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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="singleVersion" name="legge"/><meta><publication date="2021-05-05" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="5"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2021-05-03/6/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2021-05-03/6"/><FRBRdate date="2021-05-03" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2021-05-03/6/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2021-05-03/6/ita@"/><FRBRdate date="2021-05-03" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2021-05-03/6/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2021-05-03/6/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2021-05-03" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2022-01-01" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.liguria/2021-05-03/6/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/legge/regione.liguria/1997-09-04/36" showAs="Other act"/><activeRef id="rp2" href="/it/legge/regione.liguria/2014-06-06/13" showAs="Other act"/><activeRef id="rp3" href="/it/legge/regione.liguria/2021-12-29/22" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.liguria/2021-12-29/22" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>1<classifications source="eurovoc"><keyword value="urbanistica" showAs="urbanistica" dictionary="Toscana" id="c4.01."/></classifications><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Articolo abrogato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2021-12-29/22/main#art38" id="1">art. 38 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22</ref>.</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2021-12-29/22/main#art38" id="2">art. 38 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22</ref>.</p></note></notes></meta><preface><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2021-05-03">3 maggio 2021</docDate><docNumber>6</docNumber><docTitle>MODIFICHE ALLA <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997-09-04/36/main" id="3">LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36</ref> (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1997-09-04/36/main#art5" id="4">articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36</ref> (Legge urbanistica regionale))</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art5-com1-let3" id="5">lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “gli interventi” sono inserite le seguenti: “di riqualificazione e miglioramento della dotazione di servizi e infrastrutture pubbliche,”. </p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>Il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art5-com3" id="6">comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) per i comuni individuati dal Piano territoriale regionale (PTR), il Piano dei servizi e delle infrastrutture (PSI) e il relativo Piano urbanistico locale (PUL); </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) il Piano urbanistico comunale (PUC) e i Progetti urbanistici operativi (PUO). </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Tali strumenti possono essere elaborati anche a livello intercomunale, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati nel quale sono stabilite anche le modalità per la gestione comunale del procedimento di formazione e approvazione dei piani intercomunali e dei successivi eventuali aggiornamenti e varianti in applicazione delle disposizioni della presente legge.”. </p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2. </num><heading>(Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art11" id="7">articolo 11 della l.r. 36/1997</ref>)</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art11-com1" id="8">comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“1. Il quadro strategico del PTR, sulla base del Quadro descrittivo, contiene le indicazioni e le azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano, per l’intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all’articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c bis), stabilendo altresì i principi per  la sostenibilità ambientale della pianificazione territoriale dei comuni.”. </p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2. </num><content><p>Dopo la <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art11-com3-let5" id="9">lettera e) del comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“e bis) l’individuazione dei comuni che hanno configurazione di città, conurbazione costiera o valle urbana, in quanto nel loro territorio sono operanti e vengono previste dotazioni territoriali di livello sovracomunale di cui all’articolo 34, comma 2, e la cui pianificazione territoriale è assicurata attraverso il PSI; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e ter) l’individuazione dei comuni che hanno funzione di poli attrattori dell’entroterra, in quanto  collocati lungo direttrici di comunicazione viaria di fondovalle e costituenti riferimento per i comuni del relativo ambito territoriale. Tali comuni, in luogo della formazione del PUC, possono dotarsi del PSI, in forma singola o d’intesa con i comuni dell’ambito territoriale di riferimento, per organizzare e potenziare le dotazioni territoriali di interesse sovracomunale di cui all’articolo 34, comma 2; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e quater) l’individuazione degli ambiti territoriali dell’entroterra per i quali il PTR fornisce le indicazioni e la disciplina per gli interventi per il recupero e la valorizzazione delle filiere del lavoro dei prodotti agro-alimentari tipici locali, delle infrastrutture, delle dotazioni pubbliche e per le attività produttive a carattere innovativo, per contrastare l’abbandono degli stessi territori e favorire processi di reinsediamento anche di tipo agricolo-produttivo.”. </p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>Dopo il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art11-com3" id="10">comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“3 bis. Ferma restando l’individuazione dei poli attrattori dell’entroterra effettuata dal PTR, i comuni hanno facoltà di individuare ulteriori poli attrattori dell’entroterra con possibilità di formazione del PSI in luogo della formazione del PUC, previa intesa fra i comuni interessati finalizzata a individuare un bacino di utenza congruo per prevedere la realizzazione di una o più tipologie di dotazioni territoriali fra quelle individuate all’articolo 34, comma 2.”. </p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Modifica della rubrica <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#tit4-cap1" id="11">del CAPO I del TITOLO IV della l.r. 36/1997</ref>)</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>La rubrica <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#tit4-cap1" id="12">del CAPO I del TITOLO IV della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PIANO URBANISTICO LOCALE E DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE”. </p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Inserimento degli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main" id="13">della l.r. 36/1997</ref>)</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>All’inizio <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#tit4-cap1" id="14">del Capo I del Titolo IV della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“Articolo 23 bis </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Elementi costitutivi del PSI) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il PSI stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l’analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e), punti 1), 2), e 4), lettera f), relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lettera g). </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Il PSI è composto dai seguenti atti: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) il documento di preparazione del Piano; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) il progetto di PSI; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-08-10/32/main" id="15">della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32</ref> (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-12-30/38/main" id="16">legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38</ref> (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art8" id="17">articolo 8 della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Il documento di preparazione del Piano contiene: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale del comune o dei comuni in caso di intesa tra gli stessi, tenuto conto degli atti di programmazione regionale, metropolitana e provinciale; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute,  il quale descrive: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1) la struttura insediativa, la distribuzione del carico urbanistico in funzione delle destinazioni d’uso del territorio comunale, la distribuzione della domanda di dotazioni territoriali per ciascuna delle tipologie di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, e il relativo livello di soddisfacimento in funzione della distribuzione del carico urbanistico, le carenze e le maggiori disponibilità di dotazioni territoriali che si riscontrano per ciascun ambito con il quale è descritta la struttura insediativa; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2) il sistema della mobilità pubblica, che comprende sia il trasporto pubblico sia la mobilitàsostenibile, la distribuzione dei diversi sistemi di mobilità pubblica negli ambiti che descrivono la  struttura insediativa, la domanda di servizi per la mobilità pubblica espressa negli stessi ambiti, in termini di utenti da servire, e il livello di soddisfacimento da parte dei sistemi di mobilità pubblica esistenti, individuando le carenze, sia in termini di capacità che di funzionalità e adeguatezza delle infrastrutture esistenti, e la maggiore capacità di servizi erogati rispetto alla domanda; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3) il quadro di sintesi dei vincoli normativi e di quelli che condizionano la trasformabilità del suolo urbanizzato e del relativo sottosuolo, e delle caratteristiche storiche della struttura insediativa, da considerare per la redazione del progetto del PSI; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4) il sistema del verde pubblico e della rete ecologica; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) il quadro dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico e della qualità ambientale e dell’incidenza agricola, ottenuto utilizzando le informazioni fornite dalla pianificazione territoriale di settore e dagli studi di maggior dettaglio prodotti per la redazione del Piano; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d) la valutazione delle alternative considerate e la scelta del modello di pianificazione da perseguire rispetto al livello di adeguamento e sviluppo del sistema complessivo di servizi e infrastrutture che il Piano si pone come obiettivo. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Il progetto del PSI prevede: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con il Piano Urbano del Traffico, e con l’individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste e le relative localizzazioni sul territorio comunale, sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, relativo a tutte le tipologie di dotazioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, compresi i servizi socio-sanitari di tipo diffuso dedicati alla medicina territoriale, al fine di assicurare il livello prescelto di dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e di prestazioni da rendere, comprensivo della localizzazione dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio urbano, rurale e agricolo, laddove presente, secondo gli indirizzi strategici indicati dal PTR, e con l’individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle dotazioni territoriali comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) la quantificazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e del <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2017-07-25/2/main" id="18">regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 </ref>(Determinazioni nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell’articolo 34, commi 3, 4 e 6 <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997-09-04/36/main" id="19">della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36</ref> e successive modifiche e integrazioni (Legge urbanistica regionale)) secondo le diverse tipologie e sulla base dei parametri individuati  dal medesimo regolamento regionale, che costituisce elemento non modificabile per la successiva redazione e approvazione da parte del Comune del PUL; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d) la disciplina urbanistica e geologica del Sistema delle Infrastrutture e del Sistema delle dotazioni funzionali, in applicazione delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 1 bis, contenenti anche la fissazione dei relativi margini di flessibilità costituiti da eventuali specifiche indicazioni alternative delle previsioni contenute nei sistemi di cui alle lettere a) e b) e dalla indicazione dei parametri tecnici la cui definizione è demandata alla successiva progettazione definitiva degli interventi previsti a condizione che non venga modificato il tetto massimo di unità di carico urbanistico previsto dal PSI; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e) le modalità di attuazione e gestione del Piano, che definiscono la programmazione degli interventi e i tempi di attuazione degli stessi, nonché la quantificazione di massima dei costi, oltreché gli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine il  Piano svolge il ruolo di coordinamento e integrazione con gli strumenti per la programmazione delle opere pubbliche e con le politiche comunali relative alla mobilità, all’istruzione, all’edilizia residenziale pubblica, ai servizi sociali, ai servizi ambientali, esplicitando la sostenibilità dei costi, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. Per le medesime finalità il Piano può individuare altresì: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1) gli interventi previsti nella programmazione degli enti gestori di specifiche attrezzature e impianti non rientranti nella competenza comunale segnalando le eventuali ulteriori esigenze espresse dal territorio; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2) gli interventi da realizzare attraverso il concorso di soggetti privati in attuazione delle previsioni urbanistiche definite con il PUL. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Gli interventi prioritari contenuti nel PSI sono ammissibili ai finanziamenti regionali di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2016-12-27/34/main#art4-com11-let5" id="20">articolo 4, comma 11, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34</ref> (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e con le procedure ivi previste. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Articolo 23 ter </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Elementi costitutivi del PUL) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il PUL ha per oggetto la disciplina dell’uso del territorio comunale, è elaborato in conformità alla vigente pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale e in coerenza con il PSI approvato dalla Regione ed è composto dai seguenti elaborati: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) il Documento degli Obiettivi di cui all’articolo 26, redatto in coerenza con il PSI e dei relativi quadri ricognitivo e descrittivo di cui all’articolo 23 bis, nel quale sia esplicitato anche il rispetto del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) la struttura del piano costituita dagli elaborati di cui all’articolo 27 e relativa ai contenuti di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), g), per le parti non oggetto di disciplina da parte del PSI; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) il rapporto preliminare ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art13" id="21">articolo 13 della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni. Il Rapporto ambientale, laddove necessario per il procedimento di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art9" id="22">articolo 9 della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni, contiene anche una relazione sintetica illustrativa del recepimento nel PUL delle indicazioni relative alla pronuncia della VAS sul PSI. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56 bis e 61 si applicano al PUL con riferimento ai contenuti non oggetto di disciplina da parte del PSI. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Articolo 23 quater </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Procedimento di adozione e approvazione del PSI, suoi aggiornamenti e varianti e misure di salvaguardia) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main" id="23">l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell’adozione del progetto di PSI, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene il Documento di preparazione del Piano, l’indicazione schematica del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni funzionali e l’indicazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art8" id="24">articolo 8 della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige, entro i successivi novanta giorni, il progetto di PSI costituito dagli elementi di cui all’articolo 23 bis e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PSI adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PSI adottato, provvede contestualmente: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) alla pubblicazione nel BURL dell’avviso di avvio del procedimento di VAS e all’inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art9" id="25">articolo 9 della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell’avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PSI e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Il Comune, dalla data indicata nell’avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) a pubblicare il progetto di PSI, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) a illustrare il progetto di PSI mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) a inviare il progetto di PSI alle amministrazioni e enti interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PSI incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni e enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni o enti. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main" id="26">della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni, unitamente al parere sul progetto di PSI, a carattere vincolante, da rendersi in relazione alla compatibilità rispetto alle indicazioni strategiche del PTR e all’applicazione da parte del Comune dell’articolo 23 bis. Le altre amministrazioni e enti di cui comma 2 esprimono il loro parere sul progetto di PSI in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza, entro trenta giorni dal ricevimento del parere come sopra espresso dalla Regione. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>6. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 5, il Comune con deliberazione consiliare: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS e dei pareri resi ai sensi del comma 5; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) predispone apposito elaborato contenente l’esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a); </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni e enti di cui al comma 5; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l’autorità competente ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art10-com4" id="27">articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art10-com5" id="28">articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>7. La deliberazione comunale di cui al comma 6 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità-  partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PSI oggetto di modifica tramite  specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c). </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>8. La deliberazione di cui al comma 6 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PSI. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PSI, unitamente ai relativi elaborati per l’approvazione, è effettuata a seguito dell’assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 6. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>9. La Regione approva il PSI con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 6, decorso infruttuosamente il quale il PSI si intende approvato. L’approvazione del PSI è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PSI ai pareri di cui al comma 5 e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PSI dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni e enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>10. Il PSI approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>11. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>12. Costituiscono aggiornamenti del PSI le modifiche coerenti con il Documento di preparazione del Piano e che non comportino, ferme restando le norme di flessibilità del Piano, la riduzione delle dotazioni funzionali di servizi e infrastrutture e l’incremento del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale di cui all’articolo 23 bis, comma 4, lettera c). L’aggiornamento del PSI è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main" id="29">della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni e con applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), ed è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>13. Le varianti al PSI sono adottate dal Comune e approvate dalla Regione con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e approvazione del PSI di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Costituiscono varianti al PSI le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>14. Nei confronti delle previsioni del PSI, dei suoi aggiornamenti e varianti si applicano le misure di salvaguardia previste all’articolo 42. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>15. Nei comuni tenuti alla formazione del PSI che non adottino tale Piano decorsi due anni dall’approvazione del PTR non possono essere adottate e approvate modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per le modifiche finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità e per le modifiche finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune il procedimento di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-11-29/23/main#art4" id="30">articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23</ref> (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo) e successive modificazioni e integrazioni. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>16. I comuni tenuti alla formazione del PSI che alla data di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC, possono concludere tale procedimento e in tal caso il PSI è adottato nel termine di cinque anni dalla data di approvazione del PUC decorso il quale  trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 15. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Articolo 23 quinquies </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Procedimento di adozione e approvazione del PUL, suoi aggiornamenti e varianti) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il Comune, entro un anno dall’approvazione del PSI, adotta con deliberazione del Consiglio comunale il progetto del PUL, coerente con il PSI e con la relativa pronuncia sulla VAS, per completare la determinazione dell’assetto urbanistico locale, unitamente al relativo rapporto preliminare al fine della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, e dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art13" id="31">articolo 13 della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni. In attesa dell’approvazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. La deliberazione di adozione del progetto di PUL, unitamente ai relativi elaborati di cui all’articolo 23 ter e al rapporto preliminare, è pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato con altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Il PUL, a seguito dell’avvenuta verifica di non assoggettabilità a VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Le modifiche apportate al PUL in conseguenza dell’ottemperanza alle eventuali prescrizioni apposte in sede di pronuncia di verifica di assoggettabilità a VAS e all’accoglimento delle osservazioni pervenute al Comune, non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Il PUL approvato: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) è inviato per conoscenza alla Regione. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>6. Il PUL, nel caso in cui la verifica di assoggettabilità a VAS si concluda con l’obbligo della procedura di VAS, ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art9" id="32">articolo 9 della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni, da esperirsi sull’intero progetto di Piano o su specifiche previsioni nello stesso contenute, è riadottato, in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio comunale unitamente  al relativo rapporto ambientale: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) per l’esperimento, da parte della competente struttura comunale, del procedimento di VAS di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main#art9" id="33">articolo 9 della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>7. Il PUL come riadottato in tutto o in parte ai sensi del comma 6, a seguito dell’avvenuta pronuncia di VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>8. Il PUL approvato ai sensi del comma 7: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione  del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) è inviato per conoscenza alla Regione. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>9. Il PUL è sottoposto al monitoraggio, con cadenza almeno biennale, relativamente allo stato di attuazione delle previsioni, in termini di nuove Unità di Carico Urbanistico approvate successivamente alla sua entrata in vigore, rispetto allo stato di attuazione del PSI in termini di superfici destinate a nuove dotazioni territoriali e infrastrutture realizzate, con specifico riferimento agli interventi prioritari e ai relativi termini di attuazione. Il monitoraggio biennale è approvato dalla Giunta comunale e pubblicato nel sito del Comune. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>10. Costituiscono aggiornamenti del PUL le modifiche, non incidenti sul Documento degli Obiettivi, conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e che non comportino l’incremento del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI né l’individuazione di nuovi distretti di trasformazione. L’aggiornamento del PUL è adottato con deliberazione della Giunta comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/32/main" id="34">della l.r. 32/2012</ref> e successive modificazioni e integrazioni e di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2, e è approvato con deliberazione della Giunta comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la predetta fase di pubblicità-partecipazione. </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>11. Le varianti al PUL sono adottate e approvate dal Comune con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e approvazione del PUL di cui ai commi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Costituiscono varianti al PUL le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.”.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Modifica all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art24" id="35">articolo 24 della l.r. 36/1997</ref>)</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla fine del <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art24-com1bis" id="36">comma 1 bis dell’articolo 24 della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, nonché del PSI e del PUL”. </p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Abrogazione dell’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art39bis" id="37">articolo 39 bis della l.r. 36/1997</ref>)</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>L’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art39bis" id="38">articolo 39 bis della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Modifiche agli articoli 47 bis e 47 ter <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main" id="39">della l.r. 36/1997</ref>)</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Al <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art47bis-com2" id="40">comma 2 dell’articolo 47 bis della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. </p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>Dopo il <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art47ter-com1" id="41">comma 1 dell’articolo 47 ter della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“1 bis. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 31 dicembre 2023 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-06-06/13/main#art15-com1" id="42">articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13</ref> (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.”. </p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><heading>(Modifica all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art57" id="43">articolo 57 della l.r. 36/1997</ref>)</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Al <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art57-com1" id="44">comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “PTC provinciale” sono inserite le seguenti: “, al PSI”. </p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9. </num><heading>(Modifica all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art58" id="45">articolo 58 della l.r. 36/1997</ref>)</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo la <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art58-com6-let3" id="46">lettera c) del comma 6 dell’articolo 58 della l.r. 36</ref><ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main#art58-com6-let3" id="47">/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: “<quotedText id="mod0-vir2">c bis) varianti al PSI;</quotedText>”.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10. </num><heading>(Modifica all’articolo 68 della l.r. 36/1997)<noteRef href="not1" marker="(1)"/></heading><clause id="art10-cla1"><content><p><inline name="inlinea0">(Omissis)</inline></p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11.</num><heading>(Piani urbanistici attuativi (PUA) di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’<ref href="/it/legge/stato/2018-12-30/145/main#art1-com139" id="48">articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</ref> (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021))</heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>Per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ammissibili ai contributi statali di cui all’<ref href="/it/legge/stato/2018/145/main#art1-com139" id="49">articolo 1, comma 139, della l. 145/2018</ref> e successive modificazioni e integrazioni, per i quali il vigente strumento urbanistico comunale prescrive la preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi (SUA) o di progetti urbanistici operativi (PUO), si applicano rispettivamente le disposizioni di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1987-07-08/24/main" id="50">legge regionale 8 luglio 1987, n. 24</ref> (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della <ref href="/it/legge/stato/1985-02-28/47/main" id="51">legge 28 febbraio 1985 n. 47</ref> e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 50, 51, 53 e 54 <ref href="/it/legge/regione.liguria/1997/36/main" id="52">della l.r. 36/1997</ref> e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause><clause id="art11-cla2"><num>2.</num><content><p>Nei casi in cui la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ammissibili ai contributi statali di cui al comma 1, per i quali non occorre in base al vigente strumento urbanistico comunale la preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi (SUA) o di progetti urbanistici operativi (PUO), lo strumento programmatorio prescritto all’<ref href="/it/legge/stato/2018/145/main#art1-com140-let1" id="53">articolo 1, comma 140, lettera a), della l. 145/2018</ref> e successive modificazioni e integrazioni è costituito dal Programma triennale delle opere pubbliche approvato ai sensi della vigente legislazione in materia.</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12.</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-06-06/13/main" id="54">legge regionale 6 giugno 2014, n. 13</ref> (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))</heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p>Al <ref href="/it/legge/regione.liguria/2014/13/main#art15-com1" id="55">comma 1, dell’articolo 15 della l.r. 13/2014</ref> e successive modificazioni e integrazioni le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. </p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13. </num><heading>(Disposizioni per l’anno 2021 in materia di demanio marittimo)</heading><clause id="art13-cla1"><num>1.</num><content><p>Per l’anno 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i comuni possono rilasciare titoli concessori per la collocazione di dehors sulle aree del demanio marittimo che siano funzionali a tale utilizzo, anche in deroga al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) comunale e con esenzione della corresponsione dell’imposta regionale prevista dall’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2013-12-23/41/main#art21" id="56">articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41</ref> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge finanziaria 2014)) e successive modificazioni e integrazioni, <inline name="inlinea0">nel rispetto comunque delle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento della Costa</inline><inline name="inlinea0"> regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2000, n. 64.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p></content></clause></article><article id="art14"><num>Art. 14. </num><heading>(Norma di invarianza finanziaria)</heading><clause id="art14-cla1"><num>1.</num><content><p>Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.</p></content></clause></article></body><conclusions period="20220101"><p>Citta...
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
