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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 15
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 è sostituito dal seguente:
“1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 è inserito il seguente:
“1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, può essere aggiornato annualmente tramite il Programma operativo degli interventi di cui all’articolo 5 e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante.”.

Note del Redattore: