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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge la figura del Presidente dell’Agenzia “In Liguria” di cui alla l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale dell’Agenzia stessa.
2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1:
a) sono soppressi la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 e l’articolo 20 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prima della lettera a), sono inserite le seguenti:
“0a) rappresenta, anche legalmente, l’Agenzia;
0b) cura i rapporti dell’Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico;”;
c) nel testo della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni tutti i riferimenti al Presidente si intendono riferiti al Direttore generale.
3. Con il Direttore generale dell’Agenzia è stipulato un nuovo contratto, adeguato dal punto di vista economico e funzionale alle disposizioni di cui al presente articolo.

Note del Redattore: