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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="originalVersion" name="legge"/><meta><publication date="2020-07-22" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="7"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2020-07-21/18/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2020-07-21/18"/><FRBRdate date="2020-07-21" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2020-07-21/18/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2020-07-21/18/ita@"/><FRBRdate date="2020-07-21" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2020-07-21/18/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2020-07-21/18/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2020-07-21" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2020-07-22" id="v1" source="#ro1" 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LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>(Indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’<ref href="/it/statuto/regione.liguria///main#art37" id="1">articolo 37, comma 1, lettera h)</ref>, dello Statuto della Regione Liguria, d’intesa il Presidente della Corte d’Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>La determinazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi di cui al comma 1.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2 </num><heading>(Disposizioni relative alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Le disposizioni relative alle liste regionali per l’elezione del Consiglio regionale contenute nella <ref href="/it/legge/stato/1968-02-17/108/main" id="2">legge 17 febbraio 1968, n. 108</ref> (Norme per l’elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella <ref href="/it/legge/stato/1995-02-23/43/main" id="3">legge 23 febbraio 1995, n. 43</ref> (Nuove norme per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall’articolo 4.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Il voto è attribuito a liste provinciali concorrenti e a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>Un gruppo di liste è costituito da tutte le liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. </p></content></clause><clause id="art2-cla4"><num>4.</num><content><p>È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>(Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Quattro quinti dei consiglieri regionali, pari a ventiquattro seggi, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="4">l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p>Il restante quinto dei Consiglieri, pari a sei seggi, è attribuito secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 3.</p></content></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p>Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto in base alla procedura di cui all’<ref href="/it/legge.costituzionale/stato/1999-11-22/1/main#art5-com1" id="5">articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1</ref> (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) ad eccezione del rinvio al numero 3 del tredicesimo comma dell’<ref href="/it/legge/stato/1968/108/main#art15" id="6">articolo 15 della l. 108/1968</ref> introdotto dal <ref href="/it/legge/stato/1995/43/main#art3-com2" id="7">comma 2 dell’articolo 3 della l. 43/1995</ref> che deve intendersi effettuato ai commi 5 e 6 dell’articolo 8 della presente legge.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4 </num><heading>(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e dichiarazione di collegamento delle liste provinciali)</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni relative alla sottoscrizione della lista regionale di cui all’articolo 1, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della <ref href="/it/legge/stato/1995/43/main" id="8">l. 43/1995</ref>.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>Il <ref href="/it/legge/regione.liguria/2014-12-29/41/main#art13-com2" id="9">comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41</ref> (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), è abrogato.</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Ai fini della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale non è richiesto il modello di contrassegno di cui all’articolo 9, comma 8, numero 4) <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="10">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, secondo periodo, <ref href="/it/legge/stato/1995/43/main" id="11">della l. 43/1995</ref> e successive modificazioni e integrazioni. </p></content></clause><clause id="art4-cla4"><num>4.</num><content><p>La presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all’<ref href="/it/legge/stato/1968/108/main#art9" id="12">articolo 9 della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, <ref href="/it/legge/stato/1995/43/main" id="13">della l. 43/1995</ref> e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5</num><heading>(Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.liguria/2014/41/main" id="14">l.r. 41/2014</ref>)</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Al <ref href="/it/legge/regione.liguria/2014/41/main#art13-com3" id="15">comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 41/2014</ref> e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “<quotedText id="mod0-vir1">liste</quotedText>” sono inserite le seguenti: “<quotedText id="mod0-vir2">di cui al comma 1, con contrassegno anche composito,</quotedText>” e dopo le parole: “<quotedText id="mod0-vir3">Parlamento italiano</quotedText>” sono inserite le seguenti: “<quotedText id="mod0-vir4">, ad esclusione del Gruppo Misto,</quotedText>”.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>Dopo il <ref href="/it/legge/regione.liguria/2014/41/main#art13-com3" id="16">comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 41/2014</ref> e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“<quotedText id="mod0-vir5">3 bis. Sono, altresì, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell’indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.</quotedText>”.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6 </num><heading>(Formazione delle liste dei candidati)</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Le liste provinciali concorrenti di cui all’<ref href="/it/legge/stato/1968/108/main#art9" id="17">articolo 9 della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni sono formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso arrotondato al numero intero più vicino. </p></content></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>Le liste provinciali concorrenti di cui al comma 1 sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7 </num><heading>(Scheda di votazione e doppia preferenza di genere)</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>L’elettore può manifestare fino a due preferenze.</p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria avviene su un’unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal presente articolo. </p></content></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p>La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato. </p></content></clause><clause id="art7-cla4"><num>4.</num><content><p>Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale, il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio da parte dell’autorità competente. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio da parte dell’autorità competente. </p></content></clause><clause id="art7-cla5"><num>5.</num><content><p>L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. </p></content></clause><clause id="art7-cla6"><num>6.</num><content><p>L’elettore esprime il suo voto per uno dei candidati a Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8 </num><heading>(Operazioni dell’Ufficio centrale regionale)</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Terminate le procedure di assegnazione della quota di quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, commi da primo a undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="18">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni, l’Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e all’assegnazione della quota di un quinto dei seggi. </p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>Ai fini della proclamazione del Presidente della Giunta regionale, l’Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni: </p></content><list><num>a)</num><content><p>determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni da ciascun candidato Presidente; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>individua il candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta. </p></content></list></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p>L’Ufficio centrale regionale procede quindi all’assegnazione della quota di un quinto dei seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni: </p></content><list><num>a)</num><content><p>assegna sei seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non superiore a undici seggi nell’assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, commi da primo a undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="19">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni ;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>assegna cinque seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a dodici e non superiore a tredici seggi nell’assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, commi da primo a undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="20">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>assegna quattro seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quattordici seggi nell’assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, commi da primo a undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="21">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>assegna tre seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quindici seggi nell’assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, commi da primo a undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="22">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni ;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>assegna due seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito sedici seggi nell’assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, commi da primo a undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="23">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>assegna un seggio al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a diciassette e non superiore a diciotto seggi nell’assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, commi da primo a undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="24">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></list></clause><clause id="art8-cla4"><num>4.</num><content><p>L’Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi assegnati ai sensi del comma 3 dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dal gruppo di liste o gruppi di liste per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria di cui all’articolo 15, comma decimo e undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="25">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del predetto decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.</p></content></clause><clause id="art8-cla5"><num>5.</num><content><p>Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere da b) ad f), l’Ufficio centrale regionale ripartisce i restanti seggi non assegnati al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto tra il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4.</p></content></clause><clause id="art8-cla6"><num>6.</num><content><p>Nel caso in cui il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto abbiano conseguito un numero pari o superiore a diciannove seggi nell’assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, commi da primo a undicesimo, <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="26">della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni, l’Ufficio centrale regionale assegna tutti i sei seggi costituenti la quota di un quinto di cui all’articolo 3, comma 2, al gruppo o ai gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4. </p></content></clause><clause id="art8-cla7"><num>7.</num><content><p>Terminate le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, ai fini della proclamazione degli eletti si applica l’ultimo comma dell’<ref href="/it/legge/stato/1968/108/main#art15" id="27">articolo 15 della l. 108/1968</ref> e successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9</num><heading>(Recepimento)</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della <ref href="/it/legge/stato/1968/108/main" id="28">l. 108/1968</ref> e <ref href="/it/legge/stato/1995/43/main" id="29">della l. 43/1995</ref> e loro successive modificazioni e integrazioni.</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10 </num><heading>(Norma di invarianza finanziaria)</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11</num><heading>(Dichiarazione d’urgenza)</heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></content></clause></article></body><conclusions period="20200722"><p>Citta...
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
