Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI (3)
Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014
INDICE
Art. 1 - (Finalità)
Art. 2 - (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 3 - (Attività delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 4 - (Uffici di biglietteria)
Art. 5 - (Delega alle province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe)
Art. 6 - (Funzioni di vigilanza e controllo)
Art. 7 - (Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
Art. 8 - (Norme procedurali)
Art. 9 - (Variazioni delle condizioni)
Art. 10 - (Chiusura temporanea dell'agenzia)
Art. 11 - (Garanzia assicurativa)
Art. 12 - (Redazione dei programmi di viaggio)
Art. 13 - (Responsabile e direttore tecnico)
Art. 14 - (Elenco regionale dei direttori tecnici)
Art. 15 - (Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri)
Art. 16 - (Registro delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 17 - (Associazioni senza scopo di lucro)
Art. 18 - (Sanzioni amministrative)
Art. 19 - (Norme transitorie e finali)
Art. 20 - (Rapporti finanziari. Delega)
Art. 21 - (Abrogazione di norme)
Note del Redattore:
Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.
Articolo già sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 .
Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2020, n. 28 .