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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015

Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 dicembre 2014

Art. 13.
(Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali)
1. Le liste circoscrizionali di cui all’Sito esternoarticolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni sono presentate:
a) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti.
3. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste di cui al comma 1, con contrassegno anche composito, espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano, ad esclusione del Gruppo Misto,al momento della indizione delle elezioni.(11)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n. 18.

3 bis. Sono, altresì, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. (12)

Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n.18.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, in caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, qualora questa comporti anche l’anticipo dello svolgimento delle elezioni di almeno centottanta giorni rispetto alla scadenza del quinquennio, il numero minimo e massimo indicato dai commi 1 e 2 è dimezzato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n. 18 .

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Comma abrogato dall'art. 50 della l.r. 6 aprile 2022, n. 4.