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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="" name="legge"/><meta><publication date="2012-04-18" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="7"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2012-04-05/2/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2012-04-05/2"/><FRBRdate date="2012-04-05" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2012-04-05/2/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2012-04-05/2/ita@"/><FRBRdate date="2012-04-05" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2012-04-05/2/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2012-04-05/2/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2012-04-05" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="--" id="v1" source="#ro1" 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2006 n. 163</ref> e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007-08-13/30/main#art20" id="3">articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30</ref> (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'<ref href="/it/legge/stato/2007-08-13/31/main#art23-com2" id="4">articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31</ref> (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><title id="tlt1"><num>TITOLO I</num><heading>DISPOSIZIONI GENERALI</heading><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Oggetto)</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-03-11/5/main" id="5">legge regionale 11 marzo 2008 n. 5</ref> (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006-04-12/163/main" id="6">decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163</ref> e ss.mm.ii.), nonché la disciplina attuativa dell'<ref href="/it/legge/stato/2007-08-13/30/main#art20" id="7">articolo 20 della legge 13 agosto 2007, n. 30</ref> (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'<ref href="/it/legge/stato/2007-08-13/31/main#art23-com2" id="8">articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31</ref> (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni), in osservanza all'<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006-04-12/163/main#art4" id="9">articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</ref> (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>In particolare il regolamento definisce la disciplina relativa:</p></content><list><num>a)</num><content><p>agli organi del procedimento ed alla programmazione dei lavori nei settori ordinari;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>alla programmazione ed agli organi del procedimento inerenti i contratti pubblici relativi all'acquisizione di beni e servizi nei settori ordinari ed alla commissione giudicatrice;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>alla trasparenza ed alla qualità degli appalti e delle concessioni.</p></content></list></clause><clause id="art1-cla3"><num>3.</num><content><p>Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2010-10-05/207/main" id="10">d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207</ref> (Regolamento di esecuzione e attuazione del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006/163/main" id="11">d.lgs. n. 163/2006</ref> e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), di seguito denominato Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Ambito di applicazione)</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti contrattuali della Regione, degli enti strumentali e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-01-24/2/main#art25" id="12">articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2</ref> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2010), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, commi 2 e 3, della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main" id="13">l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti strumentali, nonché degli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli organi regionali e i riferimenti a dirigenti ovvero a funzionari regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi individuati in base ai rispettivi ordinamenti.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>E' fatta comunque salva l'autonomia negoziale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-08-17/25/main" id="14">legge regionale 17 agosto 2006, n. 25</ref> (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Definizioni)</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai fini del presente regolamento si intende per:</p></content><list><num>a)</num><content><p>Appalti Pubblici: contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Regione Liguria o altro ente soggetto alla presente disciplina e uno o più operatori economici ovvero imprese, fornitori, prestatori di servizi, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice dei contratti pubblici;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>Appalti pubblici di lavori: appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede d'offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori od opere rientranti nell'Allegato I al Codice dei contratti pubblici, oppure limitatamente alle ipotesi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV di detto Codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Amministrazione regionale o altro ente soggetto alla presente disciplina, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto di beni oppure di prodotti;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici di servizi diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all'allegato II del Codice dei contratti pubblici;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>Concessioni di lavori pubblici: contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al Codice dei contratti pubblici, l'esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al Codice stesso;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>Concessioni di servizi: contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al Codice dei contratti pubblici;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p>Accordo quadro: accordo concluso tra l'Amministrazione regionale o altro ente soggetto alla presente disciplina e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p>Asta elettronica: processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di prezzi, come definito all'articolo 3, comma 15, del Codice dei contratti pubblici;</p></content></list><list><num>i)</num><content><p>Operatore economico: ricomprende il termine di "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi", designando una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, compreso il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti oppure la prestazione di servizi;</p></content></list><list><num>j)</num><content><p>Raggruppamento temporaneo: insieme di operatori economici costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta;</p></content></list><list><num>k)</num><content><p>Offerente: operatore economico che ha presentato un'offerta;</p></content></list><list><num>l)</num><content><p>Candidato: operatore economico che ha chiesto di partecipare ad una procedura ristretta o negoziata oppure ad un dialogo competitivo;</p></content></list><list><num>m)</num><content><p>Profilo di committente: il sito istituzionale ed ufficiale della Regione Liguria o di altro ente soggetto alla presente disciplina nel quale sono pubblicati gli avvisi e gli esiti di gara, nonché gli avvisi di preinformazione annuali o periodici;</p></content></list><list><num>n)</num><content><p>Procedure di affidamento: l'affidamento di lavori, servizi o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;</p></content></list><list><num>o)</num><content><p>Procedura aperta: procedura nella quale ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione fissati dal bando di gara ovvero dalla lettera d'invito, può presentare un'offerta;</p></content></list><list><num>p)</num><content><p>Procedura ristretta: procedura alla quale ogni operatore economico può richiedere di partecipare, purché in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel bando di gara, ed in cui possono presentate offerta soltanto gli operatori economici invitati dall'Amministrazione regionale o da altro ente soggetto alla presente disciplina;</p></content></list><list><num>q)</num><content><p>Procedura negoziata: procedura in cui la Regione Liguria o altro ente soggetto alla presente disciplina consulta gli operatori economici scelti secondo le modalità disciplinate dal Codice dei contratti pubblici e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; </p></content></list><list><num>r)</num><content><p>Cottimo fiduciario: procedura negoziata utilizzata per le acquisizioni in economia, in cui le medesime acquisizioni avvengono mediante affidamenti a terzi e la cui disciplina normativa è data dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;</p></content></list><list><num>s)</num><content><p>Autorità: l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) di cui all'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici;</p></content></list><list><num>t)</num><content><p>Osservatorio: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici;</p></content></list><list><num>u)</num><content><p>Comitato regionale per gli appalti: l'organo previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art28" id="15">articolo 28 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. per gli appalti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, con funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale;</p></content></list><list><num>aa)</num><content><p>Osservatorio regionale sui contratti pubblici: lo strumento tecnico gestionale istituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art4" id="16">articolo 4 della l.r. n. 31/2007</ref> per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla medesima legge regionale, articolazione operativa dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;</p></content></list><list><num>bb)</num><content><p>Sezione di valutazione: la Sezione di valutazione della qualità e completezza progettuale e della congruità dei prezzi di gara istituita dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3-com4" id="17">articolo 3, comma 4, della l.r. n. 31/2007</ref> all'interno dell'Osservatorio regionale, con il compito di svolgere attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione;</p></content></list><list><num>cc)</num><content><p>Consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti dall'articolo 34 comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici assegnano, in parte o totalmente l'esecuzione dei lavori;</p></content></list><list><num>dd)</num><content><p>Tipologie delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione e le attività assimilabili;</p></content></list><list><num>ee)</num><content><p>Progetto integrale di un intervento: ai sensi degli articoli 90, comma 6 e 122, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, il progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;</p></content></list><list><num>ff)</num><content><p>Manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;</p></content></list><list><num>gg)</num><content><p>Completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;</p></content></list><list><num>hh)</num><content><p>Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP) previsto dall'articolo 10 del Codice dei contratti pubblici e dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="18">articolo 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.;</p></content></list><list><num>ii)</num><content><p>Responsabile del procedimento di affidamento: il soggetto individuato ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art10-com1" id="19">articolo 10, comma 1, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., al quale sono demandate le competenze in merito alla fase di affidamento di un contratto;</p></content></list><list><num>jj)</num><content><p>Responsabile per i lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;</p></content></list><list><num>kk)</num><content><p>Imprese: sono i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dei contratti pubblici, nonché le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1 dello stesso Codice;</p></content></list><list><num>ll)</num><content><p>Autorità che presiede la gara d'appalto: il presidente della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, se trattasi di contratti di rilevanza comunitaria ovvero il responsabile del procedimento di affidamento, se trattasi di contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, in caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso.</p></content></list></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Durata dei contratti)</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>I contratti devono avere termini e durata certi e, se riferiti a forniture oppure a servizi di carattere pluriennale, non possono superare la durata massima di nove anni.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>E' escluso, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, il rinnovo tacito dei contratti.</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>E' consentita, unicamente nei casi di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, la ripetizione di servizi analoghi, da affidarsi all'originario prestatore di servizi.</p></content></clause><clause id="art4-cla4"><num>4.</num><content><p>La proroga ovvero la prosecuzione dei contratti, è ammessa:</p></content><list><num>a)</num><content><p>compatibilmente con la vigente normativa in materia qualora espressamente prevista, anche con determinazione della sua durata, nel bando di gara ovvero nella lettera d'invito per l'affidamento del contratto originario ovvero iniziale derivante dall'espletamento di una procedura aperta, ristretta oppure negoziata;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>ai soli fini di garantire la continuità delle forniture o dei servizi, nonché dei contratti finalizzati a garantire la manutenzione ordinaria di immobili, il ricorso alla proroga, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di gara, tale facoltà deve essere comunque inserita nel contratto originario che si intende prorogare.</p></content></list></clause><clause id="art4-cla5"><num>5.</num><content><p>L'esercizio della facoltà di proroga ovvero la decisione di disporre la prosecuzione contrattuale deve essere adottata, previa apposita richiesta da parte del dirigente della struttura che gestisce il contratto d'appalto, con decreto del dirigente competente in materia di gare e contratti, entro la sua prima originaria scadenza e le prestazioni devono essere rese alle medesime modalità e condizioni, economiche e contrattuali, previste dal contratto originario e senza compensi aggiuntivi, escluso l'aggiornamento alle variazioni percentuali degli Indici Nazionali dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), laddove consentito.</p></content></clause></article></title><title id="tlt2"><num>TITOLO II</num><heading>CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI</heading><chapter id="chp"><num>Capo I</num><heading>Programmazione e organi</heading><section id="sec1"><num>Sezione I</num><heading>Programmazione dei lavori pubblici</heading><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Programmazione dei lavori pubblici)</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>I lavori e le opere pubbliche sono realizzati in base al programma triennale, adottato entro il termine del 30 settembre di ogni anno dalla Giunta regionale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, in conformità all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art4" id="20">articolo 4 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>I lavori e le opere pubbliche da avviare nel successivo esercizio finanziario devono essere inseriti nell'elenco annuale dei lavori pubblici, corredato dell'elenco dei lavori da eseguirsi in economia ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art24" id="21">articolo 24 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. </p></content></clause><clause id="art5-cla3"><num>3.</num><content><p>Ai fini della predisposizione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici sono predisposti degli studi di fattibilità, di cui all'articolo 14 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, sulla base del quadro dei bisogni e delle esigenze emerse anche a seguito di consultazione delle strutture regionali.</p></content></clause><clause id="art5-cla4"><num>4.</num><content><p>La struttura regionale competente in materia di amministrazione generale, entro il 31 luglio di ciascun anno, richiede alle altre strutture regionali, con nota trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica, le informazioni occorrenti per definire il quadro dei bisogni di cui al comma 3. I dirigenti delle medesime strutture regionali rappresentano i propri fabbisogni entro il 31 agosto di ciascun anno.</p></content></clause><clause id="art5-cla5"><num>5.</num><content><p>Gli studi di fattibilità e le progettazioni sono approvati con decreto del dirigente della struttura competente in materia di amministrazione generale, entro il termine del 20 settembre di ciascun anno. </p></content></clause><clause id="art5-cla6"><num>6.</num><content><p>Il responsabile del procedimento cura la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, con le modalità di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art3-com4" id="22">articolo 3, comma 4, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., entro il termine di dieci giorni decorrente dall'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale.</p></content></clause><clause id="art5-cla7"><num>7.</num><content><p>All'indizione delle gare relative ai lavori ovvero alle opere pubbliche ricomprese nel Programma triennale dei lavori pubblici ed agli aggiornamenti annuali procede, anche in deroga alle disposizioni concernenti i limiti di spesa e loro relativi provvedimenti di impegno a bilancio, il dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Progettazione)</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>L'attività di progettazione di lavori e opere pubbliche è articolata nei seguenti livelli essenziali:</p></content><list><num>a)</num><content><p>lo studio di fattibilità di cui all'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'articolo 14 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici,</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>il progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 17 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici,</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>il progetto definitivo, disciplinato dall'articolo 24 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici,</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>il progetto esecutivo, disciplinato dall'articolo 33 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></list></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>La redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva può essere affidata ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) dell'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici, in caso di carenza in organico di personale tecnico ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.</p></content></clause><clause id="art6-cla3"><num>3.</num><content><p>Ogni livello di progettazione deve essere sottoposto a verifica ai fini della validazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 44 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art6-cla4"><num>4.</num><content><p>La validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, è posta in capo al responsabile del procedimento di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="23">articolo 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art6-cla5"><num>5.</num><content><p>La progettazione è approvata con decreto del dirigente competente in materia di amministrazione generale. Nel caso di lavori od opere che interessano più strutture regionali, il provvedimento è adottato dal Direttore generale sovraordinato alla struttura regionale competente nella materia prevalente.</p></content></clause><clause id="art6-cla6"><num>6.</num><content><p>All'accertamento ed alla certificazione dei sopra indicati casi di esternalizzazione della progettazione e delle attività connesse, ivi compresa la verifica del progetto, provvede il medesimo responsabile del procedimento.</p></content></clause><clause id="art6-cla7"><num>7.</num><content><p>La Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, la disciplina relativa agli incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Responsabile del procedimento: individuazione e nomina)</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, così come definito dall'articolo 10 del Codice dei contratti pubblici, è il dirigente ovvero il funzionario dell'Amministrazione regionale, tale individuato ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="24">articolo 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., con apposito ordine di servizio dal dirigente della struttura regionale richiedente la realizzazione dei lavori ovvero l'esecuzione di un'opera. Al responsabile del procedimento è demandata la cura di tutte le fasi procedimentali, ad eccezione di quelle deputate al responsabile della procedura di affidamento, di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art10-com1" id="25">articolo 10, comma 1, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., e fatte salve le competenze attribuite al direttore dei lavori, di cui all'articolo 20 della citata legge regionale. </p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>L'individuazione del responsabile del procedimento avviene a mezzo di apposita nomina, espressa ed univoca, effettuata prima della fase di predisposizione del progetto preliminare ovvero dello studio di fattibilità, ove previsto.</p></content></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p>Tale provvedimento di nomina costituisce un atto dedicato e separato.</p></content></clause><clause id="art7-cla4"><num>4.</num><content><p>Fino all'individuazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente della struttura regionale richiedente.</p></content></clause><clause id="art7-cla5"><num>5.</num><content><p>Nel caso di esecuzione di lavori o di realizzazione di opere pubbliche, il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è individuato in un dipendente di categoria non inferiore alla categoria D con idonea professionalità ed anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.</p></content></clause><clause id="art7-cla6"><num>6.</num><content><p>Le funzioni di progettazione, di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici, possono essere svolte, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze, dal responsabile del procedimento, per lavori di importo non superiore a 500.000 euro.</p></content></clause><clause id="art7-cla7"><num>7.</num><content><p>Nel caso di realizzazione di lavori pubblici, le funzioni di progettazione e di responsabile del procedimento non possono coincidere, oltre che per contratti di importo pari o superiore a 500.000 euro, nei seguenti casi:</p></content></clause><clause id="art7-cla8"><content><p>- interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m) del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici,</p></content></clause><clause id="art7-cla9"><content><p>- qualora il responsabile del procedimento non sia in possesso dell'adeguata conoscenza concernente le categorie prevalenti dei lavori, delle opere ovvero degli interventi da eseguire.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><heading>(Compiti del responsabile del procedimento)</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Il responsabile del procedimento adempie, in via non esaustiva, ai seguenti compiti:</p></content><list><num>a)</num><content><p>formula proposte e fornisce dati ed informazioni al fine della predisposizione della programmazione triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>coordina le attività necessarie alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del presente regolamento e dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art13" id="26">articolo 13 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la Commissione giudicatrice e la struttura regionale competente in materia di gare e contratti, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti ad altri organi o soggetti;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>determina il valore dei beni immobili da trasferire, in caso di offerta congiunta per la vendita di un bene e l'appalto di lavori, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di alienazione del patrimonio della Regione, degli enti strumentali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p>segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p>accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;</p></content></list><list><num>i)</num><content><p>fornisce i dati e le informazioni relativi alle prime fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;</p></content></list><list><num>j)</num><content><p>propone la conclusione di un accordo di programma, ai sensi della vigente normativa, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;</p></content></list><list><num>k)</num><content><p>propone l'indizione ovvero, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della <ref href="/it/legge/stato/1990-08-07/241/main" id="27">legge 7 agosto 1990, n. 241</ref> (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati;</p></content></list><list><num>l)</num><content><p>adempie, per quanto di sua competenza, agli obblighi di informazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ed alla sezione regionale dell'Osservatorio, anche tramite l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche;</p></content></list><list><num>m)</num><content><p>assume il ruolo di responsabile dei lavori, al fine del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite.</p></content></list></clause></article></section><section id="sec2"><num>Sezione II</num><heading>Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi</heading><article id="art9"><num>Art. 9.</num><heading>(Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi)</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>Fermo restando quanto previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art8" id="28">articolo 8 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. e dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, la Giunta regionale approva con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale, la programmazione annuale relativa all'acquisizione di beni e di servizi da effettuarsi nel successivo esercizio finanziario.</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>La programmazione di cui al comma 1 deve essere predisposta nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e sulla base del fabbisogno, anche aggregato, di beni e servizi definito a seguito delle richieste avanzate dalle singole strutture.</p></content></clause><clause id="art9-cla3"><num>3.</num><content><p>Al fine di predisporre il provvedimento di programmazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di gare e contratti, entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno, richiede alle altre strutture regionali, con nota trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica, le informazioni occorrenti che sono fornite dai dirigenti delle medesime strutture entro il successivo 30 novembre.</p></content></clause><clause id="art9-cla4"><num>4.</num><content><p>La funzione dell'atto programmatorio consiste nell'individuazione dell'oggetto ovvero della tipologia dell'acquisizione, dell'importo presunto e della relativa forma di finanziamento. </p></content></clause><clause id="art9-cla5"><num>5.</num><content><p>L'avviso concernente la programmazione, a firma del dirigente competente in materia di gare e contratti, è pubblicato a cura del responsabile del procedimento relativo all'atto programmatorio, entro il termine di dieci giorni, decorrente dall'approvazione di detto atto, mediante inserimento sul profilo del committente della Regione e sull'Albo Pretorio del Comune di Genova, per un periodo almeno di sessanta giorni, nonché tramite pubblicazione, anche "on line" sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.</p></content></clause><clause id="art9-cla6"><num>6.</num><content><p>All'indizione delle gare d'appalto, relative alla fornitura di beni e servizi, compresi nella programmazione annuale di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art8" id="29">articolo 8 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., procede anche in deroga alle disposizioni concernenti i limiti di spesa e loro relativi provvedimenti di impegno a bilancio, il dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10.</num><heading>(Progettazione)</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>La progettazione relativa all'acquisizione di servizi oppure di forniture di beni o prodotti, in conformità all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici, è articolata di regola in un unico livello.</p></content></clause><clause id="art10-cla2"><num>2.</num><content><p>Ogni richiesta di indizione di gara d'appalto relativa all'acquisizione di servizi e forniture deve essere preceduta da apposita progettazione, a cura della struttura regionale richiedente, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 279 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art10-cla3"><num>3.</num><content><p>Il responsabile del procedimento di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="30">art. 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. cura la redazione del progetto del servizio o della fornitura, direttamente o individuando altro soggetto da incaricare, secondo le vigenti disposizioni in materia.</p></content></clause><clause id="art10-cla4"><num>4.</num><content><p>La progettazione è approvata con decreto del dirigente della struttura richiedente. Nel caso di acquisizioni che interessano più strutture regionali il provvedimento è adottato dal Direttore generale sovraordinato alla struttura regionale competente nella materia prevalente.</p></content></clause><clause id="art10-cla5"><num>5.</num><content><p>Al fine di identificare correttamente l'oggetto della prestazione del servizio o delle fornitura di beni o prodotti, la progettazione deve contenere almeno i seguenti elementi:</p></content><list><num>a)</num><content><p>la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio o la fornitura;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2008-04-09/81/main#art26-com3" id="31">articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</ref> (Attuazione dell'<ref href="/it/legge/stato/2007-08-03/123/main#art1" id="32">articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123</ref> in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio, con indicazione degli oneri per l'attuazione della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio, comprensivi della spesa stimata per la pubblicazione, ove prevista, del bando e dell'esito di gara nonché dei compensi per i componenti della commissione giudicatrice, ove prevista, nonché del contributo, ove previsto, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>il capitolato speciale d'appalto, descrittivo e prestazionale, attinente i profili di ordine tecnico inerenti i beni, i lavori o i servizi da acquisire;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>la bozza, ove necessaria, contenente gli elementi essenziali dello schema del contratto, nel quale si deve evidenziare, oltre all'importo complessivo posto a base di gara, gli oneri per la sicurezza da non assoggettare al ribasso, ovvero, la previsione relativa alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.</p></content></list></clause><clause id="art10-cla6"><num>6.</num><content><p>La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento la disciplina relativa agli incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'articolo 279 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11.</num><heading>(Verifica del progetto)</heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>L'Amministrazione regionale, a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti, può stabilire di sottoporre a verifica la progettazione di cui all'articolo 10.</p></content></clause><clause id="art11-cla2"><num>2.</num><content><p>Tale adempimento, finalizzato ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, anche avvalendosi del contributo e dell'assistenza di altre strutture regionali ovvero di altri enti appartenenti al settore regionale allargato o di enti strumentali della Regione.</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12.</num><heading>(Responsabile del procedimento - Individuazione e nomina)</heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, come definito dall'articolo 10 del Codice dei contratti pubblici, è il dirigente ovvero il funzionario dell'Amministrazione regionale, tale individuato - ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="33">articolo 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. -, con apposito ordine di servizio dal dirigente della struttura regionale richiedente la fornitura di un bene oppure la prestazione di un servizio. Al responsabile del procedimento è demandata la cura di tutte le fasi procedimentali, ad eccezione di quelle assegnate al responsabile della procedura di affidamento, di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art10-com1" id="34">articolo 10, comma 1, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., e fatte salve le competenze attribuite al direttore dei lavori, di cui all'articolo 20 della medesima legge regionale. </p></content></clause><clause id="art12-cla2"><num>2.</num><content><p>L'individuazione del responsabile del procedimento avviene a mezzo di apposita nomina, espressa ed univoca, effettuata prima della fase di progettazione, di norma articolata su di un unico livello.</p></content></clause><clause id="art12-cla3"><num>3.</num><content><p>Tale provvedimento di nomina costituisce un atto dedicato e separato.</p></content></clause><clause id="art12-cla4"><num>4.</num><content><p>Fino all'individuazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente della struttura regionale.</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13.</num><heading>(Compiti del responsabile del procedimento)</heading><clause id="art13-cla1"><num>1.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti dal Codice dei contratti pubblici, fra l'altro:</p></content><list><num>a)</num><content><p>predispone gli atti ed i documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di dette attività;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>propone il sistema di affidamento della fornitura di un bene o di un servizio;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>coordina e cura, fatte salve le competenze attribuite al responsabile del procedimento di affidamento di cui all'articolo 18 ed all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art10-com1" id="35">articolo 10, comma 1, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara, ove previsto, relativo all'intervento;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>coordina le attività necessarie alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art13" id="36">articolo 13 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., da parte del Direttore generale del Dipartimento ovvero della Direzione centrale richiedente la gara d'appalto e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la Commissione giudicatrice e la struttura regionale competente in materia di gare e contratti, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'Amministrazione regionale eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p>svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'Amministrazione regionale dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p>compie, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, di attestazioni e di dichiarazioni, il rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, coordinandole con le prescrizioni normative di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/30/main" id="37">l.r. n. 30/2007</ref> ed alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main" id="38">l.r. n. 31/2007</ref> ;</p></content></list><list><num>i)</num><content><p>adempie, per quanto di sua competenza, agli obblighi di informazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ed all'Osservatorio, anche tramite l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche (Portale Appalti Liguria).</p></content></list></clause></article></section><section id="sec3"><num>Sezione III</num><heading>Disposizioni comuni</heading><article id="art14"><num>Art. 14.</num><heading>(Commissione giudicatrice)</heading><clause id="art14-cla1"><num>1.</num><content><p>Nel caso di aggiudicazione della gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici ed all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art13" id="39">articolo 13 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., si provvede alla nomina di apposita Commissione giudicatrice.</p></content></clause><clause id="art14-cla2"><num>2.</num><content><p>La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore generale a cui fa capo la struttura regionale richiedente il lavoro, il bene o il servizio.</p></content></clause><clause id="art14-cla3"><num>3.</num><content><p>I componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto o ricoperto incarichi né possono svolgere o ricoprire alcuna funzione o incarico, tecnico oppure amministrativo, con riferimento al contratto oggetto della gara d'appalto.</p></content></clause><clause id="art14-cla4"><num>4.</num><content><p>Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti entro cinque giorni lavorativi dalla data di emanazione e deve contenere, oltre all'indicazione dei componenti ed alle rispettive qualifiche e funzioni, una sintetica indicazione delle motivazioni della relativa scelta. L'indicazione dei membri della Commissione, ad eccezione del Presidente, deve essere integrata con la figura di supplenti, in caso di indisponibilità di uno o più componenti effettivi.</p></content></clause></article><article id="art15"><num>Art. 15.</num><heading>(Nomina di commissari)</heading><clause id="art15-cla1"><num>1.</num><content><p>I commissari, di norma, sono dipendenti regionali. E' possibile nominare non più di un commissario esterno nel caso di accertata ed oggettiva carenza, attestata dal responsabile del procedimento ovvero dal dirigente della struttura regionale richiedente, di un numero adeguato di esperti sia nell'organico regionale sia in quello delle altre stazioni appaltanti sia negli appositi elenchi di professionisti e professori universitari di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art13-com5" id="40">articolo 13, comma 5, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art15-cla2"><num>2.</num><content><p>Il provvedimento di nomina dei commissari esterni, oltre ad evidenziare l'accertata ed oggettiva carenza di cui al comma 1, determina il compenso, ove previsto, dei commissari e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico, da svolgersi, di norma, entro sei mesi dalla data della prima seduta di gara pubblica; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Il conferimento dell'incarico a un commissario esterno, inclusi gli incarichi conferiti ad un dipendente di altra stazione appaltante ovvero ad un professionista o ad un professore universitario di ruolo, è oggetto di apposito disciplinare.</p></content></clause><clause id="art15-cla3"><num>3.</num><content><p>E' possibile, altresì, ricorrere alla nomina di commissari esterni all'Amministrazione regionale, in presenza di interventi di particolare importanza, quali quelli di speciale complessità sotto il profilo tecnologico ovvero di interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a un milione di euro.</p></content></clause><clause id="art15-cla4"><num>4.</num><content><p>Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi, nei modi e per gli effetti di cui all'<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000-12-28/445/main#art47" id="41">articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</ref> (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti pubblici e di cui all'<ref href="/it/codice.procedura.civile/stato/1940-10-28/1443/main#art51" id="42">articolo 51 del codice di procedura civile</ref>.</p></content></clause><clause id="art15-cla5"><num>5.</num><content><p>I componenti della Commissione giudicatrice devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in relazione all'oggetto della gara d'appalto.</p></content></clause><clause id="art15-cla6"><num>6.</num><content><p>Le spese inerenti la Commissione giudicatrice devono essere inserite nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.</p></content></clause></article><article id="art16"><num>Art. 16.</num><heading>(Compiti e funzionamento della commissione)</heading><clause id="art16-cla1"><num>1.</num><content><p>La Commissione giudicatrice, dopo aver provveduto, in seduta pubblica, all'ammissione dei concorrenti ovvero, nei casi previsti dalla normativa, dei candidati alla gara d'appalto, procede in una o più sedute riservate, alla disamina ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi.</p></content></clause><clause id="art16-cla2"><num>2.</num><content><p>In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando di gara oppure nella lettera d'invito secondo quanto previsto, rispettivamente per lavori ed opere, nonché per servizi e forniture, nell'allegato G ovvero all'allegato P del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art16-cla3"><num>3.</num><content><p>Esperite le formalità relative alla valutazione tecnica delle offerte, la commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte, a dare lettura delle singole offerte economiche ed applica i criteri automatici, individuati nei documenti di gara, per l'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione economica dell'offerta. </p></content></clause><clause id="art16-cla4"><num>4.</num><content><p>I punteggi assegnati a ciascuna offerta tecnica risultano dalla somma della media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alla medesima offerta relativamente ad ogni criterio di valutazione o ad ogni sub criterio, ove specificato nel bando di gara. Nel caso di due o più offerte con identico punteggio complessivo, la graduatoria è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio sotto il profilo tecnico.</p></content></clause><clause id="art16-cla5"><num>5.</num><content><p>In seduta pubblica, il Presidente della Commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura dei ribassi ovvero delle riduzioni oppure dei prezzi unitari e procede in ordine all'eventuale anomalia di una o più offerte.</p></content></clause><clause id="art16-cla6"><num>6.</num><content><p>La Commissione giudicatrice provvede, inoltre:</p></content><list><num>a)</num><content><p>all'individuazione, disamina e verifica delle offerte anormalmente basse, di cui agli articoli 86, 87 ed 88 del Codice dei contratti pubblici, anche avvalendosi delle competenti strutture dell'Amministrazione regionale ovvero di apposita commissione tecnica, ai sensi dell'articolo 24;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>a redigere la graduatoria degli offerenti ovvero all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>alla proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala.</p></content></list></clause><clause id="art16-cla7"><num>6.</num><content><p>La Commissione, tramite il segretario, custodisce le offerte ed i relativi atti con modalità che ne assicurino l'autenticità, la segretezza e l'integrità, adottando misure di custodia in idonei armadi chiusi a chiave con adozione di cautele per la custodia della stessa e nomina di consegnatari. L'adozione di tali provvedimenti, enunciata in seduta pubblica, deve essere riportata nel relativi verbali.</p></content></clause><clause id="art16-cla8"><num>7.</num><content><p>Il segretario della Commissione, di norma, coadiuva l'ufficiale rogante nella verbalizzazione delle sedute pubbliche in conformità all'articolo 22 e provvede al coordinamento delle funzioni attribuite alla Commissione con quelle facenti capo agli altri soggetti del procedimento.</p></content></clause><clause id="art16-cla9"><num>8.</num><content><p>La verbalizzazione delle operazioni svolte dalla Commissione in seduta riservata è effettuata da parte del segretario della medesima.</p></content></clause><clause id="art16-cla10"><num>9.</num><content><p>Alle sedute della Commissione giudicatrice, in caso di procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, -- secondo quanto disposto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art14-com7" id="43">articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. --, si applicano per quanto compatibili, anche con riferimento alla peculiarità di detta procedura, le disposizioni di cui ai precedenti commi, ad eccezione della pubblicità delle sedute e dell'intervento dell'ufficiale rogante, fatto salvo che il Presidente della Commissione espressamente ne richieda, su richiesta motivata, la presenza.</p></content></clause></article><article id="art17"><num>Art. 17.</num><heading>(Seggio di gara in caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso)</heading><clause id="art17-cla1"><num>1.</num><content><p>Qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'articolo 82 del Codice dei contratti pubblici, la celebrazione della gara è presieduta dal dirigente competente in materia di gare e contratti, fatto salvo quanto disposto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art21-com2" id="44">articolo 21, comma 2, della l.r. n. 5/2008</ref> , alla presenza di due dipendenti regionali quali testimoni, nonché dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa. E' comunque sempre possibile richiedere la presenza dell'ufficiale rogante, su richiesta dell'autorità deputata a presiedere la gara, qualora se ne ravvisi la necessità.</p></content></clause><clause id="art17-cla2"><num>2.</num><content><p>Alla celebrazione della gara, in caso di procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, -- secondo quanto disposto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art14-com7" id="45">articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. --, si applicano per quanto compatibili, anche con riferimento alla peculiarità di detta procedura, le disposizioni di cui al precedente comma, ad eccezione della pubblicità delle sedute, nonché dell'intervento dell'ufficiale rogante, ove non espressamente previsto ovvero richiesto dall'autorità deputata a presiedere la celebrazione della gara d'appalto.</p></content></clause></article></section></chapter><chapter id="chp"><num>Capo II</num><heading>Procedura di gara</heading><article id="art18"><num>Art. 18.</num><heading>(Adempimenti istruttori precedenti l'indizione della gara)</heading><clause id="art18-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai fini di attivare una procedura di gara per l'acquisizione di forniture o servizi ovvero per l'esecuzione di lavori od opere la struttura richiedente compila la modulistica disponibile sul canale intranet, corredata dal provvedimento di cui all'articolo 6, comma 5, ovvero dal provvedimento di cui all'articolo 10, comma 4, nonché dalla bozza di disciplinare di gara e dallo schema di capitolato speciale d'appalto, e la trasmette alla struttura competente in materia di gare e contratti.</p></content></clause><clause id="art18-cla2"><num>2.</num><content><p>Il dirigente competente in materia di gare e contratti, ricevuta la richiesta di attivazione di una procedura di gara, individua con apposito ordine di servizio il responsabile del procedimento di affidamento di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art10" id="46">articolo 10 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., dandone atto nel provvedimento di indizione della gara di cui al suddetto articolo 10.</p></content></clause><clause id="art18-cla3"><num>3.</num><content><p>Il responsabile del procedimento di affidamento avvia l'istruttoria finalizzata all'indizione della gara, rapportandosi con il responsabile del procedimento di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="47">articolo 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., effettua l'esame della documentazione trasmessa dalla struttura richiedente e, qualora rilevi nella predetta documentazione la presenza di clausole contrastanti con la vigente normativa o con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, ne informa il predetto dirigente, proponendo le eventuali rettifiche.</p></content></clause><clause id="art18-cla4"><num>4.</num><content><p>Nell'ambito dell'attività istruttoria, il responsabile del procedimento di affidamento può, previo assenso del dirigente competente in materia di gare e contratti:</p></content><list><num>a)</num><content><p>promuovere la richiesta di un parere legale in merito alle clausole contrattuali proposte dalla struttura richiedente;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>promuovere la richiesta di un parere di carattere tecnico, reso anche da parte di soggetti esterni all'Amministrazione regionale ed alle pubbliche amministrazioni, in merito sia ai profili prestazionali contenuti nel capitolato speciale d'appalto, sia ai requisiti di partecipazione alla gara, tanto di carattere economico-finanziario, quanto tecnico-organizzativo;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>convocare il dirigente o il responsabile del procedimento di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="48">articolo 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. per chiedere delucidazioni in ordine alla documentazione trasmessa;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>proporre la verifica del progetto ai sensi dell'articolo 11.</p></content></list></clause></article><article id="art19"><num>Art. 19.</num><heading>(Requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto)</heading><clause id="art19-cla1"><num>1.</num><content><p>L'impresa singola può partecipare alla procedura d'affidamento qualora sia in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del medesimo Codice, nonché dei requisiti speciali, di carattere economico - finanziario e tecnico - organizzativo ovvero professionale, di cui agli articoli 41 e 42 di detto codice, indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, relativi alla prestazione di servizi o forniture, indicata come principale, e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.</p></content></clause><clause id="art19-cla2"><num>2.</num><content><p>L'Amministrazione regionale definisce, di volta in volta, i requisiti di qualificazione per ogni singola gara d'appalto, secondo criteri che devono univocamente rispondere ai principi generali di proporzionalità e ragionevolezza.</p></content></clause><clause id="art19-cla3"><num>3.</num><content><p>Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) ed e), del Codice dei contratti pubblici, il bando di gara individua i requisiti speciali necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché la misura in cui gli stessi devono essere posseduti dalle singole imprese partecipanti, quindi in misura commisurata ai relativi importi.</p></content></clause></article><article id="art20"><num>Art. 20.</num><heading>(Prequalificazione)</heading><clause id="art20-cla1"><num>1.</num><content><p>In caso di scelta del contraente mediante procedura ristretta, si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 49, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77 e 79 del Codice dei contratti pubblici, ferma restando la disciplina di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art11" id="49">articolo 11 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art20-cla2"><num>2.</num><content><p>L'Amministrazione regionale, scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilito dal bando ovvero dall'avviso di gara, a cura del responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza di almeno due dipendenti regionali quali testimoni, procede entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, all'esame ed alla verifica dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale richiesti ai candidati.</p></content></clause><clause id="art20-cla3"><num>3.</num><content><p>Il responsabile del procedimento di affidamento provvede alla disamina delle domande di partecipazione, in una o più sedute riservate, coadiuvato dal dirigente o da funzionari appartenenti alla struttura richiedente, anche in qualità di testimoni.</p></content></clause><clause id="art20-cla4"><num>4.</num><content><p>Non possono essere invitati alla gara operatori economici che non ne hanno fatto richiesto ovvero che non siano stati oggetto di prequalificazione o siano privi dei requisiti richiesti.</p></content></clause><clause id="art20-cla5"><num>5.</num><content><p>E' fatto, altresì, divieto di richiedere, in sede di successiva lettera d'invito elementi integrativi di qualificazione ovvero di selezione non previsti oppure difformi da quelli indicati nel bando o nell'avviso di gara.</p></content></clause><clause id="art20-cla6"><num>6.</num><content><p>La fase di prequalificazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, con la redazione di apposito verbale di ammissione alla gara d'appalto, sottoscritto dal responsabile del procedimento di affidamento, unitamente ai testimoni, e trasmesso al dirigente competente in materia di gare e contratti che, effettuate le necessarie verifiche, ne prende atto con separato provvedimento entro tre giorni dal ricevimento del predetto verbale.</p></content></clause><clause id="art20-cla7"><num>7.</num><content><p>Entro tre giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 6 il responsabile del procedimento provvede all'invio della lettera di invito ai candidati ammessi alla gara.</p></content></clause></article><article id="art21"><num>Art. 21.</num><heading>(Sedute di gara)</heading><clause id="art21-cla1"><num>1.</num><content><p>Il bando o l'avviso di gara ovvero la lettera di invito stabiliscono il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara per le procedure ove essa è prevista.</p></content></clause><clause id="art21-cla2"><num>2.</num><content><p>L'autorità che presiede la gara può sospendere ed aggiornare le sedute di gara ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.</p></content></clause><clause id="art21-cla3"><num>3.</num><content><p>Nel caso l'autorità che presiede la gara ritenga necessario acquisire un parere legale in ordine alla documentazione prodotta da uno o più offerenti ovvero reputi indispensabile acquisire un parere ovvero documenti anche presso un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, sospende la gara dando atto che alla riconvocazione della seduta pubblica provvede il responsabile del procedimento.</p></content></clause><clause id="art21-cla4"><num>4.</num><content><p>Tutta la documentazione rinvenuta nei plichi è vistata su ciascun foglio dall'autorità che presiede la gara, dall'ufficiale rogante e dai due testimoni ovvero anche dai componenti e dal segretario della Commissione giudicatrice in caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p></content></clause></article><article id="art22"><num>Art. 22.</num><heading>(Verbali)</heading><clause id="art22-cla1"><num>1.</num><content><p>Le operazioni di gara in seduta pubblica sono accuratamente verbalizzate a cura dell'ufficiale rogante, coadiuvato dal segretario della Commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero dal responsabile del procedimento di affidamento di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art10-com1" id="50">articolo 10, comma 1 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., nel caso di aggiudicazione in ragione del prezzo più basso ovvero da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C in caso ricorra la fattispecie di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art21-com2" id="51">articolo 21, comma 2, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art22-cla2"><num>2.</num><content><p>I verbali delle sedute pubbliche di gara sono sottoscritti dall'autorità che presiede la gara, dall'ufficiale rogante e dai due testimoni in caso di gara aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, mentre sono sottoscritti anche dai componenti della Commissione giudicatrice e dal segretario della medesima Commissione nel caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p></content></clause><clause id="art22-cla3"><num>3.</num><content><p>I verbali delle sedute riservate in caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono sottoscritti dal presidente della Commissione giudicatrice, da tutti i componenti e dal segretario della Commissione medesima.</p></content></clause><clause id="art22-cla4"><num>4.</num><content><p>I verbali della Commissione di cui all'articolo 24, comma 2, sono sottoscritti dal Presidente, dai componenti e dal segretario della Commissione medesima.</p></content></clause></article><article id="art23"><num>Art. 23.</num><heading>(Selezione delle offerte)</heading><clause id="art23-cla1"><num>1.</num><content><p>Qualora la gara si tenga con il metodo del massimo ribasso, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto, in via provvisoria, al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:</p></content><list><num>a)</num><content><p>sull'elenco dei prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.</p></content></list></clause><clause id="art23-cla2"><num>2.</num><content><p>In caso di procedura ristretta aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera di invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, composta da sette colonne, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento e redatta ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art23-cla3"><num>3.</num><content><p>Nel termine fissato dalla lettera di invito alla gara, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 2, che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.</p></content></clause><clause id="art23-cla4"><num>4.</num><content><p>Il concorrente indica in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti.</p></content></clause><clause id="art23-cla5"><num>5.</num><content><p>Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.</p></content></clause><clause id="art23-cla6"><num>6.</num><content><p>Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al <ref href="/it/regio.decreto/stato/1924-05-23/827/main" id="52">regio decreto 23 maggio 1924, n. 827</ref> (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) con particolare riferimento all'esperimento di miglioria, qualora due o più concorrenti abbiano presentato la medesima offerta, in termini di prezzo ovvero di ribasso percentuale, compatibilmente con la vigente disciplina legislativa e regolamentare, e di cui agli articoli 118 e 119 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art23-cla7"><num>7.</num><content><p>In caso di aggiudicazione di lavori oppure opere, servizi e forniture, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi oppure sub-punteggi, di cui all'articolo 83, comma 1 e comma 4, del Codice dei contratti pubblici, come indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, devono essere globalmente pari a cento. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause></article><article id="art24"><num>Art. 24.</num><heading>(Offerte anomale)</heading><clause id="art24-cla1"><num>1.</num><content><p>La Commissione giudicatrice ovvero il Presidente del seggio di gara provvedono ad individuare, disaminare e verificare le offerte anomale, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 121 e 284 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. </p></content></clause><clause id="art24-cla2"><num>2.</num><content><p>L'autorità che presiede la gara può avvalersi per gli adempimenti di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici della specifica Commissione di cui all'articolo 16, comma 6, lettera a) del presente regolamento nonché all'articolo 121, comma 4, del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art24-cla3"><num>3.</num><content><p>La specifica Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore generale a cui fa capo la struttura competente in materia di gare e contratti, è composta, di norma, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico ovvero di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante e certificate dal responsabile del procedimento, dai seguenti membri:</p></content><list><num>a.</num><content><p>il dirigente o un funzionario appartenente alla struttura richiedente la fornitura ovvero la prestazione del servizio ovvero, in caso di lavori od opere, il dirigente o un funzionario della struttura regionale competente in materia di amministrazione generale;</p></content></list><list><num>b.</num><content><p>un esperto tecnico competente in almeno una delle materie oggetto del contratto;</p></content></list><list><num>c.</num><content><p>un dirigente ovvero un funzionario, anche tratto dagli enti strumentali della Regione ovvero dagli enti appartenenti al settore regionale allargato, esperto in materia di gare e contratti,</p></content></list></clause><clause id="art24-cla4"><num>4.</num><content><p>Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma 2 sono svolte da un dipendente, di categoria non inferiore alla C.</p></content></clause><clause id="art24-cla5"><num>5.</num><content><p>La Commissione può avvalersi delle attività e delle competenze degli uffici o organismi tecnici dell'Amministrazione regionale.</p></content></clause></article><article id="art25"><num>Art. 25.</num><heading>(Aggiudicazione della gara)</heading><clause id="art25-cla1"><num>1.</num><content><p>L'autorità che presiede la gara, espletate le procedure di gara e formata la graduatoria dei concorrenti, dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, salvo una o più offerte appaiano anormalmente basse. In tal caso l'autorità che presiede la gara sospende la gara e procede alla verifica delle offerte risultate anomale ovvero dichiara l'aggiudicazione provvisoria, salvo verifica dell'anomalia.</p></content></clause><clause id="art25-cla2"><num>2.</num><content><p>Effettuata la verifica dell'offerta o delle offerte sospette di anomalia, l'autorità che presiede la gara dichiara, in seduta pubblica, fatto salvo il caso di gara d'appalto esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, l'anomalia delle offerte che non sono risultate congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.</p></content></clause><clause id="art25-cla3"><num>3.</num><content><p>L'aggiudicazione definitiva è disposta, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, con decreto del dirigente competente in materia di gare e contratti, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art15" id="53">articolo 15 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. </p></content></clause></article><article id="art26"><num>Art. 26.</num><heading>(Aste elettroniche)</heading><clause id="art26-cla1"><num>1.</num><content><p>Il dirigente competente in materia di gare e contratti, nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando di gara, può avvalersi, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art16" id="54">articolo 16 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., dell'asta elettronica prevista dall'articolo 85, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'articolo 288 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art26-cla2"><num>2.</num><content><p>I profili tecnici delle aste elettroniche sono disciplinati con provvedimento del Direttore generale competente in materia di gare e contratti, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art26-cla3"><num>3.</num><content><p>La durata dell'asta non può essere inferiore ad un'ora.</p></content></clause></article><article id="art27"><num>Art. 27.</num><heading>(Elenchi ufficiali di fornitori)</heading><clause id="art27-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, previsti dall'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, sono disciplinati con provvedimento del Direttore generale competente in materia di gare e contratti, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.</p></content></clause><clause id="art27-cla2"><num>2.</num><content><p>A seguito di avvisi pubblicati sul profilo del committente, l'Amministrazione regionale predispone gli elenchi degli operatori economici dotati di determinati requisiti. </p></content></clause><clause id="art27-cla3"><num>3.</num><content><p>Gli elenchi di cui al comma 1 sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale e sono aggiornati almeno annualmente.</p></content></clause><clause id="art27-cla4"><num>4.</num><content><p>La Regione può procedere in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.</p></content></clause><clause id="art27-cla5"><num>5.</num><content><p>L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 non può essere imposta al fine della partecipazione ad un pubblico appalto da parte degli operatori economici.</p></content></clause><clause id="art27-cla6"><num>6.</num><content><p>Gli elenchi di cui al comma 1 sono utilizzati per l'individuazione degli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia di cui all'articolo 63 e di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art24" id="55">articolo 24 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause></article></chapter><chapter id="chp"><num>Capo III</num><heading>Stipulazione ed esecuzione del contratto</heading><section id="sec4"><num>Sezione I</num><heading>Disposizioni comuni</heading><article id="art28"><num>Art. 28.</num><heading>(Stipulazione del contratto)</heading><clause id="art28-cla1"><num>1.</num><content><p>Il contratto è stipulato:</p></content><list><num>a)</num><content><p>dal dirigente della struttura richiedente, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, se derivante da aggiudicazione di una gara d'appalto esperita mediante procedura aperta, procedura ristretta oppure procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>dal dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, in forma privatistica mediante scrittura privata, anche tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, se derivante da procedura negoziata esperita per gare d'appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>dal dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, qualora avvenga mediante scrittura privata, anche non autenticata, per affidamenti inerenti consegne complementari, lavori e servizi complementari e ripetizione di servizi analoghi, nei casi tassativamente indicati all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici ovvero avvenga in forma elettronica ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art16" id="56">articolo 16 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>dall'economo della Giunta regionale nel caso si tratti di contratto per adesione necessario al normale funzionamento delle strutture regionali e per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art24" id="57">articolo 24 della l.r. n. 5/2008</ref> .</p></content></list></clause><clause id="art28-cla2"><num>2.</num><content><p>Il dirigente della struttura richiedente i lavori, il servizio o la fornitura ovvero il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti può comunque richiedere, con idonea motivazione, la sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa oppure mediante atto notarile.</p></content></clause><clause id="art28-cla3"><num>3.</num><content><p>Gli affidamenti relativi a proroghe ovvero a rinnovi oppure a prosecuzioni contrattuali, ove consentiti, sono stipulati mediante scrittura privata, anche non autenticata.</p></content></clause><clause id="art28-cla4"><num>4.</num><content><p>E' fatto comunque salvo il ricorso alla registrazione del contratto, in caso d'uso, a richiesta del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ovvero di amministrazione generale.</p></content></clause></article><article id="art29"><num>Art. 29.</num><heading>(Adempimenti connessi al Documento Unico di Regolarità Contributiva)</heading><clause id="art29-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta l'assolvimento, da parte dell'operatore economico, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.</p></content></clause><clause id="art29-cla2"><num>2.</num><content><p>L'acquisizione del DURC è necessaria, a prescindere dall'importo, per tutti gli appalti e subappalti ovvero subcontratti di lavori, opere, forniture e servizi, disciplinati dal presente Regolamento.</p></content></clause><clause id="art29-cla3"><num>3.</num><content><p>All'acquisizione del DURC tramite strumenti informatici provvede il dirigente della struttura regionale richiedente la prestazione, in conformità alla vigente normativa in materia.</p></content></clause><clause id="art29-cla4"><num>4.</num><content><p>La validità di tale documento è stabilita dall'articolo 18, commi 1bis, 1 ter ed 1 quater della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main" id="58">l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art29-cla5"><num>5.</num><content><p>Per i contratti relativi a forniture di beni, prodotti oppure alla prestazione di servizi, il cui valore al netto dell'IVA sia pari od inferiore a euro 20.000, è consentita la presentazione, in luogo della produzione ovvero dell'acquisizione del DURC, di una dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva, resa dal soggetto contraente ai sensi dell'<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main#art46-com1-letp" id="59">articolo 46, comma 1, lettera p), d.P.R. n. 445/2000</ref> e ss.mm.ii. </p></content></clause><clause id="art29-cla6"><num>6.