Legge regionale 28 aprile 2008, n. 9
Bollettino Ufficiale n. 4 del 29 aprile 2008
INDICE
Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 . L'art. 8 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 ha interpretato autenticamente il presente comma come segue: "1. La disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 della l.r. 9/2008 , riguardante la riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia, deve intendersi applicabile per l'intero anno d'imposta, indipendentemente dal momento in cui la condizione richiesta (presenza di almeno quattro figli a carico) si è verificata nel corso dell'anno solare. 2. La medesima riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia si deve intendere spettante ad entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, in caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al genitore affidatario o ad entrambi qualora siano congiuntamente affidatari dei figli."