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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act contains="originalVersion" name="legge"/><meta><publication date="2018-01-17" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="2"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2017-12-28/6/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2017-12-28/6"/><FRBRdate date="2017-12-28" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2017-12-28/6/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2017-12-28/6/ita@"/><FRBRdate date="2017-12-28" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2017-12-28/6/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2017-12-28/6/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2017-12-28" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2018-02-01" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2017-12-28/6/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2012-02-07/1" showAs="Other act"/><activeRef id="rp2" href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2013-10-14/7" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references>1<classifications source="eurovoc"><keyword value="beni ambientali" showAs="beni ambientali" dictionary="Toscana" id="c4.06."/></classifications><notes source="#somebody"/></meta><preface><block name="preface"><docType>Regolamento</docType><docDate date="2017-12-28">28 dicembre 2017</docDate><docNumber>6</docNumber><docTitle>Regolamento recante norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d’acqua.</docTitle><docCommittee>REGIONE LIGURIA</docCommittee></block></preface><body><title id="tlt1"><num>TITOLO I</num><heading>NORME GENERALI</heading><article id="art1"><num>Art. 1.</num><heading>(Oggetto e ambito di applicazione)</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p> Il presente regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 91 comma 1, lettere g) e 114 comma 11 decies <ref href="/it/legge/regione.liguria/1999-06-21/18/main" id="1">della legge regionale 21 giugno 1999, n.18</ref> (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) il procedimento relativo al rilascio delle concessioni di derivazioni di acqua, così come definite dall’articolo 6 commi 1, 2 e 3 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel rispetto dei criteri di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/1999/18/main#art101bis" id="2">art. 101 bis della l.r. 18/1999</ref>, nell’ottica della semplificazione del procedimento amministrativo e di una gestione della risorsa idrica più efficace e sostenibile. Il presente regolamento reca, altresì, disposizioni relative agli usi delle acque sotterranee diversi da quello domestico, nonché modifiche ad altri regolamenti regionali.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2.</num><heading>(Definizioni)</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai fini del presente regolamento si intende per:</p></content><list><num>a)</num><content><p> derivazione d’acqua di lieve entità: piccola derivazione di acqua di portata massima non superiore a 2 l/s;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> attività economica: le attività, di cui all’articolo 4 comma 1 della <ref href="/it/2006/L///main" id="3">direttiva 2006/123/CE</ref> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno, quali le attività di carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane, le libere professioni, le attività imprenditoriali agricole;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> risorse idriche qualificate: risorse prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano.</p></content></list></clause></article></title><title id="tlt2"><num>TITOLO II</num><heading>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI A DERIVARE ACQUA</heading><article id="art3"><num>Art. 3.</num><heading>(Presentazione della domanda)</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Le domande sono presentate agli Uffici regionali competenti nel cui territorio ricadono le opere di presa, prioritariamente, prima di dar corso a qualsiasi ulteriore procedura da attivarsi per la realizzazione del progetto. </p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p>Nel caso in cui il richiedente, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività, necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo, purché l’utilizzo sia finalizzato all’approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso impianto, presenta una sola domanda. </p></content></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p>La domanda da presentare nel rispetto delle formalità previste dal <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000-12-28/445/main" id="4">Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref> (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contiene i seguenti elementi a pena di inammissibilità:</p></content><list><num>a)</num><content><p> dati identificativi del richiedente, codice fiscale o partita IVA;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> oggetto della richiesta;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> uso della risorsa;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> nel caso di utilizzo a scopi irrigui, la destinazione colturale, gli ettari di superficie da irrigare nonché i relativi estremi catastali;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> nel caso di utilizzo a scopi idroelettrici la potenza nominale media e la potenza massima espresse in chilowatt (kW);</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> denominazione del corpo idrico, ubicazione del punto di prelievo e di eventuale restituzione (località, estremi catastali e coordinate geografiche);</p></content></list><list><num>g)</num><content><p> portata media di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, anche il valore massimo;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p> necessità o meno di opere di derivazione o condotte che interessano terreni non di proprietà.</p></content></list></clause><clause id="art3-cla4"><num>4.</num><content><p>La domanda è corredata, altresì, a pena di inammissibilità, dell’attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.</p></content></clause><clause id="art3-cla5"><num>5.</num><content><p>Alle domande relative ai prelievi da acque superficiali o da acque sorgive captate a livello del suolo, ovvero alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee (pozzo o acque sorgive captate mediante pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione profonda) è allegata, altresì, a pena di inammissibilità, la documentazione tecnica, cartacea e in formato digitale, relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali e accessorie, di cui all’Allegato 1, nonché la relazione sull’impatto della derivazione rispetto al mantenimento od al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, secondo i metodi assunti dagli strumenti pianificatori vigenti a livello distrettuale e regionale, in materia di tutela delle acque.</p></content></clause><clause id="art3-cla6"><num>6.</num><content><p>Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati nell’Allegato 1 sono firmati da un tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale in relazione alla tipologia delle opere da realizzare e nel rispetto delle competenze stabilite dalle norme in materia ovvero dai rispettivi ordini e collegi.</p></content></clause><clause id="art3-cla7"><num>7.</num><content><p> Qualora vi siano opere che richiedono l’attraversamento di corsi d’acqua o l’occupazione di aree del demanio idrico, strettamente connesse a servizio della derivazione o relative a condotte, alla domanda deve essere allegata, altresì, la documentazione indicata all’<ref href="/it/regolamento/regione.liguria/2013-10-14/7/main#art3" id="5">articolo 3 del regolamento regionale 14 ottobre 2013 n. 7</ref> (Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico). </p></content></clause><clause id="art3-cla8"><num>8.</num><content><p>Il procedimento si conclude nel termine di 180 giorni.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4.</num><heading>(Pubblicità)</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, verificata l’ammissibilità della domanda ed espletate le valutazioni ai sensi dell’articolo 12 bis del r.d. 1775/1933 sulla base della relazione di cui all’articolo 3, comma 4 provvede alla pubblicazione della domanda, per un periodo di almeno 30 giorni, mediante apposito avviso sul sito istituzionale della Regione.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>Nell'avviso sono indicati i seguenti elementi:</p></content><list><num>a)</num><content><p> dati identificativi del richiedente;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> quantità di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> potenza nominale media espressa in chilowatt (kW) nel caso di utilizzo a scopi idroelettrici;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> luogo di presa;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> luogo di eventuale restituzione;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> uso della risorsa idrica.</p></content></list></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Entro i termini di pubblicazione devono essere presentate le domande in concorrenza ordinaria, di cui all’articolo 7 comma 1.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5.</num><heading>(Domanda unica)</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Decorsi i termini di pubblicità, di cui all’articolo 4, se non sono pervenute ulteriori domande, il responsabile del procedimento procede all’istruttoria della domanda e convoca la conferenza dei servizi, di cui all’<ref href="/it/legge/stato/1990-08-07/241/main#art14-com2" id="6">articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241</ref> (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6.</num><heading>(Pubblicazione domanda e visita dei luoghi)</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Decorsi i termini per la pubblicità di cui all’articolo 4, il responsabile del procedimento fissa la data della visita dei luoghi e ne dà notizia sul sito istituzionale della Regione Liguria, con apposito avviso, per 20 giorni consecutivi, durante i quali possono essere presentate osservazioni e opposizioni scritte.</p></content></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>Si provvede contestualmente alla pubblicazione del progetto sul sito istituzionale della Regione Liguria. </p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7.</num><heading>(Domande in concorrenza ordinaria)</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con la prima domanda pervenuta alla competente struttura e pubblicata ai sensi dell’articolo 4, sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, con nota del responsabile del procedimento, se presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della prima domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3. </p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>Le domande incompatibili presentate oltre il termine perentorio di trenta giorni non sono ammesse a concorrenza ordinaria con decreto del dirigente, fatto salvo il caso di cui all’articolo 8. Per tali domande non segue la pubblicazione di cui all’articolo 4.</p></content></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, espletata la fase di pubblicazione e di visita dei luoghi di all’articolo 6, procede all’istruttoria delle domande concorrenti, avvalendosi, ove necessario, del contributo delle strutture regionali e di altre Amministrazioni competenti. Tenuto conto degli esiti di tale istruttoria la domanda è prescelta sulla base della ponderazione dei criteri di cui all’articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento ai seguenti criteri:</p></content><list><num>a)</num><content><p> minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> maggiore rispondenza al soddisfacimento  di interessi pubblici.</p></content></list></clause><clause id="art7-cla4"><num>4.</num><content><p>Sulla domanda prescelta il responsabile del procedimento convoca, ove necessario, la conferenza dei servizi di cui all’articolo 5. </p></content></clause></article><article id="art8"><num> Art. 8</num><heading> (Domande in concorrenza straordinaria) </heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata oltre i termini di cui all’articolo 7, comma 2, ma prima che sia definita l’istruttoria delle suddette domande  preesistenti, essa può, in via eccezionale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>Tale motivo risulta sussistente laddove la domanda presentata oltre i termini preveda un uso della risorsa di utilità pubblica tale da giustificare la riapertura della procedura.</p></content></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p> Qualora non venga rilevato un prevalente motivo di interesse pubblico, la domanda è rigettata.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9.</num><heading>(Provvedimento di concessione)</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>Conclusa l’istruttoria si procede al rilascio del provvedimento di concessione a derivare, previo pagamento, da parte dell’interessato, del canone, della cauzione e del contributo idrografico.</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>Il provvedimento concessorio è comprensivo dell’autorizzazione idraulica di cui all’articolo 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della concessione per l’utilizzo di aree demaniali, qualora la derivazione di acqua pubblica e le opere connesse presuppongano occupazioni di aree del demanio idrico e sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni intervenute nella conferenza di servizi, di cui agli articoli 5 e 7, convocata a norma dell’<ref href="/it/legge/stato/1990/241/main#art14ter" id="7">articolo 14-ter della l. 241/1990</ref>.</p></content></clause><clause id="art9-cla3"><num>3.</num><content><p>In caso di concessione a derivare comprensiva della concessione per l’utilizzo di aree demaniali, il canone di cui al comma 1 è costituito dalla somma del canone per la derivazione e del canone per l’utilizzo dell’area, come determinati dalle vigenti normative.</p></content></clause><clause id="art9-cla4"><num>4.</num><content><p>Nel caso di concessione a derivare ad uso idroelettrico, è dovuto, altresì l’ulteriore canone annuo (sovracanone) determinato per ogni kW nominale concesso, nella misura di ¼ alla Provincia e alla Città metropolitana, ¾ ai Comuni Rivieraschi. Qualora ricorra tale fattispecie le modalità e l’importo che il concessionario è tenuto a versare a favore dei suddetti enti sono stabilite nel disciplinare.</p></content></clause><clause id="art9-cla5"><num>5.</num><content><p>Le concessioni di derivazioni per uso irriguo tengono conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione.</p></content></clause><clause id="art9-cla6"><num>6.</num><content><p>Il provvedimento di concessione a derivare costituisce l’atto presupposto indispensabile per la richiesta dell’autorizzazione unica, di cui all’<ref href="/it/legge/regione.liguria/2008-06-06/16/main#art28" id="8">articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16</ref> (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni. Tale provvedimento è revocato con decreto del competente dirigente, a seguito della comunicazione di diniego del rilascio dell’autorizzazione unica.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10.</num><heading>(Disciplinare)</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>Lo schema di disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva e contiene gli elementi indicati nell’articolo 40 del r.d.1775/1933, nonché le prescrizioni per l’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione o, per portate inferiori a 2 l/s, di sistemi di misura anche indiretta atti alla valutazione dei volumi d’acqua derivati.</p></content></clause><clause id="art10-cla2"><num>2.</num><content><p>Qualora la derivazione di acqua pubblica e le opere connesse presuppongano occupazioni di aree del demanio idrico, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione dell’area.</p></content></clause><clause id="art10-cla3"><num>3.</num><content><p>Il responsabile del procedimento invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali l’istanza si intende rinunciata.</p></content></clause><clause id="art10-cla4"><num>4.</num><content><p>Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11.</num><heading>(Garanzie connesse alla concessione)</heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>A garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio il concessionario è tenuto a prestare a favore della Regione una cauzione che può essere costituita, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le seguenti modalità:</p></content><list><num>a)</num><content><p> per un importo pari ad una annualità del canone previsto nel caso di concessioni rilasciate ad enti pubblici;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> nella misura non inferiore al doppio del canone annuale previsto nel caso di concessioni rilasciate a privati;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> nella misura pari al doppio del canone annuale minimo ricognitorio, di cui all’<ref href="/it/regolamento/regione.liguria/2012-02-07/1/main#art8" id="9">articolo 8 del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 1</ref> (Disciplina dei canoni di concessione relativi all'utilizzo di acque pubbliche), fatto salvo comunque quanto dovuto a titolo di cauzione per l’eventuale occupazione demaniale, nel caso di concessioni esenti dal pagamento del canone ai sensi dell’<ref href="/it/regolamento/regione.liguria/2012-02-07/1/main#art10" id="10">art. 10 comma 1 del citato regolamento regionale n. 1/2012</ref>.</p></content></list></clause><clause id="art11-cla2"><num>2.</num><content><p>E’ facoltà del responsabile del procedimento richiedere una cauzione di importo superiore a quanto previsto nel comma 1, qualora la concessione a derivare preveda la realizzazione di opere stabili in alveo di rilevante entità. In tal caso la cauzione è pari al costo stimato per la demolizione delle opere stesse.</p></content></clause><clause id="art11-cla3"><num>3.</num><content><p>Si autorizza lo svincolo e la restituzione della cauzione all’avente diritto alla scadenza della concessione, a condizione che il concessionario abbia ottemperato a tutti gli obblighi e prescrizioni della concessione e non sussistano pendenze per danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi, per il fatto dei quali il concessionario debba rispondere.</p></content></clause><clause id="art11-cla4"><num>4.</num><content><p>La garanzia va prestata anteriormente alla sottoscrizione del disciplinare. </p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12.</num><heading>(Durata delle concessioni)</heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p>Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata della concessione, anche comprensiva delle eventuali occupazioni di aree demaniali, salvo quanto disposto al comma 2, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 12, commi 6, 7, e 8 <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1999-03-06/79/main" id="11">del decreto legislativo 6 marzo 1999, n. 79</ref> (Attuazione della <ref href="/it/////main" id="12">direttiva 96/92/CE</ref> recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).</p></content></clause><clause id="art12-cla2"><num>2.</num><content><p>Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate all’attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell’acqua, nei termini quantitativi e temporali da stabilire in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13.</num><heading>(Esecuzione delle opere)</heading><clause id="art13-cla1"><num>1.</num><content><p>Ad avvenuto ottenimento della concessione e del titolo edilizio, l’interessato avvia i lavori ed entro sessanta giorni dal termine degli stessi, invia al settore regionale competente la relazione di regolare esecuzione di quanto previsto in concessione, sottoscritta da tecnico abilitato, nella quale sono accertate la conformità delle opere realizzate in base al progetto approvato e dei dispositivi di misura installati, nonché l’esecuzione a regola d’arte delle opere medesime.</p></content></clause><clause id="art13-cla2"><num>2.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, acquisita la relazione, di cui al comma 1, e, previa visita di sopralluogo, ove ritenuta necessaria, comunica il proprio assenso all’uso della derivazione.</p></content></clause><clause id="art13-cla3"><num>3.</num><content><p>Il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la comunicazione di cui al comma 2, fatto salvo il caso di esercizio provvisorio della derivazione in caso di urgenza e per la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate. In quest’ultimo caso l’esercizio provvisorio non può procrastinarsi oltre i 60 giorni.</p></content></clause></article><article id="art14"><num>Art. 14.</num><heading>(Rinnovo della concessione)</heading><clause id="art14-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai fini del rinnovo della concessione il soggetto interessato presenta istanza alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.</p></content></clause><clause id="art14-cla2"><num>2.</num><content><p>Sono da considerarsi e da istruire come richieste di nuova concessione soggette alle relative disposizioni, le richieste di rinnovo di concessioni a derivare connesse allo svolgimento di attività economiche, come definite all’articolo 2, nonché le richieste di rinnovo che determinino variante sostanziale all’atto concessorio originario.</p></content></clause><clause id="art14-cla3"><num>3.</num><content><p>Le domande di rinnovo diverse da quelle di cui al comma 2 non sono soggette alla pubblicità, di cui all’articolo 4, né condizionate al parere dell’Autorità di bacino di cui alla vigente normativa.</p></content></clause><clause id="art14-cla4"><num>4.</num><content><p>Per le istanze presentate nei termini di cui al comma 1 e nelle more del perfezionamento del provvedimento di rinnovo della concessione, è consentita la continuazione del prelievo oltre la scadenza del titolo originario, alle condizioni dettate dal relativo disciplinare e sempreché sussista la regolare corresponsione dei canoni. </p></content></clause></article><article id="art15"><num>Art. 15.</num><heading>(Subentro)</heading><clause id="art15-cla1"><num>1.</num><content><p>L’eventuale richiesta di subentro nella titolarità di una concessione indica le motivazioni del subentro ed è corredata dell’atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.</p></content></clause><clause id="art15-cla2"><num>2.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, verificati i requisiti del subentrante, autorizza, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, il subentro, assegnando un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie in capo al nuovo concessionario.</p></content></clause></article></title><title id="tlt3"><num>TITOLO III</num><heading>PROCEDURE SEMPLIFICATE</heading><article id="art16"><num>Art. 16.</num><heading>(Procedure semplificate per le derivazioni di lieve entità)</heading><clause id="art16-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla domanda di derivazione di lieve entità ad uso irriguo è allegata la seguente documentazione:</p></content><list><num>a)</num><content><p> stralcio della planimetria catastale in scala 1: 2000 riportante la precisa ubicazione delle opere di presa ed i tracciati delle opere di adduzione oltre che l’ indicazione dei principali manufatti d’impianto, ivi compresi i dispositivi di regolazione e misura dell’acqua derivata, con riferimento ai criteri regionali vigenti e l’identificazione dei mappali catastali da irrigare; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> stralcio di carta tecnica regionale (CTR) in scala 1: 5.000, riportante la precisa  ubicazione delle opere di presa ed i tracciati delle opere di adduzione, oltre che l’indicazione dei principali manufatti;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> foto della zona dove si intende realizzare la/le presa/e con indicata la posizione prevista.</p></content></list></clause><clause id="art16-cla2"><num>2.</num><content><p>Alla domanda di derivazione di lieve entità per usi igienico e assimilati connessi agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, è allegata la seguente documentazione:</p></content><list><num>a)</num><content><p> se il quantitativo richiesto è inferiore a 0,7 l/s:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>- stralcio della planimetria catastale in scala 1: 2000, riportante la precisa ubicazione delle opere di presa ed i tracciati delle opere di adduzione, oltre che l’indicazione dei principali manufatti d’impianto, ivi compresi i dispositivi di regolazione e misura dell’acqua derivata ed identificazione dei mappali catastali asserviti dalla derivazione; </p></content><list><num>b)</num><content><p> se il quantitativo richiesto è compreso tra 0,7 l/s e 2l/s:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>- stralcio della planimetria catastale in scala 1: 2000 riportante la precisa ubicazione delle opere di presa ed i tracciati delle opere di adduzione, oltre che l’indicazione dei principali manufatti d’impianto, ivi compresi i dispositivi di regolazione e misura dell’acqua derivata ed identificazione dei mappali catastali asserviti dalla derivazione; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- stralcio di carta tecnica regionale (CTR) in scala 1: 5.000 riportante la precisa  ubicazione delle opere di presa ed eventuale restituzione ed i tracciati delle opere di adduzione, oltre che l’indicazione dei principali manufatti;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- foto della zona dove si intende realizzare la/le presa/e con indicata la posizione prevista.</p></content></clause><clause id="art16-cla3"><num>3.</num><content><p>E’ fatta salva la facoltà dell’ente concedente di richiedere ulteriore documentazione in casi particolari anche in ragione delle opere da eseguirsi.</p></content></clause><clause id="art16-cla4"><num>4.</num><content><p>Qualora vi siano opere che richiedono l’attraversamento di corsi d’acqua o l’occupazione di aree del demanio idrico, strettamente connesse alla derivazione o relative a condotte, alla domanda è allegata, altresì, la documentazione indicata all’<ref href="/it/regolamento/regione.liguria/2013-10-14/7/main#art3" id="13">articolo 3 del regolamento regionale 14 ottobre 2013 n. 7</ref> (Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico).</p></content></clause><clause id="art16-cla5"><num>5.</num><content><p>Le fasi di avviso della domanda con pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Liguria e di istruttoria ai sensi dell’articolo 4 e seguenti del presente regolamento, sono svolte dalla  competente struttura regionale entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Nel periodo di pubblicazione gli interessati possono fare opposizione. Non si procede alla visita dei luoghi ed alla pubblicazione di cui all’articolo 6, fatto salvo che la stessa sia necessaria in relazione alla complessità dell’opera di presa, della sua ubicazione, tipologia o della presentazione di opposizioni.</p></content></clause><clause id="art16-cla6"><num>6.</num><content><p>La relazione di cui all'articolo 13 è richiesta in caso di opere stabili in alveo e, comunque, ogni qualvolta il responsabile del procedimento competente ne ravvisi la necessità. Negli altri casi l'istante presenta comunicazione di fine lavori, nella forma dell'autocertificazione, corredata di adeguata documentazione fotografica.</p></content></clause></article><article id="art17"><num>Art. 17.</num><heading>(Concessioni preferenziali)</heading><clause id="art17-cla1"><num>1.</num><content><p>La concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del r.d. n. 1775/1933 ed all'<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006-04-03/152/main#art95-com6" id="14">articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152</ref> (Norme in materia ambientale) e ss.mm.e.i può essere assentita: </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) a colui che, ai sensi dell'articolo 96, commi 6 e 7 <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006/152/main" id="15">del d.lgs.152/2006</ref> e ss.m.e.i, ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche; </p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) a colui che, ai sensi del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1993-07-12/275/main" id="16">decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275</ref> (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.</p></content></clause><clause id="art17-cla2"><num>2.</num><content><p>La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente. </p></content></clause><clause id="art17-cla3"><num>3.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone un elenco delle domande procedibili, raggruppate per corpo idrico, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, tra i quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo espresso in metri cubi, nonché la portata media e massima coerente con la destinazione d'uso, da assentire in concessione.</p></content></clause><clause id="art17-cla4"><num>4.</num><content><p>Il responsabile del procedimento procede contestualmente alla pubblicazione, mediante apposito avviso sul sito istituzionale della Regione, per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, degli elenchi, di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio. </p></content></clause><clause id="art17-cla5"><num>5.</num><content><p>Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore regionale competente entro quindici giorni dal termine della pubblicazione di cui al comma precedente. </p></content></clause><clause id="art17-cla6"><num>6.</num><content><p>Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorità di bacino competente e, nei casi previsti, agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere. </p></content></clause><clause id="art17-cla7"><num>7.</num><content><p>Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui al comma 6 e dato atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, rilascia, eventualmente anche con provvedimenti cumulativi, le relative concessioni.</p></content></clause><clause id="art17-cla8"><num>8.</num><content><p>Qualora la derivazione e le opere connesse presuppongano occupazioni di aree del demanio idrico, le stesse possono essere regolarizzate con separati atti di concessione e tale modalità è riportata, quale prescrizione, nel relativo disciplinare di concessione. </p></content></clause><clause id="art17-cla9"><num>9.</num><content><p>I disciplinari di concessione stabiliscono le prescrizioni volte a garantire il minimo deflusso vitale (DMV) delle acque e ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico, eventualmente a limitare i quantitativi da rilasciarsi in concessione, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio idrico nonché impartire le misure di risparmio dell’uso di acqua.</p></content></clause><clause id="art17-cla10"><num>10.</num><content><p>Le istanze di concessione preferenziale soggette a verifica di assoggettabilità ovvero a  valutazione di impatto ambientale, seguono il procedimento ordinario di cui agli articoli 4 e seguenti.</p></content></clause><clause id="art17-cla11"><num>11.</num><content><p>Ai sensi dell’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2006/152/main#art96" id="17">articolo 96 del d.lgs. 152/2006</ref>, il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del procedimento ed è corrisposto in forma di indennità provvisoria stabilita sulla base dei prelievi dichiarati. A conclusione del procedimento il canone è adeguato, qualora i quantitativi di acqua assentiti dal provvedimento di concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti.</p></content></clause></article></title><title id="tlt4"><num>TITOLO IV</num><heading>DISPOSIZIONI PER GLI USI DELLE ACQUE SOTTERRANEE</heading><article id="art18"><num>Art.18.</num><heading>(Disciplina degli usi delle acque sotterranee)</heading><clause id="art18-cla1"><num>1.</num><content><p>L’interessato alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quello domestico, presenta un’unica domanda di autorizzazione alla ricerca e di concessione a derivare, nella quale sono indicati i moduli massimi e l’uso della risorsa nonché la documentazione prevista all’articolo 3.</p></content></clause><clause id="art18-cla2"><num>2.</num><content><p>La domanda è pubblicata sul sito istituzionale della Regione anche ai fini di cui all’articolo 4.</p></content></clause><clause id="art18-cla3"><num>3.</num><content><p>Il procedimento di ricerca e di concessione a derivare è disciplinato dagli articoli 4 e seguenti. Nell’ambito dell’istruttoria è effettuato un unico sopralluogo necessario per il rilascio dell’autorizzazione alla ricerca nonché per la concessione a derivare.</p></content></clause><clause id="art18-cla4"><num>4.</num><content><p>Espletata l’istruttoria della domanda con esito positivo, è rilasciata l’autorizzazione alla ricerca nella quale viene stabilito:</p></content><list><num>a)</num><content><p> le modalità di esecuzione delle eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> l'obbligo di comunicare la data di inizio e conclusione dei lavori fornendo altresì l’indicazione della ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a un anno, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata; </p></content></list><list><num>e)</num><content><p> le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde, anche derivanti dalla messa in comunicazione di più falde diverse;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p> la cauzione che il richiedente è tenuto a versare a favore dell’Autorità concedente, il cui valore va commisurato alle spese per il ripristino dello stato dei luoghi e comunque non inferiore a €. 1000,00.</p></content></list></clause><clause id="art18-cla5"><num>5.</num><content><p>Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata massima di un anno, prorogabile una volta per un periodo massimo di sei mesi e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora l’area di ricerca sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa. </p></content></clause><clause id="art18-cla6"><num>6.</num><content><p>Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta giorni, il richiedente trasmette una relazione geologica di fine lavori, completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, con la quale viene dichiarata la regolare esecuzione dei lavori e di conformità delle opere eseguite al progetto ovvero eventuali modifiche, non sostanziali, intervenute in sede di realizzazione del pozzo, nonché la non interferenza con le esistenti captazioni e l’effettiva portata emunta. Il responsabile conclude il procedimento per il rilascio della concessione.</p></content></clause><clause id="art18-cla7"><num>7.</num><content><p>I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e riprendono a decorrere alla presentazione, da parte del richiedente, della relazione sui lavori di perforazione.</p></content></clause><clause id="art18-cla8"><num>8.</num><content><p>Nel caso di ricerca di acque sotterranee o di scavo di pozzi per uso domestico, il proprietario del fondo presenta una comunicazione al competente settore regionale di avvio dell’attività, indicando i seguenti dati:</p></content><list><num>a)</num><content><p> generalità del richiedente;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> indicazione del comune di ubicazione del punto di ricerca;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> estremi catastali dell’area in cui si effettua la ricerca; </p></content></list><list><num>d)</num><content><p> indicazione della finalità di utilizzo dell’acqua;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> quantità di acqua che si intende emungere.</p></content></list></clause><clause id="art18-cla9"><num>9.</num><content><p>Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la competente struttura regionale può disporre prescrizioni, nonché vietare l’attività. Decorso detto termine senza che il settore regionale competente si sia espresso, la ricerca si intende assentita. Al termine della ricerca, l’interessato ne comunica il risultato, allegando, in caso di esito positivo, una relazione che indichi:</p></content><list><num>a)</num><content><p> l'esatta localizzazione della perforazione;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> la stratigrafia dei terreni attraversati;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> la non interferenza con le esistenti captazioni;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> il valore della portata emunta ed il valore statico e dinamico della falda;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> nel caso l’acqua emunta sia consumata ad uso potabile dal nucleo familiare, il rispetto della zona di tutela assoluta di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, adeguatamente protetta.</p></content></list></clause><clause id="art18-cla10"><num>10.</num><content><p>In caso negativo l’interessato provvede alla chiusura del pozzo.</p></content></clause><clause id="art18-cla11"><num>11.</num><content><p>L’uso potabile è comunque consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d’acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell’utente alla competente autorità sanitaria, al fine di consentire l’esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell’acqua nel rispetto del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2001-02-02/31/main" id="18">decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31</ref> (Attuazione della <ref href="/it/////main" id="19">direttiva 98/83/CE</ref> relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).</p></content></clause></article></title><title id="tlt5"><num>TITOLO V</num><heading>DISPOSIZIONI VARIE</heading><article id="art19"><num>Art. 19.</num><heading>(Modifiche all’<ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2012-02-07/1/main#art3" id="20">articolo 3 del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 1</ref>(Disciplina dei canoni di concessione relativi all'utilizzo di acque pubbliche)</heading><clause id="art19-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla lettera e) del comma 1 dell’<ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2012-02-07/1/main#art3" id="22">articolo 3 del regolamento regionale n. 1/2012</ref>, dopo la parola “<quotedText id="mod0-vir1">idroelettrico</quotedText> ” sono inserite le parole “<quotedText id="mod0-vir2">e forza motrice</quotedText> ”. </p></content></clause></article><article id="art20"><num>Art. 20.</num><heading>(Modifiche al <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria///main" id="24">regolamento regionale 14 ottobre 2013, n. 7</ref>(Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”)</heading><clause id="art20-cla1"><num>1.</num><content><p>Al <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria///main" id="26">regolamento regionale n. 7/2013</ref>sono apportate le seguenti modifiche:</p></content><list><num>a)</num><content><p> dopo il comma 3 dell’articolo 2 è inserito il seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“<quotedText id="mod0-vir3">3bis. Qualora l’occupazione occasionale non superi i cinque giorni non è corrisposto il deposito cauzionale.</quotedText> ”;</p></content><list><num>b)</num><content><p> al comma 2 dell’articolo 6 le parole “<quotedText id="mod0-vir4">fatto salvo il caso di cui all’</quotedText><ref href="/it/legge/regione.liguria/1999/18/main#art91-com1-let7" id="28"><quotedText id="mod0-vir5">articolo 91, c. 1 lett. g) l.r. 18/1999</quotedText></ref> ” sono soppresse;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“<quotedText id="mod0-vir6">2bis. Nel caso in cui l’autorità procedente sia diversa dall’ente concedente viene rilasciata l’autorizzazione idraulica nell’ambito della conferenza di servizi mentre la concessione demaniale è rilasciata successivamente.</quotedText> ”</p></content><list><num>d)</num><content><p> dopo il comma 1 dell’articolo 9 è inserito il seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“<quotedText id="mod0-vir7">1bis. Nel caso di derivazioni idriche, la durata della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico coincide con quella della concessione a derivare.</quotedText> ”;</p></content><list><num>e)</num><content><p> dopo il comma 1 dell’articolo 13 è inserito il seguente:</p></content></list></clause><clause id="cla"><content><p>“<quotedText id="mod0-vir8">1bis. In ogni caso la concessione di utilizzo dei beni demaniali può essere proseguita fino alla decisione espressa purché il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni.</quotedText> ”.</p></content></clause></article><article id="art21"><num>Art. 21.</num><heading>(Norme finali)</heading><clause id="art21-cla1"><num>1.</num><content><p>La Giunta Regionale può definire criteri ed indirizzi attuativi del presente regolamento, con particolare riguardo all’estensione della semplificazione, di cui all’articolo 16, alle piccole derivazioni che hanno un impatto ambientale lieve, ai sensi del Piano regionale di tutela delle acque, nonché può modificare ed integrare gli allegati nel caso si rendano necessari adeguamenti di natura tecnica. </p></content></clause></article><article id="art22"><num>Art. 22.</num><heading>(Rinvio a norme)</heading><clause id="art22-cla1"><num>1.</num><content><p>Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.</p></content></clause></article></title></body><conclusions period="20180201"><p>Citta...
                  </p></conclusions><attachments><documentRef id="nn1" src="/it/regolamento.consiglio/regione.liguria/2017-12-28/6/schedule1" showAs="Allegato 1"/></attachments></akomaNtoso>
