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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2006

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E RIPARTO COMPETENZE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'Sito esternoarticolo 117 della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali e, in particolare, della Sito esternolegge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), disciplina il nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), stabilisce il riparto delle competenze e riorganizza le procedure di pianificazione e programmazione in materia ambientale, nonché le strutture e gli organismi preposti alla programmazione, gestione e controllo in campo ambientale ed alla prevenzione e promozione della salute e della sicurezza collettiva, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente, nonché per la promozione della qualità ambientale del territorio.(72)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, si provvede in particolare a disciplinare:
a) un nuovo ordinamento dell'ARPAL;
b) l'attribuzione ad ARPAL di nuove funzioni in materia ambientale, di gestione reti osservative, previsione meteoidrogeologica e di allertamento, tramite il Centro Funzionale Meteoidrogeologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI – PC) di cui all’articolo 38, ferma restando la competenza prioritaria alla vigilanza e al controllo sul territorio;(29)

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

c) le diverse modalità di programmazione dei controlli ambientali;
d) i contenuti e le modalità di approvazione dei seguenti piani:
1) piano di tutela dell'acqua;
2) piano di tutela della qualità dell'aria;
3) piano di tutela dell'ambiente marino e costiero;
e) l'organizzazione del sistema dell'educazione ambientale;
f) l'organizzazione del Sistema Informativo Ambientale Ligure (SIRAL);
g) il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali;
h) l'organizzazione del sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria;
i) l'organizzazione di un sistema di monitoraggio dei fenomeni di dissesto di versante - Rete Monitoraggio dei Versanti Regionali (REMOVER);
j) le attività di gestione del CFMI-PC e di integrazione operativa con le strutture regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;(30)

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

k) l’attività di vigilanza sulle attività estrattive, secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni, verifica e controllo in materia ambientale, le attività tecniche di analisi, con particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio amianto.(28)

Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6.

Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, definisce le linee di indirizzo strategico ed esercita le seguenti funzioni e competenze:
a) predisposizione ed approvazione dei piani di propria competenza;
b) definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
c) assunzione di atti d'indirizzo e coordinamento per l'integrazione delle funzioni fra ARPAL, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia ambientale;
d) definizione delle modalità di esercizio della dipendenza funzionale dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAL dalle Province;
e) definizione degli indirizzi per la redazione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 19;
f) definizione dei criteri e delle modalità, anche di partecipazione economica, con le quali Comuni e Comunità Montane si avvalgono di ARPAL;
g) emanazione di linee guida sulle modalità di effettuazione delle istruttorie in materia di rifiuti e bonifiche;
h) definizione del programma triennale dei controlli, dei monitoraggi ambientali e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e monitoraggio e degli Osservatori regionali;
i) emanazione degli indirizzi per la definizione delle tariffe e loro approvazione;
j) promozione della collaborazione e dell'integrazione con tutti i soggetti pubblici operanti nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli ambientali;
k) coordinamento del sistema informativo ambientale regionale mediante:
1) approvazione del piano triennale ed annuale dello sviluppo del sistema e definizione delle sue linee evolutive nell'ambito del sistema informativo regionale;
2) definizione delle tipologie di dati e informazioni raccolti dagli Enti locali da rendere obbligatoriamente a disposizione del sistema;
3) emanazione di direttive sulla modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali;
l) direzione e coordinamento delle attività di scambio di informazioni di interesse ambientale sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
m) coordinamento del sistema regionale dell'educazione ambientale, approvazione e predisposizione dei progetti di interesse regionale;
n) definizione delle azioni regionali per assicurare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale vigente;
o) vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL;
p) redazione, in collaborazione con ARPAL, della relazione sullo stato complessivo dell'ambiente ligure o sui vari comparti, comprensiva della relazione consuntiva sulle attività di controllo effettuate da ARPAL nel periodo di riferimento;
q) redazione, in collaborazione con ARPAL, della valutazione annuale della qualità dell'aria;
r) definizione ed aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in funzione dei livelli nell'ambiente dei vari inquinanti dell'aria;
s) definizione dei contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile;
t) controllo sull'efficacia delle attività dell'ARPAL e sulla coerenza tra il programma annuale di cui all'articolo 27 e le linee di indirizzo strategico di cui al medesimo articolo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente e dell'Assessore alla Sanità definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’Sito esternoarticolo 9 della l. 132/2016 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del sistema nazionale di cui all'articolo 10 della medesima legge. (73)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

3. Al fine di promuovere azioni d'integrazione programmatica con altri organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente e per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale, l'Assessore all'Ambiente convoca, almeno una volta all'anno, un'apposita Conferenza regionale, stimolando il contributo di enti, associazioni ambientaliste, organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali.
Art. 3.
(Funzioni della Provincia)
1. La Provincia è l'ente di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di controllo ambientale sulla base della normativa vigente e dei criteri e delle linee guida definite dalla Regione.
2. La Provincia, in particolare, formula proposte in ordine ai programmi dei controlli regionali e approva il programma provinciale di cui all'articolo 28.
TITOLO II
FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ARPAL
Art. 4.
(Funzioni, attività e compiti istituzionali dell'ARPAL)
1. L'ARPAL, già istituita con legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 23.
2. L'ARPAL svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del Sito esternodecreto - legge 4 dicembre 1993 n. 496 , recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e a supporto della Regione e degli Enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza. In tale ambito, ad essa sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:
a) controllo e vigilanza ambientale;
b) supporto tecnico alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai piani di emergenza;
c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale;
d) gestione della rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente;
e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti e delle attività della Regione, come individuati con provvedimento della Giunta regionale, nonché di altre amministrazioni pubbliche con oneri a carico delle stesse; (31)

Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

f) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti;
g) supporto per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario;
g bis) verifiche periodiche di cui all'Sito esternoarticolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di aui all'All. VII del Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo). Per l'effettuazione di tali verifiche le ASL si avvalgono di ARPAL, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 71, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo 7 (1)

Lettera inserita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

;
h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro;
i) attività relative a programmi di formazione in materia ambientale e nelle ulteriori materie in cui ha maturato competenza tecnica.
2 bis. L’ARPAL svolge le funzioni tecniche e di controllo di cui al comma 2, nel rispetto dei LEPTA di cui all’Sito esternoarticolo 9 della l. 132/2016 .(74)

Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

3. L'ARPAL collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici secondo quanto stabilito dal Sito esternocomma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 61/1994 garantendo il flusso dei dati e delle informazioni di carattere e qualità ambientale.
4. Presso l’ARPAL sono, altresì, svolte dal CFMI - PC le attività meteoidrogeologiche e di allertamento. (32)

Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

4 bis. L’ARPAL, al fine di svolgere le funzioni, le attività e i compiti istituzionali di cui alla presente legge, previo assenso della Giunta regionale, può partecipare alla Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) in quanto soggetto avente, fra le altre, finalità di monitoraggio, ricerca, sviluppo e formazione nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente, della tutela della salute pubblica e della protezione civile. (60)

Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.

4 ter. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL alla Fondazione di cui al comma 4 bis sono a carico del bilancio dell’Agenzia.(61)

Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 2019, n. 4.

4 quater. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell’ambiente marino e costiero e delle acque interne, ARPAL può avvalersi dell’Osservatorio ligure marino per la pesca e l’ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio.(75)

Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

4 quinquies. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL all’Osservatorio di cui al comma 4 quater sono a carico del bilancio dell’Agenzia. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non derivano oneri a carico del bilancio regionale.(76)

Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

5. Nell'allegato A alla presente legge sono indicate le attività istituzionali obbligatorie e nell'allegato B quelle da effettuarsi a richiesta inerenti le funzioni di cui al comma 2.
6. La Giunta regionale provvede ad apportare agli allegati A e B gli aggiornamenti e le modifiche che si rendano necessarie, anche a seguito di variazioni delle normative di riferimento, fermo restando il rispetto delle funzioni istituzionali dell'ARPAL e dei necessari equilibri economico-finanziari.
Art. 5.
1. L'ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni e azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese, del mondo delle professioni e dei privati, applicando le tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA e nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 7 della l. 132/2016 .
2. Le attività di cui al comma 1 sono relative a:
a) formazione;
b) assistenza tecnica e supporto;
c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici.
3. Fino all’approvazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione il tariffario delle prestazioni dell’Agenzia.
4. Gli introiti derivanti dall’esercizio delle attività di cui al comma 1 concorrono al finanziamento delle spese istituzionali.
Art. 6.
(Omissis)
Art. 7.
(Rapporti ARPAL-ASL)
1. L'ARPAL e le ASL, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale nonché di prevenzione collettiva di rispettiva competenza di cui all'allegato C, che può essere oggetto di aggiornamento e di modifica secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 4.
2. Le ASL si avvalgono dell'ARPAL per il supporto e la consulenza tecnica in materia ambientale, nonché per le prestazioni analitiche - laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.
3. Nell'ambito del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 25 (disciplina dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale) viene disciplinato il ruolo di ARPAL. Sulla base di quanto disposto nel piano, ARPAL e ASL definiscono su base annuale il proprio programma di attività.
4. Ferme restando le competenze delle ASL in materia impiantistica ed antinfortunistica in ambiente di lavoro le stesse, per l'espletamento delle attività, si avvalgono di ARPAL secondo le modalità stabilite al comma 3.
4 bis. Per l'espletamento delle attività relative alle verifiche periodiche di cui all'articolo 4, lettera g bis) la Regione definisce su base annuale indirizzi e criteri per la programmazione, da effettuarsi ai sensi dei commi 3 e 4 (3)

Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

.
Art. 8.
(Rapporti tra il Centro Funzionale Meteoidrogeologico - Protezione Civile e la Regione)(33)

Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

1. IL CFMI-PC organizzato all'interno di ARPAL è una componente del Servizio nazionale di protezione civile ed è posto alle dipendenze funzionali della competente struttura regionale.
2. Il CFMI-PC esercita le funzioni e le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza del rischio meteoidrogeologico e di allertamento ai fini di protezione civile.(34)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

3. Le funzioni e le attività di cui al comma 2, attribuite al CFMI-PC, sono svolte in modo integrato su tutto il territorio regionale ed in connessione operativa con le altre strutture del Servizio nazionale di protezione civile.
Art. 9.
(Rapporti con gli Enti locali)
1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui all'articolo 3, le Province si avvalgono delle strutture dell'ARPAL.(35)

Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte delle Province, definisce i contenuti della dipendenza funzionale ai sensi della vigente normativa.(78)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

3. I Comuni singoli o associati, nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi delle vigenti normative, si avvalgono delle strutture dell'ARPAL, sulla base dei criteri e con le modalità definite dalla Giunta regionale e del tariffario delle prestazioni dell'Agenzia salvo che non sia operativa una convenzione tra la stessa e l'ente o gli enti territoriali interessati. Le convenzioni sono a titolo oneroso per gli enti territoriali e riguardano le ulteriori prestazioni dell'ARPAL rispetto al piano triennale regionale.(36)

Comma così modificato dall'art. 18 della l.r. 18 novembre 2016, n. 28.

