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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 10
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “per la predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4 e” sono soppresse.
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo è integrato da un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.).” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. Il Nucleo tecnico regionale opera a titolo gratuito.”.

Note del Redattore: