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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 28

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)

Bollettino Ufficiale n. 14 del 14 agosto 2013

Art. 1.
(Modifica al titolo della legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche))
1. Al titolo della l.r. 26/2012 , le parole “
delle preparazioni galeniche
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei preparati galenici magistrali
”.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 26/2012 )
1. L’articolo 2 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
Articolo 2
(Modalità di prescrizione)
1. I medicinali e i preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella Tabella II, Sezione B, di cui all’
Sito esternoarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), di seguito denominati farmaci cannabinoidi, sono prescritti dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e dal medico di medicina generale del SSR, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, sulla base di un piano terapeutico redatto secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente. Restano salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente sulle modalità di redazione delle prescrizioni mediche.
”.
Art. 3
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 26/2012 , le parole: “
su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all’articolo 2
” sono soppresse.
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2012 )
1. L’articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
(Contenimento delle spese per acquisti)
1. Al fine di ridurre le spese fisse per l’acquisto di farmaci cannabinoidi, la Giunta regionale verifica la possibilità di centralizzazione degli acquisti avvalendosi dell’Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi degli articoli 62 bis e 62 ter
della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41
(Riordino del Servizio Sanitario regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
”.
Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 26/2012 )
1. L’articolo 8 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
(Risparmi a medio termine)
1. Ai fini della fornitura al Servizio Sanitario Regionale, per ridurre la spesa dei medicinali
cannabinoidi importati dall’estero, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.
”.
Art. 6
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 26/2012 è inserito il seguente:
Articolo 8 bis
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull’attuazione e sull’applicazione delle disposizioni della presente legge. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una relazione recante:
a) il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi distinti per patologia e per tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;
b) l’ammontare della spesa annua sostenuta per l’acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa del Servizio Sanitario Regionale;
c) l’emanazione degli indirizzi procedurali e organizzativi di cui all’articolo 9, comma 2;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge, anche con riferimento alle eventuali disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e alle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.
”.
Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 26/2012 )
1. L’articolo 9 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
Articolo 9
(Norme finali e transitorie)
1. In sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia l’informazione sanitaria di cui all’articolo 5.
2. In coerenza con la programmazione in materia sanitaria e sociale di livello regionale, la Giunta regionale emana, con propria deliberazione, gli indirizzi procedurali ed organizzativi per l’attuazione della presente legge, volti in particolare ad assicurare l’omogeneità nell’organizzazione dell’erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare, nonché a monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi, dei medicinali registrati all’estero e dei preparati galenici magistrali.
”.
Art. 8
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.