3 bis. Le attività di cui all’articolo 5, commi 1 e 3, non devono interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA.(79)

Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

Art. 10.
(Comitato provinciale di coordinamento)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dell'ARPAL con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:(37)

Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

a) elaborare proposte relative al programma attuativo annuale delle attività del dipartimento provinciale;
b) formulare proposte e pareri in ordine ai programmi di controllo ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h);
c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.
2. Il Comitato è composto da:
a) un Dirigente del Dipartimento Ambiente nominato dall'Amministrazione provinciale, che lo presiede;
c) un Dirigente dei servizi competenti per materia di un Comune del territorio provinciale di riferimento individuato dall'A.N.C.I.;
d) il Direttore del dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;
f) un Direttore di Ente Parco, nominato dal Coordinamento Parchi Liguri;
g) un Dirigente della Struttura competente in materia di ambiente della Regione senza diritto di voto.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno ovvero su motivata richiesta dell'Amministrazione provinciale o di uno dei suoi componenti.(40)

Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

Art. 11.
1. L'ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle direzioni generale, amministrativa e scientifica e dalle strutture organizzative territoriali e tematiche alle quali è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse economiche, umane, strumentali loro assegnate.
2. Le strutture di ARPAL assicurano l'espletamento delle attività di laboratorio tecnico-strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto tecnico alla Regione, alla Provincia e agli enti locali e garantiscono in modo coordinato le attività tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle amministrazioni e in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. Le strutture svolgono ulteriori compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Le strutture di ARPAL assicurano, inoltre, l'espletamento delle seguenti attività d'interesse della Regione:
a) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione;
b) gestione dell'Osservatorio Permanente dei Corpi idrici;
c) attività relative alla geologia e idrogeologia ambientali alle quali afferisce la lettura strumentale e la manutenzione della rete di monitoraggio REMOVER, nonchè le verifiche nell'ambito delle attività estrattive;
d) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria della Regione;
e) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualità ambientale;
f) gestione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti;
g) gestione della rete ondametrica regionale;
h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro;
i) funzioni di supporto all’Autorità ambientale regionale di cui all’articolo 12.
4. Presso ARPAL opera, altresì, il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR), di cui all'Sito esternoarticolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare) e successive modificazioni e integrazioni.
5. ARPAL, in qualità di soggetto designato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e successive modificazioni e integrazioni, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone il piano regionale di ispezioni;
b) effettua le ispezioni e adotta i conseguenti adempimenti sulla base del piano di cui alla lettera a);
c) si esprime relativamente all’individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti;
d) fornisce alla Regione, per il successivo invio al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal Sito esternod.lgs. 105/2015 e successive modificazioni e integrazioni;
e) provvede agli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 28, comma 8, del d.lgs. 105/2015 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La Giunta regionale approva il piano regionale di ispezioni, a stralcio del Programma regionale di cui all’articolo 27 e definisce le modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale.
Art. 12.
(Unità funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale)
1. E' istituita, presso ARPAL, la struttura funzionale dell'Autorità Ambientale Regionale, che costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità Ambientale della Regione Liguria. (42)

Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

2. I compiti dell'Unità sono programmati dall'autorità ambientale, in accordo con la Direzione generale ARPAL che definisce le attività relative a:
a) supporto tecnico all'Autorità Ambientale per lo svolgimento delle funzioni e compiti a questa attribuite, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari;
b) fornitura dei dati necessari e dell'appropriato supporto tecnico per l'elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla Sito esternodirettiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
c) supporto alla elaborazione e monitoraggio dei piani e programmi ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutte le fasi degli stessi;
d) partecipazione alle attività della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione, sede di coordinamento e confronto tra Stato, Regioni e Province autonome.
Art. 13.
(Organi dell'ARPAL)
1. Sono organi dell'ARPAL:
a) il Direttore Generale;
Art. 14.
(Direttore Generale)
1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d'indirizzo della Giunta regionale. Il Direttore verifica, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi assegnati specificatamente alle singole unità complesse ed ai Dipartimenti e invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sull'attività dell'Agenzia relativo all'anno precedente che deve informare circa la realizzazione del programma annuale di cui all'articolo 27, nonché sul livello di realizzazione e funzionamento dei diversi sistemi informativi, reti di monitoraggio e osservatori di cui al Capo II, Titolo III.(80)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

2. Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale:
a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 19;
b) la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore Scientifico;
c) la nomina dei dirigenti responsabili di struttura; (44)

Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

d) l'adozione del bugdet annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge e del bilancio di esercizio;
e) la predisposizione del programma annuale dei controlli di cui all'articolo 27;
f) l'adozione degli atti di amministrazione straordinaria o che, comunque, comportano variazioni allo stato patrimoniale dell'ARPAL.
3. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea;
c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata esperienza ed elevata professionalità nel settore ambientale, derivante:
1) da attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni;
2) dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.(4)

Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

4. Non possono essere nominati Direttore generale coloro che incorrono nei casi di esclusione previsti per i Direttori generali delle Aziende sanitarie dall'Sito esternoarticolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Non possono inoltre ricoprire tale incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dall'Sito esternoarticolo 8. comma 1, della l. 132/2016 . (5)

Comma sostituito dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

.
5. Il rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni, rinnovabile. (6)

Comma già modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

6. La retribuzione annua lorda non può eccedere l'importo della retribuzione annua media lorda riconosciuta dalla Regione Liguria ai Direttori Generali delle altre agenzie istituite con legge regionale.(81)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

7. La Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali del Direttore Generale e ne verifica il raggiungimento, anche ai fini delle conseguenti determinazioni sulla corresponsione della componente variabile della retribuzione annua e in relazione alla risoluzione del contratto.
8. Il Direttore Generale con proprio atto individua il personale appartenente ad apposita unità organizzzativa facente capo allo stesso Direttore, che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.(82)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

Art. 15.
(Decadenza del Direttore Generale)
1. La Giunta regionale, previa diffida, risolve il contratto di lavoro del Direttore Generale prima della scadenza per giusta causa ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2119 del Codice Civile , nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi espressamente previsti da disposizioni legislative o regolamentari della Regione dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.
2. Con le modalità previste al comma 1 si procede altresì alla risoluzione del contratto ed alla dichiarazione di decadenza del Direttore Generale, nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste dalla legge per la nomina o sussistano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 14. (45)

Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

Art. 16.
(Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo)
1. Il Direttore Generale di norma si avvale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo (7)

Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

.
2. Il Direttore Generale nomina:
a) il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico - scientifiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati;
b) il Direttore Amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività in materia di direzione amministrativa a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati.
2 bis. Il Direttore Generale, su autorizzazione della Giunta regionale, non procede alla nomina del Direttore Scientifico o del Direttore Amministrativo, qualora egli stesso sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 per la nomina del Direttore Scientifico o del Direttore Amministrativo (8)

Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

.
2 ter. Nella fattispecie prevista dal comma 2bis, il Direttore Generale svolge le funzioni che le disposizioni vigenti affidano al Direttore Scientifico o al Direttore Amministrativo, senza ulteriori oneri per l'Ente. In tali casi i pareri obbligatori di cui ai commi 4 e 5 non devono essere acquisiti (9)

Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

.
3. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico sono preposti per la parte di rispettiva competenza alla direzione ed alla organizzazione dei servizi, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale e dell'ARPAL.
4. Il Direttore Amministrativo sovrintende gli aspetti economici, finanziari ed amministrativi dell'ARPAL, coordina le attività amministrative dei dirigenti delle strutture e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti inerenti la gestione economico-finanziaria dell'ente. (46)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

5. Il Direttore Scientifico presiede alle attività tecnico scientifiche dell'ARPAL ed alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate, coordina l’attività tecnico-scientifica delle strutture e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti per quanto di competenza. (47)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

6. Il Direttore Scientifico e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale raccordano le attività di rispettiva competenza anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 2.
7. Nello svolgimento delle attività di competenza le strutture dell'ARPAL privilegiano l'interdisciplinarietà e il lavoro per obiettivi.
8. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico decadono entro tre mesi dalla data di decadenza del Direttore Generale.
Art. 17.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di incompatibilità e di decadenza previste dall'Sito esternoarticolo 2399 del Codice Civile .
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti (13)

Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

.
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio di esercizio;
c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo - contabile degli atti, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
Art. 18.
(Omissis).
Art. 19.
(Regolamento)
1. Il Direttore Generale definisce, con regolamento, l'assetto organizzativo dell'ARPAL, i compiti, le dimensioni, le forme di direzione e di coordinamento delle strutture di cui all'articolo 11, nonché l'istituzione di servizi territoriali. Il Regolamento definisce, in particolare, le dotazioni organiche dei Dipartimenti al fine di consentire l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio determinate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 27.(83)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

2. Il regolamento è redatto sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ed è approvato dalla Giunta regionale. (84)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

Art. 20.
(Trattamento del personale)
1. Al personale dell'ARPAL si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. L'ARPAL può avvalersi di personale trasferito o in posizione di comando dalla Regione, dalle ASL o da altre Amministrazioni pubbliche.
Art. 21.
(Riserva di posti nei concorsi pubblici)
1. Nei concorsi pubblici indetti dall'ARPAL per il personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
(Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza)
1. Il personale dell'ARPAL addetto allo svolgimento dei controlli ambientali, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAL, può accedere alle sedi di attività degli impianti ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi. Detto personale può procedere anche all’accertamento delle rilevate violazioni di obblighi tributari correlati alle attività oggetto di ispezione e controllo.(27)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1.

2. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo.
3. Il regolamento di cui all'articolo 19 recepisce modalità e termini delle procedure definite dalla Giunta regionale per l'individuazione da parte di ARPAL del proprio personale da adibire a funzione di controllo ambientale.
Art. 23.
(Vigilanza e controllo)
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1 del Sito esternod.l. 496/1993 convertito con modificazioni con Sito esternol. 61/1994 , il Direttore Generale dell'ARPAL fornisce alla Giunta regionale e ai competenti Dipartimenti regionali, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.(85)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

2. Fatti salvi i controlli sugli atti di cui agli articoli 23 ter, 23 quater e 23 quinquies della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti: (65)

Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

d) la dotazione organica;
e) il programma annuale dei controlli di cui all'articolo 27.
3. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi.
5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ARPAL. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
Art. 23 bis.
(Disposizioni in materia contabile applicabili all’Agenzia)(68)

Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

1. L’Agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Qualora l’Agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ), individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel Sito esternod.lgs. 118/2011 . Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 ter, commi 2, 6 e 7, all’articolo 23 quater, commi 2, 6 e 7 e all’articolo 23 quinquies, commi 2 e 3.
3. Qualora l’Agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 23 ter, 23 quater e 23 quinquies.
Art. 23 ter.
1. L’Agenzia approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.
2. Il budget è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall’approvazione, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dei commi 6 e 7.
3. L’Agenzia è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi.
4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzi le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
5. Al budget economico triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della Nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) e con gli stanziamenti di budget. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011 .
6. La Giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.
7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l’annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
Art. 23 quater.
1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla Giunta regionale, per l’approvazione ai sensi dei commi 6 e 7, entro dieci giorni dall’approvazione.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.
4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’Sito esternoarticolo 1, comma 2, della l. 196/2009 , allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011 .
5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale può annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l’annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
Art. 23 quinquies.
1. L’Agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale, per l’approvazione, entro dieci giorni dall’approvazione. La Giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 24.
(Potere generale di annullamento)
1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A tal fine il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ARPAL l'invio di atti non soggetti a controllo.
Art. 25.
(Potere sostitutivo)
1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPAL nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, nonché in tutti i casi di inadempienza ad obblighi di legge, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissario "ad acta".
Art. 26.
(Fonti di finanziamento)
1. Al finanziamento delle attività dell'ARPAL di cui alla presente legge si provvede mediante:
a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente;
b) trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di programmi regionali in materia ambientale;
c) finanziamenti delle Province e dei Comuni per attività ulteriori non ricomprese nei programmi regionali;
d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell'ARPAL;
e) le entrate poste a carico dei titolari di impianti o attività soggette ad autorizzazioni e procedure di bonifica o di VIA.
TITOLO III
CONTROLLI AMBIENTALI E SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE
CAPO I
PROGRAMMI DEI CONTROLLI AMBIENTALI
Art. 26 bis.
1. La Regione, in attuazione del disposto dell'Sito esternoarticolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 e nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al medesimo comma 5, definisce i programmi dei controlli in campo ambientale , nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel pro gramma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'Sito esternoarticolo 10 della l. 132/2016 ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi: (87)

Alinea così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;
f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Sito esternoRegolamento 2008/765/CE , o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, ARPAL sottopone al controllo previsto dalla normativa in materia di autocertificazioni, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni, le imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 14000 o registrate Emas, qualora le stesse trasmettano autocertificazioni annuali, che attestino la validità della certificazione ambientale nonché gli opportuni riscontri circa gli autocontrolli effettuati a norma dei relativi sistemi di gestione ambientale, con particolare riferimento al superamento degli eventuali controlli periodici previsti dalle autorizzazioni.
Art. 27.
(Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali) (19)

Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

1. Ai fini della programmazione annuale delle attività di ARPAL, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'Sito esternoarticolo 10 della l. 132/2016 , sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale che individua obiettivi ed attività prioritarie volti al mantenimento di adeguati livelli di tutela ambientale nei diversi settori di intervento in attuazione delle scelte effettuate nei piani e programmi di settore.(88)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

2. Il programma triennale definisce:
a) l'attività di controllo e di monitoraggio con l'indicazione della localizzazione delle reti per i controlli, nonché delle quantità minime dei controlli e delle ispezioni da effettuarsi sul territorio;
b) i controlli periodici cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali;
c) i monitoraggi da effettuare sul territorio nei vari comparti ambientali;
d) le reti di rilevamento e di monitoraggio.
3. Il programma annuale dei controlli predisposto dal direttore generale di ARPAL, in conformità alla programmazione di cui al comma 1, costituisce piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.
4. Il programma annuale è trasmesso da ARPAL, entro il 30 novembre, alla Giunta regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere al direttore generale di ARPAL di apportare modifiche e integrazioni.
5. Gli oneri relativi alle attività istruttorie e di supporto tecnico alle istruttorie di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, nonché ai controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1, sono definiti nell’apposita tariffa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), con predeterminazione del costo, di norma forfetizzato, anche in relazione a standard dimensionali quali-quantitativi degli interventi e delle attività interessati. (49)

Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

6. Qualora su richiesta degli enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1, i relativi costi sono posti a carico:
a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a carico dei medesimi soggetti i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell'accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;
b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;
c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste.
7. Le attività di cui al presente articolo sono a carico delle risorse di cui all'articolo 26.
Art. 28.
(Programmi di controllo ambientale e monitoraggi provinciali)
1. Le Province, acquisite le proposte e le esigenze dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, formulano annualmente le proposte inerenti i programmi regionali ed i propri programmi di controllo ambientale, comprensivi dell'indicazione della propria quota di cofinanziamento.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi all'ARPAL entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.
3. Le Province possono comunque richiedere, per situazioni di emergenza o per eccezionali esigenze, accertamenti tecnici specifici anche al di fuori dei programmi di cui al comma 1.
CAPO II
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE E OSSERVATORI
Art. 29.
(Sistema informativo regionale ambientale)
1. Il Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL) è costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, di interesse ambientale e dalle funzionalità di gestione, elaborazione e fruizione connesse, finalizzate a:
a) conoscere lo stato dell'ambiente ligure, i fattori che determinano pressione sullo stesso e l'entità delle pressioni;
b) prevedere possibili scenari ambientali;
c) consentire ai diversi livelli istituzionali, in base agli elementi di cui alle lettere a) e b), la definizione di piani, programmi ed interventi volti al miglioramento della qualità ambientale;
d) fornire adeguata informazione a tutti i soggetti singoli o associati interessati in merito agli elementi di cui alle lettere a) e b) ed alle misure assunte per il miglioramento ambientale;
e) fornire servizi ad Enti locali ed imprese in relazione alle competenze da esercitare, alle autorizzazioni da richiedere od agli adempimenti ambientali da assolvere;
f) fornire i dati e le informazioni in ottemperanza agli obblighi comunitari e nazionali.
2. Fanno parte del SIRAL le banche dati e informazioni ambientali, anche georiferite, sviluppate dalla Regione e da ARPAL e, in particolare, il sistema informativo del comparto aria, il sistema informativo delle acque e dei dati ambientali marini (SISEA), i sistemi informativi a supporto dell'osservatorio sui rifiuti, il sistema informativo regionale idrogeologico (SIRID), e il sistema informativo per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione di impatto strategico (VAS).(89)

Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

3. Sono, inoltre, parte del SIRAL i dati ed informazioni ambientali che altri Enti locali e territoriali condividono nell'ambito del Sistema, condizione necessaria per usufruire dei contributi regionali in materia.
4. Il SIRAL è integrato nel Sistema Informativo Regionale per quanto concerne le funzionalità informatiche ed informative ed è reso disponibile secondo il disposto di cui al Sito esternodecreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (attuazione della Sito esternoDirettiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
5. Gli Enti locali sono tenuti a mettere a disposizione del sistema le tipologie di dati ed informazioni definiti dalla Giunta regionale ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera l) ed, in ogni caso, i dati relativi:
c) alla biodiversità;
d) all'anagrafe di siti contaminati;
e) alla pericolosità e rischio idrogeologico della pianificazione di bacino di rilievo regionale;
f) ai movimenti franosi ai fini dell'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi d'Italia (IFFI).
f bis) all’inquinamento acustico ed elettromagnetico.(90)

Lettera aggiunta dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

6. I dati inseriti nel SIRAL sono posti a base della pianificazione e programmazione dei vari comparti ambientali e sono gli unici validi ai fini delle rilevazioni, trasmissioni ed elaborazioni da effettuare in ottemperanza alle normative europee e nazionali.
Art. 30.
(Realizzazione e gestione del sistema)
1. La Regione pianifica e coordina la realizzazione, l'aggiornamento, lo sviluppo e l'evoluzione del sistema informativo regionale e delle banche dati ambientali, provvedendo al reperimento ed all'integrazione delle necessarie risorse. In particolare la Regione definisce le direttive tecniche e le specifiche informatiche relative alla realizzazione del sistema, alla condivisione dei dati e delle informazioni ed alla messa a disposizione della rete SINAnet dei dati ed informazioni dovuti.
2. L'ARPAL supporta la Regione nella realizzazione e gestione del sistema, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. La Regione può delegare ad ARPAL specifiche funzioni sulla gestione del sistema informativo regionale mantenendo il coordinamento e i poteri di indirizzo.
Art. 31.
(Omissis)
Art. 32.
(Rete di monitoraggio dei versanti regionali - REMOVER)
1. La rete di monitoraggio regionale dei versanti monitora i fenomeni di instabilità di versante ai fini della programmazione e del controllo degli interventi di difesa del suolo.
2. La rete è costituita dalla strumentazione di monitoraggio presente sul territorio installata dagli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo e dalla strumentazione prevista nei programmi regionali di cui all'articolo 27.
3. La rete è gestita da ARPAL i costi di gestione e sviluppo della rete sono posti a carico di ARPAL nell'ambito delle disponibilità di bilancio sulla base dei finanziamenti di cui all'articolo 26.
4. Gli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo partecipano al REMOVER, fornendo ad ARPAL i dati relativi ai monitoraggi in corso e pregressi ed i dati conoscitivi correlati funzionali alla gestione ed ottimizzazione della rete.
5. ARPAL trasferisce i dati della rete alla Regione, nei modi e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, per la programmazione degli interventi di difesa del suolo e per la verifica dell'efficacia di quelli realizzati.
6. La rete di monitoraggio è integrata nel Sistema Informativo Regionale Idrogeologico (SIRID), di cui all'articolo 33, che ne costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati.
Art. 33.
(Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID)
1. Il Sistema informativo regionale idrogeologico costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati regionali di carattere idrogeologico, con particolare riferimento a quelli di pericolosità e di rischio derivanti dalla pianificazione di bacino, al censimento dei movimenti franosi di cui al Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia), agli interventi di sistemazione idrogeologica nonché di monitoraggio dei versanti.
4. Gli Enti locali attuatori degli interventi di sistemazione idrogeologica forniscono alla Regione le informazioni relative alla tipologia, allo stato di avanzamento ed alle fonti di finanziamento delle nuove opere realizzate.
Art. 34.
(Omissis).
Art. 35.
(Collegamento dell'Osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di rilevamento)(93)

Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

(Omissis)
Art. 36.
(Osservatorio regionale sui rifiuti)
1. E' istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente, l'Osservatorio regionale sui rifiuti che realizza le proprie finalità in collaborazione con le Province, i Comuni e gli enti gestori.
2. L'Osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti.
3. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da un regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborato di concerto con le Province.
Art. 37.
1. Il sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (SiRESS) si articola in un centro di coordinamento regionale (CREAS), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEAS), promossi da enti parco, enti gestori di aree protette e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti.
2. Il CREAS svolge funzioni di:
a) coordinamento delle attività riguardanti l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai CEAS;
b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;
c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale e alla sostenibilità, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema;
d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;
e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;
f) cura della comunicazione all'interno del SiRESS.
3. I CEAS svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità;
b) promozione dello sviluppo sostenibile presso le comunità locali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:
a) stabilisce le modalità di organizzazione del SiRESS;
b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.
TITOLO IV
PREVISIONE METEOIDROGEOLOGICA DEGLI EVENTI ESTREMI, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA PER LA PROTEZIONE CIVILE(51)

Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

Art. 38.
(Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile)(52)

Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

1. Il Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC) costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla Sito esternoDirettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 . Il CFMI-PC dichiara i diversi livelli di allerta e li trasmette immediatamente alla struttura regionale di Protezione civile per la diffusione ai soggetti competenti. (53)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

2. Il CFMI-PC, attraverso le procedure operative stabilite d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, è inserito nella rete nazionale dei Centri Funzionali Decentrati di Protezione Civile; il CFMI-PC è organizzato all’interno di ARPAL ed è posto sotto la direzione funzionale della Regione Liguria in quanto struttura essenziale per le competenze di protezione civile negli ambiti della previsione e gestione degli eventi meteoidrogeologici estremi e della gestione della rete di monitoraggio meteoclimatico. (54)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

3. Ai fini della condivisione dei dati di utilità per le funzioni di competenza ambientale, i rilevamenti meteo - climatici effettuati dal CFMI-PC sono resi disponibili mediante l'inserimento nel SIRAL e la pubblicazione degli annali idrologici.
4. L'ambito delle attività del CFMI-PC definite ai sensi della Direttiva di cui al comma 1 e secondo quanto stabilito della legge regionale di Protezione civile prevede tre aree deputate alla:
a) raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati meteoidrogeologici rilevati sul territorio regionale; (55)

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

b) interpretazione e utilizzo dei dati rilevati e dei modelli numerici per fini previsionali;
c) gestione del sistema informatico e informativo di elaborazione dei dati e modelli e cura dell'interscambio dei flussi informativi tra i Centri Funzionali.
5. L'organizzazione operativa del CFMI-PC deve garantire gli adeguati livelli di operatività straordinaria in situazioni di rischio meteoidrogeologico e di eventi estremi previsti o in corso, secondo le esigenze proprie del sistema di protezione civile.(56)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

TITOLO V
PIANI E PROGRAMMI AMBIENTALI
Art. 39.
(Piano regionale di tutela della qualità dell'aria)
1. Il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria, è lo strumento di orientamento di tutta l'attività legata alla tutela del comparto aria ed in particolare:
a) è supporto del processo di "valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente", disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;
b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell'aria;
c) costituisce riferimento per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi;
d) rappresenta l'indirizzo e il supporto della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, nonché degli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.
2. Il Piano contiene:
a) i risultati delle attività conoscitive inerenti:
1) le caratteristiche dei fattori di pressione sul comparto aria, le fonti di emissione e l'influenza dei fattori meteorologici;
2) la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'intero territorio regionale;
3) la zonizzazione del territorio regionale, in relazione ai livelli di qualità dell'aria ambiente misurati o stimati nelle diverse zone o agglomerati per i diversi inquinanti;
b) la definizione degli scenari tendenziali di qualità dell'aria;
c) le misure volte a:
1) garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (attuazione della Sito esternoDirettiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e al Sito esternodecreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (attuazione della Sito esternoDirettiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria);
2) concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra, derivanti dalla normativa comunitaria o sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali;
3) favorire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
d) i soggetti obbligati alla predisposizione di Programmi degli interventi, atti a conseguire gli obiettivi indicati al precedente punto, o ad effettuare altre specifiche attività finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;
e) i criteri per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria efficiente, ma semplificato ed aderente alle disposizioni delle normative nazionali e comunitarie;
f) i provvedimenti e le procedure da adottare da parte della Giunta regionale per l'attuazione del piano ed in particolare per la valutazione dell'efficacia degli interventi programmati, la definizione del calendario di attuazione ed il monitoraggio.
Art. 40.
(Piano di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque ha gli effetti dei Piani di bacino e i contenuti previsti dalla normativa regionale e nazionale.
Art. 41.
(Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero)
1. Il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero che ha gli effetti dei Piani di bacino viene redatto e adottato anche per unità fisiografica, in accordo con quanto stabilito dai piani di bacino e dal piano di tutela delle acque, ed ha come finalità il miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al riequilibrio dei litorali, alla stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini. Esso contiene (22)

Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

:
a) il quadro conoscitivo relativo alle condizioni di dissesto della costa alta e del livello erosivo degli arenili, la tendenza evolutiva e il livello di rischio associato;
b) le opere esistenti di difesa della costa ed il livello di manutenzione ed efficacia;
c) l'indicazione degli interventi strutturali e manutentivi ed il relativo livello di priorità;
d) la normativa e gli interventi di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e marittimo finalizzato al ripascimento degli arenili;
e) l'aggiornamento dei dati meteo-marini disponibili nell'ambito del paraggio relativo all'unità fisiografica, con particolare riferimento ad eventi estremi pregressi;
f) la individuazione delle misure, delle azioni volte a tutela degli habitat costieri e delle biodiversità;
g) il monitoraggio della qualità delle acque costiere e delle acque a specifica destinazione.
1 bis. Nelle more dell'approvazione del Piano, la Regione adotta misure di salvaguardia con particolare riferimento alla difesa degli habitat e delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni (23)

