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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="" name="legge"/><meta><publication date="1996-06-19" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="13"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/1996-06-04/4/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1996-06-04/4"/><FRBRdate date="1996-06-04" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/1996-06-04/4/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1996-06-04/4/ita@"/><FRBRdate date="1996-06-04" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/1996-06-04/4/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/1996-06-04/4/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="1996-06-04" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="--" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/1996-06-04/4/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>0<classifications source="eurovoc"><keyword value="assistenza sanitaria" showAs="assistenza sanitaria" dictionary="Toscana" id="c2.01."/></classifications><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p>
                 Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.<ref href="/it/regolamento/consiglio.regione.liguria/2003-08-07/11/main" id="1">R. 7 agosto 2003, n. 11</ref> /REG.
            </p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p>
                 Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.<ref href="/it/regolamento/consiglio.regione.liguria/2003-08-07/11/main" id="2">R. 7 agosto 2003, n. 11</ref> /REG.
            </p></note></notes></meta><preface><block name="preface"><docType>Regolamento</docType><docDate date="1996-06-04">4 giugno 1996</docDate><docNumber>4</docNumber><docTitle>Regolamento delle Strutture Private che svolgono attività di Assistenza Psichiatrica in regime di Convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Strutture private che svolgono attività di assistenza psichiatrica in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale).</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presente regolamento disciplina le strutture private che svolgono attività di assistenza psichiatrica, individuando i requisiti ai fini del convenzionamento di ciascuna struttura con il Servizio Sanitario Nazionale.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Requisiti della struttura psichiatrica terapeutico- riabilitativa).</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>La struttura ospita pazienti che necessitano di una assistenza sanitaria continuativa, finalizzata al loro recupero, attraverso prestazioni di carattere diagnostico e terapeutico-riabilitativo che si avvalgono di apporti clinici e psicosociali. L'obiettivo è quello di restituire e mantenere il più elevato livello di autonomia acquisibile e di limitare il rischio involutivo. L'attività terapeutico-riabilitativa estrinsecandosi, di norma, come prestazione a termine, con elevato grado di assistenza sanitaria, è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, per un periodo di dodici mesi. Sono possibili successive proroghe semestrali in regime di convenzionamento, per un massimo di tre, previo parere favorevole del Responsabile dell'unità operativa Assistenza Psichiatrica competente alla gestione del caso.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>La struttura si articola in moduli, per un massimo di due, aventi ciascuno non più di venti posti letto se ubicati nella stessa struttura; per un massimo di tre, aventi ciascuno non più di venti posti letto, se ubicati in strutture diversificate ed attigue.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>L'organizzazione sanitaria della struttura, in termini di personale, è affidata a un medico specialista in psichiatria, di comprovata capacità ed esperienza risultante dal curriculum professionale. Il responsabile deve garantire la tutela delle condizioni psico-fisiche degli ospiti, l'organizzazione della vita comunitaria, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge, la vigilanza sulla tenuta dei farmaci. Deve, inoltre, garantire la presenza per almeno 18 ore settimanali nella fascia oraria compresa dalle ore 8.00 alle ore 20.00. La struttura si avvale del seguente personale minimo, relativo ad ogni modulo:</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><content><p>- un medico presente nella struttura per 36 ore la settimana, comprensive dell'orario di servizio svolto dal responsabile sanitario della struttura;</p></content></clause><clause id="art2-cla5"><content><p>- uno psicologo per almeno 15 ore settimanali;</p></content></clause><clause id="art2-cla6"><content><p>- un educatore o terapista della riabilitazione o assistente sociale per un totale complessivo di almeno 36 ore settimanali;</p></content></clause><clause id="art2-cla7"><content><p>- un infermiere professionale più un altro operatore dell'area assistenziale e/o terapeutico-riabilitativa per ogni turno, coprendo le 24 ore.</p></content></clause><clause id="art2-cla8"><content><p>E' necessario che in ogni struttura un medico sia reperibile negli orari notturni e festivi.</p></content></clause><clause id="art2-cla9"><content><p>Il personale addetto ai servizi generali deve comprendere figure professionali diverse da quelle dell'area assistenziale e terapeutico-riabilitativa. Nel caso la struttura sia articolata in due o in tre moduli la figura dell'infermiere richiesta per il secondo e il terzo modulo può essere sostituita dalla figura dell'operatore Socio Sanitario, previa autorizzazione della Azienda sanitaria competente per territorio rilasciata tenendo conto della tipologia degli assistiti e delle esigenze dell'utenza <noteRef href="not1" marker="(1)"/> .</p></content></clause><clause id="art2-cla10"><num>4.</num><content><p>Per quanto concerne i requisiti funzionali e strutturali, la struttura psichiatrica terapeutico-riabilitativa deve essere preferibilmente localizzata in zona urbana a destinazione residenziale o vicino a zone di vita urbana, centri commerciali, verde attrezzato, trasporti pubblici.</p></content></clause><clause id="art2-cla11"><content><p>Per ogni ospite è prevista una superficie totale utile di almeno mq 25, comprensivi dei servizi e degli eventuali spazi esterni attrezzati.</p></content></clause><clause id="art2-cla12"><content><p>La struttura si articola in:</p></content><list><num>a)</num><content><p>spazi privati: sono costituiti da camere da letto (ad uno o due posti letto), di superficie minima, esclusa la superficie da riservare ai servizi, rispettivamente di mq 9 (un letto) e mq 14 (due letti).</p></content></list></clause><clause id="art2-cla13"><content><p>Ogni camera da letto deve essere dotata di servizio igienico, completo di doccia o vasca da bagno, lavabo, wc e bidet.</p></content></clause><clause id="art2-cla14"><content><p>Per le strutture esistenti è richiesto un servizio igienico ogni quattro posti letto;</p></content><list><num>b)</num><content><p>spazi collettivi: ogni struttura deve essere dotata di vani per la vita collettiva in rapporto al numero degli ospiti ed alle loro esigenze:</p></content></list></clause><clause id="art2-cla15"><content><p>- sala o sala mensa,</p></content></clause><clause id="art2-cla16"><content><p>- servizi igienici ad uso collettivo in rapporto minimo di due per modulo;</p></content><list><num>c)</num><content><p>spazi per servizi: ogni struttura deve essere dotata di:</p></content></list></clause><clause id="art2-cla17"><content><p>- ambulatorio medico,</p></content></clause><clause id="art2-cla18"><content><p>- locale infermeria,</p></content></clause><clause id="art2-cla19"><content><p>- locali deposito,</p></content></clause><clause id="art2-cla20"><content><p>- eventuali vani necessari in rapporto alla tipologia delle prestazioni erogate,</p></content></clause><clause id="art2-cla21"><content><p>- cucina dotata di dispensa,</p></content></clause><clause id="art2-cla22"><content><p>- spogliatoi e servizi igienici per il personale addetto (come previsto dalla <ref href="/it/legge/stato/1962/283/main" id="3">legge 283/1962</ref> e successive modificazioni e dal <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1980/327/main" id="4">d.P.R. 327/1980</ref>),</p></content></clause><clause id="art2-cla23"><content><p>- lavanderia,</p></content></clause><clause id="art2-cla24"><content><p>- stireria.</p></content></clause><clause id="art2-cla25"><content><p>I servizi di cucina, lavanderia e stireria possono essere appaltati in esterno. In questo caso dovranno essere previsti locali per la ricezione delle vivande e locali distinti per il deposito della biancheria sporca e pulita.</p></content></clause><clause id="art2-cla26"><num>5.</num><content><p>In materia di eliminazione delle barriere architettoniche deve essere garantita la visitabilità assistita (articolo 5, comma 7 decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236).</p></content></clause><clause id="art2-cla27"><content><p>In particolare, deve essere garantita l'accessibilità dell'intera struttura ed almeno uno dei servizi igienici ad uso collettivo deve essere dimensionato e strutturato come previsto dalla <ref href="/it/legge/stato/1989-01-09/13/main" id="5">legge 9 gennaio 1989, n. 13</ref> e decreto ministeriale 236/1989.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Requisiti della residenza sanitaria assistenziale psichiatrica).</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>La struttura garantisce un livello medio di assistenza socio- sanitaria, integrato da un adeguato livello di assistenza tutelare ed alberghiera. Ospita soggetti affetti da patologie psichiatriche stabilizzate, senza necessità di particolare assistenza e tutela ed autosufficienti, non assistibili a domicilio. Si differenzia dalla struttura psichiatrica terapeutico-riabilitativa per la minore intensità delle cure sanitarie e per i tempi più prolungati di permanenza degli assistiti. Ha una capacità ricettiva di massimo tre moduli da 15-20 posti letto ciascuno. Sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale unicamente i costi della funzione sanitaria.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p>L'organizzazione sanitaria della struttura, in termini di personale, è affidata ad un responsabile medico specialista in psichiatria, il quale deve garantire la presenza per almeno 10 ore settimanali. Nella struttura, sia essa costituita da uno, due o tre moduli, deve essere presente, per almeno 10 ore settimanali, un medico di medicina generale.</p></content></clause><clause id="art3-cla3"><content><p>Deve essere altresì garantita la reperibilità notturna e festiva.</p></content></clause><clause id="art3-cla4"><content><p>La struttura si avvale del seguente personale minimo, riferito ad ogni modulo:</p></content></clause><clause id="art3-cla5"><content><p>- due operatori nelle qualifiche di educatore o terapista della riabilitazione o assistente sociale durante i turni di mattina e pomeriggio, comunque coprendo una fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 20.00, più un educatore o terapista della riabilitazione, per un minimo di 10 ore settimanali,</p></content></clause><clause id="art3-cla6"><content><p>- un infermiere professionale per ogni turno (mattino, pomeriggio, notte) nell'arco delle 24 ore.</p></content></clause><clause id="art3-cla7"><content><p>Durante il turno di notte l'infermiere professionale è affiancato da un altro operatore dell'area assistenziale e/o terapeutico-riabilitativa.</p></content></clause><clause id="art3-cla8"><content><p>Il personale addetto ai servizi generali deve comprendere figure professionali diverse rispetto a quelle dell'area assistenziale. Nel caso la struttura sia articolata in due o in tre moduli la figura dell'infermiere richiesta per il secondo e il terzo modulo può essere sostituita dalla figura dell'operatore Socio Sanitario, previa autorizzazione della Azienda sanitaria competente per territorio rilasciata tenendo conto della tipologia degli assistiti e delle esigenze dell'utenza <noteRef href="not2" marker="(2)"/> .</p></content></clause><clause id="art3-cla9"><num>3.</num><content><p>Per quanto concerne i requisiti funzionali e strutturali, la residenza sanitaria assistenziale psichiatrica, in considerazione delle particolari esigenze determinate dalle condizioni psico-fisiche delle persone in essa ospitate, va di preferenza localizzata, in particolare se di nuova costruzione, in zone già urbanizzate ed integrate con il preesistente contesto ambientale o, comunque, vicine a centri urbani, verde attrezzato, trasporti pubblici.</p></content></clause><clause id="art3-cla10"><content><p>Per ogni ospite è necessaria una superficie totale utile di almeno mq. 40 comprensiva dei servizi e degli eventuali spazi esterni attrezzati.</p></content></clause><clause id="art3-cla11"><content><p>La struttura si articola in:</p></content><list><num>a)</num><content><p>spazi privati (area residenziale dell'ospite): sono costituiti da camere da letto destinate ad un massimo di quattro ospiti, aventi una superficie, esclusa la superficie da riservare ai servizi, pari a:</p></content></list></clause><clause id="art3-cla12"><content><p>mq 12 (camere da un letto),</p></content></clause><clause id="art3-cla13"><content><p>mq 18 (camere da due letti),</p></content></clause><clause id="art3-cla14"><content><p>mq 26 (camere da tre letti),</p></content></clause><clause id="art3-cla15"><content><p>mq 32 (camere da quattro letti).</p></content></clause><clause id="art3-cla16"><content><p>Ogni camera da letto deve essere dotata di un servizio igienico completo di doccia o vasca da bagno, lavabo, wc, bidet.</p></content></clause><clause id="art3-cla17"><content><p>Per le strutture esistenti è richiesto un servizio igienico ogni quattro posti letto;</p></content><list><num>b)</num><content><p>spazi collettivi: ogni struttura deve essere dotata di spazi adeguati per le attività riabilitative comuni, in relazione al numero degli utenti:</p></content></list></clause><clause id="art3-cla18"><content><p>- spazi per le attività ricreative e di relazione sociale,</p></content></clause><clause id="art3-cla19"><content><p>- sala o sala mensa,</p></content></clause><clause id="art3-cla20"><content><p>- servizi igienici ad uso collettivo (in rapporto minimo di due per modulo);</p></content><list><num>c)</num><content><p>spazi per servizi: sono richiesti i requisiti già previsti per la struttura psichiatrica terapeutico-riabilitativa, cui si rinvia.</p></content></list></clause><clause id="art3-cla21"><num>4.</num><content><p>La residenza sanitaria assistenziale psichiatrica deve essere in regola con la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dalla <ref href="/it/legge/stato/1989/13/main" id="6">legge 13/1989</ref> e decreto ministeriale 236/1989. In particolare, deve essere garantita l'accessibilità dell'intera struttura ed almeno uno dei servizi igienici ad uso collettivo deve essere dimensionato e strutturato come previsto dalla <ref href="/it/legge/stato/1989/13/main" id="7">legge 13/1989</ref> e decreto ministeriale 236/1989.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Requisiti della Comunità alloggio di utenza psichiatrica).</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>La Comunità alloggio di utenza psichiatrica ospita pazienti autosufficienti che necessitano di un livello di assistenza psichiatrica paragonabile a quello prestato dall'unità operativa Assistenza Psichiatrica al domicilio dei propri assistiti. Sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale unicamente i costi della funzione sanitaria. La Comunità alloggio di utenza psichiatrica è articolata in moduli per un massimo di tre, ovvero in appartamenti, di 4-8 posti letto ciascuno. Le camere, di dimensioni adeguate al numero degli utenti, devono essere dotate di massimo 2-4 posti letto.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>Se la Comunità alloggio è costituita da un unico appartamento o modulo è prevista, in termini di personale, la presenza di un operatore (infermiere, educatore, assistente sociale, terapista della riabilitazione) con funzioni di supporto e vigilanza per almeno 10 ore settimanali. In caso di 2 o 3 moduli è prevista la ulteriore presenza di almeno un operatore appartenente ad una delle qualifiche sopra indicate con funzioni di supporto e vigilanza sulle 24 ore. Il responsabile della Comunità alloggio di utenza psichiatrica è un medico specialista in psichiatria, ovvero di comprovata esperienza nel settore.</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Per quanto concerne i requisiti funzionali e strutturali, la Comunità alloggio deve essere dotata di:</p></content></clause><clause id="art4-cla4"><content><p>- cucina strutturata come previsto dalla normativa vigente in materia (<ref href="/it/legge/stato/1962/283/main" id="8">legge 283/1962</ref> e successive modificazioni nonché <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1980/327/main" id="9">d.P.R. 327/1980</ref>),</p></content></clause><clause id="art4-cla5"><content><p>- camere da letto in rapporto al numero degli utenti, di dimensioni e caratteristiche della casa di civile abitazione,</p></content></clause><clause id="art4-cla6"><content><p>- uno o più vani soggiorno, dimensionati in rapporto al numero degli ospiti,</p></content></clause><clause id="art4-cla7"><content><p>- almeno due servizi igienici completi di doccia o vasca da bagno, lavabo, wc e bidet.</p></content></clause><clause id="art4-cla8"><num>4.</num><content><p>In materia di eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere garantita la visitabilità assistita (articolo 5, comma 7 del decreto Ministeriale 236/1989). In particolare, deve essere garantita l'accessibilità dell'intera struttura ed almeno uno dei servizi igienici deve essere dimensionato e strutturato come previsto dalla <ref href="/it/legge/stato/1989/13/main" id="10">legge 13/1989</ref> e decreto ministeriale 236/1989. Nel caso che la Comunità alloggio sia costituita da un appartamento, i requisiti edilizi richiesti sono quelli previsti per la civile abitazione.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Requisiti del centro diurno di utenza psichiatrica).</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Il centro diurno di utenza psichiatrica svolge a livello semiresidenziale le funzioni della struttura psichiatrica terapeutico- riabilitativa, compreso l'intervento farmacologico. Garantisce l'erogazione del servizio per almeno cinque giorni la settimana e per un minimo di otto ore giornaliere. La presenza giornaliera di pazienti non può superare il numero di dieci. Ai fini della corresponsione della retta, per cui valgono le norme indicate per la struttura terapeutico riabilitativa, in quanto applicabili, si ritiene preso in carico il paziente che, in forma programmata, per un periodo di durata inferiore alla giornata, usufruisce di interventi che comportano l'erogazione di prestazioni multiprofessionali per un minimo di sei ore giornaliere, con abituale consumazione del pasto.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>La struttura si avvale del seguente personale minimo:</p></content></clause><clause id="art5-cla3"><content><p>- un medico psichiatra per almeno 10 ore settimanali, responsabile sanitario della struttura;</p></content></clause><clause id="art5-cla4"><content><p>- uno psicologo per almeno 10 ore settimanali, almeno un infermiere per tutta la durata di apertura della struttura;</p></content></clause><clause id="art5-cla5"><content><p>- un educatore o un terapista della riabilitazione per tutta la durata dell'apertura della struttura.</p></content></clause><clause id="art5-cla6"><num>3.</num><content><p>Per quanto concerne i requisiti funzionali e strutturali, il centro diurno deve essere dotato di:</p></content></clause><clause id="art5-cla7"><content><p>- cucina, strutturata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (<ref href="/it/legge/stato/1962/283/main" id="11">legge 283/1962</ref> e successive modificazioni nonché <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/1980/327/main" id="12">d.P.R. 327/1980</ref>),</p></content></clause><clause id="art5-cla8"><content><p>- uno o più vani soggiorno,</p></content></clause><clause id="art5-cla9"><content><p>- un ambulatorio attrezzato,</p></content></clause><clause id="art5-cla10"><content><p>- eventuali vani in rapporto alle prestazioni fornite ed al numero degli utenti,</p></content></clause><clause id="art5-cla11"><content><p>- almeno due servizi igienici.</p></content></clause><clause id="art5-cla12"><content><p>I servizi generali possono essere appaltati in esterno.</p></content></clause><clause id="art5-cla13"><num>4.</num><content><p>In materia di eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere garantita la visitabilità assistita (articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 236/1989).</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Procedura per l'autorizzazione all'apertura, funzionamento, ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede della struttura).</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Dato atto delle attribuzioni del Sindaco, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale, secondo quanto previsto dalla <ref href="/it/legge/stato/1978-12-23/833/main" id="13">legge 23 dicembre 1978, n. 833</ref> , la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura, funzionamento, ampliamento, trasformazione della struttura nonché trasferimento ad altra sede è inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da idonea documentazione dalla quale risultino:</p></content><list><num>a)</num><content><p>le generalità ed il domicilio del richiedente o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede, le generalità del legale rappresentante, nonché copia dell'atto costitutivo e delle successive variazioni;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>l'assenza di condanne penali per delitti non colposi a carico del titolare del presidio;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>la sede del presidio;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>le generalità, i titoli professionali, di studio e di carriera del responsabile della struttura e del personale tecnico laureato e diplomato che opera nella stessa;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>l'indicazione del numero nonché delle qualifiche professionali del restante personale.</p></content></list></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>Alla domanda devono essere inoltre allegati:</p></content><list><num>a)</num><content><p>planimetria dei locali in scala 1:100 con l'indicazione delle altezze e della destinazione d'uso;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>decreto di abitabilità o agibilità dell'edificio emesso dal Sindaco per edifici costruiti in epoca successiva al 1934. Per quelli costruiti in epoca antecedente va presentato atto notorio attestante l'anno della costruzione;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>certificato di prevenzione incendi per le strutture con più di 25 posti letto o, in attesa del suo rilascio, "nulla osta di prevenzione" o progetto approvato dai Vigili del Fuoco.</p></content></list></clause><clause id="art6-cla3"><num>3.</num><content><p>Il Sindaco trasmette all'Azienda U.S.L. Ia documentazione inerente la richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, per l'acquisizione dei due pareri tecnici, funzionale e igienico-sanitario, da parte delle unità operative territorialmente competenti (unità operativa Assistenza Psichiatrica - unità operativa Igiene e Sanità Pubblica).</p></content></clause><clause id="art6-cla4"><num>4.</num><content><p>I pareri delle due unità operative competenti, vincolanti ai fini dell'autorizzazione, dovranno essere espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del Sindaco. Il Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dei pareri tecnici e trasmette il provvedimento e la documentazione inerente l'istruttoria alla Regione per gli adempimenti di competenza.</p></content></clause><clause id="art6-cla5"><num>5.</num><content><p>La Regione autorizza al convenzionamento con le Unità sanitarie locali le strutture che ne facciano richiesta previa verifica della rispondenza delle stesse alle disposizioni vigenti, avuto riguardo alle linee programmatiche del Piano sanitario regionale e agli obiettivi regionali in materia psichiatrica.</p></content></clause><clause id="art6-cla6"><num>6.</num><content><p>I titolari di tutte le strutture in oggi operanti sul territorio regionale devono presentare domanda di autorizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione secondo le succitate procedure. Se le strutture non sono in possesso dei requisiti di cui sopra, il Sindaco rilascia autorizzazione in via provvisoria, a condizione che vengano immediatamente adeguati i parametri organizzativi e di personale. L'autorizzazione provvisoria, rilasciata motivatamente sulla base dei pareri delle unità operative competenti della unità sanitaria locale, determina la necessità, per la struttura, di adeguarsi alle prescrizioni entro il termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o in un termine inferiore ove ciò sia ritenuto dalla unità sanitaria locale, di concerto con la Regione.</p></content></clause><clause id="art6-cla7"><num>7.</num><content><p>Lo schema tipo di convenzione, l'entità delle rette e i criteri di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, nei casi in cui ciò è previsto, saranno indicati in un successivo provvedimento della Giunta regionale.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Norma transitoria per la struttura "Villa Serena" di Ceriale).</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>I pazienti inseriti nella struttura "Villa Serena" di Ceriale sono considerati "residuo manicomiale", alla stregua dei Presidi socio-sanitari di Quarto e Cogoleto. Dato atto che la struttura già da tempo non accoglie nuova utenza, gli ospiti inseriti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono considerarsi ad esaurimento e in nessun caso sostituibili con nuovi ospiti. I requisiti di personale cui la struttura dovrà adeguarsi e l'entità della retta giornaliera saranno determinati con successivo provvedimento della Giunta regionale.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8.</num><heading>(Sostituzione di precedenti disposizioni).</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presente regolamento sostituisce tutti i provvedimenti amministrativi vigenti nel settore delle strutture private che svolgono attività in materia di assistenza psichiatrica sul territorio regionale.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>L'articolo 3 sostituisce integralmente quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 6 febbraio 1996 relativamente a "R.S.A. per soggetti affetti da patologie psichiatriche stabilizzate".</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9.</num><heading>(Norma finale).</heading><clause id="art9-cla1"><content><p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al presente regolamento le variazioni formali che si rendessero necessarie in sede di sua applicazione.</p></content></clause></article></body><conclusions period="19960604"><p>Citta...
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
