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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

INDICE

Art. 1. - (Finalità)
Art. 2. - (Competenze della Regione)
Art. 2 bis - (Associazioni di pesca sportiva riconosciute)
Art. 3. (Commissione tecnico-consultiva regionale)
Art. 4. - (Competenze delle province)
Art. 5. - (Commissioni tecnico consultive provinciali)
Art. 6. - (Carta ittica regionale)
Art. 7. - (Zone di ripopolamento, cattura e protezione)
Art. 8. - (Riserve turistiche)
Art. 9. - (Esercizio della pesca)
Art. 10. - (Titoli abilitativi di pesca)
Art. 11. - (Validità dei titoli abilitativi di pesca)
Art. 12. - (Tasse sulle concessioni regionali)
Art. 13. - (Tesserino regionale segna catture)
Art. 14. - (Autorizzazioni)
Art. 15. - (Limitazioni e divieti)
Art. 16. - (Immissione di materiale ittico)
Art. 17. - (Controlli sanitari)
Art. 18. - (Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna)
Art. 19 - (Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)
Art. 20. - (Risarcimento del danno)
Art. 21. - (Gestione di vivai ittici)
Art. 22. - (Gare e raduni di pesca)
Art. 23. - (Vigilanza sull’esercizio della pesca)
Art. 24. - (Sanzioni amministrative)
Art. 25. - (Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca)
Art. 26. - (Norma transitoria)
Art. 27. - (Abrogazioni)
Art. 28. - (Norma di rinvio)
Art. 29. - (Norma finanziaria)
Allegato A - Attrezzi consentiti o vietati per la pesca – modalità d'uso

Note del Redattore:

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Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

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Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .