestione dei servizi accessori)<noteRef href="not28" marker="(28)"/></heading><clause id="art14-cla1"><num>1.</num><content><p>L'atto convenzionale di locazione prevede l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni ovvero la gestione da parte delle A.R.T.E., in conformità alle decisioni dell'assemblea degli assegnatari.</p></content></clause><clause id="art14-cla2"><num>2.</num><content><p>L'ente gestore promuove il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e favorisce l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria, fornendo alle autogestioni stesse l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e relativo funzionamento. La Regione, d’intesa con gli enti gestori e le organizzazioni sindacali dell’utenza maggiormente rappresentative a livello regionale, approva le linee guida per l’autogestione dei servizi accessori. <noteRef href="not15" marker="(15)"/></p></content></clause><clause id="art14-cla3"><num>3.</num><content><p>Nel caso in cui la gestione dei servizi accessori sia svolta dall'ente gestore la quota costituita dalle spese direttamente attribuibili ai servizi accessori è incrementata dei costi sostenuti dall'ente gestore per lo svolgimento della relativa attività.</p></content></clause><clause id="art14-cla4"><num>4.</num><content><p>Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'ente gestore approva apposito regolamento concernente il funzionamento delle gestioni dei servizi accessori, sentite le organizzazioni dell'utenza.</p></content></clause><clause id="art14-cla5"><num>5.</num><content><p>Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dall'atto convenzionale di locazione; in tal caso si applica la procedura prevista all'articolo 16.</p></content></clause><clause id="art14-cla6"><num>6.</num><content><p>E' facoltà dell'ente gestore continuare o assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, nel caso in cui l'ente gestore non assuma l'amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà ed in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere al medesimo ente le quote per le spese generali di amministrazione e di manutenzione fatta eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione e riscossione delle rate di riscatto.</p></content></clause><clause id="art14-cla7"><num>7.</num><content><p>Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto nelle assemblee condominiali in luogo dell'ente gestore per le deliberazioni relative:</p></content><list><num>a)</num><content><p>alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento.</p></content></list></clause><clause id="art14-cla8"><num>8.</num><content><p>Le assemblee condominiali sono convocate dall'ente gestore o da chi ne assume l'amministrazione.</p></content></clause></article><article id="art15"><num>Art. 15.</num><heading>(Mobilità dell'utenza)</heading><clause id="art15-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli enti gestori, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale, d'intesa con gli enti proprietari, predispongono programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi, al fine di eliminare le condizioni di sotto utilizzazione o di affollamento degli alloggi pubblici, i disagi abitativi di carattere sociale od economico, favorire l'attuazione di programmi di cessione autorizzati ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi complessi.<noteRef href="not16" marker="(16)"/></p></content></clause><clause id="art15-cla1bis"><num>1 bis.</num><content><p> Gli oneri derivanti dal provvedimento di mobilità possono essere a carico dell’ente gestore o del Comune secondo quanto previsto dai criteri regionali di attuazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).<noteRef href="not17" marker="(17)"/></p></content></clause><clause id="art15-cla2"><num>2.</num><content><p>I programmi di cui al comma 1 devono prevedere l'attivazione di forme di partecipazione e di informazione dell'utenza. </p></content></clause><clause id="art15-cla3"><num>3.</num><content><p>I programmi deliberati dagli enti gestori sono comunicati agli interessati i quali possono presentare opposizione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). </p></content></clause><clause id="art15-cla4"><num>4.</num><content><p>L'atto dell'ente gestore che dispone, in forza dei programmi di mobilità definitivamente approvati, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo e sulla base di esso l'ente gestore provvede alla voltura dell'atto convenzionale di locazione.<noteRef href="not59" marker="(59)"/></p></content></clause><clause id="art15-cla5"><num>5.</num><content><p>Gli enti gestori possono comunque autorizzare cambi degli alloggi consensuali ovvero cambi singoli per meglio soddisfare le esigenze indicate nel presente articolo, provvedendo alla voltura dell'atto convenzionale di locazione. <noteRef href="not60" marker="(60)"/> </p></content></clause><clause id="art15-cla5bis"><num>5 bis.</num><content><p> Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche tra assegnatari residenti in comuni diversi nell’ambito regionale sempreché sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi di salute o di lavoro. <noteRef href="not61" marker="(61)"/> </p></content></clause><clause id="art15-cla6"><num>6.</num><content><p>Gli enti gestori, nell'adottare le misure per la mobilità degli assegnatari che non richiedono la cessione degli alloggi inseriti nei piani di vendita, possono prevedere forme d'incentivazione al trasferimento.</p></content></clause><clause id="art15-cla7"><num>7.</num><content><p>Il procedimento di mobilità nei confronti degli assegnatari portatori di handicap,  ultrasessantacinquenni, in mobilità, disoccupati o cassintegrati può essere avviato solo a condizione che gli interessati siano consenzienti.<noteRef href="not18" marker="(18)"/></p></content></clause><clause id="art15-cla7bis"><num>7 bis.</num><content><p> Per i nuclei familiari occupanti un alloggio privo di barriere architettoniche è obbligatoria la mobilità alle condizioni di cui al comma 4 qualora all’interno dei nuclei stessi non siano più presenti, a seguito delle mutate condizioni familiari, soggetti portatori di handicap.<noteRef href="not19" marker="(19)"/></p></content></clause><clause id="art15-cla7ter"><num>7 ter.</num><content><p> Nell’ipotesi di cui al comma 4, in carenza di rilascio dell’alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, opera la decadenza dal rapporto di assegnazione.<noteRef href="not20" marker="(20)"/></p></content></clause></article><article id="art16"><num>Art. 16.</num><heading>(Cause di annullamento e decadenza)<noteRef href="not29" marker="(29)"/></heading><clause id="art16-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Comune dispone l'annullamento dell'assegnazione nei seguenti casi:</p></content><list><num>a)</num><content><p>contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>ottenimento dell'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla2"><num>2.</num><content><p>Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione, oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge, qualora anche un solo componente il nucleo assegnatario:<noteRef href="not21" marker="(21)"/></p></content><list><num>a)</num><content><p>abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione, salvo quanto indicato nella lettera e);</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> fruisca di un ISEE superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. E’ consentito il superamento di tale limite per non più di cinque anni consecutivi. Nell’anno in cui si verifica tale condizione l’assegnatario corrisponde il canone massimo previsto per l’edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50 per cento; <noteRef href="not" marker="("/><noteRef href="not2" marker="2)"/></p></content></list><list><num>f)</num><content><p>sia moroso per un periodo superiore a tre mensilità, salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 5;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p>apporti modificazioni non autorizzate dall'ente gestore all'alloggio, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p>violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi;<noteRef href="not69" marker="(69)"/></p></content></list><list><num>i)</num><content><p>mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini ovvero condizioni di antigienicità ed ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato;</p></content></list><list><num>j)</num><content><p>si sia reso inadempiente per due anni consecutivi rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza; <noteRef href="not62" marker="(62)"/></p></content></list><list><num>k)</num><content><p>ulteriori condizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 4. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla2bis"><num>2 bis</num><content><p>. Le ipotesi di decadenza di cui alle lettere h) e i) sono riferibili anche ai comportamenti posti in essere da eventuali soggetti ospitati. <noteRef href="not22" marker="(22)"/></p></content></clause><clause id="art16-cla2ter"><num>2 ter.</num><content><p> I coniugi non conviventi anagraficamente, se entrambi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, optano per uno degli alloggi loro assegnati. In caso di mancata opzione decadono dall’assegnazione di entrambi gli alloggi.<noteRef href="not23" marker="(23)"/></p></content></clause><clause id="art16-cla3"><num>3.</num><content><p>I provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.</p></content></clause><clause id="art16-cla4"><num>4.</num><content><p>Scaduto tale termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del Comune entro tre mesi, salvo diversa intesa con l'ente gestore. </p></content></clause><clause id="art16-cla5"><num>5.</num><content><p>Qualora il Comune non rispetti il termine previsto per l'esecuzione del provvedimento per gli alloggi non di sua proprietà, ogni eventuale insolvenza maturata successivamente dall'assegnatario è a carico del Comune stesso, salvo nei casi comprovati di eventi non imputabili all’ente locale.<noteRef href="not24" marker="(24)"/></p></content></clause><clause id="art16-cla6"><num>6.</num><content><p>A decorrere dalla data della pronuncia di annullamento o decadenza dall'assegnazione e sino alla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente gestore continua ad applicare il canone in essere nel periodo di legittima occupazione dell'alloggio. Successivamente alla scadenza di tale termine si applica un’indennità di indebita occupazione pari al canone massimo previsto per l’edilizia residenziale pubblica con una maggiorazione del 30 per cento. <noteRef href="not25" marker="(25)"/></p></content></clause><clause id="art16-cla7"><num>7.</num><content><p>Le spese documentabili conseguenti all'emanazione ed all'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dall'ente proprietario che potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.</p></content></clause><clause id="art16-cla7bis"><num>7 bis.</num><content><p> Ai sensi dell’<ref href="/it/decreto.legge/stato/2013-08-14/93/main#art3bis" id="102">articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93</ref> (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/2013-10-15/119/main" id="103">legge 15 ottobre 2013, n. 119</ref>, è dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di ERP nei confronti dell’assegnatario condannato anche in via non definitiva per uno dei reati ivi previsti.<noteRef href="not70" marker="(70)"/></p></content></clause><clause id="art16-cla7ter"><num>7 ter.</num><content><p>  Le persone conviventi con l’assegnatario decaduto ai sensi del comma 7 bis non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel rapporto di assegnazione secondo l’ordine prioritario di parentela, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b). <noteRef href="not71" marker="(71)"/></p></content></clause></article><article id="art17"><num>Art. 17.</num><heading>(Occupazione illegale degli alloggi)</heading><clause id="art17-cla1"><num>1.</num><content><p>L'ente gestore o il Comune, qualora accerti l'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attiva le procedure stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della presente legge per il rilascio dell'alloggio.</p></content></clause><clause id="art17-cla2"><num>2.</num><content><p>Il provvedimento emanato dal Comune a seguito di quanto previsto dal comma 1, costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e stabilisce un termine per il suo rilascio. Si applica quanto previsto dall'articolo 16, commi 4, 5, 6 e 7.</p></content></clause><clause id="art17-cla3"><num>3.</num><content><p>L'occupazione senza titolo di alloggi da assegnare, conseguita con atti o comportamenti penalmente rilevanti, concretizza la fattispecie di occupazione abusiva. In tal caso, il Comune oltre a quanto indicato ai precedenti commi, persegue gli occupanti ai sensi dell'<ref href="/it/codice.penale/stato/1930-10-19/1398/main#art633" id="104">articolo 633 del codice penale</ref>.</p></content></clause></article><article id="art18"><num>Art. 18.</num><heading>(Risoluzione del contratto)</heading><clause id="art18-cla1"><num>1.</num><content><p>I Comuni possono prevedere negli atti convenzionali di locazione specifiche condizioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nell'articolo 16, la cui violazione comporti l'immediata risoluzione dell'atto medesimo.</p></content></clause></article><article id="art19"><num>Art. 19.</num><heading>(Morosità)</heading><clause id="art19-cla1"><num>1.</num><content><p>Il mancato pagamento dei canoni e delle quote per i servizi accessori, dovuti per tre mensilità, anche non continuative, determina la messa in mora da parte dell'ente gestore, il quale ingiunge la liquidazione di una somma, pari agli importi non riscossi, comprensiva degli interessi legali e delle spese e provvede alla riscossione coattiva.</p></content></clause><clause id="art19-cla2"><num>2.</num><content><p>La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone o dei servizi accessori può essere sanata entro il termine stabilito dall'ente gestore decorrente dalla messa in mora.</p></content></clause><clause id="art19-cla3"><num>3.</num><content><p>L'ente gestore può concedere dilazioni nel recupero della morosità a richiesta dell'assegnatario con applicazione degli interessi legali sull'importo determinato ai sensi del comma 1 a seguito di idonee garanzie.</p></content></clause><clause id="art19-cla4"><num>4.</num><content><p>La mancata corresponsione di quanto stabilito al comma 1, anche con le modalità previste dai commi 2 e 3, determina l'avvio della procedura di decadenza di cui all'articolo 16.</p></content></clause><clause id="art19-cla5"><num>5.</num><content><p>Il termine di cui al comma 1, è fissato in diciotto mesi nel caso di mancato pagamento delle competenze dovute, per situazioni di disoccupazione sopravvenuta o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del suo nucleo familiare, debitamente accertate dall'ente gestore. <noteRef href="not63" marker="(63)"/> </p></content></clause><clause id="art19-cla6"><num>6.</num><content><p>Qualora l'assegnatario moroso versi quanto dovuto, anche con dilazioni, il procedimento di decadenza è sospeso e successivamente revocato ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria. </p></content></clause><clause id="art19-cla7"><num>7.</num><content><p>E' del pari sospeso qualora il Comune, constatata la grave situazione personale o familiare dell'assegnatario, si accolli il pagamento di quanto dovuto dallo stesso soggetto, a titolo di canone di locazione e della quota dei servizi accessori. </p></content></clause></article><article id="art20"><num>Art. 20.</num><heading>(Interventi di sostegno economico all'utenza)</heading><clause id="art20-cla1"><num>1. </num><content><p>Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica istituiscono, secondo le modalità fissate dalla Regione, un fondo di sostegno economico all'utenza da utilizzarsi per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi accessori. <noteRef href="not26" marker="(26)"/></p></content></clause><clause id="art20-cla2"><num>2.</num><content><p>Al finanziamento di detto fondo concorrono la Regione, gli enti locali e gli enti gestori. La Regione concorre nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Gli enti locali e gli enti gestori possono destinare a tale scopo anche una quota dei canoni percepiti per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione.</p></content></clause><clause id="art20-cla3"><num>3.</num><content><p>I contributi sono destinati agli assegnatari che non siano in grado di sostenere gli oneri di cui al comma 1, a condizione che l'alloggio occupato non superi lo standard adeguato al relativo nucleo familiare e l'assegnatario non abbia rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato. </p></content></clause><clause id="art20-cla4"><num>4.</num><content><p>Gli enti gestori destinano una parte delle disponibilità annuali del fondo per il superamento delle situazioni di morosità pregressa, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, in effettivo stato di bisogno e con apparente capacità di restituzione, che incontrano difficoltà di accesso al credito finalizzato alla estinzione delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso.</p></content></clause><clause id="art20-cla5"><num>5.</num><content><p>  Tale quota di fondo è utilizzata a favore delle Fondazioni e Associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2017-07-03/117/main#art45" id="105">articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</ref> (Codice del Terzo settore, a norma dell'<ref href="/it/legge/stato/2016-06-06/106/main#art1-com2-let2" id="106">articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106</ref>), a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del Fondo. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore è necessaria l’iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-06/42/main#art13" id="107">articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42</ref> (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni. <noteRef href="not72" marker="(72)"/> </p></content></clause><clause id="art20-cla6"><num>6.</num><content><p>Le Fondazioni e le Associazioni destinatarie della quota di fondo di cui al comma 5 prestano garanzie alle banche in favore dei soggetti di cui al comma 4 ovvero erogano direttamente i finanziamenti a tali soggetti.</p></content></clause><clause id="art20-cla7"><num>7.</num><content><p>La Regione provvede annualmente al riparto di tale fondo a favore delle A.R.T.E e ne disciplina le modalità di utilizzo.</p></content></clause></article><article id="art20bis"><num> Articolo 20 bis</num><heading> (Misure di compensazione per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) <noteRef href="not30" marker="(30)"/> </heading><clause id="art20bis-cla1"><num>1.</num><content><p> Nelle more dell’aggiornamento dei canoni di locazione di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-06-21/27/main" id="108">legge regionale 21 giugno 1996, n. 27</ref> (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è istituito per l’anno 2014 un fondo destinato a compensare le A.R.T.E. della mancanza di remunerabilità o dei minori introiti derivanti dall’incidenza dei canoni dei nuclei familiari assegnatari inseriti nella fascia a) di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1996/27/main#art5-com1" id="109">articolo 5, comma 1, della l.r. 27/1996</ref> e successive modificazioni e integrazioni ed alla parziale copertura dei costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sostenuti dalle stesse. </p></content></clause><clause id="art20bis-cla2"><num>2.</num><content><p> Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione della misura di compensazione di cui al comma 1.</p></content></clause></article></title><title id="tlt4"><num>TITOLO IV</num><heading>CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</heading><article id="art21"><num>Art. 21.</num><heading>(Programmi di cessione)</heading><clause id="art21-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli enti proprietari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, d'intesa con gli enti gestori e con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello provinciale, previa individuazione di quegli immobili che, a causa della localizzazione in zone disagiate e prive di servizi e dello stato di degrado sia del caseggiato che dell'unità immobiliare, costituiscono situazioni di elevato e comprovato disagio sociale ed ambientale, predispongono piani di cessione del patrimonio e di investimento degli introiti finalizzati:</p></content><list><num>a)</num><content><p>a favorire l'accesso alla proprietà degli assegnatari aventi titolo; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>allo sviluppo ed alla razionalizzazione del settore dell'edilizia residenziale sociale; <noteRef href="not64" marker="(64)"/></p></content></list><list><num>c)</num><content><p>al sostegno, secondo le vigenti disposizioni, dei locatari di abitazioni di proprietà privata allo scopo di contenere la domanda di alloggi pubblici;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>a soddisfare la domanda di assegnazione in locazione agli aventi diritto.</p></content></list></clause><clause id="art21-cla2"><num>2.</num><content><p>Qualora l'intesa di cui al comma 1 non si raggiunga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, l'ente proprietario provvede comunque a trasmettere il relativo piano di vendita alla Regione per gli adempimenti di competenza.</p></content></clause></article><article id="art22"><num>Art. 22.</num><heading>(Programmi di investimento)</heading><clause id="art22-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione definisce gli indirizzi ed i criteri per la redazione dei piani di cessione e di investimento.</p></content></clause><clause id="art22-cla2"><num>2.</num><content><p>La Regione può definire annualmente una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti destinati all'investimento da riprogrammare direttamente per le finalità di cui all'articolo 21.</p></content></clause><clause id="art22-cla3"><num>3.</num><content><p>Gli interventi inclusi nei piani di investimento con esclusione della quota di cui al comma 2 devono descrivere analiticamente, individuandoli sul territorio, gli immobili o le opere da realizzare, recuperare o acquistare, indicando per ciascuno di essi il costo preventivato, la stima dei tempi di attuazione o di acquisto. </p></content></clause></article><article id="art23"><num>Art. 23.</num><heading>(Requisiti soggettivi degli assegnatari aspiranti all'acquisto)</heading><clause id="art23-cla1"><num>1.</num><content><p>Possono presentare domanda per l'acquisto gli assegnatari in possesso dei seguenti requisiti:</p></content><list><num>a)</num><content><p>avere in uso a titolo di locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo dei cinque anni è possibile cumulare il periodo trascorso dall'assegnatario in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' considerato utile per l'assegnatario anche il periodo trascorso come componente della famiglia di altro assegnatario solo se sia subentrato a quest'ultimo nel rapporto di assegnazione; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>essere familiari conviventi con l'assegnatario. In tali casi è comunque garantito il diritto di abitazione dell'assegnatario; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>non essere in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.</p></content></list></clause><clause id="art23-cla2"><num>2.</num><content><p>Gli assegnatari che non intendano avvalersi della facoltà di cui al presente articolo rimangono titolari dell'alloggio, fatti salvi i casi in cui dichiarino la disponibilità alla mobilità consensuale.</p></content></clause><clause id="art23-cla3"><num>3.</num><content><p>Al fine dell'esercizio da parte degli assegnatari delle facoltà di cui al presente articolo gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.</p></content></clause></article><article id="art24"><num>Art. 24.</num><heading>(Prezzo e modalità di vendita)</heading><clause id="art24-cla1"><num>1.</num><content><p>Il prezzo degli alloggi fa riferimento al valore catastale con la diminuzione di un punto percentuale, fino al massimo del 15 per cento, per ogni anno di assegnazione, da calcolarsi al netto dei costi di cui all'<ref href="/it/legge/stato/1993-12-24/560/main#art1-com10bis" id="110">articolo 1 comma 10 bis della legge 24 dicembre 1993 n. 560</ref> (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).</p></content></clause><clause id="art24-cla2"><num>2.</num><content><p>Il valore catastale di cui al comma 1 è determinato tenendo conto degli aggiornamenti avvenuti a fini fiscali, ivi compreso quanto disposto dall'<ref href="/it/legge/stato/2003-12-24/350/main#art2-com63" id="111">articolo 2 comma 63 della legge 24 dicembre 2003 n. 350</ref> (legge finanziaria 2004).</p></content></clause><clause id="art24-cla3"><num>3.</num><content><p>Il valore di cui al comma 2, in mancanza di specifici ulteriori adeguamenti disposti dalla normativa fiscale, viene aggiornato annualmente a decorrere dal 2005 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell'anno precedente.</p></content></clause><clause id="art24-cla4"><num>4.</num><content><p>Limitatamente agli immobili di cui all'articolo 21 comma 1, il valore catastale degli stessi può essere ridotto dagli enti proprietari di una quota percentuale fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla valutazione delle caratteristiche indicate nel suddetto comma 1.</p></content></clause><clause id="art24-cla5"><num>5.</num><content><p>Il prezzo degli alloggi facenti parte degli immobili di cui all'articolo 21 comma 1 è costituito dal valore determinato ai sensi del comma precedente con la diminuzione di un punto percentuale per ogni anno di assegnazione, fino ad un massimo del 15 per cento.</p></content></clause><clause id="art24-cla5bis"><num>5 bis.</num><content><p>Il prezzo di vendita determinato con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può essere inferiore al 50 per cento del valore minimo definito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1999-07-30/300/main#art64-com3" id="112">articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</ref> (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'<ref href="/it/legge/stato/1997-03-15/59/main#art11" id="113">articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</ref>) <noteRef href="not3" marker="(3)"/> .</p></content></clause><clause id="art24-cla5ter"><num>5 ter.</num><content><p>La Giunta regionale nell'ambito dei criteri previsti dall'articolo 22, comma 1, può individuare specifiche modalità applicative con riferimento ai valori fissati nel comma 5 bis <noteRef href="not4" marker="(4)"/> .</p></content></clause><clause id="art24-cla6"><num>6.</num><content><p>Gli alloggi non assegnati inclusi nei piani di vendita e ricompresi in edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è minoritaria, sono venduti mediante asta pubblica, assumendo come prezzo base il valore di cui al comma 5 bis. Al di fuori del caso precedente, gli alloggi che si rendono annualmente disponibili possono essere venduti in misura non superiore al 50 per cento del loro ammontare complessivo <noteRef href="not5" marker="(5)"/> .</p></content></clause><clause id="art24-cla7"><num>7.</num><content><p>La vendita all'asta pubblica è riservata a nuclei familiari non proprietari di altri alloggi ed aventi i requisiti previsti per l'accesso ai contributi dell'edilizia agevolata.</p></content></clause><clause id="art24-cla8"><num>8.</num><content><p>Le alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le seguenti modalità:</p></content><list><num>a)</num><content><p>pagamento in unica soluzione con una riduzione pari al 5 per cento del prezzo di cessione; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di otto anni ad un interesse pari al tasso legale previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.<noteRef href="not27" marker="(27)"/></p></content></list></clause></article><article id="art25"><num>Art. 25.</num><heading>(Limiti per la vendita degli alloggi acquistati)</heading><clause id="art25-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e, comunque, fino a quando non ne sia pagato interamente il prezzo. </p></content></clause><clause id="art25-cla2"><num>2.</num><content><p>Per sopravvenuti gravi motivi l'ente che ha venduto l'alloggio può autorizzarne la cessione prima del periodo di cui al comma 1. In tal caso l'alloggio può essere venduto solo ad enti pubblici od a soggetti aventi i requisiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata al prezzo di cessione rivalutato. </p></content></clause><clause id="art25-cla3"><num>3.</num><content><p>In caso di consentita vendita le A.R.T.E. hanno diritto di prelazione. Tale diritto si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi all'ente cedente un importo pari al 20 per cento del valore catastale calcolato sulla base dell'articolo 24, ridotto al 10 per cento a decorrere dal quindicesimo anno successivo a quello di vendita.</p></content></clause><clause id="art25-cla4"><num>4.</num><content><p>Nei contratti di compravendita devono essere esplicitamente inserite le clausole di cui ai precedenti commi.</p></content></clause></article><article id="art26"><num>Art. 26.</num><heading>(Approvazione dei programmi)</heading><clause id="art26-cla1"><num>1.</num><content><p>I programmi di cui al presente titolo che possono riguardare anche le unità immobiliari ad uso non abitativo facenti parte dei fabbricati inseriti nel piano di vendita, sono approvati dalla Regione, su proposta degli enti proprietari, i quali possono agire anche in forma associata con riferimento al medesimo ambito di appartenenza, ovvero avuto comunque riguardo alla contiguità territoriale.</p></content></clause><clause id="art26-cla2"><num>2.</num><content><p>L'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo, fermo restando il diritto di prelazione per l'eventuale conduttore, avviene sulla base dei prezzi di mercato e, per quelle non locate, tramite asta pubblica. In questi casi non trova applicazione l'articolo 25.</p></content></clause><clause id="art26-cla3"><num>3.</num><content><p>L'Ente proponente, entro sei mesi dalla conclusione dei programmi di cui al presente titolo, trasmette alla Regione la rendicontazione concernente gli alloggi venduti e le risorse introitate.</p></content></clause><clause id="art26-cla4"><num>4.</num><content><p>Nel caso in cui l'articolazione del piano abbia valenza pluriennale, la cessione degli alloggi per gli anni successivi al primo è condizionata alla dimostrazione fornita dall'ente proponente, di aver reinvestito gli introiti secondo il piano di investimento approvato.</p></content></clause><clause id="art26-cla5"><num>5.</num><content><p>Per ogni atto di compravendita stipulato, il soggetto alienante è tenuto a comunicare tempestivamente all'A.R.T.E. territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 11, i dati relativi all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza.</p></content></clause><clause id="art26-cla6"><num>6.</num><content><p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, i proventi delle alienazioni di cui al presente titolo rimangono nella disponibilità degli enti proprietari.</p></content></clause></article></title><title id="tlt5"><num>TITOLO V</num><heading>MODIFICHE ALLA <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main" id="114">LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998 N. 9</ref> (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)</heading><article id="art27"><num>Art. 27.</num><heading>(Modificazione dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main#art2" id="115">articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9</ref>)</heading><clause id="art27-cla1"><num>1.</num><content><p>(Omissis) <noteRef href="not6" marker="(6)"/> .</p></content></clause></article><article id="art28"><num>Art. 28.</num><heading>(Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main#art3" id="116">articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9</ref>)</heading><clause id="art28-cla1"><num>1.</num><content><p>Al <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998/9/main#art3-com1" id="117">comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998</ref> sono abrogate le parole da "in relazione" a "normativa".</p></content></clause><clause id="art28-cla2"><num>2.</num><content><p>Il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998/9/main#art3-com2" id="118">comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998</ref> è abrogato.</p></content></clause><clause id="art28-cla3"><num>3.</num><content><p>(Omissis) <noteRef href="not7" marker="(7)"/> .</p></content></clause><clause id="art28-cla4"><num>4.</num><content><p>La <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998/9/main#art3-com4-letd" id="119">lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998</ref> è abrogata.</p></content></clause><clause id="art28-cla5"><num>5.</num><content><p>(Omissis) <noteRef href="not8" marker="(8)"/> .</p></content></clause></article><article id="art28bis"><num>Art. 28 bis.</num><heading>(Modifica all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main#art7" id="120">articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9</ref>) <noteRef href="not9" marker="(9)"/></heading><clause id="art28bis-cla1"><num>1.</num><content><p>(Omissis).</p></content></clause></article><article id="art29"><num>Art. 29.</num><heading>(Modifiche agli articoli 21 e 23 della <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-03-12/9/main" id="121">legge regionale 12 marzo 1998 n. 9</ref>)</heading><clause id="art29-cla1"><num>1.</num><content><p>(Omissis) <noteRef href="not10" marker="(10)"/> .</p></content></clause><clause id="art29-cla2"><num>2.</num><content><p>L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1998/9/main#art23" id="122">articolo 23 della l.r. 9/1998</ref> è abrogato.</p></content></clause></article></title><title id="tlt6"><num>TITOLO VI</num><heading>NORME FINALI E TRANSITORIE</heading><article id="art30"><num>Art. 30.</num><heading>(Norma finanziaria)</heading><clause id="art30-cla1"><content><p>(Omissis)</p></content></clause></article><article id="art31"><num>Art. 31.</num><heading>(Abrogazione di norme)</heading><clause id="art31-cla1"><num>1.</num><content><p>Sono abrogate:</p></content><list><num>a)</num><content><p>la <ref href="/it/legge/regione.liguria/1994-03-03/10/main" id="123">legge regionale 3 marzo 1994 n. 10</ref> (norme per l'edilizia residenziale pubblica);</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>ogni altra norma incompatibile con la presente legge.</p></content></list></clause></article><article id="art32"><num>Art. 32.</num><heading>(Soppressione della gestione speciale di cui all'<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1972/1036/main#art10" id="124">articolo 10 del d.P.R. 1036/1972</ref>)</heading><clause id="art32-cla1"><num>1.</num><content><p>La gestione speciale di cui all'<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1972-12-30/1036/main#art10" id="125">articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036</ref> (norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica) è soppressa e le relative somme rimangono nella disponibilità delle A.R.T.E..</p></content></clause><clause id="art32-cla2"><num>2.</num><content><p>La Regione definisce i criteri e gli indirizzi di contabilizzazione e di utilizzo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico.</p></content></clause><clause id="art32-cla3"><num>3.</num><content><p>Le A.R.T.E. predispongono i piani di utilizzo delle somme attualmente contabilizzate nella gestione speciale e di quelle derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico secondo i criteri di cui al comma 2. Tali piani sono sottoposti alla funzione di controllo della Giunta regionale concernente gli atti ricompresi nell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1998/9/main#art12-com1-lete" id="126">articolo 12 comma 1 lettera e) della l. r. 9/1998</ref>.</p></content></clause></article><article id="art33"><num>Art. 33.</num><heading>(Norme transitorie)</heading><clause id="art33-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione approva entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge:</p></content><list><num>a)</num><content><p>i requisiti e i criteri per l'assegnazione degli alloggi anche finalizzati alla omogeneità dei successivi regolamenti comunali;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>la convenzione - tipo di cui all'articolo 13, comma 4.</p></content></list></clause><clause id="art33-cla2"><num>2.</num><content><p>Entro tre mesi dall'adempimento di cui al comma 1, lettera a), i Comuni emanano i regolamenti per l'assegnazione degli alloggi. Sino alla definizione delle graduatorie conseguenti ai nuovi bandi, si procede alle assegnazioni sulla base delle graduatorie in essere non esaurite.</p></content></clause><clause id="art33-cla3"><num>3.</num><content><p>Le commissioni assegnazione alloggi operanti alla data di entrata in vigore della presente normativa portano a termine le graduatorie conseguenti ai bandi per i quali sono state nominate. </p></content></clause><clause id="art33-cla4"><num>4.</num><content><p>Entro sei mesi dall'adempimento di cui al comma 1, lettera b), i Comuni sono tenuti a stipulare la convenzione di cui all'articolo 13 al fine del passaggio in gestione alle A.R.T.E. del patrimonio. Sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni aventi il medesimo oggetto, già approvate ai sensi della precedente normativa.</p></content></clause><clause id="art33-cla5"><num>5.</num><content><p>I piani di vendita approvati ai sensi della l. 560/1993 cessano di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di vendita avviate dagli enti proprietari, in attuazione dell'ultimo piano di investimento approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle quali, entro il suddetto termine di tre mesi, sia intervenuta l'accettazione ed il conseguente rispetto, da parte dell'assegnatario, delle condizioni e dei termini di acquisto comunicati dall'ente.</p></content></clause><clause id="art34-cla6"><num>6.</num><content><p>Sino all'effettiva emanazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), il requisito per conseguire l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., concernente i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili, fa riferimento alle seguenti condizioni:</p></content><list><num>a)</num><content><p>non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale regionale, secondo caratteristiche stabilite dalla Regione; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera a) su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente ad un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare previsto in assegnazione. Nel caso di più alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, tra quelli messi a concorso, si prende a riferimento il valore più alto.</p></content></list></clause><clause id="art33-cla7"><num>7.</num><content><p>I Comuni possono prevedere la regolarizzazione dei rapporti locativi in via definitiva per gli occupanti degli alloggi requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La regolarizzazione è comunque subordinata alla verifica dell'insussistenza di insolvenze riferite a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio requisito.</p></content></clause><clause id="art33-cla8"><num>8.</num><content><p>Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 relative ai limiti temporali di cittadinanza italiana, trovano applicazione decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p></content></clause></article><article id="art34"><num>Art. 34.</num><heading>(Norme di prima applicazione)</heading><clause id="art34-cla1"><num>1.</num><content><p>Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge i Comuni possono autorizzare l'ampliamento del nucleo familiare nei confronti dei discendenti dello stesso, qualora sia comprovata, anche mediante verifiche presso l'alloggio, la convivenza con finalità di assistenza.</p></content></clause></article></title></body><conclusions period="20260101"><p>Citta...
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
