<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="" name="legge"/><meta><publication date="1982-03-17" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="11"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/1982-03-04/11/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1982-03-04/11"/><FRBRdate date="1982-03-04" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/1982-03-04/11/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1982-03-04/11/ita@"/><FRBRdate date="1982-03-04" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/1982-03-04/11/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/1982-03-04/11/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="1982-03-04" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="--" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.liguria/1982-03-04/11/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>0<classifications source="eurovoc"><keyword value="turismo" showAs="turismo" dictionary="Toscana" id="c3.01."/></classifications><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Abrogata dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-02-07/2/main#art74" id="1">art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2</ref> , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella presente legge, vedi l' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-04-28/10/main#art15" id="2">art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10</ref> . Tali <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2009-01-30/2/main" id="3">regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009</ref>, <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2009-03-13/3/main" id="4">il n. 3 del 13 marzo 2009</ref>, <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2010-02-23/3/main" id="5">il n. 3 del 23 febbraio 2010</ref> e <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2011-02-21/1/main" id="6">il n. 1 del 21 febbraio 2011</ref>. Vedi anche la <ref href="/it/legge/regione.liguria/2019/24/main" id="7">l.r. 24/2019</ref>.</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="8">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="9">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> ha sostituito nell'intero testo della legge che qui si annota la locuzione "alberghi residenziali" con "residenze alberghiere". </p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Il periodo quinquennale 1995 - 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla presente legge, già prorogato dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2003-03-12/8/main#art3" id="10">art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 8</ref> , prorogato al 31 dicembre 2006 dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2005-12-23/19/main#art1" id="11">art. 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 19</ref> , prorogato al 31 dicembre 2007 dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-12-20/43/main#art1" id="12">art. 1 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 43</ref> , è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008 dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-12-21/45/main#art1" id="13">art. 1 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 45</ref> . </p></note><note id="not5" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="14">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not6" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="15">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not7" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="16">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not8" class="NOTA_NDR"><p> Periodo aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-12-31/54/main#art1" id="17">art. 1 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54</ref> . </p></note><note id="not9" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-12-31/54/main#art1" id="18">art. 1 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54</ref> . </p></note><note id="not10" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-03-24/10/main#art1" id="19">art. 1 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10</ref> . </p></note><note id="not11" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art1" id="20">art. 1 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . Per gli impianti igienico - sanitari si veda anche l' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1998-05-29/18/main#art6" id="21">art. 6 della L.R. 29 maggio 1998, n. 18</ref> . </p></note><note id="not12" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art2" id="22">art. 2 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note><note id="not13" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1995-08-28/18/main#art1" id="23">art. 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 18</ref> . </p></note><note id="not14" class="NOTA_NDR"><p> Comma già modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1995-08-28/18/main#art1" id="24">art. 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 18</ref> e successivamente dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-12-31/54/main#art2" id="25">art. 2 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54</ref> . </p></note><note id="not15" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-12-31/54/main#art2" id="26">art. 2 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54</ref> . </p></note><note id="not16" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-12-31/54/main#art2" id="27">art. 2 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54</ref> . </p></note><note id="not17" class="NOTA_NDR"><p> Articolo già modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="28">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> , poi sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art3" id="29">art. 3 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> e successivamente modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1995-03-28/18/main#art2" id="30">art. 2 della L.R. 28 marzo 1995, n. 18</ref> e dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-12-31/54/main#art3" id="31">art. 3 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54</ref> . </p></note><note id="not18" class="NOTA_NDR"><p> Articolo già modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="32">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> e successivamente sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art4" id="33">art. 4 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note><note id="not19" class="NOTA_NDR"><p> Articolo già modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="34">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> e successivamente sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art5" id="35">art. 5 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note><note id="not20" class="NOTA_NDR"><p> La validità della classificazione è stata rinnovata dalla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1992-12-30/42/main" id="36">L.R. 30 dicembre 1992, n. 42</ref> e dalla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1994-01-24/4/main" id="37">L.R. 24 gennaio 1994, n. 4</ref> , oggi abrogate; dalla <ref href="/it/legge/regione.liguria/1999-10-21/32/main" id="38">L.R. 21 ottobre 1999, n. 32</ref> , dalla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2001-09-04/32/main" id="39">L.R. 4 settembre 2001, n. 32</ref> e dalla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2004-12-24/34/main" id="40">L.R. 24 dicembre 2004, n. 34</ref> . </p></note><note id="not21" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art6" id="41">art. 6 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note><note id="not22" class="NOTA_NDR"><p> I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="42">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not23" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="43">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not24" class="NOTA_NDR"><p> I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="44">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not25" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="45">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not26" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="46">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not27" class="NOTA_NDR"><p> I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="47">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not28" class="NOTA_NDR"><p> I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="48">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not29" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="49">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not30" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="50">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not31" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art7" id="51">art. 7 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note><note id="not32" class="NOTA_NDR"><p> Articolo già sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="52">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> e nuovamente sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art8" id="53">art. 8 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note><note id="not33" class="NOTA_NDR"><p> Lettera aggiunta dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-12-31/54/main#art4" id="54">art. 4 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54</ref> . </p></note><note id="not34" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1996-12-31/54/main#art4" id="55">art. 4 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54</ref> . </p></note><note id="not35" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="56">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not36" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="57">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not37" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art9" id="58">art. 9 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note><note id="not38" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="59">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> . </p></note><note id="not39" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art10" id="60">art. 10 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note><note id="not40" class="NOTA_NDR"><p> Articolo aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art11" id="61">art. 11 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> , sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-12-28/62/main#art1" id="62">art. 1 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 62</ref> e abrogato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-02-07/1/main#art10" id="63">art. 10 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1</ref> . </p></note><note id="not41" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="64">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not42" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="65">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not43" class="NOTA_NDR"><p> L'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1988-09-07/50/main#art16" id="66">art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50</ref> ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie. </p></note><note id="not44" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-03-24/10/main#art2" id="67">art. 2 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10</ref> . </p></note><note id="not45" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="68">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not46" class="NOTA_NDR"><p> Comma abrogato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-01-28/7/main#art12" id="69">art. 12 della L.R. 28 gennaio 1983, n. 7</ref> . </p></note><note id="not47" class="NOTA_NDR"><p> Comma così modificato dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="70">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> . </p></note><note id="not48" class="NOTA_NDR"><p> Articolo aggiunto dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-01-18/3/main#art1" id="71">art. 1 della L.R. 18 gennaio 1983, n. 3</ref> . </p></note><note id="not49" class="NOTA_NDR"><p> Tabella così modificata dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-03-24/10/main#art2" id="72">art. 2 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10</ref> e dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-01-28/7/main#art14" id="73">art. 14 della L.R. 28 gennaio 1983, n. 7</ref> . </p></note><note id="not50" class="NOTA_NDR"><p> Tabella così modificata dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-03-24/10/main#art3" id="74">art. 3 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="75">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> e dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-12-15/58/main#art19" id="76">art. 19 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 58</ref> , unico articolo vigente dopo l'intervento abrogativo della <ref href="/it/legge/regione.liguria/1999-12-23/44/main" id="77">L.R. 23 dicembre 1999 n. 44</ref> . </p></note><note id="not51" class="NOTA_NDR"><p> Numerazione non corrispondente per errore materiale. </p></note><note id="not52" class="NOTA_NDR"><p> Tabella così modificata dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="78">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art14" id="79">art. 14 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> e dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-12-15/58/main#art19" id="80">art. 19 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 58</ref> . </p></note><note id="not53" class="NOTA_NDR"><p> Tabella così modificata dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-03-24/10/main#art3" id="81">art. 3 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10</ref> , dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1985-01-24/5/main#art2" id="82">art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5</ref> e dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-01-28/7/main#art14" id="83">art. 14 della L.R. 28 gennaio 1983, n. 7</ref> . </p></note><note id="not54" class="NOTA_NDR"><p> Tabella così modificata dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1983-03-24/10/main#art3" id="84">art. 3 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10</ref> e dall' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/7/main#art14" id="85">art. 14 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7</ref> . </p></note></notes></meta><preface><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="1982-03-04">4 marzo 1982</docDate><docNumber>11</docNumber><docTitle>Norme per la classificazione delle aziende ricettive. <noteRef href="not2" marker="(2)"/> <noteRef href="not3" marker="(3)"/> <noteRef href="not4" marker="(4)"/><noteRef href="not1" marker="(1)"/></docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Attività ricettiva).</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente legge detta norme per la definizione e la classificazione delle aziende ricettive e delega ai Comuni le relative funzioni amministrative con esclusione di quelle espressamente attribuite ad organi regionali.</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione e all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.</p></content></clause><clause id="art1-cla3"><num>3.</num><content><p>Le aziende organizzate per l'esercizio a fini di lucro dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nei successivi articoli e nelle allegate Tabelle A, B, C, D ed E, che fanno parte integrante della presente legge.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Aziende ricettive alberghiere).</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Sono aziende ricettive alberghiere di esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabiliti o parti di stabili.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Specificazione delle aziende ricettive alberghiere).</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi: alberghi e residenze turistico alberghiere.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p>Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto- cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato <noteRef href="not5" marker="(5)"/> .</p></content></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p>Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo di un'unità area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.</p></content></clause><clause id="art3-cla4"><num>4.</num><content><p>Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni e che assicurino alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti, servizi di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, servizi di bar e ristorante o tavola calda o fredda <noteRef href="not6" marker="(6)"/> .</p></content></clause><clause id="art3-cla5"><num>5.</num><content><p>Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o più locali con cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e C dell'allegato <noteRef href="not7" marker="(7)"/> .</p></content></clause><clause id="art3-cla6"><num>6.</num><content><p>Nelle residenze turistico alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni. Tale limite è ridotto a due giorni per le aziende cui sia attribuito un livello di classificazione non inferiore a tre stelle <noteRef href="not8" marker="(8)"/> .</p></content></clause><clause id="art3-cla7"><num>7.</num><content><p>Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni interessati, il Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma precedente in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.</p></content></clause><clause id="art3-cla8"><num>8.</num><content><p>Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al terzo comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono di regola allegati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.</p></content></clause><clause id="art3-cla9"><num>9.</num><content><p>Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.</p></content></clause><clause id="art3-cla10"><num>10.</num><content><p>Rispetto alla «casa madre» le dipendenze devono essere di norma ubicate a non più di metri 50 di distanza e comunque non oltre i metri 100.</p></content></clause><clause id="art3-cla11"><num>10 bis.</num><content><p>Negli alberghi con classificazione non superiore alle due stelle è ammesso che le camere siano tutte ubicate nella dipendenza purché questa non disti più di 50 metri dall'edificio principale <noteRef href="not9" marker="(9)"/> .</p></content></clause><clause id="art3-cla12"><num>11.</num><content><p>In deroga ai limiti di superficie e volume previsti dalle norme vigenti, nelle camere delle residenze turistico alberghiere è consentita l'aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a 12 anni <noteRef href="not10" marker="(10)"/> .</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Aziende ricettive all'aria aperta). <noteRef href="not11" marker="(11)"/></heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorazione, spaccio, bar e rimessaggio dei mezzi di pernottamento.</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in località salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.</p></content></clause><clause id="art4-cla4"><num>4.</num><content><p>Nei predetti complessi ricettivi all'aria aperta è vietata la vendita delle piazzole, la locazione delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati e ogni forma di loro utilizzazione che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta). <noteRef href="not12" marker="(12)"/></heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in tre tipi: villaggi turistici, campeggi e parchi per vacanze.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><content><p>Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende, «caravan» o altri allestimenti minimi di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D dell'allegato <noteRef href="not13" marker="(13)"/> .</p></content></clause><clause id="art5-cla3"><num>2.</num><content><p>Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A ed E dell'allegato.</p></content></clause><clause id="art5-cla4"><num>3.</num><content><p>Sono parchi per vacanze le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, «caravan» o altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, in cui l'occupazione delle piazzole con detti mezzi - consentita per periodi limitati, comunque non superiore al periodo annuale di apertura del complesso ricettivo e resa a fronte di corrispettivi forfettari - prescinde dalla continua effettiva presenza degli ospiti, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D dell'allegato.</p></content></clause><clause id="art5-cla5"><num>4.</num><content><p>I mezzi autonomi e mobili di pernottamento di cui ai commi precedenti possono essere dotati di preingressi, funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti, realizzati in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari ed aventi caratteristiche di mobilità.</p></content></clause><clause id="art5-cla6"><content><p>I preingressi, data la loro funzione e le loro caratteristiche, non sono soggetti a concessioni o autorizzazioni edilizie <noteRef href="not14" marker="(14)"/> .</p></content></clause><clause id="art5-cla7"><num>4 bis.</num><content><p>La superficie coperta dei preingressi deve essere limitata a metri quadrati 15 e l'altezza media non può superare di oltre 25 centimetri quella del mezzo di pernottamento; i preingressi esistenti devono essere adeguati entro il 31 dicembre 1997 <noteRef href="not15" marker="(15)"/> .</p></content></clause><clause id="art5-cla8"><num>4 ter.</num><content><p>Nel calcolo delle superfici si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore <noteRef href="not16" marker="(16)"/> .</p></content></clause><clause id="art5-cla9"><num>5.</num><content><p>Nei periodi di chiusura dei complessi ricettivi descritti nel presente articolo è consentito il ricovero nelle piazzole dei mezzi di pernottamento autonomi e mobili di proprietà dei clienti, col divieto assoluto della loro fruizione.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Casi di promiscuità). <noteRef href="not17" marker="(17)"/></heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.</p></content></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.</p></content></clause><clause id="art6-cla3"><num>3.</num><content><p>Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, ovvero un'occupazione delle piazzole analoga a quella propria dei parchi per vacanze, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio.</p></content></clause><clause id="art6-cla4"><num>4.</num><content><p>Nei campeggi è consentita la presenza di tende, «caravan» o altri allestimenti tipici dei villaggi turistici, ovvero un'occupazione delle piazzole analoga a quella propria dei parchi per vacanze, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio.</p></content></clause><clause id="art6-cla5"><num>5.</num><content><p>Nei parchi per vacanze è consentita la presenza di tende, caravan o altri allestimenti tipici di villaggi turistici, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio ed è obbligatoria l'offerta indifferenziata propria dei campeggi in almeno il 10 per cento delle piazzole costituenti il complesso ricettivo .</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Classificazione delle aziende ricettive). <noteRef href="not18" marker="(18)"/></heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Le aziende ricettive sono classificate dalle Province territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabili da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza, alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla presente legge e ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nelle allegate tabelle.</p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in «requisiti obbligati», predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in «requisiti fungibili», fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.</p></content></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p>I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente cinque per gli alberghi (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico alberghiere (da due a quattro stelle), tre per i villaggi turistici e i parchi per vacanze (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Le aziende ricettive alberghiere sprovviste di ingresso esclusivo con diretto accesso al piano stradale sono classificate al livello inferiore a quello previsto; tale riduzione non opera nel caso di aziende classificabili al livello minimo.</p></content></clause><clause id="art7-cla4"><num>4.</num><content><p>La tabella A allegata alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo, riferito ai requisiti obbligati ed a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.</p></content></clause><clause id="art7-cla5"><num>5.</num><content><p>Le tabelle B, C, D, E, allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per alberghi, residenze turistico-alberghiere , villaggi turistici e parchi per vacanze, campeggi, i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione con i relativi punteggi.</p></content></clause><clause id="art7-cla6"><num>6.</num><content><p>Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della «casa madre» e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classifica superiore a quella della «casa madre».</p></content></clause><clause id="art7-cla7"><num>7.</num><content><p>L'attribuzione del livello di classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale e indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio delle aziende ricettive alberghiere o all'aria aperta. Il livello di classificazione deve essere riportato, unitamente alla capacità ricettiva autorizzata, nella licenza di esercizio.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><heading>(Denominazione degli esercizi ricettivi). <noteRef href="not19" marker="(19)"/></heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti in uno stesso Comune devono essere preventivamente approvate dalla Provincia competente allo scopo di evitare omonimie fra i diversi esercizi. Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare confusioni sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>Gli alberghi classificati cinque stelle che siano riconosciuti in possesso di adeguati «standard» - ricompresi fra quelli indicati nella tabella A dell'allegato alla quinta linea delle avvertenze - tipici degli esercizi di alta classe internazionale, sono autorizzati dalla Provincia competente ad assumere la denominazione aggiuntiva «lusso» simboleggiata con lettera «L» maiuscola, da inserire nel segno distintivo dell'esercizio.</p></content></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p>Le aziende ricettive all'aria aperta per le quali la licenza di esercizio prevede l'apertura annuale o la doppia apertura estivo-invernale, assumono la denominazione aggiuntiva «annuale» simboleggiata con la lettera «A» maiuscola da inserire nel segno distintivo dell'esercizio.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9.</num><heading>(Validità e revisione della classificazione). <noteRef href="not20" marker="(20)"/></heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1983 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.</p></content></clause><clause id="art9-cla3"><num>3.</num><content><p>Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.</p></content></clause><clause id="art9-cla4"><num>4.</num><content><p>Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio sia in sede di revisione che per nuovi esercizi hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.</p></content></clause><clause id="art9-cla5"><num>5.</num><content><p>Non si procede a revisioni di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10.</num><heading>(Attrezzature, impianti ed arredi).</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.</p></content></clause><clause id="art10-cla2"><num>2.</num><content><p>Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune, sentito il titolare dell'azienda e su conforme parere della commissione di cui all' <ref href="/it/legge/stato/1971-06-11/426/main#art11" id="86">art. 11 della l. 11 giugno 1971, n. 426</ref> dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore a quello spettantele in base alle altre disposizioni della presente legge o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11.</num><heading>(Denunzia dei requisiti). <noteRef href="not21" marker="(21)"/></heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire alla Provincia una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.</p></content></clause><clause id="art11-cla2"><content><p>Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.</p></content></clause><clause id="art11-cla3"><num>2.</num><content><p>Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti di cui al 1° comma, la Provincia può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.</p></content></clause><clause id="art11-cla4"><num>3.</num><content><p>Per i nuovi esercizi deve essere provvisoriamente attribuita una classificazione valutata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati predisposti al fine dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni previste per il funzionamento dell'esercizio.</p></content></clause><clause id="art11-cla5"><num>4.</num><content><p>Il provvedimento di classificazione provvisoria, e una copia delle tavole di progetto considerate dalla Provincia e da questa debitamente vistata, sono presentati dall'interessato al Comune al momento della richiesta di concessione ad edificare.</p></content></clause><clause id="art11-cla6"><num>5.</num><content><p>Il provvedimento di classificazione definitiva viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore deve presentare nel termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola con gli elaborati tecnici approvati dal Comune, debitamente quotati e riportanti l'indicazione della specifica utilizzazione dei singoli locali e della superficie delle camere, delle unità abitative, delle piazzole e dei locali di servizio.</p></content></clause><clause id="art11-cla7"><content><p>Analoga procedura è adottata per gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione interna degli esercizi esistenti.</p></content></clause><clause id="art11-cla8"><num>6.</num><content><p>Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.</p></content></clause><clause id="art11-cla9"><num>7.</num><content><p>Le denunce devono essere compilate su modelli appositi predisposti dalla Regione.</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12.</num><heading>(Determinazione e pubblicità della classifica).</heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p>I provvedimenti concernenti classificazione, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi devono essere notificati ai titolari dei singoli esercizi e comunicati alla Regione nonché, ove esista, alla competente azienda per la promozione turistica <noteRef href="not22" marker="(22)"/> .</p></content></clause><clause id="art12-cla2"><num>2.</num><content><p>Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammesso ricorso in opposizione, da presentare al Comune <noteRef href="not23" marker="(23)"/> che li ha adottati entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento <noteRef href="not24" marker="(24)"/> .</p></content></clause><clause id="art12-cla3"><num>3.</num><content><p>Su di esso il Comune <noteRef href="not25" marker="(25)"/> decide entro 60 giorni dalla sua presentazione, scaduti i quali senza che il Comune <noteRef href="not26" marker="(26)"/> si sia pronunciato il ricorso s'intende respinto <noteRef href="not27" marker="(27)"/> .</p></content></clause><clause id="art12-cla4"><num>4.</num><content><p>Oltre che dall'operatore direttamente interessato, il ricorso in opposizione può essere presentato anche da titolari di aziende ricettive dello stesso tipo ubicate nel territorio dello stesso Comune o da loro associazioni <noteRef href="not28" marker="(28)"/> .</p></content></clause><clause id="art12-cla5"><num>5.</num><content><p>Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.</p></content></clause><clause id="art12-cla6"><num>6.</num><content><p>I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13.</num><heading>(Insegna e altre indicazioni per il pubblico).</heading><clause id="art13-cla1"><content><p>Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno:</p></content></clause><clause id="art13-cla2"><content><p>- segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo, della classificazione e la denominazione dell'esercizio;</p></content></clause><clause id="art13-cla3"><content><p>all'interno:</p></content></clause><clause id="art13-cla4"><content><p>nella zona di ricevimento degli ospiti:</p></content></clause><clause id="art13-cla5"><content><p>- licenza di esercizio;</p></content></clause><clause id="art13-cla6"><content><p>- copia della denuncia dei requisiti, vistata dal Comune <noteRef href="not29" marker="(29)"/> competente;</p></content></clause><clause id="art13-cla7"><content><p>- prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Comune <noteRef href="not30" marker="(30)"/> competente e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici, campeggi, e parchi per vacanze, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole <noteRef href="not31" marker="(31)"/> ;</p></content></clause><clause id="art13-cla8"><content><p>- cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.</p></content></clause></article><article id="art14"><num>Art. 14.</num><heading>(Sanzioni). <noteRef href="not32" marker="(32)"/></heading><clause id="art14-cla1"><num>1.</num><content><p>E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 2.000.000, il titolare di esercizio ricettivo che:</p></content><list><num>a)</num><content><p>non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dalla provincia;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>al di fuori delle ipotesi previste alle lett. a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicizza in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio o una denominazione diversa da quella approvata ovvero mancante dell'autorizzazione di cui al 1° comma dell'art. 8;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'art. 11, o vi espone elementi non veritieri;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>non fornisce alla provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>dota le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, quale risulta dal prospetto di cui all'art. 13, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva indicata all'art. 13;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p>omette di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p>fornisce ospitalità nelle residente turistico-alberghiere per un periodo inferiore a quello minimo fissato all'art. 3;</p></content></list><list><num>i)</num><content><p>consente, nei periodi di chiusura delle aziende ricettive all'aria aperta, l'utilizzo dei mezzi di pernottamento ivi parcheggiati o comunque posti in rimessaggio.</p></content></list><list><num>l)</num><content><p>non rispetta i limiti di promiscuità di cui all'articolo 6 <noteRef href="not33" marker="(33)"/> .</p></content></list></clause><clause id="art14-cla2"><num>2.</num><content><p>Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, anche attraverso il ricorso a terminologie e vocaboli stranieri, ovvero esercita l'attività ricettiva senza aver prima ottenuto l'attribuzione di un livello di classificazione, è punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000.</p></content></clause><clause id="art14-cla3"><num>3.</num><content><p>Chiunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 20.000.000.</p></content></clause><clause id="art14-cla4"><num>3 bis.</num><content><p>Il mancato adeguamento dei preingressi alle dimensioni massime di cui al comma 4 bis dell'articolo 5, comporta per il proprietario degli stessi l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la rimozione delle strutture irregolari <noteRef href="not34" marker="(34)"/> .</p></content></clause><clause id="art14-cla5"><num>4.</num><content><p>In caso di recidiva il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile per comprovati motivi, per altri tre mesi.</p></content></clause><clause id="art14-cla6"><num>5.</num><content><p>In caso di reiterata recidiva o di non eliminazione del motivo che ha indotto le sanzioni, la licenza di esercizio è revocata.</p></content></clause></article><article id="art15"><num>Art. 15.</num><heading>(Vigilanza e applicazione delle sanzioni).</heading><clause id="art15-cla1"><content><p>Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i Comuni <noteRef href="not35" marker="(35)"/> esercitano la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.</p></content></clause><clause id="art15-cla2"><content><p>L'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge è effettuata dai Comuni <noteRef href="not36" marker="(36)"/> con l'osservanza delle norme regionali disciplinanti la materia.</p></content></clause></article><article id="art16"><num>Art. 16.</num><heading>(Vincoli di destinazione). <noteRef href="not37" marker="(37)"/></heading><clause id="art16-cla1"><num>1.</num><content><p>Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la Giunta regionale, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, può autorizzare, su conforme parere del Comune competente, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dalla presente legge, fermi rimanendo i vincoli suddetti.</p></content></clause></article><article id="art17"><num>Art. 17.</num><heading>(Aziende ubicate nel territorio di più Comuni). <noteRef href="not38" marker="(38)"/></heading><clause id="art17-cla1"><content><p>Ai fini della presente legge le aziende ricettive che insistono sul territorio di più Comuni si considerano appartenenti al comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio ricettivo.</p></content></clause></article><article id="art18"><num>Art. 18.</num><heading>(Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta). <noteRef href="not39" marker="(39)"/></heading><clause id="art18-cla1"><num>1.</num><content><p>Per quanto non previsto dalla presente legge le aziende ricettive all'aria aperta indicate all'art. 4 sono assoggettate alla disciplina delle aziende alberghiere, in quanto applicabili.</p></content></clause></article><article id="art18bis"><num>Art. 18 bis.</num><heading>(Disposizioni urbanistiche). <noteRef href="not40" marker="(40)"/></heading><clause id="art18bis-cla1"><content><p>(Omissis).</p></content></clause></article><article id="art19"><num>Art. 19.</num><heading>(Disposizioni per l'esercizio della delega).</heading><clause id="art19-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati ai Comuni <noteRef href="not41" marker="(41)"/> delegati.</p></content></clause><clause id="art19-cla2"><num>2.</num><content><p>La Regione ed i Comuni <noteRef href="not42" marker="(42)"/> delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.</p></content></clause><clause id="art19-cla3"><num>3.</num><content><p>In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli stessi.</p></content></clause><clause id="art19-cla4"><num>4.</num><content><p>In caso di persistente inattività dell'ente delegato e di ripetuto esercizio del potere sostitutivo di cui al comma precedente, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'<ref href="/it/statuto/consiglio.regione.liguria///main#art66" id="87">art. 66 dello Statuto</ref>, la revoca della delega.</p></content></clause><clause id="art19-cla5"><num>5.</num><content><p>Per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ripartisce annualmente fra i Comuni <noteRef href="not43" marker="(43)"/> delegati contributi in proporzione al numero delle aziende ricettive esistenti nel loro territorio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p></content></clause></article><article id="art20"><num>Art. 20.</num><heading>(Validità della nuova classificazione).</heading><clause id="art20-cla1"><num>1.</num><content><p>La classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è operante a partire dal 1° gennaio 1983.</p></content></clause><clause id="art20-cla2"><num>2.</num><content><p>A tal fine le necessarie operazioni di classificazione sono compiute nel semestre che precede la data suddetta, sulla scorta delle denunce dei requisiti che i titolari delle aziende ricettive esistenti devono presentare entro il 30 giugno 1982.</p></content></clause></article><article id="art21"><num>Art. 21.</num><heading>(Esercizi esistenti). <noteRef href="not44" marker="(44)"/></heading><clause id="art21-cla1"><num>1.</num><content><p>Per il biennio 1983-1984 gli esercizi ricettivi alberghieri esistenti alla data del 1° aprile 1982, in relazione alla classificazione loro attribuita alla data stessa e a richiesta del titolare dell'esercizio, possono essere classificati fino ai livelli indicati nella seguente tabella anche in assenza di non più di due dei requisiti obbligati previsti per il livello richiesto, purché l'azienda raggiunga il necessario punteggio complessivo come da Tabella A della legge:</p></content></clause><clause id="art21-cla2"><content><p>precedente classificazione: albergo di lusso; classificazione attribuibile = albergo 5 stelle o residenza turistico-alberghiera 4 stelle;</p></content></clause><clause id="art21-cla3"><content><p>precedente classificazione: albergo di 1ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico alberghiera 4 stelle;</p></content></clause><clause id="art21-cla4"><content><p>precedente classificazione: albergo di 2ª categoria o pensione di 1ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico- alberghiera 3 stelle;</p></content></clause><clause id="art21-cla5"><content><p>precedente classificazione: albergo di 3ª categoria o pensione di 2ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico- alberghiera 2 stelle;</p></content></clause><clause id="art21-cla6"><content><p>precedente classificazione: albergo di 4ª categoria o pensione di 3ª categoria; classificazione attribuibile = albergo 1 stella o residenza turistico-alberghiera 2 stelle <noteRef href="not45" marker="(45)"/> .</p></content></clause><clause id="art21-cla7"><num>2.</num><content><p>Per il bilancio 1983-1984 gli esercizi ricettivi all'aria aperta esistenti e autorizzati alla data del 1° aprile 1982 possono essere classificati, a richiesta del titolare, nel livello loro attribuibile in base al punteggio posseduto, come da Tabella A della legge, anche in assenza di non più di due dei requisiti obbligati previsti dalla legge.</p></content></clause><clause id="art21-cla8"><num>3.</num><content><p>Gli esercizi ricettivi esistenti e autorizzati alla data del 1° aprile 1982 che non raggiungono comunque il minimo di requisiti previsto per l'assegnazione di un livello di classificazione, sono provvisoriamente classificati nel livello più basso per la durata di due anni, salvo che nel frattempo vengano dotati dei requisiti necessari per una classificazione superiore. ln caso di esercizi assoggettati a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la classificazione provvisoria di cui al presente comma è consentita per tutta la durata del vincolo.</p></content></clause><clause id="art21-cla9"><num>4.</num><content><p>I vincoli di destinazione eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.</p></content></clause><clause id="art21-cla10"><num>5.</num><content><p>Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.</p></content></clause><clause id="art21-cla11"><num>6.</num><content><p>I complessi ricettivi all'aria aperta autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati, nei limiti di cui all'art. 6, ultimo comma in caso di campeggi, di strutture non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5, 2° comma, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.</p></content></clause><clause id="art21-cla12"><num>7.</num><content><p>La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi ampliamenti.</p></content></clause><clause id="art21-cla13"><num>8.</num><content><p>(Omissis) <noteRef href="not46" marker="(46)"/> .</p></content></clause><clause id="art21-cla14"><num>9.</num><content><p>Per i complessi ricettivi all'aria aperta esistenti alla data del 1° aprile 1982, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data suddetta, la superficie minima della piazzola prevista nelle tabelle D ed E è ridotta, per i diversi livelli di classificazione, rispettivamente a metri quadrati 35, 40, 45 e 60 <noteRef href="not47" marker="(47)"/> .</p></content></clause><clause id="art21-cla15"><num>10.</num><content><p>Le opere eventualmente necessarie per l'assegnazione del livello minimo di classificazione ad esercizi ricettivi esistenti ed autorizzati alla data del 1° aprile 1982 possono essere consentite dai Comuni anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie, ferma restando l'osservanza delle procedure stabilite al riguardo dalle leggi vigenti in materia.</p></content></clause></article><article id="art22"><num>Art. 22.</num><heading>(Attività ricettiva senza fini di lucro).</heading><clause id="art22-cla1"><content><p>Fino a quando non venga provveduto con altra legge, l'attività ricettiva svolta senza fini di lucro resta disciplinata dalla <ref href="/it/legge/stato/1958-03-21/326/main" id="88">l. 21 marzo 1958, n. 326</ref> e dal <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1961-06-20/869/main" id="89">d.P.R. 20 giugno 1961, n. 869</ref> , nonché dal <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1977-07-24/616/main" id="90">d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</ref> .</p></content></clause></article><article id="art22bis"><num>Art. 22 bis.</num><clause id="art22bis-cla1"><content><p>Al fine di consentire l'applicazione di norme contenenti obblighi a carico di esercizi ricettivi, riferiti alle categorie di cui alla <ref href="/it/legge/stato/1937-12-30/2651/main" id="91">l. 30 dicembre 1937, n. 2651</ref>, e successive modificazioni, è approvata la seguente tabella di corrispondenza fra le categorie e i livelli di classificazione attribuiti alle aziende ricettive con decorrenza 10 gennaio 1983 ai sensi della presente legge regionale:</p></content></clause></article><article id="art23"><num>Art. 23.</num><heading>(Disposizioni finanziarie).</heading><clause id="art23-cla1"><content><p>(Omissis)</p></content></clause></article></body><conclusions period="19820304"><p>Citta...
                  </p></conclusions><attachments><documentRef id="nn1" src="/it/legge/regione.liguria/1982-03-04/11/schedule1" showAs="Allegato"/></attachments></akomaNtoso>
