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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="singleVersion" name="legge"/><meta><publication date="1991-01-02" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="1"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/1990-12-19/38/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1990-12-19/38"/><FRBRdate date="1990-12-19" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/1990-12-19/38/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1990-12-19/38/ita@"/><FRBRdate date="1990-12-19" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/1990-12-19/38/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/1990-12-19/38/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="1990-12-19" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2026-05-07" id="v1" source="#ro1" 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id="2">art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38</ref> e così ulteriormente modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2011-06-28/16/main#art8" id="3">art. 8 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16</ref> . </p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Articolo già sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1992-05-05/12/main#art1" id="4">art. 1 della L.R. 5 maggio 1992, n. 12</ref> e dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-03-01/9/main#art1" id="5">art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9</ref> , modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1999-02-24/6/main#art1" id="6">art. 1 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 6</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-03/23/main#art1" id="7">art. 1 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23</ref> , dagli artt. 1 e 2 della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-11-12/35/main" id="8">L.R. 12 novembre 2001, n. 35</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-08-17/25/main#art29" id="9">art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25</ref> , dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-12-01/38/main#art6" id="10">art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-12-24/44/main#art11" id="11">art. 11 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44</ref> , sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="12">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> e così ulteriormente sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art3" id="13">art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , con la decorrenza di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12" id="14">art. 12 della stessa L.R. 48/2012</ref>. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 2. (Contributi ai Gruppi consiliari) 1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare, è previsto un contributo complessivo costituito da: a) una quota mensile fissa per ogni Gruppo pari ad euro 1.550,00 aumentata di euro 775,00 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo; b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio. 2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento che competerebbe ad un Gruppo di pari consistenza ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), che viene attribuito per intero, in caso di presenza nello stesso Gruppo misto di componenti dell'Ufficio di Presidenza, per la sola parte riferita alle loro Segreterie.". </p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> La presente lettera entra in vigore con la decorrenza prevista dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12" id="15">art. 12 della L.R. 48/2012</ref> e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art10" id="16">art. 10 della stessa L.R. 48/2012</ref>. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.". </p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Articolo modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-01-21/4/main#art1" id="17">art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-03/23/main#art5" id="18">art. 5 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-11-12/35/main#art3" id="19">art. 3 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="20">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> , già sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2011-12-27/38/main#art7" id="21">art. 7 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38</ref> e così ulteriormente sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art3" id="22">art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , con la decorrenza di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12" id="23">art. 12 della stessa L.R. 48/2012</ref>. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 3. 1. I contributi di cui all'articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall'Ufficio di Presidenza. 1 bis. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza iscritto al proprio Gruppo l'intero importo a tal fine individuato dal medesimo Ufficio di Presidenza. Le determinazioni in ordine alle destinazioni di detta somma competono in esclusiva al citato componente dell'Ufficio di Presidenza. 2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione. 2 bis. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo, o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti entro il mese successivo, stabilisce l'importo relativo all'anno o frazione d'anno spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento.". </p></note><note id="not5" class="NOTA_NDR"><p> Articolo già sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-03-01/9/main#art2" id="24">art. 2 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9</ref> , modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-01-21/4/main#art2" id="25">art. 2 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-11-12/35/main#art4" id="26">art. 4 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2003-12-29/32/main#art1" id="27">art. 1 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 32</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-08-17/25/main#art29" id="28">art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25</ref> , dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-12-01/38/main#art6" id="29">art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2010-12-29/23/main#art16" id="30">art. 16 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2011-04-12/8/main#art3" id="31">art. 3 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8</ref> , sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="32">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> e così ulteriormente sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art3" id="33">art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , con la decorrenza di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12" id="34">art. 12 della stessa L.R. 48/2012</ref>. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4. (Attrezzature e servizi) 1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema: a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore; b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore; c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore. 2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento e a quelle per il supporto dell'attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza con i contributi di cui all'articolo 2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento. 3. In particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono complessivamente destinati a: a) le spese per l'acquisto di libri e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1; e) le spese per il personale e per l'attività dei Consiglieri, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dalla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1987-02-16/3/main" id="35">legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3</ref> (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), compreso ogni onere ulteriore di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo; f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare; g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza. 4. La Commissione consiliare di cui all'articolo 4 bis, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, convocata a termini di Regolamento, può definire modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento di cui al comma 2 e può proporre un modello di bilancio per le medesime spese. In sede di rendicontazione, le spese di cui al comma 3, lettera g), costituiscono un allegato al modello di bilancio predisposto, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione consiliare. L'allegato è presentato al Presidente del Gruppo dal rispettivo componente dell'Ufficio di Presidenza entro il 20 gennaio di ogni anno.". </p></note><note id="not6" class="NOTA_NDR"><p> Il presente comma entra in vigore con la decorrenza prevista dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12" id="36">art. 12 della L.R. 48/2012</ref> e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art10" id="37">art. 10 della stessa L.R. 48/2012</ref>. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema: a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore; b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore; c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore." Il comma è stato così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-11-12/18/main#art9" id="38">art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18</ref> . Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2020-12-09/29/main#art5" id="39">art. 5 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29</ref>.</p></note><note id="not7" class="NOTA_NDR"><p> Articolo aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-03-01/9/main#art3" id="40">art. 3 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9</ref> , modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-01-21/4/main#art3" id="41">art. 3 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-08-17/25/main#art29" id="42">art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25</ref> , come modificato dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-08-06/33/main#art3" id="43">art. 3 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="44">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> e così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art4" id="45">art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , con la decorrenza di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12" id="46">art. 12 della stessa L.R. 48/2012</ref>. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4 bis. 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al comma 3 dell'articolo 4 e le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente. 1 bis. Al rendiconto del Gruppo, per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, viene distintamente allegato un rendiconto delle spese ad esso riferite secondo le categorie elencate all'articolo 4, comma 3, sottoscritto dal componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono e che se ne assume la responsabilità per quanto di sua competenza. 2. Il rendiconto complessivo di cui ai commi 1 e 1 bis è preventivamente approvato dal Gruppo consiliare e il suo Presidente se ne assume la responsabilità, fatta eccezione per l'allegato di cui al comma 1 bis; dell'approvazione è dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto. 3. Il rendiconto delle spese deve essere successivamente sottoposto a presa d'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza previa verifica della Commissione di cui al comma 4 ed allegato alla rendicontazione prevista dall' <ref href="/it/legge/stato/1973-12-06/853/main#art5" id="47">articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853</ref> . 4. E' costituita una Commissione consiliare eletta all'inizio di ogni legislatura. La Commissione è composta: - dal Presidente del Consiglio, o da membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede; - da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato a due. 5. La Commissione attesta l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale. 6. L'omessa trasmissione dei rendiconti nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dei contributi per il funzionamento del Gruppo consiliare.". </p></note><note id="not8" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art5" id="48">art. 5 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, come previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12-com1" id="49">art. 12, comma 1, della stessa L.R. 48/2012</ref> e così collazionato in data 2 gennaio 2013. </p></note><note id="not9" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art5" id="50">art. 5 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, come previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12-com1" id="51">art. 12, comma 1, della stessa L.R. 48/2012</ref> e così collazionato in data 2 gennaio 2013. L'articolo è stato abrogato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-11-12/18/main#art9" id="52">art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18</ref> .</p></note><note id="not10" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art6" id="53">art. 6 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , a decorrere dalla X legislatura, come previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12-com2" id="54">art. 12, comma 2, della stessa L.R. 48/2012</ref> e così collazionato in data 2 gennaio 2013. </p></note><note id="not11" class="NOTA_NDR"><p> Articolo modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1992-05-05/12/main#art2" id="55">art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 12</ref>, dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-01-21/4/main#art4" id="56">art. 4 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1999-02-24/6/main#art2" id="57">art. 2 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 6</ref> e dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-04-02/9/main#art1" id="58">art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 9</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-11-12/35/main#art5" id="59">art. 5 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-11-24/42/main#art11" id="60">art. 11 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42</ref> , già sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-03/23/main#art2" id="61">art. 2 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23</ref> e così ulteriormente sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="62">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> . </p></note><note id="not12" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-03/23/main#art3" id="63">art. 3 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23</ref> , modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-11-12/35/main#art6" id="64">art. 6 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-08-17/25/main#art29" id="65">art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25</ref> , dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-12-01/38/main#art6" id="66">art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-04-28/10/main#art7" id="67">art. 7 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10</ref> e così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="68">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> . </p></note><note id="not13" class="NOTA_NDR"><p> Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2011-06-28/16/main#art9" id="69">art. 9 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16</ref> . </p></note><note id="not14" class="NOTA_NDR"><p> Articolo modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-11-12/35/main#art7" id="70">art. 7 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35</ref> e abrogato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="71">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> . </p></note><note id="not15" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa. Vedi nota 36.</p></note><note id="not16" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa. Vedi nota 36.</p></note><note id="not17" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa. Vedi nota 36.</p></note><note id="not18" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa. Vedi nota 36.</p></note><note id="not19" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa. Vedi nota 36. </p></note><note id="not20" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa. Vedi nota 36. </p></note><note id="not21" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa. Vedi nota 36.</p></note><note id="not22" class="NOTA_NDR"><p> Articolo già modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-03-01/9/main#art6" id="72">art. 6 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-03/23/main#art4" id="73">art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. </ref><ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-03/23/main#art4" id="74">23</ref> , sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-11-12/35/main#art9" id="75">art. 9 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35</ref> , con effetto a decorrere dalla data indicata nell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2001/35/main#art10" id="76">art. 10 della stessa L.R. 35/2001</ref> e così ulteriormente modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-08-17/25/main#art29" id="77">art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25</ref> , come modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-12-01/38/main#art6" id="78">art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38</ref> . </p></note><note id="not23" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="79">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> . </p></note><note id="not24" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="80">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> . </p></note><note id="not25" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="81">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> . </p></note><note id="not26" class="NOTA_NDR"><p> Comma già modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="82">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> e così ulteriormente modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2010-12-29/23/main#art16" id="83">art. 16 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23</ref> . </p></note><note id="not27" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-28/63/main#art28" id="84">art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63</ref> e abrogato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art11" id="85">art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , con la decorrenza di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12" id="86">art. 12 della stessa L.R. 48/2012</ref>. </p></note><note id="not28" class="NOTA_NDR"><p> Articolo abrogato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main#art11" id="87">art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> , con la decorrenza di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2012/48/main#art12" id="88">art. 12 della stessa L.R. 48/2012</ref>. Reca disposizioni transitorie. </p></note><note id="not29" class="NOTA_NDR"><p> Reca disposizioni finanziarie. </p></note><note id="not30" class="NOTA_NDR"><p> Tabella abrogata dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-08-03/23/main#art6" id="89">art. 6 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23</ref> . </p></note><note id="not31" class="NOTA_NDR"><p> Allegato aggiunto dagli artt. 3 e 5 della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2012-12-20/48/main" id="90">L.R. 20 dicembre 2012, n. 48</ref> e così collazionato in data 15 gennaio 2013. </p></note><note id="not32" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così sostituita dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-11-12/18/main#art9" id="91">art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18</ref> .</p></note><note id="not33" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-11-12/18/main#art9" id="92">art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18</ref> .</p></note><note id="not34" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-11-12/18/main#art9" id="93">art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18</ref> .</p></note><note id="not35" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-11-12/18/main#art9" id="94">art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18</ref> .</p></note><note id="not36" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-11-12/18/main#art9" id="95">art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 </ref>.</p></note><note id="not37" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2015-11-12/18/main#art9" id="96">art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18</ref> .</p></note><note id="not38" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2017-12-28/29/main#art44" id="97">art. 44 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29</ref> .</p></note><note id="not39" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29/main#art27" id="98">art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29</ref>.</p></note><note id="not40" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2018-12-27/29/main#art27" id="99">art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29</ref>.</p></note><note id="not41" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2020-12-29/32/main#art4" id="100">art. 4 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32</ref>.</p></note><note id="not42" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2021-12-29/22/main#art21" id="101">art. 21 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22</ref>.</p></note><note id="not43" class="NOTA_NDR"><p> Lettera così modificata dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2021-12-29/22/main#art21" id="102">art. 21 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22</ref>.</p></note><note id="not44" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2022-12-28/16/main#art64" id="103">art. 64 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16</ref>.</p></note><note id="not45" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2026-05-05/3/main#art4" id="104">art. 4 della L.R. 5 maggio 2026, n. 3</ref>.</p></note></notes></meta><preface><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="1990-12-19">19 dicembre 1990</docDate><docNumber>38</docNumber><docTitle>Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1.</num><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'<ref href="/it/statuto/regione.liguria///main#art28" id="105">articolo 28 dello Statuto della Regione Liguria</ref> e degli articoli 2, punto 5, e 3 della <ref href="/it/legge/stato/1973-12-06/853/main" id="106">legge 6 dicembre 1973, n. 853</ref> (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a <ref href="/it/statuto/consiglio.regione.liguria///main" id="107">statuto</ref> ordinario), secondo le modalità stabilite dalla presente legge <noteRef href="not1" marker="(1)"/> .</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Contributi in favore dei Gruppi consiliari) <noteRef href="not2" marker="(2)"/></heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p> Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo complessivo costituito da:</p></content><list><num>a)</num><content><p> una quota annuale fissa pari ad euro 5.000,00 moltiplicata per il numero dei Consiglieri, nonché un importo di ulteriori cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della regione sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione residente, da destinare, secondo quanto definito nel modello "A" allegato alla presente legge, alle spese di funzionamento del Gruppo per scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale quali: </p></content><num>1)</num><content><p> svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio regionale e alle iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali; </p></content><num>2)</num><content><p> funzioni di studio; </p></content><num>3)</num><content><p> funzioni di editoria; </p></content><num>4)</num><content><p> funzioni di comunicazione; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> una quota annuale, da destinare alle spese per il personale dei Gruppi, nel limite massimo del costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri . <noteRef href="not3" marker="(3)"/> </p></content></list></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Il finanziamento complessivo di cui al comma 1 è ripartito dall'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>È esclusa, in ogni caso, la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo per quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente, nonché per il Gruppo misto costituitosi in corso di legislatura.</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><num>4.</num><content><p>Il contributo di cui al comma 1, lettera b), può essere utilizzato esclusivamente per le spese del personale preposto allo svolgimento delle attività del Gruppo, comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. A tal fine, nei limiti del suddetto finanziamento, ciascun Gruppo si può avvalere:</p></content><list><num>a)</num><content><p> di personale assunto mediante contratti secondo le tipologie, comunque denominate, previste dall’ordinamento per il datore di lavoro privato, nonché di prestazioni professionali di lavoro autonomo. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti, ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica o mutamento d’appartenenza al Gruppo consiliare del Consigliere che ne ha proposto al Presidente del Gruppo il conferimento; <noteRef href="not32" marker="(32)"/>  </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>di dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni a tal fine collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>di dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio regionale per essere assegnati ai Gruppi consiliari, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura, anche al di fuori dei limiti di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-08-17/25/main#art8bis-com2" id="108">articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25</ref> (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></list></clause><clause id="art2-cla5"><num>5.</num><content><p>Il personale comandato da altro ente ed assegnato al Gruppo o al Consigliere facente parte dell'Ufficio di Presidenza riduce, in misura corrispondente al trattamento economico sostenuto dall'Assemblea, i finanziamenti relativi alla spesa di personale previsti per i Gruppi consiliari e per gli uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Decorrenze dei contributi) <noteRef href="not4" marker="(4)"/></heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>I contributi di cui all'articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall'Ufficio di Presidenza.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p>I contributi di cui all'articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la seduta di insediamento di ogni nuova Assemblea Legislativa.</p></content></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p>In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.</p></content></clause><clause id="art3-cla4"><num>4.</num><content><p>L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e, entro il mese successivo, ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti, stabilisce l'importo, determinato in trecentosessantacinquesimi, spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento e di personale.</p></content></clause><clause id="art3-cla4bis"><num>4 bis.</num><content><p>  Al temine di ciascun esercizio, senza determinare alcun incremento del finanziamento di cui all’articolo 4, comma 1, con riferimento al finanziamento riconosciuto a ciascun componente l’Ufficio di Presidenza, in caso di avvicendamento in corso d’anno degli stessi componenti, su richiesta del componente uscente e d’intesa con il componente entrante, non oltre il termine fissato per la presentazione dei rendiconti, per far fronte alle obbligazioni economiche eventualmente già assunte dal componente uscente, le risorse d’esercizio del componente entrante sono riversate in conto entrate al Consiglio regionale e, successivamente, liquidate al componente uscente a copertura delle maggiori spese relative alle medesime obbligazioni assunte per il personale. Entrambi i rendiconti, del componente uscente e del componente entrante, attestano e documentano l’esistenza delle condizioni e delle operazioni di cui al presente comma.<noteRef href="not39" marker="(39)"/></p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell'Assemblea e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza). <noteRef href="not5" marker="(5)"/></heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>Per il funzionamento delle Segreterie politiche e particolari è previsto un ulteriore contributo complessivo costituito da una quota massima pari al 35 per cento del finanziamento riconosciuto ai Gruppi. Tale ulteriore contributo può essere destinato esclusivamente per spese per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Le determinazioni e la rendicontazione in ordine alle destinazioni di detta somma competono in via esclusiva al componente dell'Ufficio di Presidenza <noteRef href="not6" marker="(6)"/> .</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Ciascun Consigliere componente dell'Ufficio di Presidenza si avvale delle tipologie contrattuali di cui all'articolo 2, comma 4.</p></content></clause><clause id="art4-cla4"><num>4.</num><content><p>Al termine dell'esercizio finanziario ciascun componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, redige un rendiconto delle spese ad esso riferite. Il medesimo rendiconto è sottoposto, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, al controllo del Collegio interno dei revisori dei conti istituito ai sensi della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/25/main" id="109">l.r. 25/2006</ref> e successive modificazioni e integrazioni che verifica la corrispondenza tra le entrate e le spese effettuate sulla base della documentazione probatoria. Il componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono se ne assume la responsabilità. Il rendiconto di tali spese è allegato al rendiconto del Gruppo consiliare di appartenenza.</p></content></clause></article><article id="art4bis"><num>Art. 4 bis.</num><heading>(Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi) <noteRef href="not7" marker="(7)"/></heading><clause id="art4bis-cla1"><num>1.</num><content><p>All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria istituzionale secondo il seguente schema:</p></content><list><num>a)</num><content><p>Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>Vice Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>Consigliere Segretario del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore.</p></content></list></clause><clause id="art4bis-cla2"><num>2.</num><content><p>Entro i limiti di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/25/main#art8bis-com2" id="110">articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 25/2006</ref> e successive modificazioni e integrazioni, il personale di cui al comma 1 può essere scelto anche tra il personale a tal fine comandato presso il Consiglio regionale, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.</p></content></clause><clause id="art4bis-cla3"><num>3.</num><content><p>Al di fuori dei contributi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, a ciascun Consigliere facente parte del Gruppo sono garantiti spazi, arredi, utenze telefoniche, attrezzature d'ufficio ed informatiche in misura analoga ai dirigenti di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/25/main#art23bis-com2" id="111">articolo 23 bis, comma 2, della l.r. 25/2006</ref> e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nel caso in cui al Consigliere facente parte del Gruppo siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all'Ufficio di Presidenza, in misura analoga ai dirigenti di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/25/main#art23bis-com1" id="112">articolo 23 bis, comma 1, della medesima l.r. 25/2006</ref>. Per fini istituzionali e di rappresentanza al Presidente del Consiglio regionale può essere riconosciuta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una particolare dotazione superiore a quella riconosciuta ai dirigenti di cui all'articolo 23 bis, comma 1. Al personale assunto dai Gruppi o dal Consigliere facente parte del Gruppo a cui siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all'Ufficio di Presidenza sono garantite le medesime dotazioni riconosciute al personale non dirigente che opera presso il Consiglio regionale.</p></content></clause></article><article id="art4ter"><num>Art. 4 ter.</num><heading>(Rendicontazione dei Gruppi) <noteRef href="not8" marker="(8)"/></heading><clause id="art4ter-cla1"><num>1.</num><content><p>Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.</p></content></clause><clause id="art4ter-cla2"><num>2.</num><content><p>Il rendiconto è articolato secondo il modello "A" allegato alla presente legge, definito sulla base delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p></content></clause><clause id="art4ter-cla3"><num>3.</num><content><p>Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, a corredo del rendiconto è allegata la documentazione idonea a rilevare i dati relativi ai pagamenti effettuati.</p></content></clause><clause id="art4ter-cla4"><num>4.</num><content><p> Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal termine della legislatura o dallo scioglimento del medesimo gruppo, al Presidente del Consiglio. <noteRef href="not33" marker="(33)"/> </p></content></clause><clause id="art4ter-cla"><num>5.</num><content><p> Ricevuti i rendiconti, entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. <noteRef href="not34" marker="(34)"/> </p></content></clause><clause id="art4ter-cla6"><num>6.</num><content><p> La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.<noteRef href="not35" marker="(35)"/> </p></content></clause><clause id="art4ter-cla7"><num>7.</num><content><p>Qualora la Corte dei conti ravvisi irregolarità ovvero il rendiconto sia trasmesso oltre i termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11 e 12, del <ref href="/it/decreto.legge/stato/2012/174/main" id="113">d.l. 174/2012</ref> convertito dalla <ref href="/it/legge/stato/2012/213/main" id="114">l. 213/2012</ref>.</p></content></clause><clause id="art4ter-cla8"><num>8.</num><content><p>I rendiconti delle spese dei Gruppi, successivamente ai controlli da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono pubblicati, in allegato al rendiconto del bilancio del Consiglio regionale, nel sito istituzionale della Regione e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all' <ref href="/it/legge/stato/2012-07-06/96/main#art9" id="115">articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96</ref> (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause></article><article id="art4quater"><num>Art. 4 quater.</num><heading>(Collegio interno dei Revisori dei Conti) <noteRef href="not9" marker="(9)"/></heading><clause id="art4quater-cla1"><content><p> (Omissis) </p></content></clause></article><article id="art4quinquies"><num>Art. 4 quinquies.</num><heading>(Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato) <noteRef href="not10" marker="(10)"/></heading><clause id="art4quinquies-cla1"><num>1.</num><content><p>Fermi restando, per la IX legislatura, i limiti già individuati, ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della <ref href="/it/legge/stato/1973/853/main" id="116">l. 853/1973</ref>, di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/25/main" id="117">l.r. 25/2006</ref> e successive modificazioni e integrazioni, al fine di monitorare la spesa del personale addetto ai Gruppi e, nel contempo, garantire il concorso dell'Assemblea agli obiettivi di finanza pubblica e coordinare i limiti di spesa già fissati, con le nuove disposizioni previste dall'<ref href="/it/decreto.legge/stato/2012/174/main#art2-com2-leth" id="118">articolo 2, comma 2, lettera h), del d.l. 174/2012</ref> convertito dalla <ref href="/it/legge/stato/2012/213/main" id="119">l. 213/2012</ref>, per le legislature successive a quella in corso, la spesa per il personale derivante dall'ammontare complessivo dei rapporti contrattuali posti in essere direttamente da ciascun Gruppo o dall'Assemblea per comandi di personale da assegnare ai Gruppi stessi o da ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza, non può essere superiore, rispettivamente, al finanziamento individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, così come determinato in seguito alla definizione del parametro omogeneo che tiene conto del numero dei Consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale). <noteRef href="not11" marker="(11)"/></heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Per l'esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale si avvalgono di personale che compone le rispettive Segreterie politiche e particolari le quali svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo in ragione del loro incarico istituzionale.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>E' messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica e particolare. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo del personale di categoria D, accesso D1, in essere alla data del 31 dicembre 2020.<noteRef href="not" marker="()"/></p></content></clause><clause id="art5-cla3"><num>3.</num><content><p>Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.</p></content></clause></article><article id="art5bis"><num>Art. 5 bis.</num><heading>(Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti) <noteRef href="not12" marker="(12)"/></heading><clause id="art5bis-cla1"><num>1.</num><content><p>Per le finalità previste dall'articolo 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'<ref href="/it/codice.procedura.civile/stato/1940-10-28/1443/main#art409" id="120">articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile</ref>, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2001-03-30/165/main" id="121">decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</ref> (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause><clause id="art5bis-cla2"><num>2.</num><content><p>Nel caso di deroga ai criteri di cui agli articoli 7 e 36 del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2001/165/main" id="122">d.lgs. 165/2001</ref> e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la prevalente o esclusiva natura fiduciaria dell'incarico, si tiene conto dei seguenti criteri alternativi comprovanti la professionalità del personale individuato per svolgere le funzioni di cui all'articolo 5:</p></content><list><num>a)</num><content><p>il possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>il possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni;<noteRef href="not42" marker="(42)"/></p></content></list><list><num>c)</num><content><p>per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni.<noteRef href="not43" marker="(43)"/></p></content></list></clause><clause id="art5bis-cla3"><num>3.</num><content><p>Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera <noteRef href="not13" marker="(13)"/> .</p></content></clause><clause id="art5bis-cla4"><num>4.</num><content><p>Non trova applicazione l'articolo 26, commi 1 e 2, della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-03-11/5/main" id="123">legge regionale 11 marzo 2008, n. 5</ref> (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006-04-12/163/main" id="124">decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</ref> (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause><clause id="art5bis-cla5"><num>5.</num><content><p>I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.</p></content></clause><clause id="art5bis-cla6"><num>6.</num><content><p>Il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 5, fatta eccezione per quello messo a disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1, può essere anche scelto:</p></content><list><num>a)</num><content><p>tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.</p></content></list></clause><clause id="art5bis-cla7"><num>7.</num><content><p>Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 5 è ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato.</p></content></clause><clause id="art5bis-cla7bis"><num>7 bis.</num><content><p> Agli incarichi conferiti, ai sensi della presente legge, ai titolari di cariche elettive, si applica quanto stabilito dall’<ref href="/it/decreto.legge/stato/2010-05-31/78/main#art5-com5" id="125">articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</ref> (Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica), come modificato dal <ref href="/it/decreto.legge/stato/24-04-2017/50/main" id="126">decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50</ref> (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/2017-06-21/96/main" id="127">legge 21 giugno 2017, n. 96</ref>, fatta eccezione per i contratti di lavoro subordinato. Non possono essere, comunque, conferiti dai Gruppi consiliari e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza, in quanto coincidenti con il proprio ambito territoriale, incarichi retribuiti ai Consiglieri o Assessori regionali liguri, o ad eletti in enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte la Regione o il Consiglio regionale. Al fine del legittimo conferimento ad eletti presso enti locali del territorio ligure di incarichi retribuiti, anche non di natura professionale, non si considerano coincidenti con l’ambito territoriale regionale gli enti locali posti all’interno del territorio ligure, ovvero gli enti pubblici la cui azione amministrativa sia più ampia rispetto al territorio regionale. <noteRef href="not38" marker="(38)"/> </p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><clause id="art6-cla1"><content><p>(Omissis)</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Determinazione del finanziamento per le spese di personale) <noteRef href="not36" marker="(36)"/> </heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p> Ai fini della determinazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri, corrisponde al valore individuato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è pari a euro 58.571,44 per ciascun Consigliere.</p></content></clause><clause id="art7-cla1bis"><num>1 bis.</num><content><p> A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore individuato al comma 1, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, è pari ad euro 61.644,60 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l’Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento. <noteRef href="not40" marker="(40)"/></p></content></clause><clause id="art7-cla1ter"><num>1 ter.</num><content><p> A decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore individuato al comma 1 bis, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, è pari a euro 63.632,05 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l’Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento.  <noteRef href="not44" marker="(44)"/> </p></content></clause><clause id="art7-cla1quater"><num><inline name="inlinea0">1 quater.</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> A decorrere dal 1° luglio 2026, il valore individuato al comma 1 bis, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, è pari a euro 66.582,21 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l’Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento.</inline> <noteRef href="not45" marker="(45)"/></p></content></clause></article><article id=""><num>Articolo 7 bis</num><heading>(Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari) <noteRef href="not37" marker="(37)"/> </heading><clause id="art7bis-cla1"><num>1.</num><content><p> L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, mediante il suo Presidente, trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del <ref href="/it/decreto.legge/stato/2012-10-10/174/main" id="128">decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174</ref> (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/2012-12-07/213/main" id="129">legge 7 dicembre 2012, n. 213</ref>, ai Presidenti dei Gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi Gruppi.</p></content></clause><clause id="art7bis-cla2"><num>2.</num><content><p> In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, l’Ufficio di Presidenza può disporre l’obbligo di restituzione delle somme, nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche in particolare al fine di ridurre i potenziali effetti negativi sui contratti in essere del personale dei Gruppi, mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al Gruppo fino ad un massimo dell’80 per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del Gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il Gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”. </p></content></clause><clause id="art7bis-cla3"><num>3.</num><content><p> La restituzione secondo le modalità previste dal presente articolo non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’<ref href="/it/legge/stato/1994-01-14/20/main#art1" id="130">articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20</ref> (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari o alle Segreterie politiche e particolari, ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri Enti pubblici, le norme relative al lavoro straordinario ed alle spese ed indennità di missione si applicano, nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della Regione, con le modalità di cui ai commi successivi <noteRef href="not23" marker="(23)"/> .</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>Il Presidente del Gruppo, il componente dell'Ufficio di Presidenza o l'Amministratore sovraintende all'osservanza dell'orario di lavoro <noteRef href="not24" marker="(24)"/> .</p></content></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p>Gli oneri relativi alle spese ed indennità per missioni affidate dai Gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi <noteRef href="not25" marker="(25)"/> .</p></content></clause><clause id="art8-cla4"><num>4.</num><content><p>Il personale dei Gruppi consiliari può svolgere la propria funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del Presidente del Gruppo o del componente dell'Ufficio di Presidenza qualora il personale dipenda da questi; tali rapporti, qualora instaurati con personale dipendente, presuppongono il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso. I periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera <noteRef href="not26" marker="(26)"/> .</p></content></clause></article><article id="art8bis"><num>Art. 8 bis.</num><heading>(Norma transitoria) <noteRef href="not27" marker="(27)"/></heading><clause id="art8bis-cla1"><num>1.</num><content><p>A seguito di apposito atto ricognitivo deliberato rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, i rapporti già instaurati ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, della presente legge ed i conseguenti contratti in essere, nel medesimo atto singolarmente evidenziati, sono fatti salvi e confermati fino al termine della ottava legislatura, così come definiti sulla base della normativa vigente al tempo delle indicazioni nominative formulate dai soggetti di cui all'articolo 5 bis, comma 3, con particolare e specifico riferimento agli adottati criteri di scelta del collaboratore, agli elementi del corrispettivo individuato ed alla scadenza dei contratti stessi.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9.</num><clause id="art9-cla1"><content><p>(Omissis).</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10.</num><clause id="art10-cla1"><content><p>(Omissis) <noteRef href="not29" marker="(29)"/> .</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11.</num><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:</p></content><list><num>a)</num><content><p><ref href="/it/legge/regione.liguria/1973-07-05/23/main" id="131">l.r. 5 luglio 1973, n. 23</ref> ;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p><ref href="/it/legge/regione.liguria/1977-07-18/30/main" id="132">l.r. 18 luglio 1977, n. 30</ref> ;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p><ref href="/it/legge/regione.liguria/1981-11-13/29/main" id="133">l.r. 13 novembre 1981, n. 29</ref> ;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p><ref href="/it/legge/regione.liguria/1984-10-30/49/main" id="134">l.r. 30 ottobre 1984, n. 49</ref> ;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p><ref href="/it/legge/regione.liguria/1990-03-06/9/main" id="135">l.r. 6 marzo 1990, n. 9</ref> ;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p><ref href="/it/legge/regione.liguria/1990-04-17/20/main" id="136">l.r. 17 aprile 1990, n. 20</ref> .</p></content></list></clause></article></body><conclusions period="20260507"><p>Citta...
                  </p></conclusions><attachments><documentRef id="nn1" src="/it/legge/regione.liguria/1990-12-19/38/schedule1" showAs="Allegato A (Articoli 2 e 4 ter l.r. 38/1990)"/></attachments></akomaNtoso>
