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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 12

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 1998

INDICE

Art. 1. - (Scopo della legge).
Art. 2. - (Competenze della Regione).
Art. 3. - (Riconoscimento e funzioni della figura di tecnico competente in acustica ambientale).
Art. 4. - (Competenze della Provincia).
Art. 5. - (Città metropolitana).
Art. 6. - (Competenze del Comune).
Art. 7. - (Classificazione acustica).
Art. 8. - (Potere sostitutivo).
Art. 9. - (Ordinanze contingibili ed urgenti).
Art. 10. - (Piani di risanamento comunali).
Art. 11. - (Piano di risanamento delle imprese).
Art. 12. - (Attività all'aperto).
Art. 13. - (Attività temporanee).
Art. 14. - (Unità Sanitarie Locali).
Art. 15. - (Sanzioni).
Art. 16. - (Norma finanziaria).
Art. 17. - (Norma transitoria).
Art. 18. - (Abrogazione).
ALLEGATO "A" (Art. 2) - Criteri di priorità da adottare nella stesura del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 72 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 62 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .