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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="singleVersion" name="legge"/><meta><publication date="2020-06-10" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="5"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2020-06-01/10/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2020-06-01/10"/><FRBRdate date="2020-06-01" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2020-06-01/10/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2020-06-01/10/ita@"/><FRBRdate date="2020-06-01" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2020-06-01/10/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2020-06-01/10/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2020-06-01" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2023-06-22" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.liguria/2020-06-01/10/ita@/main" showAs="Original"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.liguria/2021-04-02/4" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp2" href="/it/legge/regione.liguria/2023-06-05/11" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>1<classifications source="eurovoc"><keyword value="normativa istituzionale" showAs="normativa istituzionale" dictionary="Toscana" id="c1.01."/></classifications><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2021-04-02/4/main#art1" id="1">art. 1 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4</ref>.</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2021-04-02/4/main#art2" id="2">art. 2 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4</ref>.</p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così sostituita dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2021-04-02/4/main#art3" id="3">art. 3 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4</ref>.</p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2021-04-02/4/main#art4" id="4">art. 4 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4</ref>.</p></note><note id="not5" class="NOTA_NDR"><p> Il presente articolo sarà abrogato dalla data di collocazione presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria delle singole strutture regionali di supporto alle figure di garanzia di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2023-06-05/11/main#art2" id="5">articolo 2 della l.r. 11/2023</ref>, come stabilitio dall'articolo 6 della citata legge regionale. </p></note></notes></meta><preface><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2020-06-01">1 giugno 2020</docDate><docNumber>10</docNumber><docTitle>ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>(Finalità)</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione concorre a realizzare, ai sensi dell’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art117-com1" id="6">articolo 117, primo comma, della Costituzione</ref> e dell’articolo 2 dello Statuto, nell’ambito delle materie di propria competenza, il rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti riconosciuti delle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale, anche mediante azioni, svolte in collaborazione con le autorità statali e internazionali, per favorire il loro reinserimento sociale, conformemente alle disposizioni sui diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione e in attuazione, in concorso con le Autorità dello Stato e le competenti Autorità internazionali, della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la <ref href="/it/legge/stato/1989-01-02/7/main" id="7">legge 2 gennaio 1989, n. 7</ref> (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987), della Convenzione di New York contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la <ref href="/it/legge/stato/1988-11-03/498/main" id="8">legge 3 novembre 1988, n. 498</ref> (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la <ref href="/it/legge/stato/1955-08-04/848/main" id="9">legge 4 agosto 1955, n. 848</ref> (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952).</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2 </num><heading>(Istituzione e nomina)</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito presso la Giunta regionale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, quale organismo di garanzia, nell’ambito delle materie di competenza regionale, dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione, di arresto, di fermo, di custodia cautelare, di restrizione nei Centri di prima accoglienza e nei Centri di permanenza per i rimpatri, sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) o comunque sottoposte ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale.<noteRef href="not1" marker="(1)"/></p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, scelto tra persone di comprovata competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che abbiano svolto attività di rilievo in ambito istituzionale, sociale o culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto tra mondo esterno e strutture carcerarie e che, in particolare, abbiano favorito la promozione di attività di inclusione sociale.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>Il Garante deve essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente.</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><num>4.</num><content><p>A tal fine, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell’incarico la convocazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria avviene entro un mese. </p></content></clause><clause id="art2-cla5"><num>5.</num><content><p>Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.</p></content></clause><clause id="art2-cla6"><num>6.</num><content><p>Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3 </num><heading>(Cause di ineleggibilità e incompatibilità)<noteRef href="not2" marker="(2)"/></heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p> Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto Consigliere regionale ai sensi dell’<ref href="/it/legge/stato/1981-04-23/154/main#art1" id="10">articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154</ref> (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni. </p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p> Non sono eleggibili a Garante: </p></content><list><num>1)</num><content><p> i membri del Parlamento europeo e nazionale, i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, della Città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive; </p></content></list><list><num>2)</num><content><p> gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica; </p></content></list><list><num>3)</num><content><p> gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione; </p></content></list><list><num>4)</num><content><p> i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Città metropolitana, le province, i comuni e le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL), ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti; </p></content></list><list><num>5) </num><content><p>coloro che hanno ricoperto incarichi nell’amministrazione penitenziaria. </p></content></list></clause><clause id="cla"><num>3.</num><content><p> La carica di Garante è incompatibile con attività che possano presentare un conflitto d’interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. </p></content></clause><clause id="cla"><num>4.</num><content><p> La carica di Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.</p></content></clause><clause id="cla"><num>5.</num><content><p> Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale previste dalla <ref href="/it/legge/stato/1981/154/main" id="11">l. 154/1981</ref> e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4</num><heading>(Decadenza, sostituzione e revoca)</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria provvede alla sua sostituzione entro i successivi trenta giorni.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5 </num><heading>(Funzioni)</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Garante svolge le seguenti funzioni:</p></content><list><num>a)</num><content><p>assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure restrittive adottate nei confronti delle persone di cui alla presente legge siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti vigenti; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti ristretti siano assicurate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al miglioramento della qualità della vita e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi del supporto delle risorse esistenti sul territorio; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>interviene anche d’ufficio sull’attività degli uffici dell’Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale sia maggioritaria, delle ASL e delle aziende ospedaliere, degli enti locali e di tutti quegli enti che comunque svolgono attività nelle materie di competenza regionale, per assicurare che i procedimenti attinenti diritti o interessi di cui siano titolari le persone di cui all’articolo 1 si svolgano regolarmente e nei termini previsti dall’ordinamento;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone oggetto della presente legge, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano un’attività inerente a quanto segnalato;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>favorisce la collaborazione della Regione, degli enti e delle associazioni nello svolgimento di attività lavorative, sportive, culturali e sociali nell’ambito degli Istituti penitenziari per adulti di cui all’<ref href="/it/legge/stato/1975-07-26/354/main#art59" id="12">articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354</ref> (Norme sull’ordinamento penitenziario, sull’organizzazione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni e integrazioni e degli Istituti penali per i minorenni;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli istituti penali per i minorenni, le strutture per il TSO, gli ospedali psichiatrici giudiziari, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi; visita inoltre, nel rispetto della normativa statale vigente, i Centri di permanenza per i rimpatri, previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, nonché le camere di  sicurezza delle Forze di polizia, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso. <noteRef href="not3" marker="(3)"/></p></content></list><list><num>g)</num><content><p>segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi e autorità regionali e statali e, ove necessario, internazionali, gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le irregolarità nei confronti delle persone ristrette;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p>assicura il rispetto del diritto all’istruzione garantito alle persone private della libertà personale, proponendo interventi volti al miglioramento del livello di istruzione di tali persone;</p></content></list><list><num>i)</num><content><p>favorisce, in raccordo con le competenti autorità, programmi e interventi di formazione rivolti alle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale.</p></content></list></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>Il Garante informa periodicamente la Commissione consiliare competente in materia sull’attività svolta.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6 </num><heading>(Poteri)</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Garante può richiedere alle amministrazioni penitenziarie le informazioni e la trasmissione dei documenti e degli atti che ritenga utili per l’esercizio delle proprie funzioni.</p></content></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p> Il Garante può richiedere l’intervento di tutela diretto laddove ravvisi limitazioni, impedimenti o ostacoli incontrati nello svolgimento delle attività, previa segnalazione alle autorità competenti.</p></content></clause><clause id="art6-cla3"><num>3.</num><content><p>Il Garante, di propria iniziativa o su segnalazione ricevuta, istruisce le pratiche relative a fatti rilevanti, nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali, con ogni modalità che ritiene opportuna. </p></content></clause><clause id="art6-cla4"><num>4.</num><content><p>Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia infondata, archivia la richiesta ricevuta con atto motivato. </p></content></clause><clause id="art6-cla5"><num>5.</num><content><p>  Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia fondata, può formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, la quale, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni. <noteRef href="not4" marker="(4)"/></p></content></clause><clause id="art6-cla6"><num>6.</num><content><p>Qualora l’ufficio non provveda nel termine di cui al comma 5, il Garante sollecita l’intervento delle competenti autorità e organismi nazionali e internazionali in modo da fornire la necessaria assistenza e tutela.</p></content></clause><clause id="art6-cla7"><num>7.</num><content><p>Il Garante può avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato, di centri di studi e ricerca.</p></content></clause><clause id="art6-cla8"><num>8.</num><content><p>In tutti i casi in cui sia possibile, il Garante propone all’amministrazione competente la soluzione in via generale di questioni determinate o relative a singole persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7 </num><heading>(Relazione annuale)</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.</p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>La relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, previa audizione da parte della Commissione competente del Garante stesso.</p></content></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p>La relazione è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente nel sito internet della Regione.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8</num><heading>(Attività del Garante)</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Garante propone alla Giunta regionale le iniziative e gli interventi volti a realizzare la tutela dei diritti fondamentali delle persone di cui all’articolo 1 e gli interventi per il reinserimento sociale dei detenuti.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p> Il Garante esprime, entro venti giorni dalla richiesta, il parere sugli atti della Regione e degli enti locali relativi alla condizione carceraria, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse che favoriscono le misure alternative alla detenzione, al trattamento inframurario, alla partecipazione della cittadinanza al processo di inclusione sociale e al volontariato penitenziario.</p></content></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p>Il Garante sollecita gli enti locali alla promozione delle iniziative che favoriscono l’accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla tutela della salute di persone in esecuzione penale .</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9 </num><heading>(Coordinamento)</heading><clause id="art9-cla1"><num>1. </num><content><p>Il Garante collabora con i titolari di funzioni di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare le attività nell’ambito delle rispettive competenze.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10 </num><heading>(Trattamento economico)</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>Al Garante sono attribuiti un’indennità di funzione pari al 40 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché i rimborsi spese e i trattamenti di missione previsti per i dirigenti della Regione.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11</num><heading>(Sede, organizzazione e struttura)<noteRef href="not5" marker="(5)"/></heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni avvalendosi della struttura regionale di supporto, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12</num><heading>(Disposizioni finali e transitorie)</heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p>In sede di prima attuazione della presente legge:</p></content><list><num>a)</num><content><p>il Garante viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>il Garante presenta la relazione di cui all’articolo 8 entro sei mesi dalla data di inizio dell’esercizio delle funzioni decorrenti dalla nomina.</p></content></list></clause><clause id="art12-cla2"><num>2.</num><content><p>Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera a), e fino alla nomina del Garante, le relative funzioni sono svolte dal Difensore Civico della Regione al quale vengono contestualmente assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13</num><heading>(Norma finanziaria)</heading><clause id="art13-cla1"><num>1.</num><content><p>Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:</p></content></clause><clause id="art13-cla2"><content><p>Anno 2020 </p></content></clause><clause id="art13-cla3"><content><p>prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 50.000,00 dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” – Programma 1 “Organi istituzionali” – Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="art13-cla4"><content><p>Anno 2021 </p></content></clause><clause id="art13-cla5"><content><p>prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” – Programma 1 “Organi istituzionali” – Titolo 1 “Spese correnti”;</p></content></clause><clause id="art13-cla6"><content><p>Anno 2022 </p></content></clause><clause id="art13-cla7"><content><p>prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” – Programma 1 “Organi istituzionali” – Titolo 1 “Spese correnti”.</p></content></clause><clause id="art13-cla8"><num>2.</num><content><p>Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.</p></content></clause></article></body><conclusions period="20200625"><p>Citta...
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