Comma inserito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

.
Art. 42.
(Programmi triennali di finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della costa)
1. Per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle risorse idriche si applica la procedura prevista nei commi seguenti, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.
2. La Giunta regionale approva i Programmi triennali degli interventi nei settori di cui al comma 1, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei contenuti dei piani di bacino e dei loro stralci, del piano regionale di tutela delle acque, del piano regionale di tutela dell'ambiente marino e costiero e dei programmi di intervento approvati dalle Autorità d'Ambito in base alle priorità indicate nei Piani d'Ambito.
3. I Programmi triennali di finanziamento sono relativi a:
a) interventi strutturali;
b) interventi di manutenzione;
c) studi, monitoraggi e progettazioni.
Art. 43.
(Programmi annuali degli interventi)
1. La Giunta regionale approva i programmi annuali degli interventi da realizzarsi nei settori di cui all'articolo 42, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei criteri di priorità e degli indirizzi dei programmi triennali e delle relative previsioni, nonché delle risorse nazionali, comunitarie, regionali o private.
2. I programmi annuali sono articolati nelle seguenti sezioni:
a) interventi strutturali da finanziarsi sulla base dei progetti preliminari di cui al comma 4;
b) interventi di manutenzione ordinaria;
c) interventi di manutenzione straordinaria;
d) studi, progettazioni e monitoraggi.
3. I programmi annuali degli interventi in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa della costa, compresi quelli di manutenzione straordinaria, sono formulati sulla base della seguente procedura:
a) i soggetti proponenti l'attuazione di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria conformi al programma triennale fanno pervenire istanza di finanziamento corredata del progetto preliminare dell'opera redatto sulla base dei criteri ed indirizzi generali emanati dalla Regione, delle specificazioni contenute nei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 42, e dell'entità delle risorse del proponente destinate al cofinanziamento dell'opera;
b) viene definita la graduatoria degli interventi, tenendo conto della coerenza degli interventi proposti con i criteri e gli indirizzi emanati e con la pianificazione di settore vigente.
4. Il programma annuale di difesa del suolo viene formulato anche tenuto conto delle proposte delle Province secondo le modalità attuative definite attraverso specifici criteri ed indirizzi approvati dalla Giunta regionale.
5. I programmi annuali destinano la quota di risorse finalizzata agli studi, progettazioni e monitoraggi sulla base dei criteri indicati nel programma triennale.
6. La Giunta regionale, in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nei Programmi annuali da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.
7. Qualora l'attuazione dei programmi richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione.
Art. 44.
(Norma finanziaria)
(Omissis)
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 45.
(Norma transitoria)
1. Fino all'emanazione dei criteri e delle modalità della dipendenza funzionale di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 da parte della Giunta regionale valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed Enti locali che, in caso di scadenza, possono essere prorogate.
2. Fino all'insediamento del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 17, comma 2, da nominarsi a seguito di avviso pubblico emanato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare il Collegio in carica.
3. Fino al completamento del trasferimento dall'Azienda Mediterranea Gas e Acqua Genova S.p.A. (AMGA) ad ARPAL dei beni e delle attrezzature di proprietà regionale inerenti la funzione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'articolo 34, continua ad applicarsi il regime convenzionale in essere tra le parti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 40 rimane in vigore il piano regionale di risanamento delle acque previsto dall'articolo 87 della l.r. 18/1999 .
5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 41, la Giunta regionale, previa definizione dei criteri di riparto, assegna i finanziamenti in materia di difesa della costa sulla base di un programma di interventi, che tiene conto del quadro ricognitivo delle esigenze, segnalate e trasmesse dagli enti competenti alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore Generale predispone la revisione della dotazione organica che tenga conto anche delle nuove competenze individuate nella presente legge, che verrà approvata dalla Giunta Regionale entro i successivi trenta giorni.
7. Con l'anno finanziario 2007, ARPAL adotta in via definitiva un regime di contabilità generale economico - patrimoniale ed analitica per centri di costo.
8. Nell'avviamento a selezione per le assunzioni di lavoratori da inquadrare nelle qualifiche e nei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è prevista una precedenza per i soggetti che abbiano prestato servizio presso ARPAL con le mansioni attinenti la qualifica di riferimento per almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge o entro la data di pubblicazione del bando. In attesa che vengano espletate le procedure di cui all'articolo 21, comma 1 e al fine di soddisfare esigenze organizzative di ARPAL i contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008.
9. Nelle more dell'approvazione dei criteri di cui all'articolo 42, la Giunta regionale destina i finanziamenti in materia di difesa del suolo mediante il primo programma annuale.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.
Art. 46.
(Modifiche)
Art. 47.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure);
b) gli articoli 37 e 38 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento);
c) il Titolo I della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Sito esternolegge 18 maggio 1989 n. 183 ). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale));
d) la legge regionale 20 marzo 1998, n. 11 (disposizioni relative alla gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici);
e) il comma 2 dell'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).
2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.
Art. 48.
(Dichiarazione d'urgenza)
(Omissis)

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Comma così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

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Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.". Comma così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo abrogato dall' art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41. Articolo definitivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa (v. nota 20).

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Nota soppressa (v. nota 40).

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Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 20)

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .