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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="" name="legge"/><meta><publication date="2007-03-28" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="7"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2007-03-21/1/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2007-03-21/1"/><FRBRdate date="2007-03-21" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2007-03-21/1/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2007-03-21/1/ita@"/><FRBRdate date="2007-03-21" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2007-03-21/1/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2007-03-21/1/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2007-03-21" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="--" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2007-03-21/1/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>0<classifications source="eurovoc"><keyword value="sport" showAs="sport" dictionary="Toscana" id="c2.06."/></classifications><notes source="#somebody"/></meta><preface><block name="preface"><docType>Regolamento</docType><docDate date="2007-03-21">21 marzo 2007</docDate><docNumber>1</docNumber><docTitle>Modifiche al <ref href="/it/regolamento/regione.liguria/2003-02-11/4/main" id="1">regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4</ref>/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2002-02-05/6/main#art29" id="2">articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n.6</ref> (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Modifiche all'articolo 1)</heading><clause id="art1-cla1"><content><p>1. Il <ref href="/it/regolamento/regione.liguria/2003-02-11/4/main#art1-com1" id="3">comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4</ref>/reg (requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2002-02-05/6/main#art29" id="4">articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6</ref> (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie) è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti e alle attrezzature di cui all'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2002/6/main#art29" id="5">articolo 29 della l. r. 6/2002</ref>."</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Il comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"2. Ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.liguria/2002/6/main#art29" id="6">articolo 29 della l.r. n.6/2002</ref> non sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza."</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 1 regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"g) capienza: il numero di praticanti e addetti dichiarati in funzione delle attività svolte che, comunque, non può superare il numero massimo di praticanti e addetti previsto nell'allegata tabella 1;"</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Modifiche all'articolo 2)</heading><clause id="art2-cla1"><content><p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"2 bis. Gli impianti, qualora la capienza sia superiore alle 100 persone, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Gli impianti con capienza non superiore alle 100 persone dovranno essere comunque rispondenti al Decreto del Ministero Interno 18 marzo 1996 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e sue successive modifiche ed integrazioni, laddove applicabile, o al Decreto del Ministero Interno 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) relativamente agli impianti non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato decreto."</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Modifiche all'articolo 3)</heading><clause id="art3-cla1"><content><p>1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:"1. La superficie complessiva delle sale destinate alle attività motorie-ricreative non può essere inferiore a mq.50, mentre la superficie complessiva dello Spazio per attività motorie (SAM) non può essere inferiore a mq.80 di superficie utile agibile."</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Modifiche all'articolo 4)</heading><clause id="art4-cla1"><content><p>1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:"1. Le strutture dei SAM devono essere realizzate in modo da garantire resistenza meccanica ed al fuoco."</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Sostituzione dell'articolo 5)</heading><clause id="art5-cla1"><content><p>1. L'articolo 5 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:"Art. 5. (Distribuzione interna)</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. All'interno dei SAM la distribuzione delle sale di attività motorio ricreative e degli spazi e nuclei-servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei passaggi e dei corridoi deve essere di centimetri 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi.2. Il SAM è dotato di zona ufficio, segreteria e/o ricevimento; sale di attività motorio-ricreativa; primo soccorso; nuclei servizi per gli utenti, nuclei servizi per il personale.3. L'impianto può essere dotato, inoltre, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar sauna, ecc.) Tutti gli spazi accessori devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili. Nelle zone segreteria e/o ricevimento deve essere garantita almeno una possibilità che faciliti l'utilizzo di scrivanie e/o banconi (altezza compresa tra gli 80 e i 90 centimetri) da parte di persone deambulanti su sedia a ruote."</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Sostituzione dell'articolo 7)</heading><clause id="art6-cla1"><content><p>1. L'articolo 7 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"Art. 7. (Requisiti dei nuclei servizi)</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. I nuclei-servizi devono essere almeno due, divisi per sesso, e comprendono:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l'introspezione e dotati di spazi e arredi commisurati all'utenza;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) i locali WC, le docce ed i lavandini.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm.80. L'apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono essere antiscivolo;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto ed il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nelle tabelle contenute nel presente regolamento;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. La presenza del nucleo-servizi per il personale è obbligatoria quando prevede una capienza superiore a n.120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio è presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino. L'accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio. Sia il disimpegno, sia lo spazio filtro dovrà tenere conto dell'apertura delle porte (verso l'esterno e/o a doppio senso di apertura).</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>6. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>7. Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale può essere collocato il lavabo."</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Sostituzione dell'articolo 8)</heading><clause id="art7-cla1"><content><p>1. L'articolo 8 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:"Art. 8. (Primo soccorso)1. Il locale di primo soccorso può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile ed accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso. Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq.4 per l'impianto minimo ed a mq.6 per tutti gli altri impianti ed un'altezza netta del vano non inferiore a m.2,70 con adeguato ricambio d'aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilità, in locale separato, di WC."</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><heading>(Abrogazione dell'articolo 9)</heading><clause id="art8-cla1"><content><p>1. L'articolo 9 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9.</num><heading>(Abrogazione dell'articolo 10)</heading><clause id="art9-cla1"><content><p>1. L'articolo 10 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10.</num><heading>(Modifiche all'articolo 11)</heading><clause id="art10-cla1"><content><p>1. Al comma 2 dell'articolo 11 del regolamento regionale 4/reg del 2003 le parole "gli impianti devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi). Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti." sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rispettate le norme emanate con decreti del Ministro dell'Interno relativamente agli impianti di produzione del calore alimentati a combustibile gassoso o liquido."</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11.</num><heading>(Sostituzione dell'articolo 12)</heading><clause id="art11-cla1"><content><p>1. L'articolo 12 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p> " Art. 12. (Vie d'uscita)</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il SAM deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionate in base alla capienza ed in funzione della capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno ed essere dotate di maniglioni antipanico."</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12.</num><heading>(Modifiche all'articolo 13)</heading><clause id="art12-cla1"><content><p>1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente: "b) planimetrie in scala 1:100 e sezioni dei locali redatte da professionista abilitato con l'indicazione della specifica destinazione d'uso;"</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente:"e) certificato di agibilità dell'immobile;"</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è aggiunta la seguente:"f bis) dichiarazione del titolare dell'impianto sulla capienza, così come definita all'articolo 1, comma 3, lettera g) del presente regolamento."</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Al comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 le parole "e dell'istruttore" sono sostituite dalle seguenti "e degli istruttori".</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13.</num><heading>(Modifiche all'articolo 14)</heading><clause id="art13-cla1"><content><p>1. Il comma 3 dell'art.14 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituito dal seguente:  "3. L'istruttore di attività motoria formula programmi di attività motorio sportive per coloro che frequentano gli impianti e fornisce loro la necessaria assistenza anche per il tramite degli operatori sportivi a lui sottoposti, dei quali coordina l'attività."</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Dopo il comma 3 dell'art.14 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è inserito il seguente: "3 bis L'operatore sportivo collabora con l'istruttore e lo coadiuva in attività specifiche come l'insegnamento della pratica delle attività motorio sportive, pianificata dall'istruttore, e l'assistenza ai praticanti anche nell'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute."</p></content></clause></article><article id="art14"><num>Art. 14.</num><heading>(Inserimento di articoli)</heading><clause id="art14-cla1"><content><p>1. Dopo l'articolo 16 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"Art. 16 bis. (Pareri)</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Al fine della valutazione dell'adeguatezza igienico-sanitaria della struttura per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 16 del presente regolamento, il Comune, per eventuali deroghe, acquisisce il parere del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per ciò che attiene al rischio igienico-sanitario."</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Dopo l'articolo 17 del regolamento regionale 4/reg del 2003, sono inseriti i seguenti:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"Art. 17 bis. (Obblighi dei Comuni)</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Per gli impianti che ricadono nelle previsione del presente regolamento, i Comuni, contestualmente all'adozione del relativo provvedimento, devono comunicare alla Regione:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) le autorizzazioni provvisorie rilasciate;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) le autorizzazioni definitive rilasciate;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) le sospensioni o revoche delle autorizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 15 e ogni altro provvedimento adottato in relazione alle autorizzazioni medesime.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 17 ter. (Norme per gli impianti già in esercizio)</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento, per gli impianti già in esercizio alla data di emanazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) il rapporto minimo della superficie sala/utente è di 3mq/utente per i primi 10 utenti e 1,5 mq per i successivi utenti. Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alle tabelle utenti/servizi n. 3 e n. 4 riportate in allegato al presente regolamento;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) L'impianto e tutti gli altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, ecc.) di cui può essere dotato, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili o direttamente o mediante accessibilità condizionata;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) Almeno un nucleo servizi deve essere accessibile ai disabili;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. L'efficacia della deroga di cui al comma 1 cessa in caso di trasferimento dell'attività in altra struttura."</p></content></clause></article><article id="art15"><num>Art. 15.</num><heading>(Sostituzione delle Tabelle 1 e 2 e inserimento Tabelle 3 e 4)</heading><clause id="art15-cla1"><content><p>1. Le tabelle 1 e 2 allegate al regolamento regionale 4/reg del 2003, sono sostituite dalle seguenti:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"Allegato</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Tabella 1. (Utenti/Spazi)</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(1) La superficie dello spazio di attività e il rapporto utenti/mq sono definiti all'articolo 3, commi 1 e 2. In ogni caso la superficie dello spazio di attività non può essere inferiore a mq. 50 e quella complessiva del SAM a mq. 80.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(2) comprensivo di spazi accessori. Dovrà comunque esistere uno spogliatoio per gli utenti uomini e uno per gli utenti donna che abbiano una metratura idonea ad accogliere una persona deambulante su sedia a ruote.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>N.B. gli spazi di attività, spogliatoio e spazi accessori di metratura intermedia a quelle esemplificate, sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Tabella 2. (Utenti/Servizi) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(*) due docce ogni 20 utenti (una per M e una per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(**) due WC ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(***) due ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Oltre il n. di 66 utenti si applica la tabella che segue:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Dopo le tabelle 1 e 2 allegate al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 4/Reg. del 2003 sono inserite le seguenti:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>"Allegato </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Tabella 3</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Utenti/Spazi</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(*) gli spazi di attività di metratura intermedia sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Tabella 4</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(Utenti/servizi) </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(*) due docce ogni 30 utenti (una per M e una per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(**) due WC ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>(***) due lavabi ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Oltre il n. di 123 utenti si applica la tabella che segue:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'<ref href="/it/statuto/consiglio.regione.liguria///main#art50" id="7">articolo 50 dello Statuto</ref> ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.</p></content></clause></article></body><conclusions period="20070321"><p>Citta...
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