</num><content><p>E' fatto salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 6 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause></article><article id="art30"><num>Art. 30.</num><heading>(Revisione dei prezzi)</heading><clause id="art30-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai contratti relativi all'esecuzione periodica o continuativa di servizi e forniture si applica una clausola di revisione periodica del prezzo. L'istruttoria, ai sensi dell'articolo 115 del Codice dei contratti pubblici, è demandata al dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti.</p></content></clause><clause id="art30-cla2"><num>2.</num><content><p>Tale revisione opera a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto. Nelle more della disponibilità dei dati di cui di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici, si applica la revisione del corrispettivo dell'appalto alle variazioni percentuali degli Indici Nazionali dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).</p></content></clause></article><article id="art31"><num>Art. 31.</num><heading>(Risoluzione del contratto)</heading><clause id="art31-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione e i soggetti che, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, stipulano contratti per l'esecuzione di lavori od opere ovvero per la fornitura di beni o la prestazione di servizi finanziati con risorse finanziarie regionali prevedono, nel disciplinare di gara o in altro idoneo documento, l'introduzione di una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'<ref href="/it/codice.civile/stato/1942-03-16/262/main#art1456" id="60">articolo 1456 del codice civile</ref>, che prevede la risoluzione di diritto del contratto qualora si verifichino accertati specifici casi di violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro da parte dell'appaltatore.</p></content></clause><clause id="art31-cla2"><num>2.</num><content><p>E' fatto salvo quanto disciplinato dalla normativa vigente, in particolare dagli articoli 135 e 136 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause></article></section><section id="sec5"><num>Sezione II</num><heading>Contratti relativi a lavori</heading><article id="art32"><num>Art. 32.</num><heading>(Direttore dell'esecuzione del contratto - Individuazione e nomina)</heading><clause id="art32-cla1"><num>1.</num><content><p>Il direttore dell'esecuzione del contratto ovvero l'Ufficio della direzione dei lavori, di cui all'articolo 119 e 130 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art20-com2" id="61">articolo 20, comma 2, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., è il soggetto preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'opera e/o dei lavori, secondo la disciplina vigente in materia, e nel rispetto degli impegni contrattuali.</p></content></clause><clause id="art32-cla2"><num>2.</num><content><p>Il direttore dell'esecuzione del contratto è nominato, prima dell'indizione della procedura di gara, dal dirigente della struttura richiedente l'intervento, tra i tecnici, dipendenti e/o in servizio presso l'Amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti e diversi dal responsabile unico del procedimento di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="62">articolo 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art32-cla3"><num>3.</num><content><p>Qualora le strutture regionali interessate agli interventi non possano espletare, nei casi disciplinati dall'articolo 90, comma 6, del Codice dei contratti pubblici ed accertati dalla struttura richiedente, l'attività di direzione dei lavori, essa è conferita all'esterno mediante apposito incarico con le modalità di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art27" id="63">articolo 27 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause></article><article id="art33"><num>Art. 33.</num><heading>(Compiti del Direttore dei lavori)</heading><clause id="art33-cla1"><num>1.</num><content><p>Il direttore dei lavori, individuato e nominato ai sensi dell'articolo 32, cura che i lavori e gli interventi cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte nonché in conformità al progetto ed al contratto d'appalto.</p></content></clause><clause id="art33-cla2"><num>2.</num><content><p>In particolare, il direttore dei lavori, ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, di cui all'articolo 147 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto ed ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, così come dettagliatamente disciplinato dall'articolo 148, comma 3, del citato Regolamento.</p></content></clause><clause id="art33-cla3"><num>3.</num><content><p>Il direttore dell'esecuzione del contratto è deputato a tutte le attività ed ai compiti allo stesso espressamente demandati dalla vigente normativa in materia, nonché provvede ai seguenti adempimenti:</p></content><list><num>a.</num><content><p>verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalla leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti,</p></content></list><list><num>b.</num><content><p>cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati,</p></content></list><list><num>c.</num><content><p>provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.</p></content></list></clause></article><article id="art34"><num>Art. 34.</num><heading>(Sicurezza nei cantieri)</heading><clause id="art34-cla1"><num>1.</num><content><p>Il direttore dei lavori può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2008-04-09/81/main" id="64">decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</ref> (Attuazione dell'<ref href="/it/legge/stato/2007-08-03/123/main#art1" id="65">articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123</ref> , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), purché possieda i requisiti previsti dalla medesima normativa.</p></content></clause><clause id="art34-cla2"><num>2.</num><content><p>Nel caso il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è prevista la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, al quale conferire le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p></content></clause><clause id="art34-cla3"><num>3.</num><content><p>Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori possono essere conferite ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), dell'articolo 90, del Codice dei contratti pubblici, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del medesimo Codice, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art27" id="66">articolo 27 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art34-cla4"><num>4.</num><content><p>Per le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2008-04-09/81/main#art92-com1" id="67">articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</ref> (Attuazione dell' <ref href="/it/legge/stato/2007-08-03/123/main#art1" id="68">articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123</ref> , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).</p></content></clause></article><article id="art35"><num>Art. 35.</num><heading>(Collaudi)</heading><clause id="art35-cla1"><num>1.</num><content><p>Il collaudo, come disciplinato dall'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici e dagli articoli 215 e ss. del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, costituisce lo strumento di verifica e certificazione circa l'esecuzione dei lavori, delle opere e degli interventi, secondo la regola dell'arte, secondo i patti contrattuali e in conformità con i progetti approvati e validati.</p></content></clause><clause id="art35-cla2"><num>2.</num><content><p>L'istituto del collaudo consta dei seguenti momenti essenziali:</p></content><list><num>a)</num><content><p>verifica di conformità dei lavori, delle opere o degli interventi eseguiti,</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>emissione dei certificati di conformità,</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>approvazione finale da parte di Regione Liguria, quale stazione appaltante.</p></content></list></clause><clause id="art35-cla3"><num>3.</num><content><p>L'incarico di collaudo è, di norma, conferito a dipendenti regionali o, in subordine, a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di elevata qualificazione professionale e sulla base di criteri fissati preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza.</p></content></clause><clause id="art35-cla4"><num>4.</num><content><p>L'incarico affidato a dipendenti regionali o di altre amministrazioni aggiudicatrici costituisce compito d'istituto.</p></content></clause><clause id="art35-cla5"><num>5.</num><content><p>Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell'Amministrazione regionale ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti regionali in possesso dei requisiti e delle professionalità richieste, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, individuato dalla struttura richiedente, si procede, previa verifica della possibilità di affidare l'incarico a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'articolo 27, commi 3, 4 e 5 della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main" id="69">l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., all'affidamento dell'incarico ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), dell'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause></article><article id="art36"><num>Art. 36.</num><heading>(Liquidazione delle spese e pagamenti)</heading><clause id="art36-cla1"><num>1.</num><content><p>La liquidazione delle spese e dei pagamenti relativi ai contratti pubblici per l'esecuzione di lavori pubblici od opere compete al dirigente della struttura competente in materia di amministrazione generale ovvero della struttura regionale richiedente il contratto o la prestazione.</p></content></clause><clause id="art36-cla2"><num>2.</num><content><p>La disciplina di riferimento è contenuta nell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art18" id="70">articolo 18 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., nonché nella restante disciplina di settore, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 140 ed all'articolo 141 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, ove applicabile.</p></content></clause><clause id="art36-cla3"><num>3.</num><content><p>Si applica, altresì, l'<ref href="/it/legge/stato/2010-08-13/136/main#art3" id="71">articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136</ref> (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), e ss.mm.ii. recante la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.</p></content></clause></article></section><section id="sec6"><num>Sezione III</num><heading>Contratti relativi a servizi e forniture</heading><article id="art37"><num>Art. 37.</num><heading>(Direttore dell'esecuzione del contratto - Individuazione e nomina)</heading><clause id="art37-cla1"><num>1.</num><content><p>Il direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art20-com1" id="72">articolo 20, comma 1, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., è il soggetto, individuato ai sensi della citata disposizione normativa regionale e dell'articolo 300 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, al quale è demandato il compito di assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.</p></content></clause><clause id="art37-cla2"><num>2.</num><content><p>Il direttore dell'esecuzione del contratto è nominato, a cura del dirigente della struttura richiedente il servizio ovvero la fornitura fra i funzionari ovvero i dipendenti di categoria D, salvo il caso che il medesimo dirigente assuma direttamente dette funzioni.</p></content></clause><clause id="art37-cla3"><num>3.</num><content><p>Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il responsabile del procedimento di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art9" id="73">articolo 9 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. ad eccezione delle seguenti ipotesi:</p></content><list><num>a)</num><content><p>prestazioni il cui importo sia superiore ad euro 500.000 oltre I.V.A.;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.</p></content></list></clause><clause id="art37-cla4"><num>4.</num><content><p>Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), si può procedere alla nomina di uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione del contratto, mediante apposito provvedimento del dirigente della struttura richiedente, ai quali affidare, per iscritto, una o più delle attività di competenza del titolare della direzione dell'esecuzione del contratto.</p></content></clause><clause id="art37-cla5"><num>5.</num><content><p>In caso di carenza, soggettiva ovvero oggettiva, di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art27" id="74">articolo 27 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., può affidare tale incarico ad un soggetto esterno.</p></content></clause></article><article id="art38"><num>Art. 38.</num><heading>(Compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto)</heading><clause id="art38-cla1"><num>1.</num><content><p>Il direttore dell'esecuzione del contratto, ferme restando le disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo III, Capo I del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici:</p></content><list><num>a)</num><content><p>provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione regionale;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>provvede, se del caso, alla redazione del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto" ed ai conseguenti adempimenti;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>cura, di concerto con il responsabile del procedimento, gli aspetti relativi alla tenuta ed alla gestione della contabilità e dei pagamenti relativi alla commessa pubblica;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>predispone e rilascia il "Certificato di regolare esecuzione" attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla vigente disciplina ovvero procede alla "Verifica di conformità" della prestazione, rilasciando il "Certificato di verifica di conformità" con il quale attesta che la prestazione è stata eseguita a "regola d'arte", in rispondenza di quanto indicato nei documenti contrattuali e che i dati risultanti dalla contabilità ed i documenti giustificativi corrispondano tra di loro e con le risultanze di fatto;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>svolge tutte le attività restanti o residuali attività, ad esso espressamente attribuite dalla normativa vigente, nonché tutte le incombenze che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.</p></content></list></clause></article><article id="art39"><num>Art. 39.</num><heading>(Collaudi)</heading><clause id="art39-cla1"><num>1.</num><content><p>Per i contratti relativi a servizi e forniture, fermo restando quanto disciplinato all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art27-com1" id="75">articolo 27, comma 1, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., l'affidamento dell'incarico di verifica di conformità è conferito, di norma, ad un dipendente regionale o a un dipendente di un'altra amministrazione aggiudicatrice, ai sensi, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici. </p></content></clause><clause id="art39-cla2"><num>2.</num><content><p>Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell'Amministrazione regionale ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, si procede, ai sensi dell'articolo 27, commi 3, 4 e 5, della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main" id="76">l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause></article><article id="art40"><num>Art. 40.</num><heading>(Liquidazione delle spese e pagamenti)</heading><clause id="art40-cla1"><num>1.</num><content><p>La liquidazione delle spese e dei pagamenti relativi ai contratti pubblici per l'acquisizione di forniture o l'affidamento di servizi, è di competenza del dirigente della struttura regionale richiedente il contratto ovvero la prestazione.</p></content></clause><clause id="art40-cla2"><num>2.</num><content><p>La disciplina di riferimento è contenuta nell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art18" id="77">articolo 18 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii., nonché nella restante disciplina di settore, con particolare riferimento all'articolo 307 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nonché alla disciplina di cui agli articoli 140, 141 e seguenti del medesimo Regolamento, ove applicabile.</p></content></clause><clause id="art40-cla3"><num>3.</num><content><p>Si applica, altresì, l'<ref href="/it/legge/stato/2010-08-13/136/main#art3" id="78">articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136</ref> (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), e ss.mm.ii. recante la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.</p></content></clause></article></section></chapter></title><title id="tlt3"><num>TITOLO III</num><heading>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E QUALITA' DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI</heading><chapter id="chp"><num>Capo I</num><heading>Disposizioni generali</heading><article id="art41"><num>Art. 41.</num><heading>(Oggetto)</heading><clause id="art41-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presente titolo disciplina l'attività degli organismi regionali per i contratti pubblici, ed in particolare dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3" id="79">articolo 3 della l.r. n. 31/2007</ref> , per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 della stessa legge, dettando a tal fine le disposizioni attuative di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art23-com2-leta" id="80">articolo 23, comma 2, lettera a), della l. r. 31/2007</ref>.</p></content></clause><clause id="art41-cla2"><num>2.</num><content><p>L'Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdipartimentali, composti dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti.</p></content></clause><clause id="art41-cla3"><num>3.</num><content><p>Ai gruppi di lavoro di cui al comma 2, anche in attuazione dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art4-com3" id="81">articolo 4, comma 3, della l.r. 31/2007</ref>, possono prendere parte, in via stabile o occasionale, soggetti esperti nelle materie di competenza.</p></content></clause></article><article id="art42"><num>Art. 42.</num><heading>(Contrasto alla corruzione ed alle altre forme di distorsione dell'attività amministrativa)</heading><clause id="art42-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione promuove ogni azione atta a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione ed ogni altra forma di distorsione dell'attività amministrativa nella pubblica amministrazione e, in particolare, nel settore degli appalti pubblici nei confronti sia degli altri enti pubblici sia degli operatori economici aventi sede nel territorio regionale.</p></content></clause><clause id="art42-cla2"><num>2.</num><content><p>A tal fine la Regione pone in essere buone prassi, anche sul modello di analoghe esperienze di altri enti pubblici italiani ed esteri, e concorre a conseguire detti obiettivi mediante l'impiego delle proprie strutture e delle proprie banche dati.</p></content></clause></article></chapter><chapter id="chp"><num>Capo II</num><heading>Sistema informativo regionale dei contratti pubblici</heading><article id="art43"><num>Art. 43.</num><heading>(Caratteristiche del sistema informativo)</heading><clause id="art43-cla1"><num>1.</num><content><p>L'Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art4" id="82">articolo 4 della l.r. n. 31/2007</ref> attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-12-18/42/main" id="83">legge regionale 18 dicembre 2006, n.42</ref> (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria).</p></content></clause><clause id="art43-cla2"><num>2.</num><content><p>In particolare, l'Osservatorio provvede:</p></content><list><num>a)</num><content><p>all'acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell'archivio di cui al Capo III;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>alla pubblicità, sulla pagina web dell'Osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV.</p></content></list></clause><clause id="art43-cla3"><num>3.</num><content><p>La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art8" id="84">articolo 8 della l.r. n. 31/2007</ref> avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall'Osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 2.</p></content></clause><clause id="art43-cla4"><num>4.</num><content><p>L'Osservatorio gestisce il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art7" id="85">articolo 7 della l.r. n. 31/2007</ref> .</p></content></clause><clause id="art43-cla5"><num>5.</num><content><p>L'Osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione amministrativa e procedurale, anche al fine di razionalizzare l'invio delle informazioni relative ai contratti pubblici alle strutture regionali.</p></content></clause></article></chapter><chapter id="chp"><num>Capo III</num><heading>Archivio regionale dei contratti pubblici</heading><section id="sec7"><num>Sezione I</num><heading>Disposizioni generali</heading><article id="art44"><num>Art. 44.</num><heading>(Costituzione dell'archivio regionale dei contratti pubblici)</heading><clause id="art44-cla1"><num>1.</num><content><p>E' costituito l'archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l'insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall'Osservatorio tramite il sistema informativo di cui all'articolo 43 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 3 e 4 della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main" id="86">l.r. n. 31/2007</ref> .</p></content></clause><clause id="art44-cla2"><num>2.</num><content><p>Fanno parte dell'archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall'Osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, costituite da: </p></content><list><num>a)</num><content><p>i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del Codice dei contratti pubblici e relativa normativa di attuazione, all'acquisizione dei quali l'Osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art4" id="87">articolo 4 della l.r. n. 31/2007</ref> ;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>i dati e le informazioni trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi e per gli effetti dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art8" id="88">articolo 8 della l.r. n. 31/2007</ref> ;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>le comunicazioni acquisite dall'Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art4" id="89">articolo 4 della l.r. n. 31/2007</ref> ;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>le comunicazioni comunque acquisite dall'Osservatorio nello svolgimento delle funzioni di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3" id="90">articolo 3 della l.r. n. 31/2007</ref> , con le modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.</p></content></list></clause><clause id="art44-cla3"><num>3.</num><content><p>Nell'ambito dell'archivio regionale dei contratti pubblici sono individuate le seguenti sezioni:</p></content><list><num>a)</num><content><p>Sezione "Anagrafica";</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>Sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro";</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>Sezione "Ciclo dell'appalto".</p></content></list></clause></article><article id="art45"><num>Art. 45.</num><heading>(Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Anagrafica")</heading><clause id="art45-cla1"><num>1.</num><content><p>La sezione "Anagrafica" contiene i dati e le informazioni elencate all'Allegato A al presente regolamento, relativi all'anagrafica delle stazioni appaltanti e a quella delle imprese, nonché degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto. 2. I dati e le informazioni sono acquisiti ed aggiornati tramite estrazione dalla sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro" e da quella "Ciclo dell'appalto", incrementati altresì con i dati e le informazioni acquisite tramite il sistema di rete di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art4" id="91">articolo 4 della l.r. n. 31/2007</ref> .</p></content></clause></article><article id="art46"><num>Art. 46.</num><heading>(Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro")</heading><clause id="art46-cla1"><num>1.</num><content><p>La Sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro" contiene i dati e le informazioni di cui all'Allegato B al presente regolamento.</p></content></clause><clause id="art46-cla2"><num>2.</num><content><p>I dati e le informazioni contenuti nell'Allegato B sono trasmessi dalle stazioni appaltanti, se di importo a base d'asta pari o superiore a euro 40.000, relativamente:</p></content><list><num>a)</num><content><p>ai contratti di lavori pubblici;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>ai contratti di fornitura con posa in opera;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>ai contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego diretto della manodopera, corrispondenti:</p></content></list><list><num>c.</num><content><p>1) alle categorie: 1, 10, 12, 14, e 16 dell'Allegato II A al Codice dei contratti pubblici;</p></content></list><list><num>c.</num><content><p>2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27, dell'allegato II B al Codice dei contratti pubblici. </p></content></list></clause></article><article id="art47"><num>Art. 47.</num><heading>(Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Ciclo dell'appalto")</heading><clause id="art47-cla1"><num>1.</num><content><p>La Sezione "Intero ciclo degli appalti" contiene i dati e le informazioni elencati nell'Allegato C al presente regolamento, inerenti i contratti pubblici di interesse regionale di importo a base d'asta pari o superiore a euro 40.000, come definiti all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art2" id="92">articolo 2 della l.r. n. 31/2007</ref> , relativamente all'intero ciclo dell'appalto, dalla programmazione alla progettazione, all'affidamento, nonché alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto.</p></content></clause><clause id="art47-cla2"><num>2.</num><content><p>Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'allegato C entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto di comunicazione e, comunque, entro i termini di cui all'articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ove da questo previsti. </p></content></clause></article></section></chapter><chapter id="chp"><num>Capo IV</num><heading>Disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni</heading><article id="art48"><num>Art. 48.</num><heading>(Oggetto delle pubblicazioni)</heading><clause id="art48-cla1"><num>1.</num><content><p>L'Osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web degli atti e delle informazioni di cui agli articoli 8 e 9 della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main" id="93">l.r. n. 31/2007</ref> .</p></content></clause><clause id="art48-cla2"><num>2.</num><content><p>Gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art9" id="94">articolo 9 della l.r. n. 31/2007</ref> sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, che provvede, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, all'acquisizione e alla contestuale pubblicazione sulla propria pagina web.</p></content></clause><clause id="art48-cla3"><num>3.</num><content><p>I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all'articolo 128, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e dei relativi decreti di attuazione.</p></content></clause></article><article id="art49"><num>Art. 49.</num><heading>(Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni)</heading><clause id="art49-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli atti e le informazioni di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art8" id="95">articolo 8 della l.r. n. 31/2007</ref> sono inviati dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge regionale:</p></content><list><num>a)</num><content><p>entro dieci giorni dall'adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici e le relative modifiche, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art4-com4" id="96">articolo 4, comma 4, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>entro trenta giorni dall'approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti, gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto nonché l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 del Codice dei contatti pubblici;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro, o dall'esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso.</p></content></list></clause></article></chapter><chapter id="chp"><num>Capo V</num><heading>Disposizioni sull'accesso ai dati</heading><article id="art50"><num>Art. 50.</num><heading>(Accesso ai dati)</heading><clause id="art50-cla1"><num>1.</num><content><p>L'Osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all'articolo 10, l'accesso, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, ai dati ed alle informazioni di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art9" id="97">articolo 9 della l.r. n. 31/2007</ref> ed alle relative elaborazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla <ref href="/it/legge/stato/1990/241/main" id="98">legge n. 241/1990</ref> e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.</p></content></clause></article><article id="art51"><num>Art. 51.</num><heading>(Modalità dell'accesso)</heading><clause id="art51-cla1"><num>1.</num><content><p>L'accesso ai dati ed alle informazioni è garantito a tutti i soggetti pubblici e privati in conformità alla normativa vigente in materia.</p></content></clause><clause id="art51-cla2"><num>2.</num><content><p>L'accesso è garantito, fermo restando quanto previsto al comma 1, in via informatica:</p></content><list><num>a)</num><content><p>alle stazioni appaltanti;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>agli enti ed agli organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli, di cui al <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#cap3" id="99">Capo III della l. r. 31/2007</ref>, nonché a quelli legittimati ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art7" id="100">articolo 7 della l.r. n. 31/2007</ref> , con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione "Anagrafica" ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro".</p></content></list></clause><clause id="art51-cla3"><num>3.</num><content><p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del Codice dei contratti pubblici, l'accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del Sistema informativo, fatta eccezione per la quota parte dei dati contenuti nella Sezione "Ciclo dell'appalto" che è accessibile senza previa autorizzazione.</p></content></clause><clause id="art51-cla4"><num>4.</num><content><p>L'Osservatorio garantisce l'accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all'utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.</p></content></clause><clause id="art51-cla5"><num>5.</num><content><p>L'estrazione ed elaborazione dei dati contenuti nel Sistema informativo è consentita ad istituti di ricerca ed altri soggetti interessati, previa richiesta debitamente motivata e limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, nonché nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.</p></content></clause></article></chapter><chapter id="chp"><num>Capo VI</num><heading>Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio</heading><section id="sec8"><num>Sezione I</num><heading>Sezione di valutazione</heading><article id="art52"><num>Art. 52.</num><heading>Compiti della Sezione di Valutazione</heading><clause id="art52-cla1"><num>1.</num><content><p>La Sezione di Valutazione della qualità e completezza progettuale e della congruità dei prezzi di gara prevista dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3-com4" id="101">articolo 3, comma 4, della l.r. n. 31/2007</ref> , opera all'interno dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi ed ha sede presso la Regione. </p></content></clause><clause id="art52-cla2"><num>2.</num><content><p>La Sezione di Valutazione svolge attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione, al fine di controllarne il grado di completezza e correttezza, in relazione all'utilizzo aggiornato dei prezzari, all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e dei relativi costi, alla corretta indicazione delle categorie delle opere appaltate, alla puntuale indicazione dei tempi di esecuzione dell'appalto.</p></content></clause><clause id="art52-cla3"><num>3.</num><content><p>L'attività di verifica di cui al comma 2 viene svolta su richiesta di una delle parti interessate, in contraddittorio con la stazione appaltante in conformità alle disposizioni della <ref href="/it/legge/stato/1990/241/main" id="102">legge n. 241/1990</ref> , e ss.mm.ii., e può essere esperita solo in seguito alla pubblicazione del bando di gara e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. </p></content></clause><clause id="art52-cla4"><num>4.</num><content><p>Qualora all'esito della verifica di correttezza e congruità si rilevi la fondatezza della segnalazione, la Sezione di Valutazione comunica il proprio parere alla stazione appaltante, per le finalità di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3-com6" id="103">articolo 3, comma 6, della l.r. n. 31/2007</ref> .</p></content></clause></article><article id="art53"><num>Art. 53.</num><heading>(Composizione della Sezione di Valutazione)</heading><clause id="art53-cla1"><num>1.</num><content><p>La Sezione di Valutazione è presieduta dal Direttore generale del Dipartimento competente in materia di gare e contratti ed è composta dai seguenti membri:</p></content></clause><clause id="art53-cla2"><content><p>· il dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti;</p></content></clause><clause id="art53-cla3"><content><p>· il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;</p></content></clause><clause id="art53-cla4"><content><p>· il responsabile dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;</p></content></clause><clause id="art53-cla5"><content><p>· un rappresentante delle Aziende sanitarie della Liguria, designato dal Direttore generale competente in materia di salute e servizi sociali;</p></content></clause><clause id="art53-cla6"><content><p>· un rappresentante degli enti locali della Liguria, designato dal Consiglio Regionale delle Autonomie Locali;</p></content></clause><clause id="art53-cla7"><content><p>· un rappresentante del sistema camerale ligure, designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria;</p></content></clause><clause id="art53-cla8"><content><p>· un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;</p></content></clause><clause id="art53-cla9"><content><p>· un rappresentante degli ordini e collegi professionali;</p></content></clause><clause id="art53-cla10"><content><p>· un rappresentante delle organizzazioni sindacali.</p></content></clause><clause id="art53-cla11"><num>2.</num><content><p>In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal dirigente competente in materia di gare e contratti.</p></content></clause><clause id="art53-cla12"><num>3.</num><content><p>Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.</p></content></clause><clause id="art53-cla13"><num>4.</num><content><p>I componenti della Sezione di Valutazione decadono dopo tre assenze consecutive e ingiustificate. </p></content></clause><clause id="art53-cla14"><num>5.</num><content><p>I componenti della Sezione di Valutazione sono nominati con provvedimento della Giunta regionale e durano in carica per un periodo di tre anni.</p></content></clause></article><article id="art54"><num>Art. 54.</num><heading>(Funzionamento della Sezione)</heading><clause id="art54-cla1"><num>1.</num><content><p>La Sezione svolge i compiti previsti dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3-com4" id="104">articolo 3, comma 4, della l.r. n. 31/2007</ref> con le modalità determinate dal comma 5 del medesimo articolo.</p></content></clause><clause id="art54-cla2"><num>2.</num><content><p>Le richieste di parere, complete di tutta la documentazione tecnica e amministrativa inerente, sono raccolte dalla segreteria della Sezione di Valutazione per l'espletamento di preliminare attività istruttoria e successivamente sono sottoposte alla Sezione di Valutazione.</p></content></clause><clause id="art54-cla3"><num>3.</num><content><p>Le sedute della Sezione di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.</p></content></clause><clause id="art54-cla4"><num>4.</num><content><p>Al fine di conseguire una migliore funzionalità nell'organizzazione dei lavori, la Sezione di Valutazione, ferma restando la struttura unitaria dell'organismo, può deliberare la costituzione di appositi sottogruppi, cui affidare l'approfondimento di specifici ambiti di competenza. Alle riunioni dei sottogruppi possono essere invitati altri soggetti esterni alla Sezione di Valutazione ed esperti del settore in materia contrattuale.</p></content></clause><clause id="art54-cla5"><num>5.</num><content><p>Il Presidente convoca e presiede le sedute della Sezione di Valutazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende e coordina i lavori.</p></content></clause><clause id="art54-cla6"><num>6.</num><content><p>La segreteria:</p></content><list><num>a)</num><content><p>svolge, sulla base delle indicazioni del Presidente, le funzioni di segreteria e di supporto necessarie alle riunioni della Sezione di Valutazione;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>raccoglie le richieste di parere, complete di tutta la documentazione tecnica e amministrativa inerente, per l'espletamento della preliminare attività istruttoria e predispone una relazione illustrativa per ogni argomento iscritto nell'ordine del giorno;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>provvede all'invio delle convocazioni della Sezione di Valutazione su indicazione del Presidente, alla verbalizzazione delle sedute, nonché all'archiviazione dei relativi atti di cui è depositaria.</p></content></list></clause><clause id="art54-cla7"><num>7.</num><content><p>La Sezione di Valutazione è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata ai componenti, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario e la sede della riunione.</p></content></clause><clause id="art54-cla8"><num>8.</num><content><p>La comunicazione di cui al comma 1, corredata dalle relazioni di cui all'articolo 6 relative a ciascun punto all'ordine del giorno, è inviata ai membri della Sezione di Valutazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione è inviata con non meno di due giorni di anticipo.</p></content></clause><clause id="art54-cla9"><num>9.</num><content><p>La Sezione di Valutazione esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art2-com3" id="105">art. 2, comma 3, della l.r. n. 31/2007</ref> . </p></content></clause><clause id="art54-cla10"><num>10.</num><content><p>Nei casi di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3-com6" id="106">articolo 3, comma 6, della l.r. n. 31/2007</ref>, la stazione appaltante, qualora ritenga di non uniformarsi al parere suddetto, ne dà conto nel relativo provvedimento.</p></content></clause></article></section></chapter><chapter id="chp"><num>Capo VII</num><heading>Norme in materia di prezzario regionale</heading><section id="sec9"><num>Sezione I</num><heading>Disposizioni generali</heading><article id="art55"><num>Art. 55.</num><heading>(Prezzario regionale)</heading><clause id="art55-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai sensi e per gli effetti dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3-com1" id="107">articolo 3, comma 1, della l.r. n. 31/2007</ref> , l'Osservatorio cura l'aggiornamento e la divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi, di seguito definito prezzario regionale, sulla base delle disposizioni di cui al presente Capo.</p></content></clause><clause id="art55-cla2"><num>2.</num><content><p>Il prezzario regionale è articolato in lavori, servizi e forniture ed elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l'uniformità dei prezzi e l'adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto.</p></content></clause><clause id="art55-cla3"><num>3.</num><content><p>L'Osservatorio provvede alla formazione, alla validazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale, avvalendosi principalmente di applicativi informatici al fine di razionalizzare ed ottimizzare le relative procedure, con compiti consultivi e di supporto per l'elaborazione e per la validazione del prezzario, nonché per l'approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse.</p></content></clause><clause id="art55-cla4"><num>4.</num><content><p>Per la formazione del prezzario la Regione può promuovere la stipulazione di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento.</p></content></clause></article><article id="art56"><num>Art. 56.</num><heading>(Aggiornamento del prezzario)</heading><clause id="art56-cla1"><num>1.</num><content><p>L'Osservatorio provvede all'aggiornamento annuale del prezzario regionale, con particolare riferimento alle voci di elenco di cui all'articolo 133, comma 8, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art56-cla2"><num>2.</num><content><p>Il prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno. Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.</p></content></clause></article></section><section id="sec10"><num>Sezione II</num><heading>Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale dei lavori, dei servizi e delle forniture</heading><article id="art57"><num>Art. 57.</num><heading>(Struttura del prezzario regionale dei lavori)</heading><clause id="art57-cla1"><num>1.</num><content><p>Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni che tengono conto, tra l'altro:</p></content><list><num>a)</num><content><p>dei prezzi delle componenti elementari;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>dei prezzi delle opere compiute e delle lavorazioni;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>dei costi della manodopera;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell'Allegato XV al <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2008/81/main" id="108">d.lgs. n. 81/2008</ref> .</p></content></list></clause><clause id="art57-cla2"><num>2.</num><content><p>I costi unitari utili al calcolo dell'incidenza della manodopera sono evidenziati sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali previste dall'articolo 86, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici o, in mancanza di queste, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali.</p></content></clause><clause id="art57-cla3"><num>3.</num><content><p>Le voci del prezzario regionale fanno riferimento a condizioni ambientali e operative ordinariamente ricorrenti.</p></content></clause><clause id="art57-cla4"><num>4.</num><content><p>Qualora si versi in situazioni ambientali e operative diverse da quelle di cui al comma 3, risultanti dal progetto dell'opera o dei lavori di cui si tratti, il corrispondente adeguamento dei prezzi può essere effettuato mediante l'applicazione, globale o alle singole voci, di coefficienti correttivi variabili.</p></content></clause></article><article id="art58"><num>Art. 58.</num><heading>(Contenuti del prezzario delle forniture)</heading><clause id="art58-cla1"><num>1.</num><content><p>L'Osservatorio elabora il prezzario regionale delle forniture mediante:</p></content><list><num>a)</num><content><p>l'individuazione preliminare delle tipologie di forniture di prevalente interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>la definizione di un sistema di codifica;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>la rilevazione e l'analisi dei prezzi di mercato;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>la definizione dei costi unitari dei prodotti oggetto delle forniture.</p></content></list></clause><clause id="art58-cla2"><num>2.</num><content><p>Nell'ambito dei costi delle forniture con posa in opera, installazione o montaggio, il prezzario regionale evidenzia i costi della mano d'opera ed i costi relativi alla sicurezza, di cui all'articolo 57.</p></content></clause></article><article id="art59"><num>Art. 59.</num><heading>(Contenuti del prezzario dei servizi)</heading><clause id="art59-cla1"><num>1.</num><content><p>L'Osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante:</p></content><list><num>a)</num><content><p>l'individuazione preliminare delle tipologie di servizi di prevalente interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>la definizione di un sistema di codifica;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>la rilevazione e l'analisi dei prezzi di mercato;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>la definizione dei costi unitari dei servizi.</p></content></list></clause><clause id="art59-cla2"><num>2.</num><content><p>Il prezzario regionale dei servizi evidenzia i costi della mano d'opera ed i costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 57.</p></content></clause></article></section></chapter><chapter id="chp"><num>Capo VIII</num><heading>Comitato regionale per gli appalti</heading><article id="art60"><num>Art. 60.</num><heading>(Composizione e nomina del Comitato regionale per gli appalti)</heading><clause id="art60-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Comitato regionale per gli appalti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato svolge funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale ed è composto da cinque membri. </p></content></clause><clause id="art60-cla2"><num>2.</num><content><p>Sono membri di diritto del Comitato regionale per gli appalti il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti e il responsabile dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici.</p></content></clause><clause id="art60-cla3"><num>3.</num><content><p>Sono nominati componenti del Comitato regionale per gli appalti:</p></content><list><num>a)</num><content><p>un ingegnere scelto nell'ambito di una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>un avvocato amministrativista scelto nell'ambito di una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Genova;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>un architetto scelto nell'ambito di una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Genova.</p></content></list></clause><clause id="art60-cla4"><num>4.</num><content><p>Alla nomina dei membri del Comitato regionale per gli appalti provvede la Giunta regionale che individua, altresì, un dipendente regionale al quale sono attribuite le funzioni di segretario del Comitato medesimo .</p></content></clause><clause id="art60-cla5"><num>5.</num><content><p>Il Comitato regionale per gli appalti ha durata pari alla legislatura.</p></content></clause><clause id="art60-cla6"><num>6.</num><content><p>Ai componenti esterni del Comitato regionale per gli appalti spettano i compensi di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art13-com8" id="109">articolo 13, comma 8, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii. </p></content></clause><clause id="art60-cla7"><num>7.</num><content><p>Il Comitato regionale per gli appalti è presieduto da uno dei tre membri esterni di cui al comma 3, nominato con il provvedimento di cui al comma 4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal membro esterno più anziano di età.</p></content></clause></article><article id="art61"><num>Art. 61.</num><heading>(Compiti del Comitato regionale per gli appalti)</heading><clause id="art61-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Comitato regionale per gli appalti esprime parere preventivo in ordine ai procedimenti contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti.</p></content></clause><clause id="art61-cla2"><num>2.</num><content><p>Il Comitato regionale per gli appalti si esprime obbligatoriamente in caso di contratti regionali che eccedano l'importo di euro 2.000.000 ed in caso di incarichi professionali o di consulenze di importo superiore ad euro 100.000.</p></content></clause><clause id="art61-cla3"><num>3.</num><content><p>Gli enti appartenenti al settore regionale allargato hanno facoltà di avvalersi della consulenza tecnico giuridica del Comitato regionale per gli appalti che si esprime nel termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta di parere.</p></content></clause><clause id="art61-cla4"><num>4.</num><content><p>Il Comitato regionale per gli appalti opera in raccordo con la Sezione di Valutazione di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3-com4" id="110">articolo 3, comma 4, della l.r. n. 31/2007</ref> . A tal fine, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, può acquisire il parere della medesima Sezione prima di esprimersi su una procedura di gara o sullo schema di provvedimento per il conferimento di un incarico professionale o una consulenza.</p></content></clause><clause id="art61-cla5"><num>5.</num><content><p>La Sezione di Valutazione, a sua volta, può richiedere il parere del Comitato regionale per gli appalti relativamente alle questioni che vengono sottoposte alla medesima Sezione.</p></content></clause></article><article id="art62"><num>Art. 62.</num><heading>(Funzionamento del Comitato regionale per gli appalti)</heading><clause id="art62-cla1"><num>1.</num><content><p>Le modalità di funzionamento del Comitato regionale per gli appalti sono stabilite con provvedimento del Direttore generale competente in materia di gare e contratti nel termine di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art35-com9" id="111">articolo 35, comma 9, della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art62-cla2"><num>2.</num><content><p>Qualora il Comitato si esprima in ordine allo schema di un contratto della Regione ovvero allo schema di un provvedimento per il conferimento di una consulenza o di un incarico professionale il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti non partecipa alla votazione.</p></content></clause></article></chapter></title><title id="tlt4"><num>TITOLO IV</num><heading>DISPOSIZIONI DIVERSE</heading><chapter id="chp"><num>Capo I</num><heading>Acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e sotto soglia</heading><article id="art63"><num>Art. 63.</num><heading>(Acquisizioni in economia)</heading><clause id="art63-cla1"><num>1.</num><content><p>Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono effettuate mediante amministrazione diretta ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario con le modalità previste dal regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art24" id="112">articolo 24 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause></article><article id="art64"><num>Art. 64.</num><heading>(Contratti sotto soglia)</heading><clause id="art64-cla1"><num>1.</num><content><p>I contratti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono stipulati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008/5/main#art24" id="113">articolo 24 della l.r. n. 5/2008</ref> e ss.mm.ii.</p></content></clause><clause id="art64-cla2"><num>2.</num><content><p>I contratti relativi a lavori pubblici di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono pubblicizzati mediante preinformazione, effettuata a cura della struttura competente in materia di gare e contratti secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art64-cla3"><num>3.</num><content><p>L'affidamento di lavori avviene mediante ricorso alla procedura ristretta semplificata di cui all'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici, mediante utilizzo degli elenchi di fornitori o prestatori di servizi di cui all'articolo 26.</p></content></clause><clause id="art64-cla4"><num>4.</num><content><p>I contratti relativi a servizi e forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono preceduti da preinformazione, effettuata a cura della struttura competente in materia di gare e contratti, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, qualora il valore complessivo, stimato in ragione di gruppi di prodotti o della categoria di servizi di cui all'allegato II A del Codice dei contratti pubblici, sia pari o superiore alle soglie previste dall'articolo 63 del medesimo Codice e il valore di ciascun servizio o di ciascuna fornitura sia pari o superiore ad euro 100.000.</p></content></clause></article></chapter><chapter id="chp"><num>Capo II</num><heading>Centralizzazione degli acquisti e acquisti verdi</heading><article id="art65"><num>Art. 65.</num><heading>(Forme di centralizzazione degli acquisti)</heading><clause id="art65-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2006-01-24/2/main#art25" id="114">articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2</ref> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006) e gli enti strumentali della Regione realizzano la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi mediante l'adesione, da parte dei predetti enti, ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione medesima, quale Centrale di Committenza, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2003-05-09/13/main#art6" id="115">articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13</ref> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni.</p></content></clause><clause id="art65-cla2"><num>2.</num><content><p>La Centrale di Committenza di cui al comma 1 si configura come Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata, SUA) in attuazione dell'<ref href="/it/legge/stato/2010-08-13/136/main#art13" id="116">articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136</ref> (Piano straordinario contro le mafie) e costituita ai sensi del <ref href="/it/decreto/presidente.consiglio.ministri///main" id="117">d.P.C.M. 30 giugno 2011</ref>.</p></content></clause><clause id="art65-cla3"><num>3.</num><content><p>La SUA della Regione effettua l'acquisizione di beni e servizi nonché l'espletamento delle procedure di gara relative all'affidamento di lavori, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa regionale.</p></content></clause><clause id="art65-cla4"><num>4.</num><content><p>Gli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e gli enti facenti parte del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), utilizzano quali centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, la Centrale regionale di acquisto, per l'acquisizione di beni e servizi standardizzabili, e DATASIEL S.p.A., per l'acquisizione di beni e servizi informatici, ai sensi delle leggi regionali 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2007) e n. 42/2006 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria).</p></content></clause><clause id="art65-cla5"><num>4 bis.</num><content><p>Gli Enti tenuti ad avvalersi della Centrale regionale d'acquisto di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/14/main" id="118">legge regionale n. 14/2007</ref> e ss.mm.ii. e di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2006/42/main" id="119">legge regionale n. 42/2006</ref> e ss.mm.ii. possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2003/13/main#art6" id="120">articolo 6 della legge regionale n. 13/2003</ref> e ss.mm.ii., quali pubbliche amministrazioni aventi sede sul territorio regionale.</p></content></clause><clause id="art65-cla6"><num>4 ter.</num><content><p>Le linee guida adottate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2003/13/main#art6-com1quater" id="121">articolo 6 comma 1 quater della legge regionale n. 13/2003</ref> e ss.mm.ii., contengono anche la disciplina concernente le modalità di funzionamento della SUA, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 commi 1 sexies e 1 septies della medesima legge regionale.</p></content></clause><clause id="art65-cla7"><num>5.</num><content><p>La Regione, mediante la struttura competente in materia di gare e contratti anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, ove disposto dalla Giunta regionale, coordina le attività svolte dalle altre centrali regionali di committenza, con riguardo alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG).</p></content></clause></article><article id="art66"><num>Art. 66.</num><heading>(Modalità di coordinamento)</heading><clause id="art66-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione, nell'ipotesi di cui all'articolo 65, comma 2, del presente regolamento, esercita il coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 4 mediante la gestione condivisa con i medesimi soggetti, tenuti a prestare leale e fattiva collaborazione con la SUA, al fine di avviare la trasmissione dei flussi informativi d\i cui al comma 5 dell'articolo 64.</p></content></clause><clause id="art66-cla2"><num>2.</num><content><p>Le attività strettamente afferenti la progettazione e l'espletamento della procedura di gara sono poste in essere da ciascuna Centrale di Committenza previa informazione alla Regione.</p></content></clause><clause id="art66-cla3"><num>3.</num><content><p>I dati concernenti le diverse fasi del procedimento contrattuale e quelli relativi alla documentazione antimafia sono comunicati periodicamente da ciascuna Centrale di Committenza alla SUA della Regione che si fa carico di condividerli con la Prefettura - UTG, acquisendo dalla stessa, ove necessario, i contributi atti a migliorare il medesimo procedimento in termini di trasparenza, economicità e di efficacia dell'azione amministrativa.</p></content></clause></article><article id="art67"><num>Art. 67.</num><heading>(Acquisizione di beni e servizi per la Regione, per gli enti del settore regionale allargato e per gli enti strumentali della Regione)</heading><clause id="art67-cla1"><num>1.</num><content><p>Il fabbisogno di beni e servizi per l'anno successivo degli enti appartenenti al settore regionale allargato, esclusi quelli di cui all'articolo 65, comma 4, è acquisito con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 9 e confluisce nella programmazione annuale prevista dal medesimo articolo.</p></content></clause><clause id="art67-cla2"><num>2.</num><content><p>La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione delle linee guida di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2003/13/main#art6-com1" id="122">articolo 6, comma 1quater, della l.r. n. 13/2003</ref> ss.mm.ii., stabilisce le modalità con le quali la Regione e gli enti aderenti alla centrale di committenza di cui all'articolo 64 decidono di optare per l'utilizzo delle convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. ovvero di procedere all'espletamento di autonome procedure di gara, nonché le modalità di definizione delle specifiche tecniche dei beni e dei servizi oggetto di centralizzazione, nell'intento di promuovere il ricorso agli acquisti verdi e, comunque, di acquisire quantità percentualmente definite di beni e servizi eco compatibili.</p></content></clause><clause id="art67-cla3"><num>3.</num><content><p>Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 66 e 67, la Giunta regionale costituisce un Comitato tecnico composto da un dipendente di ciascun ente di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2003/13/main#art6" id="123">articolo 6 della l.r. n. 13/2003</ref> e ss.mm.ii., coordinato dal dirigente competente in materia di gare e contratti o suo delegato, che ha il compito di effettuare l'istruttoria della programmazione dei servizi e delle forniture di cui all'articolo 9 e di definire le specifiche tecniche delle medesime.</p></content></clause></article><article id="art68"><num>Art. 68.</num><heading>(Acquisti verdi)</heading><clause id="art68-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione nell'ambito della politica di sostegno al Green Public Procurement - GPP stabilisce annualmente gli obiettivi da raggiungere, ai fini di realizzare un sistema di acquisti rispondenti a criteri verdi, definendo le percentuali di incidenza di tali tipologie di beni sul complesso dei beni acquisiti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'art. 64 commi 2 e 3.</p></content></clause><clause id="art68-cla2"><num>2.</num><content><p>Al riguardo, gli enti appartenenti al Settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione e le società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione sono soggetti al Piano di azione di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art20-com1" id="124">articolo 20, comma 1, della l.r. n. 31/2007</ref> , approvato ogni tre anni dalla Giunta regionale.</p></content></clause><clause id="art68-cla3"><num>3.</num><content><p>Al monitoraggio del piano di cui al comma 2 provvedono la struttura competente in materia di gare e contratti di concerto con la competente struttura regionale del Dipartimento Ambiente.</p></content></clause></article></chapter><chapter id="chp"><num>Capo III</num><heading>Affidamento di incarichi professionali e consulenze</heading><article id="art69"><num>Art. 69.</num><heading>(Affidamento di incarichi professionali e consulenze)</heading><clause id="art69-cla1"><num>1.</num><content><p>Per esigenze cui le strutture regionali non possono far fronte con il personale in servizio, è possibile conferire, ai sensi dell'<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2001-03-30/165/main#art7-com6" id="125">articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</ref> (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii., incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:</p></content><list><num>a)</num><content><p>l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>l'Amministrazione, a cura e sotto la diretta responsabilità del dirigente della struttura richiedente il conferimento dell'incarico, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, le risorse umane disponibili interne all'Amministrazione regionale;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste specializzazioni, anche universitarie, particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni. Non è richiesta specializzazione universitaria per le attività o per gli incarichi che debbono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi professionali ovvero che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ovvero dell'incarico professionale;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>l'importo del compenso deve essere congruamente motivato, con stretta correlazione all'effettiva utilità che può derivare all'Amministrazione regionale dall'esecuzione della prestazione oggetto del conferimento d'incarico.</p></content></list></clause></article><article id="art70"><num>Art. 70.</num><heading>(Tipologie di incarico)</heading><clause id="art70-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli incarichi professionali e le consulenze si suddividono nelle seguenti tipologie:</p></content><list><num>a)</num><content><p>incarichi di studio, qualora comportino l'esame e la soluzione di problematiche, che si concludono con la consegna all'Amministrazione regionale di una relazione scritta finale, contenente i risultati dello studio e le soluzioni proposte;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>incarichi di ricerca, qualora presuppongano la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione committente;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>consulenze, se trattasi di richieste tese alla formulazione di pareri, a soggetti esperti, su questioni specifiche poste dall'Amministrazione conferente;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>collaborazioni, se riguardanti prestazioni lavorative rese da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, finalizzate a fornire un apporto necessario al corretto svolgimento dell'attività istituzionale di programmazione o di gestione.</p></content></list></clause></article><article id="art71"><num>Art. 71.</num><heading>(Requisiti generali)</heading><clause id="art71-cla1"><num>1.</num><content><p>Per l'ammissione alle procedure comparative propedeutiche ovvero selettive tese al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 69, i candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale, dei seguenti requisiti d'ordine generale e giuridico:</p></content><list><num>a)</num><content><p>possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea (UE), se persone fisiche ovvero, se persone giuridiche, la disponibilità di una sede legale in Italia ovvero in uno degli altri stati membri dell'Unione europea (UE);</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>godimento dei diritti civili e politici.</p></content></list></clause><clause id="art71-cla2"><num>2.</num><content><p>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1 e seguenti, del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art71-cla3"><num>3.</num><content><p>Il possesso di tali requisiti è dichiarato dal soggetto interessato ai sensi del <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main" id="126">d.P.R. n. 445/2000</ref> e ss.mm.ii. e comprovato prima della conferma dell'incarico.</p></content></clause></article><article id="art72"><num>Art. 72.</num><heading>(Procedure per il conferimento)</heading><clause id="art72-cla1"><num>1.</num><content><p>Per le consulenze e gli incarichi professionali, di importo pari o superiore al valore di euro 100.000, la Giunta regionale stabilisce idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature o dando mandato per tali adempimenti alla struttura regionale richiedente l'incarico ovvero la consulenza, di concerto con la struttura regionale competente in materia di gare e contratti, fermo restando che tali procedure non si applicano ai casi di incarichi o consulenze affidate ad enti pubblici oppure a società ed organismi cui la Regione partecipa, direttamente o indirettamente.</p></content></clause><clause id="art72-cla2"><num>2.</num><content><p>Gli incarichi professionali o di consulenza devono essere conferiti, in base al loro valore ovvero al loro importo, previo esperimento di procedure comparative o di selezione.</p></content></clause><clause id="art72-cla3"><num>3.</num><content><p>E' fatta eccezione per i soli incarichi conferiti per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori per legge, non aventi natura discrezionale e per gli incarichi, comunque denominati, la cui prestazione per ragioni di tutela intellettuale, commerciale, artistica, tecnica ovvero di tutela di diritti esclusiva o stabiliti in base a convenzioni, non possa che essere affidata ad un determinato soggetto, sia fisico che giuridico.</p></content></clause><clause id="art72-cla4"><num>4.</num><content><p>Ai conferimenti di incarichi professionali oppure di consulenza con relativa spesa finanziata a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, si applicano le disposizioni di cui alle linee guida, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 443 in data 29 aprile 2011. </p></content></clause><clause id="art72-cla5"><num>5.</num><content><p>Gli incarichi o le consulenze affidate alle società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione sono conferiti con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, su impulso del dirigente della struttura richiedente; i restanti incarichi e consulenze, inclusi quelli la cui spesa è sostenuta a valere sui fondi comunitari, sono conferiti con provvedimento della Giunta regionale.</p></content></clause></article></chapter></title><title id="tlt5"><num>TITOLO V</num><heading>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</heading><article id="art73"><num>Art. 73.</num><heading>(Regime transitorio)</heading><clause id="art73-cla1"><num>1.</num><content><p>Alle procedure di scelta del contraente già avviate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'avvio della procedura concorsuale.</p></content></clause><clause id="art73-cla2"><num>2.</num><content><p>Ai contratti in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica la disciplina di cui al presente regolamento, oltre alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.</p></content></clause><clause id="art73-cla3"><num>3.</num><content><p>Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale:</p></content><list><num>a)</num><content><p>adotta la disciplina relativa agli incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>adotta con proprio provvedimento la disciplina relativa agli incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>nomina il Comitato regionale per gli appalti di cui all'articolo 60;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>approva le linee guida in materia di centralizzazione degli acquisti di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2003/13/main#art6-com1" id="127">articolo 6, comma 1quater, della l.r. n. 13/2003</ref> , secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 3.</p></content></list></clause><clause id="art73-cla4"><num>4.</num><content><p>Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale nomina i componenti della Sezione di Valutazione di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2007/31/main#art3-com4" id="128">articolo 3, comma 4, della l.r. n. 31/2007</ref> , secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 5.</p></content></clause></article></title></body><conclusions period="20120405"><p>Citta...
                  </p></conclusions><attachments><documentRef id="nn1" src="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2012-04-05/2/schedule1" showAs="Allegato A"/><documentRef id="nn2" src="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2012-04-05/2/schedule2" showAs="Allegato B"/><documentRef id="nn3" src="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2012-04-05/2/schedule3" showAs="Allegato C"/></attachments></akomaNtoso>
