<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="singleVersion" name="legge"/><meta><publication date="2011-07-20" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="20"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2011-07-14/3/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2011-07-14/3"/><FRBRdate date="2011-07-14" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2011-07-14/3/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2011-07-14/3/ita@"/><FRBRdate date="2011-07-14" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2011-07-14/3/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2011-07-14/3/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2011-07-14" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2016-04-06" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2011-07-14/3/ita@/main" showAs="Original"/><passiveRef id="rp1" href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2016-03-16/1 " showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>1<classifications source="eurovoc"><keyword value="difesa del suolo" showAs="difesa del suolo" dictionary="Toscana" id="c4.08."/></classifications><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito dall'<ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2016-03-16/1/main#art1" id="1">art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1</ref> . L'articolo 2 del regolamento regionale 1/2016 dispone in via transitoria che “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Comma abrogato dall'<ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2016-03-16/1/main#art1" id="2">art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1</ref> . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.</p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> Comma abrogato dall'<ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2016-03-16/1/main#art1" id="3">art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1</ref> . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.</p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Comma abrogato dall'<ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2016-03-16/1/main#art1" id="4">art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1</ref> . Si veda, quanto al regime transitorio la nota n. 1.</p></note><note id="not5" class="NOTA_NDR"><p> Con <ref href="/it/////main" id="5">deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2012, n. 1209</ref> sono stati approvati gli indirizzi di semplificazione. </p></note><note id="not6" class="NOTA_NDR"><p> Con <ref href="/it/////main" id="6">deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1321</ref> sono stati approvati gli indirizzi e i criteri in materia di gestione del demanio idrico e di pulizia idraulica in presenza di opere interferenti con l'alveo del corso d'acqua.</p></note><note id="not7" class="NOTA_NDR"><p> A far data dall'entrata in vigore del <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2016-03-16/1/main" id="7">regolamento regionale 1/2016</ref> (7aprile 2016) trova applicazione il regime transitorio previsto dall'<ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2016-03-16/1/main#art2" id="8">articolo 2 del medesimo regolamento regionale</ref> secondo cui “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio, nonché gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.</p></note></notes></meta><preface><block name="preface"><docType>Regolamento</docType><docDate date="2011-07-14">14 luglio 2011</docDate><docNumber>3</docNumber><docTitle>Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Finalità ed obiettivi)</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione, con il presente Regolamento, disciplina, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 1, lettera l bis) della <ref href="/it/legge/regione.liguria/1999-06-21/18/main" id="9">legge regionale 21 giugno 1999 n. 18</ref> (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e 115 del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006-04-03/152/main" id="10">Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152</ref> (Norme in materia ambientale), le aree di pertinenza dei corsi d'acqua, in coerenza ed in continuità con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia di polizia idraulica di cui al <ref href="/it/regio.decreto/stato/1904-07-25/523/main" id="11">Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523</ref> (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:</p></content><list><num>a)</num><content><p>coordinare le esigenze relative all'esercizio dell'attività di polizia idraulica con quelle della salvaguardia degli equilibri ambientali e del mantenimento di una adeguata fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua, ai fini della tutela ambientale e della conservazione della biodiversità;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>garantire l'omogeneità ed il coordinamento a livello regionale nell'applicazione della disciplina dell'uso del suolo nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua e, più in generale, nell'esercizio delle attività di polizia idraulica.</p></content></list></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Ambito di applicazione)</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presente Regolamento si applica sul reticolo idrografico regionale, come definito ed articolato all'articolo 3, ed alle relative pertinenze.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Non fanno parte del reticolo idrografico canali di irrigazione, canali di alimentazioni a mulini o altre attività, canali di drenaggio urbano, fognature, e similari.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Definizioni)</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:</p></content><list><num>a)</num><content><p>Reticolo idrografico regionale: reticolo idrografico che comprende tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale, ovvero quelli già iscritti agli ex elenchi delle acque pubbliche e quelli per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta con l'entrata in vigore del <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1999-02-18/238/main" id="12">D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238</ref> (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della <ref href="/it/legge/stato/1994-01-05/36/main" id="13">legge 5 gennaio 1994, n. 36</ref> in materia di risorse idriche). Il reticolo idrografico è articolato nei seguenti livelli:</p></content><num>1)</num><content><p>reticolo idrografico di primo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 Km2 ;</p></content><num>2)</num><content><p>reticolo idrografico di secondo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km2;</p></content><num>3)</num><content><p>reticolo idrografico di terzo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km2;</p></content><num>4)</num><content><p>reticolo idrografico minuto: porzione del reticolo idrografico regionale comprendente le aste fluviali non appartenenti alle articolazioni definite alle lettere precedenti.A fini applicativi della disciplina del presente regolamento, laddove relativa a tale articolazione, si fa riferimento alla gerarchizzazione del reticolo idrografico secondo il criterio di Horton-Strahler, associando ad ogni tratto fluviale la normativa relativa all'area sottesa al primo nodo di confluenza a valle del tratto stesso.</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>Aree a valenza naturalistica: aree SIC, ZPS, Aree Protette nonché gli elementi della rete ecologica relativi agli ambienti acquatici, rappresentati dai corridoi ecologici per specie di ambiente acquatico e le tappe di attraversamento per specie di ambiente acquatico come individuata nella cartografia approvata in attuazione della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-07-10/28/main" id="14">legge regionale 10 luglio 2009, n. 28</ref> (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità);</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>Centro urbano: perimetro continuo che comprende tutte le aree del territorio comunale, edificate con continuità ed i lotti interclusi, ad esclusione, in ogni caso, degli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>Arginatura o argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante. Per piede esterno dell'argine si intende il punto del rilevato arginale, lato campagna, a quota più bassa;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>Sponda o difesa spondale: limite dell'alveo inciso di un corso d'acqua; può essere naturale oppure essere una opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di protezione dall'azione erosiva della corrente. Per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso o della difesa spondale a quota più elevata;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>Scavi e movimentazioni del terreno: con il termine scavi ci si riferisce agli scavi aperti permanenti; gli scavi temporanei che vengono colmati rientrano nel concetto di movimentazioni del terreno;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p>Tombinature e coperture: opere che comportano il deflusso attraverso sezioni completamente chiuse, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti. Si può trattare di canalizzazioni completamente artificiali chiuse, a sezione costante o variabile lungo il corso d'acqua, o di una copertura del corso d'acqua lungo il suo corso naturale. Le coperture sono inquadrabili tra i ponti od attraversamenti quando hanno l'unico fine di consentire l'attraversamento dei corsi d'acqua, collegando il più direttamente possibile due sponde opposte.</p></content></list></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Fasce di tutela)</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>A fini di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l'adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di protezione civile, sono stabilite fasce di tutela .</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>I limiti delle fasce di tutela si misurano:</p></content><list><num>a)</num><content><p>dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite demaniale;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono eventuali aree demaniali esterne avulse dall'alveo;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>a partire dall'intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa.</p></content></list></clause><clause id="art4-cla3"><num><inline name="inlinea0">3.</inline></num><content><p><inline name="inlinea0">Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri.</inline><noteRef href="not1" marker="(1)"/></p></content></clause><clause id="art4-cla8"><num>4.</num><content><p>Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a 3 metri.</p></content></clause><clause id="art4-cla9"><num><inline name="inlinea0">5.</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> (Omissis)</inline><noteRef href="not2" marker="(2)"/></p></content></clause><clause id="art4-cla10"><num><inline name="inlinea0">6.</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> (Omissis)</inline><noteRef href="not3" marker="(3)"/></p></content></clause><clause id="art4-cla11"><num>7.</num><content><p>La fascia di rispetto dai corsi d'acqua in cui sono vietati gli scavi coincide con quella di cui ai commi 3 e 4, ed è soggetta allo stesso regime normativo.</p></content></clause><clause id="art4-cla12"><num>8.</num><content><p>Nella fascia dei 3 m dai corsi d'acqua sono inoltre vietate le piantagioni di alberi e siepi e le movimentazioni di terreno superiori a 50 cm. Sono consentiti interventi di ripristino della vegetazione a condizione che, sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia dimostrato che non comportino danni alla stabilità delle sponde o delle opere di protezione, e ne sia assicurata la possibilità di adeguata manutenzione.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta)</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall'articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali:</p></content><list><num>a)</num><content><p>i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d'acqua;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>balconi e sbalzi;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>la posa in opera di tubi o condotte di servizio.Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque consentiti interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di cui all'articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino sull'assetto idrogeologico vigenti.</p></content></list></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di strade di interesse pubblico, purché non interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l'eventuale sistemazione definitiva del corso d'acqua.</p></content></clause><clause id="art5-cla3"><num><inline name="inlinea0">3.</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> (Omissis)</inline>  <noteRef href="not4" marker="(4)"/></p></content></clause><clause id="art5-cla4"><num>4.</num><content><p>A seguito dell'approvazione di progettazioni di livello almeno definitivo di messa in sicurezza idraulica di un corso d'acqua, che, nell'ambito di un contesto di sistemazione complessiva, comportino la demolizione di volumi edilizi esistenti in fregio al corso d'acqua, può essere autorizzata dalla Provincia, la ricostruzione, anche non fedele, di tali volumi a distanze inferiori a quelle previste all'articolo 4, a condizione che ricadano in tessuti urbani consolidati e che:</p></content><list><num>a)</num><content><p>gli interventi idraulici da realizzare siano finalizzati alla messa in sicurezza e consentano di raggiungere l'assetto definitivo del corso d'acqua previsto dal piano e che la demolizione sia necessaria e propedeutica alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica complessivi;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>si tratti di insediamenti produttivi, e sia dimostrato che non sia possibile prevederne la ricostruzione a maggiore distanza dal corso d'acqua, anche in considerazione del mantenimento dell'attività produttiva;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>l'intervento di demolizione e ricostruzione sia a carico del privato interessato, il quale si impegna, altresì, a cedere gratuitamente le aree necessarie agli interventi di sistemazione idraulica, e che il volume edilizio ricostruito sia soggetto a vincolo di destinazione d'uso produttiva.La Provincia, nell'ambito dell'autorizzazione, verifica che la ricostruzione sia tale da garantire comunque l'adeguata manutenzione delle opere idrauliche e dell'alveo e sia compatibile con le nuove strutture arginali.</p></content></list></clause><clause id="art5-cla5"><num>5.</num><content><p>La disciplina della fasce di inedificabilità assoluta va applicata, nei territori di competenza delle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica definite dai piani di bacino, ovvero, al regime transitorio di cui all' <ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/9/main#art26" id="15">articolo 26 della legge regionale </ref><ref href="/it/legge/regione.liguria/1993-01-28/9/main#art26" id="16">28 gennaio 1993, n. 9</ref> (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della <ref href="/it/legge/stato/1989-05-18/183/main" id="17">legge 18 maggio 1989, n. 183</ref>) nei termini indicati dall'articolo 10, con prevalenza, caso per caso, della disciplina più restrittiva. In particolare resta ferma la disciplina della "fascia di riassetto fluviale" per l'Autorità di Bacino regionale e quella interregionale del fiume Magra e della "fascia B di progetto" per l'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Attività per la conservazione della naturalità e biodiversità ai fini dell'equilibrio ambientale del corso d'acqua)</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Ferme restando le disposizioni di settore per la tutela della biodiversità e l'obbligo di acquisizione della valutazione di incidenza laddove previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al disposto della <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-07-10/28/main" id="18">legge regionale 10 luglio 2009, n. 28</ref> (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità), sul reticolo idrografico si applicano i seguenti indirizzi generali, con particolare attenzione ai tratti ricadenti nelle aree a valenza naturalistica di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 3:</p></content><list><num>a)</num><content><p>le attività di manutenzione idraulica non devono arrecare danno o disturbo alle specie di interesse conservazionistico come individuate dalla normativa nazionale e regionale vigente, traguardandone il miglioramento dello stato di conservazione;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei deve sempre assicurare la continuità del corso d'acqua, la massima diversità ambientale ed il mantenimento della struttura e della complessità morfologica del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, favorendo la biodiversità, la diversificazione strutturale degli habitat e delle specie autoctone presenti (età, dimensioni, etc.), con particolare attenzione alle specie floristiche e faunistiche di cui alla lettera precedente;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>le scelte progettuali degli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica degli alvei devono tenere conto degli impatti connessi alle varie tipologie di intervento, sia di tipo strutturale che manutentorio, al fine di riportare gli ambiti fluviali alle condizioni di diversità ecologica e di funzionalità di autodepurazione e sviluppare una conseguente efficace tutela dell'ambiente fluviale;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>le trasformazioni morfologiche che riguardino tratti del reticolo idrografico devono essere ispirate a criteri di valorizzazione della naturalità, strutturale e bionaturalistica, o di processi di rinaturalizzazione; in particolare deve essere perseguito il mantenimento e, ove possibile, il recupero del deflusso a cielo aperto di tutti i corsi d'acqua;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica deve traguardare anche la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, nonché prevedere, per quanto possibile, l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e a basso impatto ambientale.</p></content></list></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>Al fine di favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona, di formare corridoi ecologici continui e stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare l'ampiezza delle fasce tampone (filtrazione dei sedimenti, rimozione dei nutrienti e degli inquinanti d'origine diffusa) e di stabilizzare le sponde, devono essere osservati i seguenti indirizzi generali, in particolare per i tratti ricadenti nelle aree a valenza naturalistica:</p></content><list><num>a)</num><content><p>deve essere promossa e/o mantenuta una fascia di vegetazione riparia comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee; i tagli di vegetazione arborea dovranno essere limitati ad esemplari costituenti un rischio per il deflusso delle acque o ad individui in evidente cattivo stato di salute;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>dovranno essere mantenute le formazioni erbacee ed arbustive di vegetazione autoctona flessibile; il taglio della vegetazione posta in alveo deve essere limitato ad interventi selettivi di ringiovanimento, finalizzati ad assicurare la funzionalità idraulica e la tutela della pubblica e privata incolumità.</p></content></list></clause><clause id="art6-cla3"><num>3.</num><content><p>In coerenza con il disposto dell'<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006/152/main#art115" id="19">articolo 115 del d.lgs. 152/2006</ref>, le aree demaniali in connessione con il corso d'acqua e l'ambiente fluviale, anche in relazione al quadro conoscitivo dei piani di bacino, devono essere conservate e valorizzate con specifiche azioni di tutela ed interventi di valorizzazione, di ripristino e recupero ambientale e di riqualificazione fluviale, anche mediante la realizzazione di parchi o aree protette.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Interventi negli alvei dei corsi d'acqua)</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Ferme restando le normative in materia di autorizzazioni e polizia idraulica ex <ref href="/it/regio.decreto/stato/1904/523/main" id="20">R.D. n. 523/1904</ref> e le relative competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, negli alvei dei corsi d'acqua non sono consentiti i seguenti interventi, fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità:</p></content><list><num>a)</num><content><p>interventi che comportino ostacolo o interferenza al regolare deflusso delle acque di piena, che interferiscano con gli interventi di messa in sicurezza previsti dai piani di bacino, o che precludano la possibilità di attenuare o di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, nonché il deposito di materiali di qualsiasi genere;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>interventi di restringimento o rettificazione degli alvei; su specifica deroga da parte della Provincia, possono essere autorizzati, in contesti di tessuto urbano consolidato, interventi previsti nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, compatibile con i piani di bacino, purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo dei corsi d'acqua di origine naturale, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, in tratti ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato e in assenza di interventi alternativi;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>reinalveazioni e deviazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, nonché in caso di:</p></content><num>1)</num><content><p>corsi d'acqua di originale naturale classificati come reticolo minuto;</p></content><num>2)</num><content><p>corsi d'acqua di origine artificiale, quali canali di bonifica, scoli artificiali, canali già oggetto di precedenti deviazioni, etc., a condizione che ne sia dimostrata la funzionalità idraulica secondo i criteri dei piani di bacino, sia assicurato il superamento dell'eventuale situazione di pericolosità precedente e sia valutata la possibilità di ripristino di sezioni a cielo libero laddove fossero presenti tombinature o coperture.</p></content></list></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>Non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito:</p></content><list><num>a)</num><content><p>della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>dell'ampliamento di abbancamenti esistenti il cui volume complessivo risulti superiore a 300.000 mc o di discariche di rifiuti in esercizio, nel rispetto delle stesse condizioni di cui alla lettera a), purché sia contestualmente adeguato il sistema di allontanamento delle acque della porzione esistente.La Giunta Regionale definisce, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alle lettere a) e b), i criteri localizzativi per gli interventi per i quali non sia prevista l'adozione di piani di settore, fatti salvi gli interventi la cui localizzazione sia già stata verificata in sede di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Giunta regionale può approvare altresì criteri ed indirizzi di carattere generale applicabili nella fase di elaborazione della progettazione degli interventi di cui trattasi, anche ai fini della loro sostenibilità tecnica.</p></content></list></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p>Tutti gli interventi interferenti con gli alvei dei corsi d'acqua devono essere adeguatamente dimensionati con adeguato franco rispetto alla portata con tempo di ritorno duecentennale, come determinata dai piani di bacino. Indirizzi generali sulle caratteristiche minime degli studi idraulici di supporto delle valutazioni necessarie ai fini del presente regolamento sono riportati nell'allegato 1; i franchi idraulici minimi da rispettare nelle varie tipologie di intervento sono riportati nell'allegato 2.</p></content></clause><clause id="art7-cla4"><num>4.</num><content><p>Restano ferme le normative e le direttive della diverse Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure in materia di movimentazione ed asportazione di sedimenti dagli alvei.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><heading>(Tombinature e coperture)</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d'acqua, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l'estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, laddove sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative per il raggiungimento della messa in sicurezza stessa.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>E' fatta salva la realizzazione di tombinature provvisorie, adeguatamente dimensionate, in fasi transitorie costruttive o in situazioni di emergenza, che, se del caso, possono essere mantenute come canali di drenaggio delle acque, in caso di realizzazione di discariche o abbancamenti.</p></content></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p>Le tombinature o coperture ammesse devono comunque garantire il deflusso della portata duecentennale con adeguato franco di sicurezza, come riportato nell'allegato 2. Devono, in ogni caso, essere previste adeguate dimensioni minime della sezione di deflusso, che consentano l'ispezionabilità e le necessarie attività di manutenzione, di norma non inferiori a:</p></content></clause><clause id="art8-cla4"><content><p>- 2 x 2 metri per i corsi d'acqua del reticolo di primo e secondo livello;</p></content></clause><clause id="art8-cla5"><content><p>- 3 m2 per i corsi d'acqua del reticolo di terzo livello e minuto.Resta ferma la possibilità per la Provincia, qualora ne ravveda la necessità, di prevedere diverse dimensioni equivalenti, eventualmente inferiori per il reticolo minuto, in funzione degli specifici casi o di prescrivere dimensioni superiori al fine di consentire manutenzioni anche con macchine operatrici od ovviare a specifiche situazioni e problematiche.</p></content></clause><clause id="art8-cla6"><num>4.</num><content><p>Relativamente alle coperture ammesse deve essere predisposto un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto ed effettuata almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità, la pulizia degli attraversamenti da parte del proprietario e/o concessionario. Devono inoltre essere previste opere di intercettazione del materiale nelle zone di imbocco e/o eventuali vasche di sedimentazione a monte.</p></content></clause><clause id="art8-cla7"><num>5.</num><content><p>Per le opere esistenti che risultino insufficienti rispetto ai valori di portata di cui al comma 3, ne deve essere previsto l'adeguamento in sede di rinnovo delle concessioni ovvero a seguito di accertamenti di polizia idraulica, secondo modalità e priorità previste dalla Provincia nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze. Tale adeguamento, peraltro, può essere effettuato anche con gradualità in ragione dei vincoli di urbanizzazione eventualmente presenti e comunque della dimostrata impossibilità di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, purché contribuiscano ad un significativo miglioramento delle condizioni di deflusso.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9.</num><heading>(Indirizzi di semplificazione procedurale dell'attività di polizia idraulica)</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>Le Province, nel rispetto del principio generale di pubblicità della acque di cui al <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1999/238/main" id="21">D.P.R. 238/1999</ref>, rilasciano le autorizzazioni per gli interventi che ricadono nell'ambito del reticolo idrografico regionale in applicazione delle disposizioni del <ref href="/it/regio.decreto/stato/1904/523/main" id="22">R.D. n. 523/1904</ref> , anche avuto riguardo alle eventuali analoghe disposizioni generali di carattere idraulico indicate nei Piani di Bacino, anche stralcio, per lo stesso reticolo idrografico.</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>Le istanze di autorizzazione idraulica sono inoltrate agli uffici competenti della Provincia dai soggetti interessati. Nel caso di richiesta di autorizzazione per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, le suddette istanze devono essere presentate tramite il Comune territorialmente competente.</p></content></clause><clause id="art9-cla3"><num>3.</num><content><p>Nell'ottica della semplificazione procedurale, le Province, sulla base dell'articolazione del reticolo idrografico di cui all'art. 3, in casi di interventi ricadenti nell'ambito del reticolo idrografico ad esclusione di quello di primo livello, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni in materia di autorizzazioni idrauliche, possono applicare la procedura seguente:</p></content><list><num>a)</num><content><p>il soggetto interessato presenti l'istanza corredata dalle attestazioni e asseverazioni, supportate da adeguata documentazione tecnica, come individuate dalla stessa Provincia, al fine di verificare la corrispondenza con le finalità proprie dell'autorizzazione;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>la Provincia possa chiedere chiarimenti e/o integrazioni di documentazione, ovvero assumere provvedimento motivato di rigetto;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>l'istanza si intenda accolta decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento senza che la Provincia abbia assunto alcuno dei provvedimenti di cui alla lettera b).</p></content></list></clause><clause id="art9-cla4"><num>4.</num><content><p>L'efficacia della procedura semplificata di cui al comma 3 è subordinata all'assunzione da parte delle singole Province di provvedimenti volti a definire le tipologie di interventi cui applicare la procedura stessa e fornire indicazioni sui requisiti tecnici specifici da rispettare e sulla documentazione tecnica da produrre da parte dei soggetti richiedenti, necessari ai fini dell'accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente.</p></content></clause><clause id="art9-cla5"><num>5.</num><content><p>La Giunta Regionale può definire criteri ed indirizzi attuativi, anche al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di semplificazione di cui trattasi.<noteRef href="not5" marker="(5)"/></p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10.</num><heading>(Disposizioni transitorie e finali)<noteRef href="not7" marker="(7)"/></heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presente Regolamento rappresenta la disciplina locale in materia di distanze ai sensi dell'<ref href="/it/regio.decreto/stato/1904/523/main#art96-com1-letf" id="23">articolo 96, comma 1, lettera f), R.D. n. 523/1904</ref> , in sostituzione delle analoghe discipline locali attualmente vigenti.</p></content></clause><clause id="art10-cla2"><num>2.</num><content><p>Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili né realizzabili interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio o previsti in strumenti urbanistici attuativi, progetti urbanistico operativi o progetti edilizi convenzionati già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché gli interventi già autorizzati in forza della normativa previgente e/o già oggetto di pareri positivi previsti nei piani di bacino rilasciati dagli organi competenti dell'Autorità di Bacino, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio.</p></content></clause><clause id="art10-cla3"><num>3.</num><content><p>Gli interventi in attuazione di strumenti urbanistici attuativi, progetti urbanistico operativi o progetti edilizi convenzionati già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento la cui esecuzione sia prevista oltre i termini di cui al comma 2, possono essere assentiti e realizzati, sempre che i relativi lavori vengano iniziati entro un anno dal rilascio del titolo edilizio e non sia possibile procedere all'adeguamento alla presente normativa, previa acquisizione del parere della Provincia, che verifichi che gli stessi non comportino danni o problematiche alle strutture arginali o spondali, che garantiscano la possibilità di adeguata manutenzione e controllo dell'alveo e delle strutture di difesa idraulica presenti e non pregiudichino la possibilità di messa in sicurezza del corso d'acqua.</p></content></clause><clause id="art10-cla4"><num>4.</num><content><p>A riguardo del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino regionale, di cui alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2009-12-04/58/main" id="24">legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58</ref> (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale), fino all'adeguamento dei piani di bacino vigenti, si applicano le disposizioni dei piani stessi relative agli aspetti trattati dal presente regolamento, qualora più restrittive.</p></content></clause><clause id="art10-cla5"><num>5.</num><content><p>A riguardo del territorio ligure di competenza dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, restano ferme le norme del Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, qualora più restrittive rispetto ai corrispondenti aspetti trattati dal presente regolamento agli articoli 7 e 8.</p></content></clause><clause id="art10-cla6"><num>6.</num><content><p>A riguardo del territorio ligure di competenza dell'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po:</p></content><list><num>a)</num><content><p>per il territorio della Provincia di Genova, le disposizioni della vigente variante al piano territoriale di coordinamento della Provincia, con valore ed effetti del piano di bacino, riguardanti gli stessi aspetti trattati dal presente regolamento cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore del presente regolamento;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>per i territori delle Provincia di Savona e di Imperia, ancora soggetti al regime transitorio dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/1993/9/main#art26" id="25">articolo 26 della l.r. 9/1993</ref>, nelle more dell'approvazione di atti di pianificazione che trattino adeguatamente la materia, l'applicazione della deroga di cui al comma 2, lettera b) dello stesso articolo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, tenendo altresì conto degli studi di inondabilità già effettuati dagli enti competenti.</p></content></list></clause><clause id="art10-cla7"><num>7.</num><content><p>La Giunta Regionale può approvare indirizzi applicativi della disciplina del presente regolamento, nonché modificare e/o integrare gli allegati nel caso si rendano necessari adeguamenti di natura tecnica. <noteRef href="not6" marker="(6)"/></p></content></clause></article></body><conclusions period="20160407"><p>Citta...
                  </p></conclusions><attachments><documentRef id="nn1" src="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2011-07-14/3/schedule1" showAs="ALLEGATO 1"/><documentRef id="nn2" src="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2011-07-14/3/schedule2" showAs="ALLEGATO 2"/></attachments></akomaNtoso>
