Menù di navigazione

Legge regionale 8 novembre 2002, n. 39

Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.

Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 novembre 2002

INDICE

Art. 1. - (Finalità ed ambito di applicazione).
Art. 2.(Nulla osta - Domanda ed autorità competente).
Art. 3. - (Accertamento dei requisiti).
Art. 4. - (Spese da sostenere).
Art. 5. - (Commissione per la radioprotezione).
Art. 6. - (Nomina della Commissione).
Art. 7. - (Regolamento organizzativo della Commissione).
Art. 8. - (Istituzione del Registro).
Art. 9. - (Procedure per la variazione di titolarità dell'impianto).
Art. 10. - (Procedure per la modifica dell'attività autorizzata).
Art. 11. - (Pareri della Commissione).
Art. 12. - (Relazione sulla funzionalità tecnica dell'impianto).
Art. 13. - (Disattivazione dell'impianto).
Art. 14. - (Norme transitorie e di rinvio).
Art. 15. - (Compensi ai componenti della Commissione per la radioprotezione).
Art. 16. - (Regolamento applicativo).