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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 4
(Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies della l.r. 15/2008 )
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“Articolo 8 bis
(Iniziative di internazionalizzazione dell’offerta turistica ammesse a contributo)
1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c bis), le iniziative finalizzate all’internazionalizzazione, la promozione e la commercializzazione all’estero delle proposte e dei prodotti turistici della Liguria ed in particolare:
a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, work-shop, incontri d’affari e conferenze di settore all’estero o svolte in Italia con qualifica internazionale;
b) realizzazione, stampa e diffusione di cataloghi, repertori, depliant ed altro materiale informativo in lingua estera;
c) organizzazione in Liguria di educational, work-shop, manifestazioni fieristiche, eventi per operatori esteri della domanda turistica;
d) campagne di comunicazione o promozione all’estero, anche attraverso internet;
e) realizzazione di siti Internet, blog, pagine di social network in lingue estere;
f) altre iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale.
Articolo 8 ter
(Soggetti destinatari e misura del contributo)
1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c bis), sono concessi a fondo perduto ad aggregazioni e reti d’impresa, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l’internazionalizzazione dei soggetti partecipanti, costituite per almeno due terzi da imprese turistico-ricettive o agenzie di viaggio, o tour operator.
2. La misura del contributo è prevista sino ad un massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Il limite massimo del contributo assentibile è pari ad euro 200.000,00.
Articolo 8 quater
(Bando)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, emana bandi per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all’articolo 8 bis, determinando l’ammontare delle risorse al suddetto bando destinate.
Articolo 8 quinquies
(Finanziamento delle iniziative di internazionalizzazione)
1. Al fine di finanziare le iniziative di cui all’articolo 8 bis è istituito un fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 200.000,00.”.

Note del Redattore: